RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00103 BS/sc
Lugano 19 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________, rappr. da: __________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1998/99, per la sua attività indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 55'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo (fr. 3'582.--), dedotto un interesse del 4,5% sul capitale proprio investito di fr. 11'000.--, pari ad una deduzione di fr. 495.--. Il reddito determinate è stato così calcolato in fr. 58'087.-- ed i succitati dati si riferiscono alla notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro la decisione amministrativa è insorto tempestivamente il ricorrente, per il tramite di sua moglie, affermando quanto segue:
" In data 25.6.1999 ho scritto alla Cassa Cantonale di comp. AVS-AI, chiedendo di tenere in considerazione la mia situazione di salute (doc. 2-3-4).
Motivi del Ricorso:
Considerato, che dall'Ass. Militare percepisco una perdita di guadagno, di cui viene detratta la quota AVS-AI (doc. 5) e che, l'anno 1998 e 1999 sono stato inabile al 100% per 6 mesi, a mio avviso, pagherei due volte i contributi con un solo salario.
Conclusioni:
Si chiede che il ricorso venga accolto e la decisione venga modificata: esonerandomi dal pagamento tre mesi per l'anno 1998 e tre mesi per l'anno 1999." (Doc. I)
1.3. Mediante risposta del 27 agosto 1999 la Cassa propone di respingere il ricorso, osservando ciò che segue:
" (…)
Al reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di computo 1995/96 (media fr. 3'582.--), come previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.
Occorre evidenziare che, una semplice diminuzione dell'attività lucrativa dovuta a malattia o infortunio, non giustifica la nuova valutazione (marginale 1259 DIN). Di regola si ammette una modifica durevole delle basi di reddito quando l'assicurato ha diritto a una rendita AI (marginale 1260 DIN).
Secondo la marginale 1054 (DIN) delle direttive federale UFAS, se l'attività indipendente è interrotta durante l'anno contributivo per almeno tre mesi consecutivi, per motivi che esulano dal carattere stagionale dell'azienda e che ne provocano la chiusura (p. es. servizio militare, malattia, scioperi, rinnovamento, eventi dannosi che causano il versamento di prestazioni assicurative), senza che nel frattempo il titolare eserciti un'altra attività indipendente, su richiesta dell'assicurato il contributo annuo calcolato in base al reddito del periodo di conteggio deve essere riscosso solo proporzionalmente fino all'inizio dell'interruzione.
Alla luce di quanto precede, a nostro avviso, non può essere applicata la procedura straordinaria prevista dall'art. 25 dell'Ordinanza AVS (l'assicurato non ha diritto ad una rendita AI), non può essere applicata la marginale 1054 DIN (attività non interrotta durante l'anno contributivo per almeno tre mesi consecutivi con il versamento di prestazioni assicurative).
Un'eventuale diminuzione o perdita di guadagno deve essere quindi fatta valere, a tempo debito, in sede fiscale, e se ammessa anche la Cassa ne terrà debito conto per il prossimo periodo contributivo." (Doc. III, pto. 5-9)
1.4. Con osservazioni 3 settembre 1999 alla risposta di causa il ricorrente ribadisce quanto sostenuto, evidenziando quanto segue:
" Risposta datata 27.8.1999 dell'Istituto delle Ass. Sociali, al punto 6: - a mio avviso non si tratta di una semplice diminuzione dell'attività lucrativa, visto che dalla tassazione 1999/2000; risulta un reddito Aziendale di fr. 32'000.-- (doc. 6) e in particolare nell'anno 1998 tale reddito figura di fr. 26'000.-- (doc. 7 allegati alla dichiarazione d'imposta per definire il reddito).
Considerando pure che nel 1999 il mio reddito aziendale, fino al 31.8.1999, risulta di fr. 6'627.50 (doc. 8).
Vi comunico pure che sono inabile al lavoro al 75% "causa Epilessia da ferita cranica", e che purtroppo in data 7.5.1999 ho inoltrato la domanda di invalidità." (Doc. V)
1.5. Il 14 febbraio 2000 il TCA ha chiesto al ricorrente alcune informazioni circa il suo stato di salute, ricevute il 17 febbraio 2000. La nuova documentazione prodotta dal ricorrente è stata trasmessa alla Cassa per una presa di posizione. Con lettera del 21 febbraio 2000 la convenuta ha osservato quanto segue:
" Osserviamo tuttavia che, visto il nuovo peggioramento di salute del ricorrente e la conseguente riduzione dell'attività lucrativa, a nostro avviso, riteniamo opportuno che l'affiliazione debba essere modificata da indipendente a persona non attiva (attività non durevolmente esercitata a tempo pieno).
In tal caso, il ricorrente, dovrà regolarizzare la sua posizione assicurativa, per il tramite dell'Agenzia comunale AVS __________." (Doc. XII)
Infine, nuovamente interpellato dal TCA, in data 4 aprile 2000 la Cassa ha comunicato che:
" (…)
· Per quanto attiene la data d'inizio dell'affiliazione nella categoria dei non attivi, visto il rapporto medico del 20 dicembre 1999 che fissa l'abilità al lavoro 0% a partire dal 6.11., a nostro avviso, l'affiliazione psal deve partire dal 1° dicembre 1999." (Doc. XVI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.
Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
L'applicazione delle norme dell'art. 25 OAVS presuppone tuttavia una situazione economica eccezionale quale è ad esempio l'insorgere o l'estinguersi di una fonte di reddito. A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ricordato che la semplice limitazione dell'esercizio di un'attività accessoria non consente di ammettere una modificazione durevole della base del reddito secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. RCC 1972 pag. 279).
2.5. Secondo la prassi amministrativa, in caso di invalidità di un assicurato si ammette di regola una modifica durevole delle basi di reddito ex art. 25 OAVS quando egli ha diritto ad una rendita AI.
Il solo fatto di dover ridurre la propria attività a causa di un danno alla salute, dovuto a malattia o infortunio, non crea le premesse di una modifica durevole e sostanziale delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS.
Pertanto si terrà conto di questa flessione del reddito nei periodi contributivi successivi secondo la procedura ordinaria (RCC 1971 pag. 30).
Eccezionalmente si potrà ammettere ciò anche quando l'assicurato non ha diritto ad una rendita AI (incapacità di guadagno inferiore al 40%), ma è verosimilmente colpito da un'incapacità di guadagno tale da modificare durevolmente le basi di reddito. Anche in questa evenienza la variazione del reddito deve essere di almeno il 25%.
Se l'assicurato si è annunciato all'AI per ottenere delle prestazioni, la segreteria della commissione AI informa la Cassa dei fatti che le sono noti. Se in seguito risulta che le condizioni per una nuova valutazione ai sensi dell'art. 25 OAVS non sono soddisfatte, ad esempio quando la rendita dell'AI é stata negata o quando le basi del reddito non si sono sostanzialmente modificate (variazione del reddito inferiore al 25%), si devono calcolare retroattivamente i contributi secondo la procedura ordinaria di cui agli art. 22 e 23 OAVS e quelli non ancora versati saranno reclamati (marg. 1259, 1260, 1261 e 1262 DIN; STCA 1° giugno 1992 in re G.F.).
2.6. Nel caso in esame, la Cassa ha applicato la procedura ordinaria ex art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), per cui i contributi per gli anni 1998/99 sono stato calcolati sulla base di un reddito aziendale conseguito negli anni 1995/96, tassato nel biennio 1997/98 in base alla tassazione IFD passata in giudicato di fr. 55'000.--.
Con il presente gravame, l’assicurato afferma che, a causa del suo stato di salute, è stato costretto a ridurre la propria attività, per cui il reddito aziendale di riferimento non corrisponde alla realtà dei fatti. Implicitamente egli chiede che sia applicata la procedura straordinaria ex art. 25ss. OAVS (cfr. consid. 2.4).
Orbene, innanzitutto va rilevato che al 7 maggio 1999 __________ ha presentato una domanda d'invalidità. Alfine di avere un quadro generale dello stato di salute del ricorrente, in data 14 febbraio 2000 questo Tribunale ha chiesto delle informazioni all'assicurato (doc. IX) .
Dalle risposte è risultato che la domanda di rendita non è stata ancora evasa. Tuttavia, dal certificato medico del 20 dicembre 1999 del Dr. __________ __________ risulta, a seguito di un'altra crisi epilettica, un'inabilità lavorativa del 100% a partire dal 6 dicembre 1999, in seguito diminuita al 75% (doc. C2). Va comunque precisato che dal certificato 11 giugno 1999 del medico curante Dr. __________ __________, anche se non motivato, risulta attestata una incapacità lavorativa totale dal 18 gennaio 1998 al 15 febbraio 1998. In seguito tale incapacità è diminuita al 75% e 50%, per poi aumentare fino anche al 100 % (26.10.1998 -28.02.1999 e dal 25.04.-23.05.1999), rimanendo al 75% dal 25 maggio 1999. Inoltre, nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997 e 1998) l'assicurato ha dichiarato nel 1998 un reddito aziendale di fr. 25'000.-- (dichiarazione tassata il 14 aprile 1999) e nel 1999 di fr. 6'627,50 (doc. 8). Pertanto la flessione di reddito, rispetto ai fr.88'000.-- imposti nel biennio fiscale precedente è oltre il 25% richiesto dalla giurisprudenza. In queste circostanze, richiamato il consid. 2.5, la Cassa dovrà fissare i contributi 1994/95 secondo la procedura straordinaria ex art. 25 OAVS. Se in seguito le condizioni di tale valutazione non sono realizzate, allora l’amministrazione provvederà a calcolare retroattivamente i contributi secondo la procedura ordinaria. Inoltre, considerato che negli anni di contribuzione 1998 e 1999 il ricorrente ha ricevuto delle indennità giornaliere dall'assicurazione militare, vi è da presumere che l'assicurato abbia interrotto la propria attività lucrativa, almeno durante il periodo in cui è stata diagnosticata un'incapacità totale al lavoro.
Pertanto i contributi sono da riscuotere in analogia a quanto stabilito dal marginale 1054 delle Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) che ha il seguente tenore:
" Se l'attività indipendente è interrotta durante l'anno contributivo per almeno tre mesi consecutivi, per motivi che esulano dal carattere stagionale dell'azienda e che ne provocano la chiusura (p. es. servizio militare, malattia, scioperi, rinnovamenti, eventi dannosi che causano il versamento di prestazioni assicurative), senza che nel frattempo il titolare eserciti un'altra attività indipendente, su richiesta dell'assicurato il contributo annuo calcolato in base al reddito del periodo di conteggio deve essere riscosso solo proporzionalmente fino all'inizio dell'interruzione."
In queste circostanze, dunque, è opportuno annullare la decisione contestata e rinviare gli atti alla Cassa affinché proceda ad un nuovo calcolo ai sensi di quanto esposto sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§) Di conseguenza la decisione del 25 giugno 1999 è annullata e gli atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione per le sue incombenze.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti