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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2000 30.1999.72

February 24, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,985 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00072   BS/sc

Lugano 24 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 1999 di

__________ __________, __________ __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 19 maggio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi dovuti da __________ __________ nel 1999, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di una reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 110'000.-- moltiplicato per 20, ed una sostanza netta di fr. 21'425.--.

                                         Di conseguenza la sostanza determinante ammonta a

                                         fr. 2'221'425.-- (2'200'000 + 21'425).

                                         I succitati dati sono stati comunicati dalla competente autorità di tassazione e concernono la notifica di tassazione IFD 1997/98.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso redatto in lingua tedesca. A seguito del decreto di traduzione, __________ __________ il 7 luglio 1999 ha trasmesso la relativa versione in italiano. L'assicurata rileva innanzitutto di dipendere economicamente da suo marito, residente in __________. Essa contesta la determinazione del reddito conseguito sotto forma di pensione di fr. 110'000.--, assumendo che suo marito percepisce annualmente DM 88'556,16 di pensioni, corrispondenti a fr. 70'844,93.

                               1.3.   Mediante risposta del 3 settembre 1999 la Cassa, dopo aver ricordato che per i contributi fa stato la metà del reddito da pensione e sostanza coniugali e che i dati contenuti nella decisione sono stati confermati dalla competente autorità di tassazione, propone di accogliere il gravame osservando in particolare che:

"  (…)

9.   La ricorrente è stata stralciata con effetto al 31 luglio 1999, poiché è partita per la Germania (doc. 3).

10. Alla luce di quanto precede, proponiamo a questo Tribunale di rettificare la decisione contestata, dividendo per due la sostanza determinante, conformemente all'art. 28 cpv. 4 dell'Ordinanza AVS. (…)" (Doc. V)

                               1.4.   Con osservazioni 9 settembre 1999 alla risposta di causa la ricorrente rileva che:

"  nella dichiarazione svizzera del 97/98 venne presa in considerazione la stima della rendita di mio marito. In quel momento non avevo a disposizione la dichiarazione della Germania, e non facevo in tempo di fare il ricorso. La vera dichiarazione svizzera è stata fatta sulla stima approssimativa. La vera situazione fiscale viene presentata dalle autorità fiscali della __________." (Doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non eserci­tano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532).

                                         Sono considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.

                                         Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).

                                         Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine, parzialmente, il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.

                                         Tale disposizione è stata del resto dichiarata dal TFA conforme alla legge ed alla Costituzione (cfr. DTF 125 V 221).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, in sede di risposta la Cassa ha rilevato che __________ __________ è stata affiliata alla Cassa quale persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 1999, in quanto suo marito è pensionato all'estero. Per la determinazione dei contributi la Cassa ha preso in considerazione la notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/1996).

                                         Tale modo di procedere non è corretto in quanto negli anni 1995 e 1996 la ricorrente esercitava un'attività lucrativa dipendente  per cui i relativi dati non possono essere presi in considerazione per determinare i contributi di una persona senza attività lucrativa. Spetta dunque alla Cassa determinare i contributi in discussione accertando innazitutto le "condizioni sociali" in vigore all'inizio dell'obbligo contributivo ex art. 10 LAVS, questo in analogia alla procedura per la fissazione dei contributi degli indipendenti (art. 29 cpv. 4 OAVS, cfr. anche marg. 2089 ss. delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS). Una volta eseguito tale accertamento, la sostanza determinante dovrà essere divisa per due come prescritto dall'art. 28 cpv. 4 OAVS ed il periodo di contribuzione limitato al 31 luglio 1999 (doc. 3). Pertanto la decisione contestata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato sopra.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.  §) La decisione 13 giugno 1999 è annullata e gli atti sono rinviati     alla Cassa affinché proceda agli accertamenti di cui al     consid.2.5.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2000 30.1999.72 — Swissrulings