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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2006 30.2006.37

December 5, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,246 words·~11 min·6

Summary

Denegata giustizia.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.37   cs

Lugano 5 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto che                     con atto del 6 settembre 2006 RI 1, in seguito alla sentenza di questo Tribunale del 14 agosto 2006 (inc. 30.2005.52, attualmente pendente al TFA) tramite la quale il TCA ha fissato lo statuto contributivo dell’interessato per il periodo dal 2000 al 2003, si è rivolto nuovamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando di avere ancora alcune “domande da fare” (doc. I),        

                                         in particolare l’insorgente, dopo aver ripercorso l’intera vicenda, non comprende chi paga i suoi contributi, se attualmente è ritenuto dipendente oppure indipendente e chiede di verificare la sua situazione contributiva dal 2004 al 2006 (doc. I),

                                         l’atto, ritenuto ricorso per denegata giustizia, è stato intimato per la risposta di causa alla Cassa, la quale è stata invitata ad intervenire per definire lo statuto contributivo del ricorrente (doc. III e IV),

                                         con risposta del 7 novembre 2006 l’amministrazione ha proposto lo stralcio della causa, avendo nel frattempo discusso con l’insorgente dell’intera problematica ed avendo trovato un accordo (doc. VI),

                                         il 3 novembre 2006 le parti si sono trovate presso la Cassa di compensazione per una discussione, da cui, a proposito degli anni 2004-2006, è emerso che:

“(…)

Per quanto attiene allo statuto contributivo per gli anni 2004-2006 compresi, la Cassa comunica al Sig. RI 1, di non essere in grado di pronunciarsi in modo definitivo fintanto che il TFA non avrà dato soluzione al ricorso inoltrato dal __________ e attualmente pendente.

Il Sig. RI 1 ci comunica che a decorrere dal 1 gennaio 2004, indipendentemente dalla decisione del TFA sul periodo oggetto del ricorso, non ha più avuto rapporti contrattuali con il __________ e formula, seduta stante, istanza di affiliazione quale indipendente alla nostra cassa e chiede che vengano emessi a titolo provvisorio, acconti su una base guadagno annuo netto di Frs. 70'000.--.

Il Sig. RI 1 chiede di poter ricevere le fatture di acconto con decorrenza terzo trimestre 2006 per i contributi correnti. Per i contributi d’acconto inerenti gli anni 2004 e 2005 ci farà pervenire una proposta di scadenziario per l’incasso di questi contributi.

Il Sig. RI 1 dichiara di aver ricevuto e compreso tutte le informazioni delle quali chiedeva conto nella sua lettera del 6.9.2006 e si dichiara soddisfatto delle delucidazioni ricevute unitamente all’estratto conto su indicato.” (doc. 1)

                                         chiamato dal TCA a precisare se intende mantenere il ricorso, l’insorgente ha risposto affermativamente (doc. VIII),

                                         dopo aver ammesso di essere rimasto soddisfatto per quanto concerne il periodo 1995-1999 e di attendere la sentenza del TFA per il periodo 2000-2003, l’insorgente contesta la conclusione della risposta di causa laddove la Cassa afferma che l’interessato è iscritto provvisoriamente come indipendente (doc. VIII),

                                         egli sostiene infatti che ad essere provvisori sono i contributi dovuti ma non la sua qualifica e si lamenta della mancata affiliazione al II pilastro che il __________ dovrebbe, a suo dire, pagare (doc. VIII),

                                         il 17 novembre 2006 la Cassa ha confermato che “non rimangono aperti periodi contributivi per i quali sia richiesta l’emanazione di decisioni formali” e che “il ripristino dell’affiliazione quale indipendente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in forma provvisoria, è dovuto dal fatto che il ricorrente, nel corso del colloquio ha sì dichiarato che non ha più rapporti contrattuali con il __________, ma dovrà comunque fornire alla Cassa tutta la documentazione, che dimostri che siano dati i requisiti, sanciti dal diritto delle assicurazioni sociali, per accogliere la sua richiesta d’iscrizione in forma definitiva” (doc. X),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

                                         giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

                                         tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560),

                                         con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03),

                                         va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,

                                         questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b),

                                         l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,

                                         il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,

                                         secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560),

                                         sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),

                                         nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),

                                         il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

                                         dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),

                                         in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),

                                         nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza,

                                         in RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),

                                         il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura,

                                         questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56),

                                         da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

                                         nel caso di specie la Cassa, per il periodo ancora litigioso 2004-2006, ha affiliato l’interessato provvisoriamente come indipendente e gli ha chiesto il pagamento di contributi provvisori (doc. 1 e X),

                                         infatti l’amministrazione ha precisato che “non rimangono aperti periodi contributivi per i quali sia richiesta l’emanazione di decisioni formali” (doc. X),

                                         l’assicurato non ritiene corretta l’affiliazione provvisoria quale indipendente, ma chiede l’affiliazione definitiva (doc. VIII),

                                         come visto il ricorso per denegata giustizia può portare solo sull’emanazione di una decisione formale, rispettivamente su opposizione, ma non sulla contestazione del merito della decisione,

                                         nel caso di specie, con il verbale del 6 novembre 2006, l’insorgente ha dichiarato e sottoscritto “di aver ricevuto e compreso tutte le informazioni delle quali chiedeva conto nella sua lettera del 6.9.2006” e si è dichiarato “soddisfatto delle delucidazioni ricevute unitamente all’estratto conto su indicato” (doc. 1),

                                         pertanto lo stesso insorgente è d’accordo circa la sua affiliazione quale indipendente e circa il pagamento a titolo provvisorio di acconti in tale qualità,

                                         la questione a sapere se l’affiliazione va effettuata definitivamente o in maniera provvisoria esula dal ricorso per denegata giustizia che portava su altri aspetti, ora risolti (doc. I),

                                         nella misura in cui le richieste contenute nel ricorso per denegata giustizia del 6 settembre 2006 sono state risolte, il ricorso va stralciato dai ruoli,

                                         la questione dell’affiliazione provvisoria o definitiva non va decisa in questa sede, ma l’incarto va trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti,

                                         per quanto concerne invece la questione del II pilastro, la Cassa CO 1 non è competente ad emettere decisioni in merito e spetta pertanto all’insorgente, se lo ritiene opportuno, esercitare i suoi diritti secondo i modi e i tempi previsti dalla LPP e le sue ordinanze,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.  L’incarto è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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