RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00096-97 BS/sc
Lugano 22 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'8 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa di comp. AVS dei __________, __________ __________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto che
- con due decisioni del 29 giugno 1999 la Cassa di compensazione AVS dei __________ ha fissato a __________ __________, socio gerente della __________ Sagl, i contributi paritetici dovuti dalla società nel febbraio e marzo 1999, rigettando parimenti l'opposizione ai precetti esecutivi n. __________e __________;
- contro le decisioni amministrative si è opposta __________ __________, per il tramite dell'avv. __________ __________, in quanto indirizzate non al recapito della __________ __________ Sagl;
- con risposte del 2 agosto 1999 la Cassa ha rilevato che, a causa dell'impossibilità di intimare i precetti al recapito della __________ Sagl, gli stessi sono stati indirizzati al domicilio privato della socia-gerente;
- con lettera 24 febbraio 2000 l'avv. __________ ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria;
- a seguito di una richiesta d'informazione da parte del TCA, con scritto del 18 febbraio 2000 la Cassa ha informato di esser venuta a conoscenza che la società, con effetto retroattivo al 30 novembre 1998, non è più affiliata presso di loro, per cui ha annullato i precetti esecutivi oggetto delle decisioni impugnate (doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
- secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);
- le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS);
- la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.
La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);
- vista la comunicazione del 18 febbraio 2000, dal 30 novembre 1998 la __________ Sagl non è più affiliata presso la Cassa convenuta per cui gli acconti mensili di febbraio e marzo 1999 non sono dovuti;
- l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta in quanto nella fattispecie in esame l'assistenza di un avvocato non appare necessaria (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 8 luglio 1999 sono accolti. § Le decisioni 29 giugno 1999 sono annullate.
2.- L'istanza 24 febbraio 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione AVS dei __________ verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti