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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.85

January 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,088 words·~15 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00085   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 1999 di

__________ e __________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ __________ (1935) - pensionato anticipatamente a partire dal 1° settembre 1996 - é stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa a far tempo dal 1° gennaio 1997 (doc. A5).

                                         __________ __________ (1947), sua consorte, é stata, anch’essa, affiliata, a contare dal 1° gennaio 1997, quale persona senza attività lucrativa (doc. A6).

                               1.2.   Con due distinte decisioni formali - entrambe datate 9 giugno 1999 - la succitata autorità amministrativa ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dagli assicurati per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, sulla base di una sostanza pari a fr. 310’624 e di un reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 94’464 (doc. A1 e A3).

                                         Con due ulteriori decisioni - recanti la data del 25 giugno 1999 - la Cassa di compensazione ha proceduto a fissare anche i contributi sociali per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, fondandosi su una sostanza di fr. 293’800 e un reddito conseguito sotto forma di rendita sempre di fr. 94’464 (doc. A2 e A4).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 2 luglio 1999, __________ __________ ha impugnato le summenzionate decisioni di fissazione dei contributi, facendo valere, in particolare, quanto segue:

"1.    Mi considero danneggiato per il ritardo con cui mi é stato recapitato il conteggio, presumendo di non dover prendere a carico responsabilità di una procedura eccessivamente intempestiva dell’ufficio AVS.

2.     Il conteggio, in base al quale sarei tenuto in questi anni al versamento di c/a 350 Fr. mensili, dovrebbe basarsi su una valutazione della notifica fiscale che tenga conto di fattori economici reali e contingenti.

3.     Sono fortemente penalizzato dagli effetti dell’ultima revisione AVS         che impone il pagamento dei contributi della moglie senza attività lucrativa. Nel mio caso, dato che mia moglie difficilmente potrebbe avere un’attività fuori casa, oltre a due o tre corsi per adulti che già svolge annualmente, dovendosi occupare dei genitori novantenni che vivono con noi, l’onere da sopportare durerà una decina d’anni, essendo mia moglie nata nel 47.

         E la situazione é per me particolarmente gravosa perché si verifica proprio nel momento in cui i figli sono in formazione, senza il beneficio di sussidi.

         Devo ora pagare importi calcolati su una notifica fiscale risalente ad un momentaneo periodo economicamente migliore (vedi compenso per ore supplementari nell’ultimo anno di scuola e gratifica di anzianità).” (I)

                               1.4.   Con risposta 19 luglio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame presentato dall’assicurato, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Sono obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).

                                         Tuttavia, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.

                                         Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).

                                         Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevole e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine, parzialmente, il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

.                                        Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.

                               2.5.   In concreto, tanto __________ __________ quanto sua moglie __________, a contare dal 1° gennaio 1997, sono stati affiliati alla Cassa di compensazione nella categoria delle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa.

                                         Il ricorrente ritiene, al riguardo, d’esser fortemente penalizzato dagli effetti della Xa revisione dell’AVS e, specificatamente, dall’abrogazione della lett. b dell’art. 3 cpv. 2 LAVS, e ciò per il fatto che sua moglie, nata nel 1947, é praticamente impedita, in ragione di particolari contingenze, ad esercitare un’attività lucrativa. Fonte di preoccupazione per l’assicurato é, quindi, il fatto che “... per i prossimi dieci anni, vista l’età di mia moglie, dovrò versare contributi non indifferenti” (I).

                                         Così come già indicato al consid. 2.2. - a partire dal 1° gennaio 1997 - anche la moglie senza attività lucrativa deve versare i contributi (Käser, op. cit., p. 60 n. 2.21).

                                         Circa i motivi che hanno indotto il legislatore federale ad introdurre tale modifica, ci si può riferire al commento relativo all’art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. b, c) e cpv. 3 LAVS, contenuto nel Progetto del Consiglio federale elaborato dopo i dibattiti parlamentari:

"  Dans le droit en vigueur, les épouses et les veuves ne sont pas soumises à l’obligation de cotiser. Dans le système de splitting, ces exemptions des cotisations ne sont plus justifiées. Les motifs d’exemption des cotisations (art. 3, 2e al., let. b, c) doivent par conséquent être supprimés. Dans le splitting, les années de mariage donnent lieu à une répartition des revenus entre conjoints. Dans ce modèle, il n’y a dès lors plus de place pour des années de mariage sans cotisations au sens de l’art. 29bis, 2e al. En effet, durant les années de mariage, le conjoint exempté de l’obligation de cotiser est crédité d’un revenu pour lequel son partenaire a versé des cotisations. Pour qu’une année puisse être prise en compte en tant qu’une année de cotisation, la cotisation minimale au moins doit être inscrite au compte individuel. Avec le partage des revenus, cela signifie que le conjoint exerçant une activité lucrative, resp. le conjoint qui dirige une entre prise doit avoir versé des cotisations équivalentes au double de la cotisation minimale au moins (3e al.). A ces conditions, un recensement général des conjoints sans activité lucrative n’est pas possible. Les conjoints sans activité lucrative de rentiers AVS ou AI doivent par contre être recensés du point de vue des cotisations.” (cfr. Sécurité sociale 6/1994, p. 270)

                                         Ne discende che l’abrogazione dell’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi per le mogli che non esercitano attività lucrativa, é stata imposta dall’introduzione del sistema dello splitting, sul quale é appunto calcata la Xa revisione dell’AVS.

                                         A titolo abbondanziale, si rileva come il giudice non godrebbe, comunque, del potere per controllare la validità delle scelte operate dal legislatore federale (cfr. art. 113 cpv. 3 Cst.).

                                         Concludendo, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 2a frase LAVS, i coniugi __________ sono entrambi tenuti al pagamento dei contributi sociali.

                               2.6.   L’insorgente rimprovera, altresì, alla Cassa convenuta d’aver fissato i contributi “... su una notifica fiscale risalente ad un momentaneo periodo economicamente migliore (vedi compenso per ore supplementari nell’ultimo anno di scuola e gratifica di anzianità)” (I, p. 2).

                                         L’autorità amministrativa ha calcolato i contributi dovuti per l’anno 1997 sulla base di una sostanza netta pari a fr. 310’624 e di un reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 94’464 (moltiplicato per 20 in forza dell’art. 28 cpv. 2 OAVS), dati desunti dalla tassazione fiscale IFD 1995/1996 (cfr. doc. A1 e A3).

                                         L’obiezione sollevata da __________ __________ si rivela essere solo in parte fondata.

                                         Infatti, il reddito considerato é stato, in realtà, rilevato - non già dalla notifica 15 aprile 1996 (doc. A10), mediante la quale é stato tassato il reddito del lavoro realizzato durante il biennio 1993/1994 - bensì dalla notifica di tassazione intermedia 30 marzo 1998 (doc. A11), emanata dalla competente autorità fiscale proprio a seguito della cessazione dell’attività lucrativa da parte dell’assicurato. In questo senso, non può certo essere preteso che la Cassa convenuta - basandosi sul reddito conseguito sotto forma di pensione durante il periodo di contribuzione medesimo (1997) - non si sia fondata sulla reale situazione economica del ricorrente, così come esatto dall’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS.

                                         Diverso il discorso per quel che concerne la sostanza. In effetti, l’amministrazione, con le proprie decisioni 9 giugno 1999, ha fatto riferimento alla sostanza netta esistente al 1° gennaio 1995, desunta dalla tassazione relativa al biennio 1995/1996. In casi del genere - dove l’assicurato é anticipatamente posto al beneficio della pensione - il TFA ha statuito che il rinvio, previsto dall’art. 29 OAVS, alle disposizioni di cui agli artt. 22s. OAVS, applicabili per analogia, non può avere altro significato che i contributi vanno calcolati in base alla situazione economica reale dell’assicurato durante gli anni considerati, fintantoché sarà possibile entrare nella procedura ordinaria (cfr., ad esempio, RCC 1990, pag. 457ss.; cfr., pure, Pratique VSI 3/1998, pag. 158ss.).

                                         Ora, se si applicano i principi giurisprudenziali qui sopra evocati, lo scrivente TCA non può che giungere alla conclusione che i contributi dovuti per l’anno 1997 avrebbero dovuto venir calcolati sulla base della sostanza netta esistente al 1° gennaio 1997, rilevata dalla tassazione fiscale 1997/1998, concretamente su un importo pari a fr. 293’800 (cfr. doc. A12).

                                         In conclusione, le impugnate decisioni 9 giugno 1999 (doc. A1 e A3) devono essere annullate e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda a ricalcolare i contributi dovuti dai coniugi __________ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, sulla base di un reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 94’464 e di una sostanza netta di fr. 293’800.

                                         Trattandosi dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, le decisioni formali 25 giugno 1999 appaiono senz’altro corrette, nella misura in cui l’autorità amministrativa convenuta si é fondata sui dati desunti dalla tassazione fiscale 1997/1998 (reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 94’464 e sostanza netta di fr. 293’800, cfr. doc. A12), tassazione che, naturalmente, tiene conto della nuova situazione del ricorrente (cessazione dell’attività lucrativa), peraltro già considerata in sede di tassazione intermedia.

                               2.7.   L’insorgente, infine, si ritiene danneggiato dal ritardo con cui la Cassa di compensazione avrebbe fissato i contributi per l’anno 1997 e per il biennio 1998/1999.

                                         A prescindere dal fatto che non é d’immediata evidenza capire in cosa sarebbe consistito il pregiudizio a cui si é fatto riferimento in sede di ricorso, a __________ __________ é utile ricordare che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa di compensazione agisce in tempo utile allorquando l’importo dei contributi é stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Trattasi qui di un termine di perenzione e non di prescrizione (RCC 1988 pag. 260 consid. 3a; RCC 1975 pag. 201 consid. 2a; RCC 1972 pag. 630 consid. 1).

                                         In casu, é palese come il diritto di fissare i contributi per gli anni 1997, 1998 e 1999 non sia affatto perento. In effetti, da un canto, il termine di cinque anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS ha iniziato a decorrere dalla fine del 1997, rispettivamente, dalla fine del 1998 e del 1999 e, dall’altro, le decisioni mediante le quali sono stati fissati gli importi dei contributi, sono state notificate agli assicurati già nel corso del mese di giugno 1999.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         §    Le decisioni 9.6.1999 sono annullate.

                                         §§ La causa é rinviata alla Cassa cantonale di        compensazione affinché stabilisca i contributi dovuti da                             __________ e __________ __________ per il periodo 1° gennaio-31         dicembre 1997 tenendo conto di un reddito conseguito sotto                                       forma di rendita di fr. 94’464 e di una sostanza netta di fr.      293’800.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.85 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.85 — Swissrulings