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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.44

January 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,534 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00044   mm/

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa di comp. AVS __________, ____________________ __________ __________,   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con tre distinte decisioni formali - datate 16 marzo 1999 - la Cassa di compensazione AVS __________ ha fissato, a titolo definitivo, i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ per l’attività lucrativa indipendente da lui svolta, rispettivamente, durante i periodi 1° novembre-31 dicembre 1995, 1° gennaio-31 gennaio 1996 e 1° gennaio-31 ottobre 1997.

                                         I contributi sono stati calcolati sulla base di un reddito aziendale medio pari a fr. 47’000 e di un capitale investito nell’azienda uguale a fr. 4’000, rispettivamente - per i contributi dovuti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 - uguale a zero (cfr. doc. A1-3).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 6 marzo 1999, __________ __________ ha impugnato le suddette decisioni formali, osservando quanto segue:

                                         “... intendo fare ricorso alla decisione __________contributi personali AVS/AI/IPG (____________________), perché li ho già pagati a suo tempo.

                                         In base alla mia attività in proprio, purtroppo non soddisfacente, la __________ mi ha attribuito un reddito non reale.

                                         Inoltre tali richieste mi sono giunte a più di un anno dalla fine dell’attività con conseguente stralcio.

                                         L’attività l’iniziai il 11.11.1995 e la chiusi il 30.10.1997” (I).

                               1.3.   La Cassa di compensazione AVS __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.4.   In replica, l’assicurato ha precisato quanto segue:

                                         “Devo precisare che la chiusura é avvenuta il 31 ottobre non il 30 novembre e che da tale data fino al 31 gennaio 98 sono rimasto inattivo senza percepire l’indennizzo di disoccupazione essendo stato indipendente.

                                         Attualmente sto pagando ancora per estinguere il debito accumulato nel periodo in questione e avendo una famiglia a carico (moglie e 2 figlie agli studi) non sono in grado di pagare niente di più” (V).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).

                                         A norma dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non

                                         sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel com­mercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         - le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         - gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

                                         consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         - le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         - le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo

                                         di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,

                                         sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano

                                         ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte

                                         unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i

                                         contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i

                                         supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per

                                         l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno

                                         ai militari e alle persone obbligate al servizio della

                                         protezione civile;

                                         - un interesse del capitale proprio investito nell'azienda,

                                         fissato dal Consiglio federale su proposta della

                                         Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i

                                         superstiti e l'invalidità.

                                         La decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  d.        le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di           computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,          sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano                                        ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo                                        esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i            contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti            dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge        federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di          guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

  e.        i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per        quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal                    datore di lavoro;

  f.         l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il         Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la               Commissione federale dell'assicurazione per la                                        vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.

                               2.4.   Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.5.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispetti­vamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                               2.6.   In concreto, __________ __________ é stato affiliato alla Cassa di compensazione convenuta, nella categoria delle persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a contare dal 1° novembre 1995. L’affiliazione é stata stralciata con effetto al 31 ottobre 1997 (doc. A8).

                                         A suo tempo, l’autorità amministrativa aveva, in forza dell’art. 24 OAVS, provvisoriamente fissato i contributi dovuti dall’assicurato, basandosi su di un reddito annuo di fr. 36’000 (doc. 2), reddito che era stato comunicato dal ricorrente stesso in data 28 febbraio 1996 (cfr. questionario per la fissazione del contributo personale provvisorio).

                                         Con le impugnate decisioni, la Cassa di compensazione __________ ha finalmente stabilito i contributi definitivi (doc. A1-3). Da __________ __________ é poi stato preteso il pagamento del conguaglio, tenuto conto di quanto egli aveva già, nel passato, versato (cfr. doc. 5).

                                         A questo punto, l’obiezione secondo cui il ricorrente avrebbe già provveduto, a suo tempo, a pagare i contributi, rappresenta soltanto una mezza verità, nella misura in cui egli non aveva, in realtà, versato che dei contributi parziali.

                                         Dagli atti di causa emerge che la Cassa - in applicazione della procedura straordinaria - ha fissato i contributi dovuti per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1995, rispettivamente, 1° gennaio-31 dicembre 1996, sulla base dei dati desunti dalla tassazione intermedia 1995/1996 (doc. A9), emanata dalla competente autorità fiscale proprio in ragione dell’inizio dell’attività lucrativa indipendente, e, quindi, sulla base di un reddito aziendale medio di fr. 47’000 e di un capitale investito nell’azienda pari a fr. 4’000.

                                         I contributi dovuti per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 1997 sono stati calcolati fondandosi sulla tassazione ordinaria 1997/1998 (doc. A10) - la quale tiene conto della nuova situazione professionale del ricorrente, peraltro già considerata in sede di tassazione intermedia - e, concretamente, su un reddito aziendale sempre di fr. 47’000 ed un capitale investito nell’azienda uguale a zero.

                                         I suesposti dati sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dall’UCT di __________ (doc. 3), il quale ne ha ribadito la correttezza in data 13 aprile 1999 (cfr. doc. 4).

                                         Ora, lo scrivente TCA non vede ragioni che gli impediscano di fondarsi sui dati rilevati da notifiche di tassazione regolarmente cresciute in giudicato (cfr. VIII1 e X1) e, segnatamente, su un reddito aziendale medio di fr. 47’000.

                                         All’assicurato, che rimprovera all’autorità amministrativa convenuta d’avergli attribuito “... un reddito non reale” (I), é opportuno ricordare che l’autorità giudicante visto il disposto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS - non può scostarsi da una tassazione cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull’esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle assicurazioni non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Del resto, per costante giurisprudenza federale, gli assicurati esercitanti attività lucrativa indipendente devono anzitutto difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quel che concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                               2.7.   __________ __________ si lamenta, altresì, del fatto che le decisioni con le quali sono stati fissati i contributi definitivi e, di conseguenza, le relative richieste di conguaglio, gli sono “... giunte a più di un anno dalla fine dell’attività con conseguente stralcio” (I).

                                         Al ricorrente si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa di compensazione agisce in tempo utile allorquando l’importo dei contributi é stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Trattasi qui di un termine di perenzione e non di prescrizione (RCC 1988 pag. 260 consid. 3a; RCC 1975 pag. 201 consid. 2a; RCC 1972 pag. 630 consid. 1).

                                         In casu, é palese come il diritto di fissare i contributi per gli anni 1995, 1996 e 1997 non sia affatto perento. In effetti, il termine di cinque anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS ha iniziato a decorrere dalla fine del 1995, rispettivamente, dalla fine del 1996 e del 1997.

                               2.8.   In sede di replica, l’assicurato ha, infine, fatto stato di una difficile situazione finanziaria che gli impedirebbe di pagare i contributi sociali richiestigli (V).

                                         Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l’art. 31 cpv. 1 OAVS, chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui é affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.

                                         D’altra parte, secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio (in Ticino, il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza sociale; cfr. art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS). Tale autorità, infatti, paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS). La domanda di condono, comunque, deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).

                                         In concreto, non esiste al riguardo una decisione emanata dalla Cassa, per cui il TCA non può entrare nel merito della richiesta formulata dal ricorrente. Infatti, secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; F. Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         Si giustifica, pertanto, un rinvio degli atti alla Cassa affinché proceda alle proprie incombenze istruendo e decidendo sulla domanda di riduzione, rispettivamente, di condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Gli atti sono retrocessi alla Cassa per le sue incombenze come dai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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