RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00029 BS/nh
Lugano 14 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 3 e 10 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________ dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1998, per la sua attività lucrativa indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 35'000.-- evinto dalla notifica di tassazione IFD 1995/96 (intermedia) e 1997/98.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato rilevando quanto segue:
"1) L'attività lucrativa è iniziata il 01.11.95 e cessata il 31.12.98
2) Il conteggio AVS per il periodo 1995 è stato calcolato su un reddito annuale di CHF 35000.- (trentacinquemila) non sui due mesi (novembre-dicembre) per i quali il reddito effettivo è stato di CHF 900.- (novecento) vedi allegata copia dichiarazione fiscale 1997-1998).
3) Per il periodo 1997 il reddito effettivo è stato di CHF 11450.- (undicimilaquattrocentocinquanta) per il periodo 1998 il reddito effettivo è stato di CHF 12190.- (dodicimilacentonovanta) e non di CHF 35000.- (trentacinquemila) come risulta nella richiesta d'acconto inviata dall'Ufficio AVS.
Al fine di determinare correttamente il conguaglio vi chiediamo quindi cortesemente di rivedere i conteggi, in quanto esiste una forte differenza tra il reddito effettivo ed il reddito su cui l'Ufficio AVS ha effettuato i calcoli.
Vi preghiamo di prendere contatto con l'Ufficio circondariale di tassazione per ridefinire la nostra posizione e di volerci contattare personalmente qualora vi necessitassero informazioni supplementari."
1.3. Mediante risposta dell'11 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando in particolare che:
"4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che le tassazioni sono cresciute in giudicato (doc. 3).
5. Proprio fondandosi sulle tassazioni fiscali IFD degli anni 1995-96 e 1997-98 risulta stabilito per l'anno di computo un reddito di fr. 35'000.- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5 OAVS.
6. Le direttive federali sui contributi dei lavoratori indipendenti, marginale 1277, prevedono che, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione, basata su una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere a una propria valutazione, per la determinazione del reddito per il periodo preso in considerazione dalle Autorità fiscali per effettuare una tassazione sul reddito."
1.4. Con osservazioni del 24 marzo 1999 alla risposta di causa, il ricorrente ribadisce che:
" Con la presente contestiamo la presa di posizione della Cassa AVS, poiché il loro calcolo si basa su un reddito annuale per l'anno 1995 di fr. 35000.- e non sul reale fatturato, visto che l'attività è iniziata il 1.11.95.
Per quanto riguarda il periodo 1997-1998, il fatturato effettivo è di fr. 23340.- complessivi (vedi copie di tassazione allegate).
Essendo l'attività cessata il 31.12.98, l'ufficio circondariale di tassazione non presenterà queste cifre alla Cassa AVS poiché é prevista una tassazione intermedia, vista la notevole differenza tra il fatturato effettivo e la cifra di fr. 35000.- che la Cassa AVS adotta quale base di calcolo.
Vi chiediamo quindi di rivedere i contributi richiesti, sia tenendo conto dell'inizio attività (due mesi del 1995), che la cessazione della stessa il 31.12.98."
1.5. Il TCA ha richiamato d'ufficio l'incarto fiscale del ricorrente relativo ai bienni fiscali 1995/1996 e 1997/98.
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.
Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.6. Nella fattispecie in esame __________ __________ è stato affiliato quale indipendente dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1998 per la vendita e sviluppo di programmi informatici.
La Cassa ha determinato i contributi del 1995 (pro rata temporis) in applicazione della procedura straordinaria per inizio di attività (cfr. consid. 2.5), sulla base del reddito aziendale evinto dalla comunicazione fiscale dell’UT di __________ Città (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione intermedia IFD 1995/96 (periodo di assoggettamento 1.11.1995 - 31.12.1996) di fr. 35'000.--.
Considerato che il prossimo periodo ordinario ex art. 22 OAVS (cfr. consid. 2.3) è il 1998/1999 (non fa stato il periodo di contribuzione 1996/1997, in quanto nell’anno di computo 1995 non vi sono 12 mesi di attività indipendente, cfr. consid. 2.5 in fine), i contributi del 1995 e 1996 devono essere fissati sulla base del reddito conseguito in quegli anni, evinto dalla notifica di tassazione 1997/98 (continuazione della procedura straordinaria).
Per il 1995 il ricorrente ha dichiarato un reddito di fr. 900.-- e per il 1996 fr. 32'308.-- che il fisco ha corretto in fr. 35'000.-- di media.
I contributi del 1997 (anno prima del periodo ordinario 1998/1999, art. 25 cpv. 3 OAVS) sono da fissare sul reddito aziendale medio conseguito negli anni 1995 e 1996 ed imposto nella tassazione IFD 1997/98 che è appunto di fr. 35'000.--.
Di conseguenza i contributi del 1998 sono da determinare su
fr. 35'000.-- (tassazione IFD 1997/98).
Tutte le notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato.
Orbene, secondo la prassi amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione basata su una tassazione intermedia, questa é vincolante per la determinazione dei contributi dovuti nel periodo per cui l'autorità fiscale ha effettuato una tassazione sul reddito (direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 1277).
Il TFA ha, dal canto suo, precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS é rilevante anche per la fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia é stata allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa é importante dal punto di vista fiscale ma non dal profilo delle assicurazioni sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno 1992 in re R. Z., STCA 11 novembre 1992 in re D. T., STCA 4 novembre 1992 in re R. Z., STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).
Nel caso che ci occupa, la comunicazione fiscale è vincolante non solo per la Cassa, ma anche per il TCA, poiché la tassazione intermedia 1995/96 è stata allestita per mutamento della professione (inizio di attività indipendente) previsto dall'art. 25 cpv.1 OAVS.
Se il ricorrente non era d'accordo con il reddito aziendale imposto avrebbe dovuto contestarlo in sede di reclamo fiscale.
Inoltre, l'assicurato afferma che il suo fatturato degli anni 1997 e 1998, dichiarato nel biennio fiscale 1999/2000, è stato minore dei fr. 35'000.-- imposti nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
Questa circostanza è ininfluente, in quanto, come visto, per gli anni di contribuzione in questione fa stato il reddito aziendale conseguito nel 1995 e 1996.
Se l'assicurato avesse cessato al 31.12.1997 la sua attività lucrativa, ossia prima del passaggio dalla procedura straordinaria a quella ordinaria, allora si sarebbe dovuto mantenere la procedura straordinaria (cfr. Pratique VSI 1993 pag. 257). In tal caso i contributi del 1997 sarebbero stati determinati sul reddito aziendale conseguito in quell'anno.
Tale situazione non corrisponde comunque alla fattispecie in esame, avendo il ricorrente cessato la sua attività al 31 dicembre 1998.
Visto quanto sopra, la decisione contestata è corretta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti