RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1998.00232 bs/tf
Lugano 4 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1998 di
__________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. __________ scala di rendita 43 (cfr. decisione 26 ottobre 1994).
A seguito del compimento del 65.o anno di età dell’assicurato, con decisione del 26 ottobre 1998, la Cassa cantonale di compensazione ha sostituito la corrente rendita AI con una rendita di vecchiaia di fr. 1’587.-- al mese.
La prestazione assicurativa è stata infatti determinata in base agli elementi di calcolo della precedente rendita poiché più favorevole per l’assicurato.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, rilevando che:
" MOTIVO DEL RICORSO: La durata del periodo computato di 28 anni e 10 mesi.
Questa durata si riferisce unicamente al periodo fino alla decisione del 26.10.1984. A partire dal ricevimento dell'invalidità il nostro cliente ha pagato i contributi AVS quale contribuente senza attività lucrativa.
Le prove seguiranno appena possibile.
Concludendo si chiede:
. che venga riveduta dopo la calcolazione giusta degli anni di computo."
1.3. Mediante risposta del 4 marzo 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame, osservando quanto segue:
" Quando una rendita di vecchiaia succede a una rendita semplice d'invalidità in corso a seguito del compimento dell'età della pensione, la rendita di vecchiaia deve essere determinata secondo le disposizioni valide dal 1° gennaio 1997 (cifra 3001 DR volume 2).
Quando l'importo della rendita di vecchiaia così determinato é inferiore a quello che é stato versato fino a quel momento quale rendita semplice d'invalidità, si continuerà a far uso della base di calcolo che é stata determinante per il calcolo della rendita semplice d'invalidità (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante) (cifra 3002 DR volume 2).
Nel caso specifico, la Cassa ha stabilito l'importo mensile dell'assicurato conformemente alla cifra 3002 delle DR volume 2 in quanto detto calcolo risulta essere più favorevole all'assicurato.
Infatti, il calcolo effettuato conformemente alle disposizioni valide dal 1° gennaio 1997 ha determinato un importo mensile di fr. 1'383.-- (scala delle rendite 44 e reddito annuo medio di fr. 29'850.--).
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice di vecchiaia."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che
procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del
coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nella fattispecie in esame la Cassa ha dapprima determinato la rendita in questione secondo le norme della 10 a revisione della LAVS riportate ai consid. 2.2 e 2.3.
Dal foglio di calcolo allegato dalla Cassa risulta che il ricorrente (classe 1933) ha contribuito ininterrottamente all’AVS dal 1 ° gennaio 1954 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1997 (31 dicembre che precede l’anno in cui è sorto il diritto alla rendita) per complessivi 44 anni. Le lacune contributive sono state infatti colmate con i periodi di contribuzione degli anni giovanili ex art. 52b OAVS e con i mesi supplementari ex art. 52d OAVS.
Per questo motivo all’assicurato è stata riconosciuta la scala di rendita 44, che è la massima prevista.
Per determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del ricorrente durante il periodo di contribuzione, ripartire i redditi coniugali ed assegnare gli accrediti per compiti educativi. L’importo risultante deve essere infine suddiviso per i 44 anni di contribuzione.
Da rilevare inoltre che i contributi versati dalle persone senza attività lucrativa vengono equiparati a reddito da attività lucrativa secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS.
Procedendo in tal senso, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dall’assicurato e proceduto alla ripartizione dei redditi coniugali giungendo così all’importo di fr. 547’347.--.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51 OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1954, vale a dire l’anno successivo in cui egli ha compiuto i vent’anni (cfr. consid. 2.2).
Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1998 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,799. Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 984’677,25 (547’347.-- x 1. 799). Tale importo deve essere diviso per 44 anni e il reddito anno medio (RAM) ammonta dunque a fr. 22’379.--.
A seguito del riconoscimento di accrediti per compiti educativi tale RAM è salito a fr. 29’706.-- che, arrotondato al multiplo superiore secondo le citate tabelle sulle rendite, corrisponde a fr. 29’850.--.
Con un RAM di fr. 29’850.-- ed una scala di rendita 44, la rendita AVS da erogare al ricorrente, in applicazione delle tabelle sulle rendite, corrisponderebbe a fr. 1’383.-- mensili.
Questo importo è comunque inferiore ai fr. 1’587.-- della corrente rendita AI. Pertanto rettamente la convenuta ha optato per la variante AI e quindi nella decisione contestata sono stati riportati i relativi elementi di calcolo (periodo di contribuzione, scala di rendita e reddito annuo medio aggiornato al 1998).
Infatti, l’art. 33 bis cpv. 1 LAVS prescrive che le rendite di vecchiaia e superstiti che sostituiscono una rendita d'invalidità sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi di calcolo valevoli per la rendita AI se da ciò deriva un vantaggio per l’avente diritto (cfr. anche la cifra 3002 delle Direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS e citate nella risposta di causa).
Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti