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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.43

January 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,326 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.99.00043   MA/nh

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Marco Armati  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 1999 di

__________ __________, ____________________ __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con due decisioni del 17 marzo 1999 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG (di seguito la Cassa) ha fissato i contributi personali dovuti  da __________ __________ per la sua attività lucrativa quale indipendente per gli anni 1998 e 1999, determinati in base ad un reddito aziendale medio pari a frs. 30'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti negli anni di computo (frs. 1'444.--). Di conseguenza il reddito determinante è stato fissato in frs. 31'444.--. I dati sopra esposti sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD 1997/1998, cresciuta, incontestata, in giudicato.

                               1.2.   Contro queste decisioni è tempestivamente insorto __________ __________ contestando il calcolo posto a fondamento della determinazione del contributo e rilevando, in particolare, quanto segue:

"  (...) Motivo: nel 1997 non ho guadagnato nulla e la Cassa cantonale AVS mi ha già costretto di versare contributi che non sono in relazione al mio reddito.

Nel 1998 il mio reddito è stato inferiore a 500.- fr. e per il 1999 devo dichiarare che da novembre 1998 sono senza lavoro.

Dato che sono artista circense abito e vivo con mia moglie e mia figlia di anni 12 in una misera roulotte di 4 metri.

Essendo indipendente non ho diritto a una disoccupazione e non godo di nessuna assistenza sociale.

Quindi non sono in grado di pagare questi contributi. Ciò che si permette la Cassa cantonale AVS è uno stupro all'onesto cittadino, a un artista che cerca con pochi mezzi di portare un po' di allegria e divertimento sulle piazze.

A causa di questi fatti, AVS e altre difficoltà simili quest'anno non posso neanche prendere l'attività con il mio piccolo __________, unico __________ della Svizzera __________. Sarò costretto quando farà più caldo di lavorare senza tendone all'aperto sulle piazze.

Ditemi voi nei tempi di oggi come fa una persona a farsi una posizione se le cose funzionano così.

Nel 1993 con i pochi soldi che avevo ho comprato 50 sedie e qualche gioco di magia. Mi sono messo con mia moglie e mia figlia di 5 anni a dare con una piccola arena spettacoli sulle piazze.

Ciò vale a dire che spesse volte per via di intemperie non potevo dare spettacolo (da settembre in quell'anno la mia attività in proprio finì, ci fu l'alluvione a __________).

Nel 1994 riuscì a credito ad avere un piccolo tendone e diedi qualche spettacolo in più, ovviamente senza guadagno perché ero pieno di debiti.

Nel 1995 sperando di avviare l'attività un po' meglio ebbi un'altra alluvione. Questa volta peggiore, perché oltre al tendone che era assicurato dove ebbi l'unico indennizzo, roulotte con tutte le nostre cose necessarie per vivere e per dare spettacolo (costumi attrezzi di lavoro ecc.), furono in gran parte distrutte.

Eravamo 9 giorni bloccati nel fango, senza nessun aiuto, senza incassi. Ovviamente non essendo assicurati per queste cose furono altri debiti non previsti. Ciò nonostante tenni duro anche perché non avevo altra scelta con 47 anni che lavoro potevo scegliere.

Nel 1996 ho cercato di far fronte ai miei debiti, naturalmente non ci riuscì del tutto perché tutti sanno la crisi ancora attuale a un piccolo Circo di famiglia non fa guadagnare molto.

Nel 1997 anche per cambiare lo spettacolo ingaggiai 3 artisti russi che mi fecero passare le pene dell'inferno. Gente che voleva tutto senza lavorare, neppure il dovuto. L'anno non mi andò bene e con tutte le spese arretrate e quelle per gli artisti sono giunto alla fine della stagione senza aver guadagnato nulla.

Anzi sono rientrato nel quartiere invernale senza soldi. Con aiuto di qualche parente ho tentato ancora di iniziare nel 1998 però non ha scacciato la crisi che ho accennato in precedenza.

Non vi nascondo che il morale mio e di mia famiglia e a terra. Mia moglie dovette farsi aiutare da uno psicologo per non cadere in una forte depressione.

Con tutte le spese che bisogna affrontare per tenere in piedi un piccolo Circo che vive solo dal pubblico che si presenta alla Cassa perché non abbiamo altre entrate o sponsorizzazioni non è facile tirare avanti. Il Canton Ticino in confronto a teatri, concerti e altri spettacoli al Circo __________ non ha mai dato un centesimo.

Dal 1969 ho sempre lavorato per i circhi più importanti in Europa.

Nel 1993 mi sono messo in proprio, con mia moglie e mia figlia Desirée ho creato il Circo __________ e malgrado le difficoltà cercherò di tirare avanti.

Quest'anno 1999 sono costretto di non assumere più nessuno e tentare di dare qualche spettacolo sulle piazze, io mia moglie e mia figlia, perché senza personale è impossibile montare e smontare una tenda."

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 aprile 1999 la Cassa propone la modifica delle decisioni impugnate, osservando in particolare:

"  (...)

2.    Nella fattispecie il contributo per gli anni 1998/99 deve essere calcolato sul reddito conseguito negli anni 1995/96 e tassato nel biennio 1997/98 in base alla tassazione IFD passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS).

Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

3.    Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva, precisando che la sostanza aziendale 1.1.1997 ammonta a fr. 19'000.- (doc. 2).

4.    Al reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di computo 1995/96 (media fr. 1'444.-), come previsto dall'art. 9 lett. d LAVS.

5.    Un'eventuale diminuzione o perdita di guadagno deve essere quindi fatta valere, a tempo debito, in sede fiscale, e se ammessa anche la Cassa ne terrà debito conto per il prossimo periodo contributivo.

6.    Il ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38bis OAVS.

7.    I contributi possono esser ridotti, su richiesta motivata alla Cassa di compensazione, agli assicurati che si trovano in uno stato di estremo disagio economico, ossia che dispongono del minimo d'esistenza (art. 11 LAVS).

8.    Alla luce di quanto precede e ritenuto come l'Autorità fiscale in sede di verifica afferma che la sostanza aziendale al 1° gennaio 1997 ammonta a fr. 19'000.-, la Cassa propone a questo Tribunale che, la decisione contesta venga rettificata, considerando la sostanza aziendale anzidetta.

Per questi motivi si propone di voler

decidere :

il ricorso è evaso nel senso dei considerandi."

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.4.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                                         L'applicazione di questo disposto presuppone che le seguenti condizioni cumulative siano realizzate:

a)   Il cambiamento non deve essere causato solo da fluttuazioni "normali" del reddito, ma da una modifica delle basi stesse di quest'ultimo.

Una tale modifica esiste quando sono intervenuti cambiamenti decisivi nella struttura fondamentale dell'azienda (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N. 14.57, pag. 284).

Così, le fluttuazioni dovute alla congiuntura, alla diminuzione volontaria del volume degli affari, alla perdita di clienti non costituiscono una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 341 consid. 5a, RCC 1982 pag. 81 consid. 4, RCC 1981 pag. 330, RCC 1972 pag. 280).

(Sulla modifica delle basi del reddito vedi in particolare: Gustavo Scartazzini, in: P.-Y. Greger/ J.-L. Duc, G.  Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), Ed. Helbing & Lichtenhahn Bâle et Francfourt-sur-le-Main 1997, N. 185 e segg. ad art. 9 LAVS, pag. 321 e segg.).

b)   Il cambiamento deve essere durevole (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1981 pag. 326).

c)   La modifica del reddito deve essere sensibile. A questo proposito una variazione del reddito di almeno il 25% è il limite che la giurisprudenza del TFA considera per l'applicazione della procedura straordinaria (DTF 120 V 162 consid. 3c; Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306, RCC 1972 pag. 280, RCC 1969 pag. 276). Il reddito di confronto che è determinante per sapere se vi è variazione sensibile del guadagno è il reddito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale che precede l'anno di questa modifica (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N. 14.69, pag. 288).

d)   Deve esistere un rapporto di causalità tra la modifica delle basi di reddito e quella del suo ammontare. L'estinguersi o l'apparire di una fonte di guadagno deve in­fluenzare il reddito nel suo insieme. Ciò non è il caso, ad esempio, quando la diminuzione del reddito è compensata da un rendimento migliore di un'altra fonte (RCC 1992 pag. 550 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1988 pag. 538 consid. 2c).

                                         Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

                                         Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

                                         Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

                                         Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

                                         Se, più tardi, dalla comunicazione dell’autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS).

                               2.5.   Nella concreta fattispecie il ricorrente chiede, in sostanza, l’applicazione della procedura straordinaria ex art. 25 OAVS con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1998. Egli sostiene infatti che da allora le basi del suo reddito sono mutate a tal punto da non permettergli più di pagare i contributi, oggetto della presente lite.

                                         Orbene, il TFA ha più volte ricordato che, trattandosi di una procedura straordinaria, l'art. 25 cpv. 1 OAVS non deve essere interpretato in modo estensivo; la sua applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell'attività economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 pag. 239 consid. 3c, RCC 1980 pag. 210 consid. 2).

                                         Come visto al consid. 2.4, affinché l’art. 25 OAVS possa essere applicato, necessita una modifica sostanziale del reddito, quale, ad esempio, la chiusura di un ramo commerciale o di un’azienda, l’abbandono dell’attività indipendente come professione principale o la perdita della capacità fisica di lavoro.

                                         Una semplice variazione quantitativa o qualitativa all’interno della medesima fonte di entrate non è invece sufficiente (cfr. STFA inedita 10 marzo 1992 in re S., H 171/90, STFA 28 agosto 1997 in re U, H103/97 Ws).

                               2.6.   Nel caso che ci occupa, il ricorrente, dopo aver lavorato per anni nei più celebri Circhi d'Europa, ha creato nel 1993 il Circo __________. Da allora, in compagnia della moglie e della figlia, esplica da indipendente l'attività di artista circense.

                                         Le vicissitudini che hanno colpito il Circo __________ nel corso degli ultimi anni (cfr. doc. I), hanno costretto l'assicurato a ridurre sensibilmente la propria attività sino a restare pressoché senza lavoro a decorrere dal novembre 1998.

                                         Tuttavia, le circostanze che hanno portato il ricorrente, a suo dire, a non potersi più permettere di pagare i contributi AVS, segnatamente la fallimentare assunzione di tre artisti russi nel 1997, le asserite alluvioni nonché le gravose spese di mantenimento del Circo medesimo (cfr. doc. I), non possono essere considerate un cambiamento strutturale dell'azienda, tale da giustificare l’applicazione della procedura straordinaria di cui agli art. 24 e segg. OAVS.

                                         Infatti, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4.), come si è visto estremamente restrittiva, il cambiamento strutturale deve essere decisivo e causato, non solo da "normali" fluttuazioni del reddito, ma da una profonda modifica delle basi stesse dell'attività economica (cfr. consid. 2.4). Basti pensare che le fluttuazioni dovute alla congiuntura, a dei fatti accessori quali l'apertura o la chiusura d'imprese concorrenti, l'aumento dei costi, la diminuzione volontaria del volume d'affari o la perdita di clienti non costituiscono ancora una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (Gustavo Scartazzini, in op. cit., N. 187 ad art. 9 LAVS, pag. 321/322).

                                         In simili circostanze, alla luce della dottrina e della giurisprudenza federale citata, la richiesta del ricorrente deve essere respinta.

                               2.7.   Poiché nella fattispecie concreta è applicabile la procedura ordinaria di cui agli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per gli anni 1998 e 1999 è determinante il reddito aziendale conseguito negli anni 1995 /1996 (tassazione IFD 1997/98).

                                         Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.

                                         Dalle comunicazioni 26 febbraio 1999 dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ -Città si evince che il reddito medio proveniente dall'esercizio dell'attività indipendente relativo agli anni 1995/96 e tassato nel biennio 1997/1998 e sulla base del quale la Cassa ha calcolato i contributi personali dovuti dal ricorrente, ammonta a fr. 30’000.-- (cfr. doc. 1 e 2).

                                         Con scritto del 16 aprile 1999, l'UT ha poi comunicato alla Cassa che la sostanza aziendale al 1. gennaio 1997 ammontava a frs. 19'000.-- (cfr. doc. 2), facendo altresì notare che la tassazione era cresciuta in giudicato.

                                         In sede di risposta, la Cassa ha quindi proposto al TCA di modificare la decisione impugnata in considerazione della sostanza sopra esposta (doc. III).

                               2.8.   Al proposito, va precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lettera f LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo, tra l'altro, un interesse del capitale proprio impiegato nell'azienda, il di cui tasso viene fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         Giusta l’art. 18 OAVS, per distinguere e determinare le deduzioni dal reddito lordo ammesse in conformità dell'art. 9 capoverso 2 lettera a-e LAVS, sono applicabili attualmente le disposizioni legali in materia d’imposta federale diretta. L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda e deducibile dal reddito lordo conformemente all'art. 9 cpv. 2 lettera f LAVS corrisponde al 5,5%. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1’000 franchi immediatamente superiore.

                                         In simili condizioni, la proposta di modifica delle decisioni impugnate fatta dalla Cassa nella risposta di causa (cfr consid. 1.3.), è pertinente e meritevole di conferma.

                                         Si giustifica pertanto il rinvio degli atti alla Cassa medesima affinché determini nuovamente il contributo del ricorrente, considerando, in particolare, le necessarie deduzioni nei termini sopra esposti.

                               2.9.   Infine, nel proprio gravame, __________ __________ dichiara di non poter versare i contributi richiesti a seguito della grave situazione economica in cui si è venuto, suo malgrado, a trovare.

                                         Ora, se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         D'altro canto, i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).

                                         Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa.

                                         In mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS, il TCA non può infatti pronunciarsi su questa precisa problematica.

                                         Al proposito, giova tuttavia ricordare che l'assicurato è già stato compiutamente informato dalla Cassa mediante risposta di causa.

                                         Questa Corte ritiene comunque opportuno rinviare gli atti alla Cassa affinché abbia a pronunciarsi su quest'ultima richiesta del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto come ai considerandi. § Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati alla Cassa affinché provveda nuovamente al calcolo dei contributi del ricorrente ai sensi del considerando 2.8 ed alle sue incombenze secondo il considerando 2.9.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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