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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.53

January 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,518 words·~8 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00053-54   bs/nh

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 3 maggio 1999 di

1. __________ __________ -__________, __________ __________,  2. __________ __________ __________ -__________, ____________________ __________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa federale di compensazione, __________ __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A decorrere dal mese di marzo 1996 la Cassa federale di compensazione ha posto i coniugi __________ al beneficio di una rendita massima di vecchiaia per coniugi. Al 1° gennaio 1999 la prestazione assicurativa ammontava a fr. 3’015.-- mensili.

                                         Precedentemente i succitati beneficiavano di una rendita massima di invalidità per coniugi.

                                         A seguito del compimento del 62.o anno di età di __________ __________ __________ - __________, classe 1937, con due distinte decisioni del 6 aprile 1999 la Cassa federale di compensazione ha sostituito la corrente rendita ed ha assegnato a ciascun coniuge una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1’508.--.

                               1.2.   Contro le decisioni amministrative sono tempestivamente insorti i coniugi __________. Essi postulano di ricevere singolarmente una rendita massima di fr. 2’010.-- al mese.

                               1.3.   Mediante risposta del 27 maggio 1999 la Cassa propone di respingere i ricorsi, osservando quanto segue:

"  Giusta l'art. 35 cpv. 1 lavs, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi  hanno diritto a una rendita di vecchiaia o se uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a  una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Questo è il caso nella fattispecie. La sola differenza per rapporto alla regolamentazione valida fino al 31 dicembre 1996 è che adesso ogni coniuge ha un diritto individuale alla rendita. A questo proposito bisogna sottolineare che la rendita per coniugi versata fino al mese di marzo 1999 ammontava a Fr. 3'015.00 al mese. La situazione finanziaria dei coniugi Guidicelli non si è di conseguenza assolutamente modificata."

                               1.4.   Con osservazioni del 7 giugno 1999 alla risposta di causa __________ e __________ __________ __________ ribadiscono le loro richieste ricorsuali, ritenendo ingiusto e anticostituzionale l’art. 35 cpv. 1 LAVS.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A partire dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.

                                         Le nuove disposizioni contenute nella 10.a revisione LAVS si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Tali disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                               2.3.   Va inoltre ricordato che la lettera c cpv. 5 delle disposizioni transitorie (in seguito: disp. trans.) prevede che quattro anni dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa (vale a dire nel 2001), le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia individuali ai sensi del nuovo diritto secondo i seguenti principi:

                                         a.   è mantenuta la vecchiaia scala di rendita;

                                         b.   a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio     determinante per la rendita per coniuge;

                                         c.   a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio per compiti educativi secondo quanto prescritto dalla lett. c cpv. 3 disp. trans.

                                         Secondo la lett. c cpv. 3 disp. trans., l’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi, scaglionato come segue:

                                         Anno di nascita                                     Accredito transitorio pari alla

                                                                                                       metà dell'importo dell'accredito

                                                              per compiti educativi

                                          1945 e anni precedenti                         16 anni

                                          1946                                                      14 anni

                                          1947                                                      12 anni

                                          1948                                                      10 anni

                                          1949                                                        8 anni

                                          1950                                                        6 anni

                                          1951                                                        4 anni

1952                                                        2 anni

                                         L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala di rendita assegnata all’avente diritto.

                               2.4.   La rendita mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr. 1’005.-- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI).

                                         L'importo massimo della rendita di vecchiaia corri­sponde al doppio dell'importo minimo (art. 34 cpv. 3 LAVS), per cui a

                                         fr. 2’010.--.

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, il 7 marzo 1999 __________ __________ __________ ha compiuto 62 anni di età.

                                         Di conseguenza essa ha un proprio diritto a percepire una rendita di vecchiaia dal 1° aprile 1997, ossia il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto i 62 anni (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS), per cui sono applicabili le disposizioni della 10.a revisione della LAVS (cfr. consid. 2.2).

                                         Di conseguenza la Cassa ha sostituito la rendita di vecchiaia per coniugi con due rendite semplici AVS assegnate ad ogni singolo coniuge, anche se tale modifica è avvenuta prima del 2001 (si parla di trasferimento anticipato, cfr. anche marg. 2010 della Circolare II concernente il calcolo delle rendite nei casi di mutazione e successione (in seguito: CII sulle mutazioni), edita dall’UFAS).

                                         Pertanto le rendite dei ricorrenti sono state calcolate secondo la norme della lett. c cpv. 1 seconda frase disp. trans. LAVS, riportate al consid. 2.3. (cfr. anche marg. 2011 CII sulle mutazioni).                                     

                                         Nel caso che ci occupa, questo significa che per il calcolo della rendita AVS per ogni coniuge è mantenuta la vecchia scala della rendita per coniugi, è computata la metà del reddito annuo medio ed è accordato un accredito  transitorio per compiti educativi.

                                         Dal foglio di calcolo allestito dalla Cassa ( cfr. incarto Cassa) risulta che la nuova rendita AVS è stata determinata sulla base di una scala massima di rendita 44 (rimasta invariata) ed un reddito annuo medio di fr. 38’592.-- (pari alla metà di fr. 77’184 corrispondente al RAM della rendita per coniugi AVS, rivalutato al 1° gennaio 1999).

                                         Essendo i ricorrenti nati prima del 1945,  sono stati riconosciuti 16 accrediti transitori per compiti educativi pari a fr. 13’783.--. Pertanto il reddito annuo medio della nuova rendita ammonta a fr. 52’375.-- (38’592 + 13’783), che aumentato al multiplo superiore secondo le tabelle sul calcolo delle rendite, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS), corrisponde  a fr. 53’064.--.

                                         Ne discende che con i succitati dati, in applicazione citate delle tabelle UFAS, per ogni coniuge la rendita ammonterebbe  a fr. 1’753.-- al mese.

                               2.6.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

                                         a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

                                         b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

                                             una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Nel caso che ci occupa i coniugi avrebbero quindi diritto complessivamente a fr. 3’506.-- (1’753 x 2), importo che è comunque superiore a fr. 3’015.-- (150% di 2’010.--).

                                         Per questo motivo la Cassa, doveva riconoscere ai ricorrenti complessivamente fr. 3’015.-- di prestazioni assicurative, erogate in due rendite semplici di vecchiaia di fr. 1’508.-- al mese.

                                         Rispetto alla corrente rendita i coniugi non subiscono alcun pregiudizio.

                                         Infine, i ricorrenti contestano la costituzionalità dell’art. 35 LAVS. Tuttavia va rammentato che amministrazione e autorità giudiziaria sono tenute ad applicare le leggi federali e, ai sensi dell'art. 113 cpv. 3 e 114bis cpv. 3 Cost., non possono controllare la conformità delle stesse con la Costituzione (DTF 125 III 216 consid. 5, DTF 123 V 322 consid. 6b/bb).

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte con la Xa revisione dell'AVS.

                                         Pertanto le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate sono esatte e meritano conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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