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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2006 30.2005.31

March 6, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,226 words·~16 min·4

Summary

Contributi quale indipendente per il 1999.Iniziando l'attività nel luglio 1996/febbraio 1997,per gli anni 1996-1998 si applica la procedura straordinaria,mentre per il 1999 la procedura ordinaria.Per il 1999 la tassazione applicabile è la stessa del primo periodo ordinario di contribuzione (1999-00)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.31   TB

Lugano 6 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 marzo 2005 emanata da

Cassa CO 1

  in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con due distinte decisioni del 1° ottobre 2004 (doc. 6 e 7) la Cassa di compensazione CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente, per il periodo di contribuzione 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 e  1° gennaio 2000-31 dicembre 2000. Per entrambi gli anni, la Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 100'000.-, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2001/2002.

                                  B.   Il 26 ottobre 2004 l'assicurato ha interposto due opposizioni contro le predette decisioni, facendo valere che le basi di calcolo sarebbero errate. A mente del ricorrente, bisognerebbe calcolare i contributi AVS/AI/IPG facendo capo per l'anno 1999 (doc. A5) alla dichiarazione fiscale 1997-1998, allestita sugli anni di computo 1996 e 1997 (inizio attività indipendente nel luglio 1996), che ha fissato una media annua di Fr. 55'000.-. Per i contributi dovuti nel 2000 (doc. A6) il calcolo andrebbe invece fatto in funzione della decisione di tassazione 1999-2000, portante sui redditi conseguiti nel 1997 e nel 1998, dalla quale risulta un reddito aziendale medio di Fr. 85'000.-.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2005 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto le succitate opposizioni, nel senso che

"  g. I contributi AVS degli anni di contribuzione 1999 e 2000 si basano dunque sul reddito 1997/1998 di Fr. 85'000.- (IFD 1999/2000) secondo la comunicazione AVS del 06.07.2000. È da aggiungere che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23, 4 OAVS).

Dopo l'addebito dei contributi personali fatturati e la deduzione dell'interesse sul capitale proprio investito risulta un reddito determinante soggetto a contribuzione per l'anno 1999 di fr. 92'400.- e per l'anno 2000 di Fr. 92'700.-, secondo "l'appendice alla decisione su opposizione" del 23.03.2005.".

                                  D.   Con ricorso del 3 maggio 2005 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, contesta il calcolo dei contributi per l'anno 1999, adducendo che dovrebbe basarsi sul reddito aziendale di Fr. 55'000.- (notifica di tassazione 1997-1998) e non su Fr. 85'000.- (notifica di tassazione 1999-2000), non applicandosi l'art. 25 cpv. 4 vOAVS.

Il 27 maggio 2005 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo l'applicazione dell'art. 25 cpv. 3 vOAVS - e non del capoverso 4 -, secondo cui i contributi AVS per gli anni di contribuzione 1999 e 2000 vanno fissati sulla media dei redditi aziendali 1997-1998 desunti dalla tassazione IFD 1999-2000, dunque su Fr. 85'000.-.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale indipendente si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000, eccetto indicazioni in senso contrario.

nel merito

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                   4.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Le disposizioni di esecuzione, nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                                   5.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'Autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                                   6.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Ai sensi dell’OAVS, se il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1, Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il 1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari (lettere a e b dell'art. 25 cpv. 4 OAVS).

Secondo la prassi amministrativa lo scarto è considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si differenzia del 25% dal reddito medio dei due anni seguenti e la differenza è sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), N. 1287). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art. 25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 14.59, pag. 240).

Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

Inoltre, secondo la prassi amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione basata su una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere ad una propria valutazione per la determinazione dei contributi dovuti nel periodo per cui l'Autorità fiscale ha effettuato una tassazione sul reddito (STCA del 14 febbraio 2000 in re S. B. e direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, (DIN), N. 1277). Il TFA ha dal canto suo precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS è rilevante anche per la fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia è stata allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa è importante dal punto di vista fiscale, ma non dal profilo delle assicurazioni sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno 1992 in re R. Z.; STCA 11 novembre 1992 in re D. T.; STCA 4 novembre 1992 in re R. Z.; STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).

                                   8.   Nell'evenienza concreta, la notifica di tassazione 1997-1998 porta sulla media dei redditi conseguiti dall'assicurato dal 1° luglio 1996, momento in cui ha iniziato un'attività lucrativa come indipendente (doc. 5), fino al 31 dicembre 1997. Questa tassazione, cresciuta in giudicato, è fondata su un motivo menzionato dall'art. 25 cpv. 1 OAVS, per cui il TCA non può scostarsi dalle constatazioni dell'Ufficio di tassazione. Ciò vale pure per la decisione di tassazione 1999-2000, anch'essa regolarmente cresciuta in giudicato (doc. A9).

Il ricorrente contesta che per i contributi dell'anno 1999 si faccia riferimento alla decisione di tassazione 1999/2000 portante sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998 (Fr. 85'000.-). A suo dire, bisognerebbe invece far capo alla citata notifica di tassazione 1997/1998 (Fr. 55'000.-).

I contributi per l'anno 2000 non sono più stati impugnati.

                                   9.   Nel caso sottoposto a giudizio vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Infatti il capoverso 1 delle disposizioni transitorie alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della modifica, è retta dal diritto anteriore.

Indipendentemente a sapere se l'attività indipendente e l'affiliazione come tale alla Cassa di compensazione siano avvenute con il 1° luglio 1996 (doc. 5) oppure con il 1° febbraio 1997 (doc. I), inizialmente si applicava la procedura straordinaria che fissa i contributi per il periodo decorrente dall'inizio di tale attività fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS). Conseguentemente, i contributi erano fissati separatamente per ogni anno in base al relativo reddito annuo (art. 25 cpv. 3 OAVS). Per gli anni 1996, 1997 e 1998 detti contributi si calcolavano dunque sulla base dei redditi conseguiti quegli stessi anni.

Per l'anno 1999, per contro, la fissazione dei contributi AVS/A/IPG dovuti dal ricorrente soggiace alla procedura ordinaria.

Infatti, giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS, il contributo è calcolato separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo. Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo (art. 25 cpv. 3 OAVS).

Si considera come "prossimo periodo ordinario di contribuzione" quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

Se, più tardi, dalla comunicazione dell’autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS).

In concreto, giusta l'art. 22 cpv. 1 OAVS, la procedura ordinaria comincia in un anno pari, quindi, in specie, nel 2000. Il primo periodo ordinario di contribuzione si inserisce dunque nel biennio 2000-2001. Ciò significa che il passaggio alla procedura ordinaria, che avviene nell'anno precedente il primo periodo di contribuzione ordinario, si ha nel 1999.

Come visto, per l'anno precedente il "prossimo periodo ordinario di contribuzione" i contributi sono fissati fondandosi sul reddito netto determinante per questo periodo. Detto in altre parole, il reddito netto determinante per il periodo ordinario 2000-2001 è determinato dai dati presenti nella notifica di tassazione 1999-2000, che porta sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998 (cfr. Esempio n. 10 pag. 226 degli Allegati alle Direttive sui contributi dei lavorati indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS).

I contributi AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per l'anno 1999 vanno dunque calcolati in base al reddito aziendale evinto dalla tassazione dell'imposta federale diretta IFD 1999-2000 (anni di calcolo 1997-1998), vincolante per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).

Dalla tassazione IFD 1999/2000, cresciuta in giudicato, risulta dunque un reddito medio da attività indipendente di Fr. 85'000.-, corrispondente a quello preso in considerazione dalla Cassa nella sua decisione (doc. A3).

La Cassa ha agito correttamente calcolando i contributi AVS/AI/IPG per il periodo di contribuzione 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 sulla base della media dei redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 1997 e 1998.

Agli importi del reddito medio sono stati aggiunti i contributi personali dovuti e sottratto il capitale proprio investito, per ottenere un reddito aziendale soggetto a contribuzione assommante a Fr. 92'400.- (doc. A4).

Il ricorso del 3 maggio 2005 va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

                                10.   Va infine osservato che l'art. 25 cpv. 4 OAVS invocato dal ricorrente non torna applicabile, non essendo realizzate né l'ipotesi della lettera a (se il primo esercizio commerciale inizia il 1° gennaio di un anno pari) né la lettera b (se il primo esercizio commerciale comincia in un anno dispari e termina in un anno pari) del medesimo disposto.

Anche se si tenesse conto dell'inizio dell'attività nel febbraio 1997, confrontando gli esercizi commerciali interessati non si raggiungerebbe comunque, come hanno evidenziato entrambe le parti, la discrepanza richiesta del 25%, per cui questo disposto non si applicherebbe ugualmente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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