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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2006 30.2006.16

October 9, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,612 words·~38 min·2

Summary

Affiliazione alla LAVS di un cittadino di un Paese dell'UE che esercita un'attività indipendente nel suo Paese d'origine ed un'attività dipendente in Svizzera.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.16   cs

Lugano 9 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2005 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Durante il controllo del conteggio dei salari per il periodo 1.1.2001-31.12.2004 presso la società RI 1, un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati.

                                         In particolare ha ritenuto reddito da attività dipendente l’importo complessivo di fr. 259'015 versato dal maggio 2002 al dicembre 2004, apparentemente a __________, presidente ed amministratore delegato della società e salariato della ditta dal dicembre 1981 all’aprile 2002.

                                         La Cassa ha fissato, mediante tassazione d’ufficio del 2 dicembre 2005, i relativi contributi paritetici.

                               1.2.   In seguito all’opposizione interposta dalla società, rappresentata dall’avv. RA 1, la Cassa ha ridotto l’ammontare della ripresa a fr. 197'957 (fr. 68'764 nel 2002, fr. 66'128 nel 2003 e fr. 63'065 nel 2004, doc. A2).

                               1.3.   Contro la predetta decisione RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, presenta tempestivo ricorso (doc. I).

                                         La ricorrente sostiene di non aver versato alcuna remunerazione al presidente del CdA negli anni in questione, bensì di essersi avvalsa della collaborazione della ditta __________ __________ di __________, ditta individuale __________, appartenente ad __________, moglie di __________, il quale offre i suoi servizi alla __________.

                                         Quest’ultima società, attiva nel settore informatico dal 1998, ha fornito i suoi servizi a diversi clienti sia in __________ che in Svizzera, paga regolari contributi all’__________ e si è avvalsa anche della consulenza di __________.

                                         L’insorgente afferma che __________ le ha fornito consulenza informatica dietro remunerazione di fr. 60 all’ora, in totale autonomia e senza essere vincolata a termini prestabiliti, piani di lavoro e/o necessità di allestire rapporti di lavoro.

                                         La ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 14 cifra 1a del regolamento (CE) 1408/71, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC), sostenendo che la legislazione svizzera non è applicabile.

                                         Nel caso in cui la legislazione fosse applicabile, la ricorrente rileva che non vi è alcun rapporto di subordinazione con __________, che non possono essere computate tutte le fatture emesse da __________ e che quest’ultima società è un soggetto giuridico indipendente che non si identifica con __________.

                               1.4.   La Cassa, in sede di risposta, propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.5.   Con scritto 16 marzo 2006 la società ha chiesto l’assunzione della testimonianza di __________, __________, titolare della ditta individuale __________ per stabilire il genere e le modalità della collaborazione tra la ricorrente e __________ il genere e le modalità di collaborazione tra __________ e __________ e l’organizzazione del lavoro di __________ (doc. X).

                               1.6.   In data 13 settembre 2006 le parti sono state convocate per un’udienza di discussione, dove sono stati sentiti la Cassa, __________ e la moglie __________ (doc. XIII).

                                         __________ ha affermato:

"  (…)

Escludo di essere azionista della Società come pure mia moglie non lo è.

Non so chi siano gli azionisti.

Io sono ingegnere informatico.

Ho sempre risieduto in __________ e dall'estratto del conto individuale che il Giudice scorre risulta che sono sostanzialmente sempre stato a parte qualche pausa quale indipendente collaboratore stipendiato da RI 1 a partire dall'inizio degli anni '80.

La mia attività si svolge sia in un ufficio dove dispongo di computer e documentazione e poi presso il cliente dove vengono applicate le elaborazioni.

Nel maggio del 2002 ho cessato la mia collaborazione con RI 1 perchè volevo da un lato disporre di tempo per organizzare la mia vita professionale diversamente e dall'altro la Società aveva meno bisogno della mia attività. Ho quindi inoltrato il 31.1.2002 uno scritto alla __________ con cui ho chiesto di poter continuare solo part-time la mia collaborazione.

Produco in questa sede il doc. XIII1-4, lettera 31.1.02 __________ /RI 1, scritto interlocutorio 4.3.2002 e disdetta contratto lavoro 30.3.02. Decisione ufficio manodopera estera 10.3.99 relativa a precedente domanda di collaborazione part-time.

Fino alla fine di aprile '02 io percepivo uno stipendio fisso che non dipendeva dalla quantità di lavoro svolto o dai clienti o meno della Società. Assommava a circa fr. 7'000.--.

La RI 1 ha avuto nel tempo fino a 8 dipendenti, io ero ultimo e con la mia partenza non vi sono stati più dipendenti operativi.

A quel momento non avevamo neppure amministrativi ma per i servizi di segreteria facevamo capo alla __________.

La RI 1 ormai "svuotata" di personale aveva comunque acquisito notevole clientela nel tempo alla quale aveva fornito prodotti specifici che potevano essere adeguatamente seguiti da noi nel senso che questi prodotti sono comunque sviluppati specificatamente per la clientela della RI 1 e le sorgenti sono rigorosamente tenute segrete. In questo la clientela veniva a cercare la RI 1 per le sue esigenze di varia natura riferite al prodotto.

A questo momento nasce allora l'idea di un contratto tra RI 1 da un lato e l'__________ __________ dall'altro.

La __________ è una ditta individuale che fa capo a mia moglie, è una ditta che non ha dipendenti e che non può averne.

In __________ mia moglie si occupa del rapporto con la clientela e delle questioni amministrative.

La Società fa capo ad un commercialista per le questioni tecnico fiscali.

La __________ fa capo, per le questioni tecniche, a indipendenti in __________.

Per seguire la "vecchia clientela RI 1" __________ ha fatto capo sostanzialmente (80-90%) a me per il rapporto di contatto diretto con il cliente, mentre per quello che concerne la consulenza telefonica le risposte venivano fornite da altri collaboratori.

Preciso che la clientela RI 1 ha diritto ad una consulenza telefonica per contratto e questa avveniva mediante una loro chiamata sul numero RI 1 che veniva poi deviata sul numero di telefono dell'__________ e come ripeto lì veniva fornita da terzi o da mia moglie.

Io ho pure seguito nuova clientela in __________ per conto della ditta di mia moglie.

Per quanto attiene alla mia collaborazione personale con la __________ non esiste un contratto scritto pur non essendo possibile l'assunzione di dipendenti di manodopera è concessa la collaborazione ai famigliari e comunque la collaborazione di terzi per mandato.

Viene data lettura del doc. 8 e preciso che questo mio contatto con il Municipio di __________ nell'ottica di acquisire nuova clientela rientra nel contratto sottoscritto con la RI 1 e non nella mia veste di Presidente del CdA della RI 1.

Mi viene mostrato il formulario E101 doc. 7 da cui risulta che il lavoratore resta soggetta alla legislazione del paese __________ ai sensi dell'art. 14 ter cpv. 1 che dovrebbe riferirsi ai marittimi e mi si chiede di prendere posizione in merito.

Io ero presente e ho inserito i dati riferiti alla mia persona ma poi il resto l'ha fatto il funzionario preposti dell'__________.

Quindi non so dare specifici particolari in merito.

Non sono a conoscenza delle norme che regolano questa materia nel senso che non so cosa dica l'art. 14 ter cpv. 1 dell'ALC.

Per ben comprendere è importante dire che per la clientela ticinese era rilevante avere la società ticinese RI 1 quale consulente presente sul territorio, già fornitrice ed elaboratrice dei programmi venduti o rispettivamente acquistati e far svolgere da terzi, a nome di RI 1, i lavori di consulenza e di assistenza sarebbe stato comunque dannoso con una resa vicino allo zero, per questo motivo fu fatto il contratto 29.3.2002 che è prodotto agli atti, cioè affinché io potessi continuare a fornire la mie prestazioni di assistenza di consulenza alla clientela e sui prodotti che avevo sviluppato.

In parte minore come ho detto per la mia assenza o la mia malattia, questo veniva svolto anche da terzi.”

                                         Da parte sua __________ ha affermato:

"  Ho una formazione di natura commerciale e non ho una formazione specifica d'informatica. Dopo anni di collaborazione col marito ci capisco di informatica. Non elaboro programmi.

Per la __________ mi occupo sostanzialmente della cura della clientela mentre la fatturazione la fa il commercialista. Per le cose più semplici fornisco consulenza telefonica.

In virtù della particolarità della nostra partita IVA come __________ non possiamo avere del personale ma ricorriamo a mandati esterni individui o ad aziende, non possiamo fare la commercializzazione dei computer ma vendere unicamente il frutto del nostro lavoro e la nostra assistenza.

La __________ esiste ed iscritta alla partita IVA dal 1998 e già sin dalla sua esistenza mio marito ha collaborato con me per questa azienda.

Era una attività che veniva svolta in __________.

Posso calcolare che il fatturato di RI 1 nel periodo in questione corrispondesse a circa il 50% a quello di __________ anche se è difficile una valutazione perchè siamo una Società che vive di mandati e possono fornire apporti rilevanti o meno.

__________ vive sostanzialmente di incarichi ricevuti da Enti Statali o Parastatali.

Devo dire che siamo arrivati a questo soluzione giuridica a seguito della consulenza della __________ senza che fosse interpellata l'autorità pubblica svizzera ossia la Cassa CO 1 e neppure le autorità fiscali.

Come __________ sono giunta ad avere sino a 4 collaborazioni esterne tecniche. La sede operativa dell'azienda è a casa mia dove abbiamo destinato 2 stanze allo scopo fornite di ogni strumentazione necessaria e per la consulenza telefonica facciamo  noi in azienda oppure devio la chiamata sul consulente esterno a cui faccio capo. Ciò quando io non sono in grado di dare direttamente la risposta da un lato o quando mio marito è assente. 

Quando indico collaborazione esterne penso principalmente a ditte individuali come la mia ma è capitato anche di far capo ad aziende con diverso personale dipendente.

Per quel che riguarda RI 1 è giusto dire anche la sostanza di lavoro proveniente dalla Società ticinese veniva svolta da mio marito e parte da un'altra persona ex collaboratore della RI 1, ossia il sig. __________. Loro conoscono i prodotti, clientela e possono fornire un servizio adeguato.

Mi viene mostrato il formulario E101 e mi viene spiegato il contesto già chiarito da mio marito e preciso che non sono al corrente di queste procedure.

È giusto dire che ci sono stati nuovi contratti svolti da __________ ma conferiti dalla clientela RI 1 successivamente alla cessazione dell'attività di mio marito presso RI 1.

Preciso che per quanto concerne gli incarichi che provengono da RI 1 nelle grandi linee la divisione del lavoro voleva che __________ rispondesse al telefono e mio marito si recasse dalla clientela, non si tratta di comparti stagni di competenze ma nelle grandi linee avveniva così.

Contabilmente non ho un riferimento preciso sulle schede accompagnanti di fatturazione e nella mia contabilità di quanto è stato fatto da mio marito rispettivamente da __________.

Io personalmente per RI 1 non ho svolto compiti diretti.

__________ è persona autonoma in __________ e ha una ditta individuale come la mia.

A domanda preciso che RI 1 non ha mai posto limite per quanto attiene alla concorrenza, non ha mai escluso clientela che potesse essere anche di __________ e non avrebbe avuto nessun tipo di interesse a farlo perchè RI 1 ha sviluppati nel tempo dei programmi indirizzati al mercato Svizzero che recepivano le esigenze legali svizzere, in ambito di contabilità, di salari, di costruzioni ecc.

Come __________ non abbiamo ma ricevuto incarichi dalla Svizzera e neppure li abbiamo cercati.

Io personalmente non sono azionista della RI 1.”

                                         Infine __________ ha precisato:

"  Il sig. __________ a questo proposito precisa di essere stato azionista nel tempo ma di avere alienato la partecipazione una decina di anni fa e non a titolo puramente fiduciario."

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         In concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a contributi da versare per gli anni dal 2002 al 2004 e sono state emanate nel corso del 2005.

                                         Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per i contributi del 2002 e le nuove disposizioni per i contributi dovuti per gli anni 2003-2004, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.

                               2.2.   La Cassa ha ripreso il salario di un cittadino __________ residente in __________ e che svolgerebbe un’attività a favore della società ricorrente, con sede in Svizzera. Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                                         Sono assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera  (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Fino al 31 maggio 2002 trova applicazione la Convenzione del __________ tra la Confederazione Svizzera e la __________ relativa alla sicurezza sociale.

                                         Ai sensi dell'art. __________ della Convenzione, la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema competente) è, dunque, quello del luogo di lavoro (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 63ss. ad art. 1 LAVS). Di regola, la nozione del luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni: sono di conseguenza le norme relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a, 119 V 68 consid. 3a, 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 63 ad art. 1, pag. 43).

                                         Per l’art. __________ della Convenzione nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Ratione temporis il regolamento n. 1408/71 è applicabile poiché le decisioni sono state emanate nel 2005 e nella misura in cui concernono riprese per contributi dovuti dal giugno 2002 (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                                         Quanto all’applicazione ratione personae, il regolamento (CE) n. 1408/71, giusta il suo art. 2 n. 1, si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

                                         Per cui, in concreto, anche ratione personae il regolamento (CE) n. 1408/71 trova applicazione.

                               2.3.   L’art. 1 a lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.

                                         Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

                                         La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).

                                         Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Il regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.4.   Le Direttive sull’assoggettamento al n. 2011 rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento 1408/71).

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2033).                                                                            

Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).

                                         Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).

                                         Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).

                                         Se l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.

                                         L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

                               2.5.   Va ancora evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                               2.6.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04, STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

                               2.8.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                               2.9.   Nel caso di specie __________, attuale Presidente del CdA e amministratore delegato della società ricorrente, con diritto di firma individuale, è stato salariato della medesima società dal dicembre 1981 al mese di aprile 2002 (doc. 2).

                                         Da quel momento la società è rimasta priva di personale operativo, mentre l’attività della ricorrente è proseguita con lo stesso scopo di prima (__________e le prestazioni (cfr. cto 303002 Acq. Consulenza Software, importi di fr. 69,118,92 nel 2003 e fr. 73'421.99 nel 2004, doc. 4) sono state fornite dalla ditta individuale della moglie del Presidente del CdA (doc. 5).

                                         Il 21 settembre 2005 __________ ha scritto un e-mail all’ispettore della Cassa da cui emerge:

"  in merito alla trasferta in ticino del 19 u.s. le comunico che mi sono recato per conto della RI 1 di __________ a far visita ad un potenziale cliente, il Comune di __________, per mostrare al sig. Sindaco ed ai municipali le caratteristiche di funzionamento del sistema di videosorveglianza digitale che la RI 1 commercializza in Svizzera e per il quale la Polizia comunale aveva mostrato un certo interesse." (doc. 8, sottolineature del redattore)

                                         Come rilevato dallo stesso __________ con e-mail del 28 settembre 2005 sempre all’ispettore della Cassa:

"  (…)

L’__________ è una società individuale di __________, mia moglie.

In questo contesto io mi occupo di assisterla nelle sue mansioni di consulente in informatica.

Essendo una società individuale non può avere dipendenti e, quindi, l’opera da me occasionalmente prestata viene direttamente cumulata nelle sue entrate." (doc. 6, sottolineature del redattore)

                                         Agli atti è stato prodotto l’”accordo per la fornitura di consulenza informatica” tra la ricorrente a __________ (doc. 10).

                                         La convenzione prevede in particolare:

"  che la RI 1 produce e/o commercializza software per diversi canali verticali tra cui: sviluppo di software per il controllo elettronico degli archivi e dei magazzini automatizzati; impianti di processi produttivi; macchine utensili a controllo numerico; automazione d’ufficio; procedure amministrative in ambito commerciale; paghe e stipendi; disegno tecnico, (CAD); procedura di automazione nella gestione dei progetti nel campo dell’edilizia e del genio civile con distribuzione delle banche dati CRB, standard svizzero del settore;

che l’__________ dispone di risorse specializzate particolarmente adatte a tale scopo con particolare riferimento al sig. __________ già in passato dipendente della RI 1 con mansioni dirigenziali per oltre 20 anni.

che l’__________, per il tramite delle sue risorse umane, avendo in passato diretto o sviluppato personalmente gran parte dei prodotti informatici sopra indicati e possedendo la conoscenza della clientela della RI 1 si impegna con il presente accordo a garantire nel tempo l’aggiornamento di tali prodotti alle nuove direttive cantonali e federali nonché alle necessarie innovazioni tecnologiche." (doc. 10, sottolineature del redattore)

                             2.10.   Da questi elementi emerge che l’__________ collabora con __________ (che non può esserne il dipendente, cfr. e-mail del 28 settembre 2005, doc. 6 e verbale di udienza, doc. XIII) il quale, avendo in passato diretto e sviluppato personalmente gran parte dei prodotti informatici (cfr. distinta salari 2001 e 2002 dove __________ è l’unico dipendente ad avere un salario sostanzioso), e conoscendo la clientela della società ricorrente (di cui è stato dipendente con mansioni dirigenziali per oltre 20 anni, cfr. doc. 10), svolge la stessa attività precedentemente esercitata allorché era formalmente dipendente dell’insorgente (cfr. scopo della società iscritto a Registro di Commercio e premessa all’accordo, doc. 10).

                                         Egli in particolare si reca in Ticino per visitare potenziali acquirenti e agisce a nome e per conto della ricorrente (cfr. e-mail del 21 settembre 2005, doc. 8).

                                         Per seguire la “vecchia clientela” della società ricorrente, la ditta individuale della moglie, come emerge dalla discussione di causa, “ha fatto capo sostanzialmente (80-90%) a me (ndr: __________) per il rapporto di contatto diretto con il cliente, mentre per quello che concerne la consulenza telefonica le risposte venivano fornite da altri collaboratori.” (cfr. verbale di udienza pag. 2, doc. XIII). __________ ha poi precisato che “per ben comprendere è importante dire che per la clientela ticinese era rilevante avere la società ticinese RI 1 quale consulente presente sul territorio, già fornitrice ed elaboratrice di programmi venduti o rispettivamente acquistati e far svolgere da terzi, a nome di RI 1, i lavori di consulenza e di assistenza sarebbe stato comunque dannoso, con una resa vicino allo zero, per questo motivo fu fatto il contratto 29.3.2002 che è prodotto agli atti, cioè affinché io potessi continuare a fornire le mie prestazioni di assistenza di consulenza alla clientela e sui prodotti che avevo sviluppato. Parte minore come ho detto per la mia assenza o la mia malattia, questo veniva svolto anche da terzi.” (pag. 2-3 del verbale di udienza del 13 settembre 2006, doc. XIII).

                                         Dall’accordo di cui al doc. 10 emerge inoltre che l’__________ (e per lui, come visto, __________, “risorsa specializzata” della __________) è autorizzata a gestire direttamente i clienti della RI 1 in nome e per conto della stessa (ciò che viene confermato dal citato e-mail del 21 settembre 2005, doc. 8), con autorità di firma sui soli contratti di vendita senza necessità di ulteriore autorizzazione.  

                                         L’accordo ha la durata di tre anni ed è soggetto a tacito rinnovo nell’ipotesi che nessuno dei contraenti ne dia disdetta con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. Il compenso è stato stabilito in fr. 60 all’ora, al netto di ogni altro tipo di spesa e/o trasferta sostenuta in relazione all’incarico.

                                         La ricorrente corrisponde alla __________ degli acconti mensili dietro presentazione di regolare fattura.

                                         In altre parole la società ricorrente ha continuato ad esercitare la medesima attività anche dopo la partenza del salariato __________, senza tuttavia assumere un sostituto (cfr. doc. 2 e verbale di udienza, doc. XIII). La società insorgente si è invece avvalsa dell’opera dell’__________, ditta individuale della moglie con sede in __________ che non può avere personale alle sue dipendenze (cfr. doc. 6), la quale a sua volta ha incaricato __________ di svolgere, a favore della ricorrente, l’attività precedente (cfr. doc. 10). Ciò emerge chiaramente dalla premessa all’accordo tra la ricorrente e __________ dove viene indicato che quest’ultima società dispone “di risorse specializzate particolarmente adatte a tale scopo con particolare riferimento al Sig. __________ già in passato dipendente della RI 1 con mansioni dirigenziali per oltre 20 anni”. Dalla premessa si evince inoltre che __________ ha in passato diretto o sviluppato personalmente gran parte dei prodotti informatici indicati nell’accordo e possiede la conoscenza della clientela della ricorrente e si è impegnato a garantire nel tempo l’aggiornamento dei prodotti alle nuove direttive cantonali e federali nonché alle innovazioni tecnologiche (doc. 10 e verbale di udienza, doc. XIII).

                                         Non vi è pertanto dubbio alcuno che in realtà __________ nel periodo oggetto del contendere ha svolto a favore della ricorrente, su incarico della società della moglie, la medesima attività precedentemente esercitata e considerata salariata dalla medesima insorgente, anche se formalmente non risultava più essere dipendente della ricorrente.

                                         Alla luce degli elementi che si evincono dagli atti, l’interessato svolge la medesima attività precedentemente esercitata per la ricorrente (cfr. supra), non sopporta alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore poiché agisce e nome e per conto della ricorrente (cfr. doc. 8), ed inoltre, in Svizzera, la ricorrente risulta essere l’unica committente di __________, ciò che configura un elemento decisivo a favore dell’attività dipendente (cfr. STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00).

                                         Inoltre dal doc. 9 emerge che mentre nel 2001 la società rimborsava ogni bimestre le spese del telefono a __________, negli anni seguenti (cfr. in particolare 2004), le spese telefoniche, oltre a quelle di trasferta e di rappresentanza, vengono rimborsate alla __________ e dunque, verosimilmente, per essa a __________.

                                         Per cui la ricorrente rifonde anche le spese generali come avveniva in passato (cfr. doc. 9).

                                         Dagli atti emerge che l’__________ di __________ nel formulario E 101 (“certificato relativo alla legislazione applicabile” in ambito UE) ha attestato che l’interessato è un lavoratore autonomo e che lavora per la __________ di __________, sua moglie (doc. 7).

                                         L’autorità __________ ha inoltre attestato che __________ è un lavoratore “distaccato o svolgerà un’attività autonoma” (sottolineatura del redattore) a favore della ricorrente dal 1.10.2005 al 31.12.2006.

                                         A prescindere dal fatto che spetta al Paese nel quale viene svolta l’attività, ossia alla Svizzera, di stabilire la qualifica dell’attività svolta (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4: “Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte”; cfr. anche STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57 e le direttive sull’assoggettamento), va comunque rilevato che l’attestazione non può essere d’aiuto, su questo punto, all’insorgente, poiché l’autorità __________ ha certificato l’esercizio dell’attività all’estero per un periodo posteriore (ottobre 2005-dicembre 2006), a quello in esame (giugno 2002 – dicembre 2004).

                                         Vanno inoltre evidenziate due particolarità, la prima è che se __________ od altri, volessero svolgere l’attività a favore della ricorrente quali distaccati dal 1. aprile 2006 potrebbero farlo solo dopo aver avvisato le autorità competenti (cfr. la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999, RS 823.20 ed in particolare l’art. 6 che prevede l’obbligo di notifica in caso di lavoro distaccato), la seconda è che in virtù dell’art. 14 n. 1 lett. b del Regolamento (CE) 1408/71 comunque, dopo 12 mesi, le autorità competenti svizzere avrebbero dovuto dare l’accordo alla continuazione dell’’attività di “distaccato” (cfr. anche art. 14 bis n. 1 lett. b del Regolamento (CE) 1408/71).

                                         Inoltre l’autorità __________ alla domanda “chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?” ha posto la crocetta alla voce “altri”, senza tuttavia indicare chi si intende per “altri”, malgrado l’esplicita domanda prevista dell’attestato.

                                         Infine, nel certificato, l’__________ ha attestato che l’interessato è soggetto alla legislazione __________ (per il periodo dal 1.10.2005 al 31.12.2006), in virtù dell’art. 14 ter n. 1 del regolamento (CE) 1408/71, ossia di una norma particolare applicabile ai marittimi. Ora, come emerge dagli atti, __________ non svolge attività di marittimo per la ricorrente ai sensi dell’art. 14ter n. 1 del regolamento (CE) n. 1408/71, che prevede che la persona che esercita attività subordinata presso un’impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall’art. 14 paragrafo 1.

                                         In concreto, __________ svolge un’attività in ambito informatico e non esercita, perlomeno__________ __________ e/o svizzera. Questo disposto, al caso di specie, risulta pertanto inapplicabile.

                                         Per cui, poiché __________ in __________ svolge un’attività autonoma (doc. 10), egli deve versare contributi sociali in Svizzera poiché, come visto, vi esercita un’attività subordinata.

                                         Infatti, per l’art. 14 quater lett. a del Regolamento (CE) 1408/71 (norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri) la persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta, fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3.

                                         Per l’art. 14 quater lett. b del Regolamento (CE) 1408/71 nei casi menzionati nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all’art. 14bis punti 2,3 o 4, qualora eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

                                         L’allegato VII (casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri; art. 14 quater lett. b) del regolamento) al punto 8 prevede l’esercizio di un’attività autonoma in __________ e di un’attività subordinata in un altro Stato membro, mentre per la Svizzera è previsto, senza numerazione, l’esercizio di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto __________, in virtù dell’art. 14 quater lett.a e b del regolamento (CE) 1408/71 e del punto 8 dell’allegato VII va assoggettato in Svizzera per l’attività salariata svolta a favore della ricorrente dal 1. giugno 2002.

                                         Per quanto concerne il periodo precedente, ed in particolare il mese di maggio 2002, l’interessato è affiliato in Svizzera in virtù dell’art. __________ della Convenzione del __________ tra la Confederazione Svizzera e la __________ relativa alla sicurezza sociale che prevede che la legislazione applicabile è quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione; in concreto, appunto, la Svizzera.

                             2.11.   L’insorgente sostiene tuttavia che __________ non si è avvalsa solo di __________ ma anche di terzi. Per cui la ripresa effettuata dalla Cassa non sarebbe corretta.

                                         Dall’udienza di discussione del 13 settembre 2006 è emerso che “per quel che riguarda RI 1 (ndr. RI 1) è giusto dire anche la sostanza di lavoro proveniente dalla Società ticinese veniva svolta da mio marito e parte da un’altra persona ex collaboratore della RI 1, ossia il sig. __________. Loro conoscono i prodotti, clientela e possono fornire un servizio adeguato.” e che “per quanto concerne gli incarichi che provengono da RI 1 nelle grandi linee la divisione del lavoro voleva che __________ rispondesse al telefono e mio marito si recasse dalla clientela, non si tratta di comparti stagni di competenze ma nelle grandi linee avveniva così. Contabilmente non ho un riferimento preciso sulle schede accompagnanti di fatturazione e nella mia contabilità di quanto è stato fatto da mio marito rispettivamente da __________.”

                                         In altre parole due ex dipendenti della società ricorrente si dividono i compiti. Mentre il primo di occupa della clientela, recandosi sul posto, il secondo fornisce consulenza telefonica in caso di necessità.

                                         Ne discende che la decisione, nella misura in cui attribuisce l’intero importo versato da RI 1 a __________, non è corretta. Occorre infatti procedere ad una ripartizione della ripresa, sulla base delle note d’onorario agli atti. Va in particolare  esaminata dettagliatamente quale prestazione è stata fornita da quale persona sulla base delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’udienza di discussione.

                                         In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va pertanto annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, per quanto concerne __________, calcoli a quanto ammontano le prestazioni da lui effettuate e proceda alla ripresa, mentre per quanto concerne tale __________, effettui i necessari accertamenti, dando alle parti la possibilità di esprimersi in merito (chiedendo anche il modulo E 101) e stabilisca se e in che misura la ripresa va effettuata.

                                         Copia della decisione va notificata anche a __________, quale parte cointeressata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 700 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2006.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2006 30.2006.16 — Swissrulings