RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00077 BS/sc
Lugano 27 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, per la sua attività indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 30'000.--, imposto nella notifica di tassazione (intermedia) 1995/96, ritenuto un capitale investito nell'azienda nullo.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata facendo valere che:
" (…) Non sono d'accordo con tale decisione perché il reddito da me percepito per il periodo in questione è molto più basso.
Mi permetto farvi notare che in data 02-02-97 allo scadere del contratto di locazione ho dovuto chiudere l'Istituto __________ e trasferirlo al mio attuale domicilio dove ho potuto così risparmiare sulle spese e continuare la mia attuale attività senza rivolgermi all'ufficio Disoccupazione.
Infatti faccio rilevare che ho inoltrato ricorso all'Ufficio di Tassazione competente di cui vi allego copia.
Chiedo pertanto che il Tribunale proceda a verificare l'operato della cassa, perché ritengo che i contributi da me versati siano già sufficienti in base al reddito dichiarato.
1.3. Mediante risposta del 13 luglio 1999 la Cassa ha proposto di respingere il gravame, rilevando innanzitutto che l'assicurata è stata affiliata nella categoria degli indipendenti a decorrere dal 1° luglio 1995 per la sua attività di estetista in proprio. In merito al calcolo l'amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…)
Nella fattispecie il contributo per il periodo dal 1. luglio 1995 al 31 dicembre 1995 deve essere calcolato sul reddito conseguito in base alla tassazione intermedia IFD 1995-96 passata in giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).
Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 34, OAVS).
Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc. 2).
Proprio fondandosi sulla tassazione fiscale IFD degli anni 1995-96 risulta stabilito per il periodo 1.7.1995 - 31.12.1996 un reddito di fr. 30'000.-- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5 OAVS.
Secondo le direttive federali (DIN marginale 1277), se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione "TI", basata su una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere a una propria valutazione, per la determinazione del reddito per il periodo preso in considerazione dalle Autorità fiscali per effettuare la tassazione sul reddito." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente è stata affiliata quale persona esercitante un’attività lucrativa con decorrenza dal 1° luglio 1995.
Ne consegue che i contributi dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 devono essere determinati secondo la procedura straordinaria per inizio di attività lucrativa ex art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.4.), ovvero sulla base del reddito conseguito in quell’anno, evinto dalla notifica di tassazione (intermedia) 1995/96 (assoggettamento 1.07. 1995 -31.12.1995). Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla comunicazione 22 maggio 1998 dell'UT di __________ Campagna si evince che il reddito aziendale netto tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr. 30'000.-- (doc.1).
In sede di verifica dei dati fiscali il 2 luglio 1999 l'autorità di tassazione ha confermato il summenzionato importo, precisando che il reddito aziendale risulta dalla notifica di tassazione intermedia IFD 1995/96 contro la quale la contribuente non ha inoltrato reclamo (doc.2).
Ora, innanzitutto occorre ricordare che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26; VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Del resto, il TFA ha anche precisato che la comunicazione fiscale è anche vincolante quando si fonda una tassazione intermedia allestita tuttavia su uno dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1982 pag. 80; marg. 1277 delle Direttive sui contributi dei lavorati indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) edite dall'UFAS), ciò che corrisponde al caso in esame. Considerato come la tassazione 1995/96 è rimasta incontestata, la stessa è vincolante anche per il TCA e quindi per i contributi in oggetto fa stato il reddito aziendale di fr. 30'000.---. Pertanto, la decisione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti