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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.02.2000 30.1998.249

February 8, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,802 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00249   mm

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 1998 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto che,

                                     -   con decisione formale 11 novembre 1998 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ quale persona che non esercita attività lucrativa, per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 (doc. A);

                                     -   con tempestivo ricorso 26 novembre 1998, l'assicurata ha impugnato il succitato provvedimento, sulla base delle seguenti considerazioni:

"  io sottoscritta __________ __________ presento ricorso alla suddetta decisione, in quanto la stessa è stata calcolata in base alla notifica di tassazione errata alla quale ho presentato ricorso presso l'ufficio imposte e aspetto risposta da detto ufficio;" (I)

                                     -   la Cassa, in risposta, ha postulato che il gravame venga evaso ai sensi dei considerandi, osservando quanto segue:

"1.    Giusta la procedura disciplinata dall’art. 1 cpv. 1 lett. a, LAVS sono assicurate in conformità della citata legge, le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera.

2.      L’art. 3 cpv. 1 LAVS sancisce l’obbligo di pagare i contributi, che inizia in ogni caso dal 1. gennaio successivo a quello in cui gli assicurati compiono 20 anni fino all’ultimo giorno del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o di 65 anni, sono di sesso maschile.

3.      L’art. 10 LAVS stabilisce che le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i contributi secondo le loro condizioni sociali (sostanza e reddito conseguito in forma di rendite). Gli studenti e gli assicurati, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

4.      Per sostanza determinante si intende “l’insieme netto della sostanza, detenuta dalla persona senza attività lucrativa in Svizzera e all’estero” (cfr. marg. 2064 delle Direttive sui contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN]).

5.      Per contro, non é considerato reddito in forma di rendite “il provento della sostanza” (cfr. marg. 2061 delle citate direttive).

6.      Nel caso di specie, i contributi della ricorrente sono stati stabiliti, in via provvisoria, in base ai dati forniti conosciuti dalla Cassa, al fine di poter emettere gli acconti trimestrali (art. 24 OAVS).

7.      Giusta l'art. 34 lett. c) OAVS devono pagare i contributi alla Cassa, le persone esercitanti attività indipendente e le persone che non esercitano attività lucrativa, di regola ogni trimestre.

8.      Alla luce di quanto precede, la Cassa è disposta a rivedere la decisione contestata, qualora la ricorrente dimostrasse, medinate una documentazione attendibile, che i dati utilizzati dalla Cassa non sono conformi alle sue condizioni sociali.

9.      Occorre infine osservare che se più tardi dalla comunicazione dell'Autorità fiscale cantonale risulta un reddito superiore o inferiore, la Cassa esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS);" (V)

.

                                     -   pendente causa, questa Corte ha provveduto a richiamare dal competente Ufficio di tassazione l'incarto fiscale riguardante l'insorgente (VII);

                                     -   in data 15 novembre 1999, al TCA è pervenuta copia della notifica di tassazione 21 giugno 1999 (decisione su reclamo), relativa al biennio 1997/1998 (XI 1), documento che è stato immediatamente intimato alla Cassa convenuta per osservazioni (XII);

                                     -   con scritto 17 novembre 1999, l'autorità amministrativa convenuta ha comunicato d'essere "… d'accordo di rettificare la decisione provvisoria 1998/99, a suo tempo contestata, utilizzando i dati anzidetti, che comporterà alla fissazione del contributo minimo legale" (XIII);

considerato che,

                                     -   in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;

                                     -   nel merito, sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile;

                                     -   giusta l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.

                                         Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS). Questi assicurati sono, quindi, tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350);

                                     -   nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione - indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche delle rendite - contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza);

                                     -   per sostanza ai sensi dell’art. 28 OAVS, si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie, qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153). Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS);

                                     -   il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS). Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS). La determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS). Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.);

                                     -   in concreto, con la querelata decisione formale è stato chiesto a __________ __________, 1972, domiciliata a __________, il pagamento dei contributi per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 (doc. A), e ciò in conformità all'art. 3 cpv. 1 LAVS. I contributi sono stati fissati, in via provvisoria, sulla base di un reddito conseguito in forma di rendita di fr. 27'028 (moltiplicato per 20, in virtù dell'art. 28 cpv. 2 OAVS) e di una sostanza pari a fr. 42'363;

                                     -   in data 21 giugno 1999, l'UCT di __________ ha emanato la notifica di tassazione relativa al biennio 1997/1998 (decisione su reclamo) - determinante, in applicazione della procedura ordinaria (artt. 22ss. OAVS), per stabilire i contributi sociali dovuti per il periodo 1998-1999 - da cui si desume un reddito d'altra fonte di fr. 9'426 ed una sostanza uguale a zero;

                                     -   così come esplicitamente riconosciuto dalla Cassa di compensazione con lo scritto 17 novembre 1999 (XIII) - tenuto conto dei dati risultanti dalla summenzionata notifica di tassazione - all'assicurata non può che essere imposto il pagamento del contributo minimo;

                                     -   pertanto, il ricorso interposto da __________ __________ è meritevole d'esser accolto mentre l'impugnata decisione 11 novembre 1998 deve senz'altro venir annullata;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §                                      La decisione relativa ai contributi sociali dovuti nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 è annullata.

                                         §§ La ricorrente è tenuta al pagamento del contributo minimo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1998.249 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.02.2000 30.1998.249 — Swissrulings