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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 30.2004.57

March 21, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,797 words·~34 min·4

Summary

contributi AVS che deve versare un datore di lavoro a favore di un suo lavoratore qualificato come dipendente. Ripresa di spese rimborsate forfetariamente al lavoratore poiché non comprovate.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.57   TB

Lugano 21 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 maggio 2004 emanata da

Cassa CO 1,     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 eseguito il 13 aprile 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato nei confronti della società RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 97'448.- (doc. I).

                                  B.   Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________ sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF (doc. I), mediante decisione di tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004 (doc. M) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 15'801,30 i contributi paritetici dovuti dalla società per gli anni 2000-2002.

                                  C.   Il 19 maggio 2004 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha rigettato l’opposizione dell'assicurata e confermato lo statuto di __________ come suo dipendente, affermando che egli non fattura direttamente al cliente finale, ma inoltra i suoi onorari direttamente all’appaltante. Quindi l’assicurato non si assume nessun rischio economico, agendo inoltre in nome e per conto del datore di lavoro.

                                  D.   Il 18 giugno 2004 (doc. I) RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, , ha formulato ricorso contro detta decisione su opposizione, chiedendo l'annullamento della stessa. Essa ha rilevato che l’interessato, nello svolgimento dell’attività di pulizia dei terreni da edificare, sistemazione di terreni, taglio piante e spostamenti di terra, ”andava e veniva nei vari cantieri secondo il suo proprio desiderio” non avendo alcun obbligo di presenza e non doveva rendere conto all’insorgente dei lavori svolti in giornata. Egli era libero negli orari di lavoro, non riceveva istruzioni dalla ditta e non le era subordinato. Il collaboratore si assumeva direttamente il rischio d’incasso, nel senso che se i committenti non avessero pagato la società, quest’ultima, a cui il lavoratore fatturava le proprie prestazioni, non avrebbe a sua volta versato all’assicurato l’onorario pattuito. A dire della ricorrente, comunque, le fatturazioni dei lavori effettuati da __________ avvenivano tramite la stessa unicamente per comodità. L’interessato, inoltre, si assumeva tutte le spese generali, utilizzava i propri attrezzi ed il proprio furgone, assumendosi quindi il rischio economico. Infine, se l’interessato sarà considerato dipendente, il salario determinante sarà pari a Fr. 23.-/ora e non a Fr. 32.-/ora come fissato dalla Cassa, in funzione dei salari promossi dalla Commissione Paritetica Cantonale __________. La ricorrente propugna quindi l’affiliazione dell’assicurato come indipendente.

                                         La ricorrente lamenta che la decisione impugnata si scontra con il vigente statuto professionale di __________, il quale aveva ottenuto dalla stessa Cassa che ha proceduto alla revisione, un certificato d'affiliazione come indipendente dal 1° gennaio 2000. L’insorgente rileva che in tal modo l'Amministrazione violerebbe la sua buona fede. Inoltre, quest’ultima dovrebbe pure tenere conto che il collaboratore in discussione realizzava e organizzava liberamente i suoi lavori, non era subordinato con gli orari, utilizzava i propri utensili e la propria vettura, sopportando così un rischio economico. Va pure considerato il rischio d’incasso dovuto dall’incertezza che l’assicurato non fosse settimanalmente pagato per le opere ad essa prestate.

                                         Pertanto, essa non può essere considerata come sua datrice di lavoro.

                                  E.   Con risposta del 25 giugno 2004 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto il rigetto del ricorso, affermando che __________ non si assume direttamente e personalmente né un rischio economico per l’attività svolta a favore della società, poiché essa gli versa degli importi regolari, né un rischio economico. Gli importi fatturati dal collaboratore nei confronti della società rappresentano la quasi totalità delle sue entrate e ciò configura una situazione di dipendenza economica tipica del rapporto di dipendenza. Infine, l’intero importo di Fr. 32.- lordi/ora percepiti deve essere considerato salario determinante sul quale calcolare i contributi sociali.

                                  F.   Con osservazioni del 7 luglio 2004 (doc. V) la ricorrente ha ribadito la tesi a sostegno dell’indipendenza del collaboratore in esame ed ha sottolineato di aver agito in buona fede, fidandosi della dichiarazione del 2000 della Cassa di compensazione che ha affiliato __________ come indipendente per l’attività accessoria, mentre come salariato dipendente quando lavora per altra società (doc. H). La Cassa si è riconfermata nella propria risposta (doc. VII).

                                  G.   Pendente causa il TCA ha esperito ulteriori accertamenti (docc. VIII e X), dando la possibilità alle parti d’esprimersi in merito (docc. XI e XII).

in diritto

In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Nel merito

                                   3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati da RI 1 all'assicurato __________ nell’anno 2001 (Fr. 37'355.-) e nel 2002 (Fr. 60'093.-) debbano essere considerati come salario derivante dall'attività esercitata in modo dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di persona indipendente.

Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale datrice di lavoro del summenzionato assicurato.

Se la ditta in questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).

                                   4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

                                   5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

                                   7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   8.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   9.   In concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.

                                         Dai documenti agli atti, in particolare dagli estratti contabili prodotti dalla Cassa (doc. 1) e dalle fatture allestite dall’assicurato (docc. L e M) relativi ai periodi contabili dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002, emerge chiaramente che l'attività espletata da __________ per la società ricorrente (pulizia di terreni, disboscamento, trasporto di materiale) configura un’attività di tipo dipendente.

                               9.1.   In primo luogo l’insorgente solleva la questione della sua buona fede per essersi fidata dell’attestazione d’affiliazione come indipendente rilasciata dalla stessa Cassa di compensazione nel 2000 a favore di __________, per cui non dovrebbe ora essere penalizzata dovendo pagare la metà dei contributi sociali a favore del suo collaboratore.

Tuttavia, come esposto al considerando 7, l’affiliazione che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta dell’assicurato non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma unicamente ha per scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione. Peraltro, la qualifica dello statuto contributivo di una persona va effettuata unicamente sulla base della natura dei rapporti di lavoro in essere e ciò può avvenire unicamente a mezzo di una decisione formale di tassazione, proprio come è il caso di specie, laddove la decisione formale di tassazione d’ufficio a cui la ricorrente si è opposta si basa sul rapporto sul controllo della datrice di lavoro (doc. I). Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). In tal caso, la censura della società sulla violazione della buona fede non può essere accolta.

                               9.2.   La circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la società ricorrente durante gli anni 2001 e 2002 __________ avrebbe pure assunto altri mandati da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Anche la dichiarazione dell’assicurato (doc. L), secondo cui egli avrebbe espletato un’attività lucrativa di tipo indipendente non può essere posta alla base del presente giudizio. Questa Corte deve infatti basarsi sulla natura dell’attività svolta da __________ per la società in esame, prestando particolare attenzione al contenuto del rapporto esistente fra di essi.

                               9.3.   Nelle more istruttorie, al fine di determinare la cifra d’affari complessiva, il TCA ha chiesto a __________ di produrre tutte le fatture emesse per lavori eseguiti sia a favore di terzi che dell’insorgente (doc. VIII) ed ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione la sua dichiarazione fiscale 2003A portante sugli anni 2001 e 2002 (doc. X). L’assicurato ha prodotto due libretti di ricevute di fatture staccate nel periodo maggio 2001-dicembre 2002 nei confronti della ditta ricorrente (docc. L e M) ed ha negato di aver lavorato per terzi durante il medesimo periodo (doc. IX, risposte nn. 2 e 5).

Fra queste ricevute risulta che soltanto nell’agosto 2002 il collaboratore ha prestato le proprie opere per tre altre persone (doc. IX/1), mentre tutte le restanti fatturazioni sono rivolte alla ditta insorgente. Queste tre fatture, di importi irrisori rispetto all’ammontare ripreso dalla Cassa all’interessato, confermano quanto sostenuto dallo stesso __________, ossia che egli ha deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo praticamente esclusivo - per un unico committente identificato nella __________ (doc. IX). Gli incarichi ricevuti da altra clientela privata influiscono infatti soltanto in modo contenuto sui suoi introiti conseguiti durante i due anni in esame.

                               9.4.   Durante l’anno 2001 (periodo maggio-dicembre) il collaboratore ha fatturato nei confronti della società ricorrente Fr. 40'265.-, contro Fr. 37’355.- individuati dalla Cassa (doc. IX/2).

Nel 2002, le ricevute agli atti (docc. IX/2 e IX/1) attestano che le prestazioni offerte da __________ all’insorgente sono pari a Fr. 60'093.-, proprio come l’ammontare ripreso dall’Amministrazione. L’assicurato ha invece fatturato verso tre soli terzi complessivamente Fr. 1'750.- (Fr. 800.- + Fr. 500.- + Fr. 450.-) (doc. IX/1).

Peraltro, la ricorrente non ha nemmeno contestato l’importo totale ripreso dall'Amministrazione (Fr. 97'448.-).

Nella dichiarazione di tassazione 2003A l’interessato ha indicato di aver conseguito Fr. 38'760.- nel 2001 rispettivamente Fr. 51'500.- nel 2002 (doc. XIVbis).

Di conseguenza, visto quanto precede la scrivente Corte può quindi affermare che per tutti i due anni in esame __________ ha fornito la totalità delle proprie prestazioni alla ricorrente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Ciò non implica comunque che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione (doc. H) come indipendente può infatti esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente) è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato.

Le summenzionate cifre sottolineano conseguentemente che i compensi percepiti dal collaboratore nel periodo maggio 2001-dicembre 2002 come disboscatore e pulitore di terreni prevalgono nettamente sugli onorari incassati per i lavori eseguiti per conto di altre persone durante il medesimo periodo.

Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società era a tal punto intensa da costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno di __________ e che da ciò traspare un’evidente dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ditta insorgente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).

                               9.5.   Da quanto precede, il Tribunale osserva che anche dal profilo dell'impiego del tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti della società RI 1 (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente.

Infatti, dalle fatture per prestazioni dell'interessato risulta una media lavorativa mensile a favore dell’insorgente molto alta, corrispondente ad almeno 40 ore lavorative per settimana. Ciò significa che ogni mese l’assicurato prestava i propri servizi praticamente in favore della sola ricorrente, senza quindi avere il tempo materiale per espletare dei lavori per altre persone.

                               9.6.   Nell'espletamento della sua attività __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture unicamente e direttamente all'indirizzo della società ricorrente che gli commissionava l'esecuzione di opere. Le note di __________, che già riportavano l'importo corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto girate ai suoi clienti finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era sempre e solo la ditta RI 1 (docc. IX/1 e IX/2). Obbligata alle prestazioni nei confronti del precitato assicurato era quindi soltanto quest’ultima e non i di lei clienti.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

Di conseguenza, __________ non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui RI 1 regolava – in genere - settimanalmente le note che il suo collaboratore le presentava (docc. IX/1 e IX/2).

La ditta insorgente si è pertanto assunta il rischio economico, mentre l'assicurato, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è assunto alcun particolare rischio.

Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della società.

                               9.7.   Non va poi dimenticato che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.

                               9.8.   Questo TCA evidenzia ancora che per l'esercizio della sua attività, __________ non ha saputo comprovare di aver effettuato degli investimenti, perciò egli non ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di pulitore di terreni e disboscatore (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56).

In specie non risulta dunque un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza tipico di un’attività lucrativa di carattere indipendente (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).

                               9.9.   Gli altri elementi, sollevati dalla ricorrente a comprova della qualifica dell'attività del collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei rapporti nel periodo in esame. Importanti appaiono soprattutto la dipendenza economica e temporale esistenti nei confronti della sola società.

Va ribadito, comunque, che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente (doc. H) può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165), proprio come affermato dall’Amministrazione nella propria dichiarazione del 27 aprile 2004 (doc. H).

A fronte principalmente di una chiara dipendenza economica e temporale nei confronti della società ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio d'incasso nei confronti della clientela nonché dell'assenza di sostanziali investimenti, le motivazioni fornite dall'insorgente che ha affermato che il suo collaboratore è libero nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio l'orario di lavoro o l'esecuzione del lavoro e che non è obbligato a presenziare sui cantieri, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

                             9.10.   Il TCA ribadisce ulteriormente che l'assicurato non aveva alcun collaboratore alle sue dipendenze, tanto che __________ espletava da solo gli incarichi ricevuti dall’insorgente. Questo elemento corrobora maggiormente la sua qualifica di dipendente della ditta per le mansioni svolte in favore della stessa e ad essa fatturate.

                                10.   Considerate tutte le circostanze evidenziate, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo, sia sotto l'aspetto economico. Essi permettono pure di ritenere che __________ non ha dovuto sopportare alcun particolare rischio economico e d’incasso.

Di conseguenza, le caratteristiche di un'attività salariata sono predominanti rispetto alle ragioni di affiliare il collaboratore come un imprenditore autonomo.

La decisione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi versati al medesimo durante gli anni 2001 e 2002 come pulitore di terreni (Fr. 97'448.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui la datrice di lavoro è tenuta a pagare, in virtù dell'art. 14 LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

Pertanto, su questo aspetto, le decisioni impugnate devono essere confermate.

                                11.   Nell'eventualità che __________ fosse qualificato come dipendente, la ricorrente ha chiesto in via subordinata di riprendere Fr. 23.-/ora e non Fr. 32.-/ora nell’ambito del conseguimento dei suoi redditi. Secondo la società, bisognerebbe infatti considerare l’effettivo importo prefissato dal Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti manovali e non l’ammontare di Fr. 32.-/ora richiesto dal collaboratore nelle vesti di imprenditore autonomo. La tariffa oraria fissata dall’assicurato sarebbe in effetti maggiore, poiché comprensiva anche degli oneri sociali, dell’indennità per perdita di guadagno, dell’assicurazione infortuni, dell’utilizzo del proprio furgone, ecc. che deve personalmente sopportare.

Invocando il riconoscimento della cifra più bassa, l’insorgente osserva come le spese che l’assicurato ha dovuto affrontare (ognuna espressa con una percentuale che è stata sommata al salario minimo orario fino a giungere Fr. 32.-/ora) debbano essere identificate come tali. La ditta non condivide quindi la decisione della Cassa __________ di considerare come salario determinante le retribuzioni lorde versate all'assicurato anziché dedurre dalle medesime le percentuali relative alle spese direttamente da esso sopportate, consistendo esse in spese professionali ed ottenendo così un reddito netto su cui prelevare i contributi di legge.

                                12.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                                13.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                                14.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso concreto, alcune fatture contemplano cifre tonde come spese (di trasferta), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese, corrisposti direttamente insieme agli onorari, avvenivano forfetariamente.

Con sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha tutelato la decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali – contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.”.

Inoltre, la nostra Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8 CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).

Siccome né la società ricorrente né l’interessato hanno dimostrato l’esistenza delle spese invocate (e tradotte con una percentuale nel calcolo della tariffa oraria applicata dal collaboratore alla datrice di lavoro), la censura della ditta va disattesa e l’ammontare ripreso dalla Cassa (Fr. 97'448.-) è integralmente confermato.

Tutto ben considerato, la decisione impugnata va pertanto confermata ed il ricorso del 18 giugno 2004 deve essere respinto.

                                15.   L’insorgente chiede l’assunzione di diverse prove (audizione di testi).

Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto va rilevato come le istanze d'audizione siano state formulate in via generica senza neppure indicare i dati dei testi. Comunque, siccome la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA come pure della documentazione acquisita pendente causa, e che gli stessi appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, il Tribunale rinuncia all'assunzione delle ulteriori prove richieste dall’insorgente, poiché esse non potrebbero in nulla modificare l'esito della procedura.

                                16.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 18 giugno 2004 formulato da RI 1, è respinto.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni famigliari, la presente decisione è definitiva.

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.57 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 30.2004.57 — Swissrulings