RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1998.00230 BS/tf
Lugano 1° febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 1998 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 28 ottobre 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1996/1997 sulla base di un reddito aziendale di fr. 25'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo (fr. 1'011.--), dedotti fr. 1'630.--, corrispondenti all'interesse del 5,5% sul capitale investito di fr. 30'000.--. I contributi sono stati fissati in base alla tassazione IFD 1995/96.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato rilevando quanto segue:
" - il reddito medio conseguito negli anni 1993/94 ammonta,
fiscalmente, a Fr. 25'000.--. In questo reddito netto sono comprese entrate già sottoposte a contributi AVS come specificato in calce ai resoconti 1993 e 1994 (allegati) e come comprovato dai certificati di salario (pure allegati)
Per il 1993 il reddito lordo colpito da AVS ammonta a Fr. 29'000.-- per il 1994 a Fr. 17291.--.
Vi sarei grato di voler correggere la decisione in questione, poiché essa comprende una doppia imposizione ai fini dell'AVS."
1.3. Mediante risposta dell'8 febbraio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame osservando in particolare che:
" 4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati
comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva. Per contro, la Cassa è perplessa della risposta ricevuta dall'Autorità fiscale di __________, poiché è in possesso della documentazione che il ricorrente negli anni di guadagno 1993-94 ha conseguito una media di salari pari a fr. 48'145.50. Per questo motivo trova inspiegabile un reddito aziendale complessivo di fr. 25'000.-- (doc. 2).
5. Al reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di computo 1993/94 (media fr. 1'011.--), come previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.
6. Alla luce di questa mancata dichiarazione di stipendi all'Ufficio di tassazione, se questo Tribunale accoglie le risultanze fiscali, la Cassa non può che proporre l'esonero contributivo per gli anni 1996 e 1997, dell'attività indipendente, siccome con la deduzione dei salari già sottoposti ai contributi paritetici, il reddito aziendale diventa pari a zero (doc. 3)."
1.4. Il TCA ha richiamato dall'UT di __________ l'incarto fiscale del ricorrente relativo alla tassazione 1995/96, ricevuto il 22 novembre 1999.
Il 25 novembre 1999 il TCA ha chiesto al ricorrente delle informazione e della documentazione (doc.X ). Dopo aver chiesto una proroga, il 5 dicembre 1999 il ricorrente ha inviato quanto richiesto (doc. XII) e la Cassa ha in seguito preso posizione (doc. XIV).
Il 10 dicembre 1999 (doc. XV) lo scrivente Tribunale ha nuovamente chiesto delle informazioni complementari, alle quali il ricorrente ha dato seguito il 6 gennaio 2000 (doc. XVI). Anche in questo caso la Cassa ha preso posizione in merito (doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente, sia essa esercitata professionalmente o a titolo occasionale.
Se una persona svolge contemporaneamente sia un'attività salariata, sia un'attività indipendente, pagherà il contributo AVS da una parte sul salario conseguito e dall'altra sul reddito dell'attività lucrativa indipendente, anche se quest'ultima è svolta a titolo accessorio.
Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giusdicente non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. Poiché nella fattispecie é applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi del biennio 1996/1997 è determinante il reddito conseguito dal ricorrente negli anni 1993 e 1994, tassato nel biennio fiscale 1995/96.
Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla comunicazione 14 ottobre 1998 dell'UT di __________ si evince che il reddito aziendale conseguito dal ricorrente nel biennio 1993 /1994, tassato in quello successivo (1995/96), ammonta a fr. 25’000.--, ritenuto un capitale investito nell'azienda di fr. 30'000.-- (doc. 1).
Il 22 luglio 1998 il citato Ufficio di tassazione ha confermato i menzionati dati, osservando tuttavia che
" il contribuente quali entrate ha diversi emolumenti, alcuni dei quali sono già assoggettati all'AVS (in pratica si tratta di certificati di salario). Da queste entrate deduce tutta una serie di spese generali che riducono l'utile. Il medesimo problema si è posto per il 1997/98, ove pende reclamo."
(doc. 2).
Come riportato al considerando precedente, le comunicazioni fiscali hanno carattere vincolante (art. 23 cpv. 4 OAVS), eccenzion fatta quando si tratta della qualificazione giuridica del reddito, come è il caso in esame.
Difatti, come si vedrà in seguito, nel "reddito aziendale " sono stati inclusi dei redditi da attività lucrativa dipendente già soggetti alla deduzione dei contributi paritetici.
Nel resoconto allegato al ricorso (doc. A2) l'assicurato, di professione cineasta, ha dichiarato nel 1993 delle entrate di fr. 79'806,85 più fr. 269,65 di IPG per complessivi fr. 80'076,50 dai quali ha dedotto fr. 28'500.-- di debitori del 1992. Dal saldo di fr. 51'576,50 egli ha infine detratto le uscite di fr. 28'754.-- per giungere ad un utile di fr. 22'822,05.
Per il 1994, partendo da fr. 50'788,80 di entrate egli ha dichiarato un utile di fr. 24'286,60 (doc. A2). L'UT di __________ non ha tuttavia riconosciuto la media annua di fr. 23'662.--, imponendo così un reddito medio aziendale di fr. 25'000.--.
Ora, dalla lista dettagliata degli emolumenti allestita dal ricorrente il 6 gennaio 2000 (doc. XVI) risultano inclusi dei redditi soggetti ai contributi paritetici. In particolare si tratta dei proventi percepiti dall'Associazione __________, dall'Ufficio federale della cultura, dalla __________ ed indennità perdita di guadagno (cfr. relativi certificati di salario doc. A3-7).
Fiscalmente dunque egli è stato imposto con un reddito aziendale comprendente anche dei redditi da salario. Inoltre, con lettera del 5 dicembre 1999 il ricorrente ha dichiarato che principalmente negli anni in questione le occupazioni lucrative "indipendenti" sono state limitate rispetto a quelle esercitate da salariato. I proventi da indipendente sono principalmente costituiti dai premi cinematografici, diritti d'autore per proiezioni di suoi film, indennità per conferenze tenute che rappresentano la minor parte del rendiconto (cfr. doc. XII).
Ritenuto che le spese dichiarate sono maggiori di quanto percepito è dunque corretto imporre a __________ __________ il contributo personale AVS/AI/IPG (art. 8 cpv. 2 LAVS, art. 3 LAI e art. 27 cpv. 2 LIPG) di complessivi fr. 390.-- all'anno. In tal senso la decisione é da modificare.
Da ultimo, al fine di evitare ulteriori contestazioni, sarebbe opportuno che il ricorrente nel suo resoconto al fisco non includa i redditi da salariato ma li scinda da quelli che percepisce quale indipendente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ A __________ __________ è imposto nel biennio 1996/97 il contributo
minimo di legge.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti