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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.221

January 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,913 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00221   bs/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del __________ 1998 di

__________ e __________ __________, __________,  rappr. da: avv. __________ __________, __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisioni del 19 ottobre 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le richieste di versamento di una rendita di vecchiaia presentate da __________ (classe 1927) e __________ __________ (classe 1928), cittadini jugoslavi, in quanto non hanno mai contribuito all’AVS.

                               1.2.   Contro le succitate decisioni sono insorti i coniugi __________, per il tramite del loro legale, postulando l’erogazione di una rendita AVS.

                                         Essi evidenziano innanzitutto di essere entrati in Svizzera il 12 novembre 1991 e di aver beneficiato, quale persone senza attività lucrativa, di un permesso di dimora.

                                         Per questi motivi l'avv. __________ __________ ha rilevato che i signori __________ :

"  Hanno sicuramente avuto un reddito proveniente da sostanze e pensioni superiori ad un anno e pertanto hanno diritto ad essere posti al beneficio di una rendita AVS per coniugi.

Il fatto di non aver intimato loro la decisione di pagamento dell'assicurazione da parte della competente autorità non può esser posto a loro carico.

I coniugi __________ hanno regolarmente pagato le imposte, é stato loro assegnato un numero AVS e contribuzione.

I disguidi fra singole autorità amministrative non devono essere posti a carico del richiedente né quale base di una decisione di rifiuto di rendita.

Il principio della buona fede deve trovare applicazione anche in materia di assicurazioni sociali; tale principio é stato espressamente richiamato dal Tribunale Federale nella sentenza 121 V pag. 71ss, dove la nostra massima corte ha stabilito che il rapporto di fiducia deve essere applicato nell'ambito della fissazione di lacune contributive. Di conseguenza, e a maggior ragione questo principio deve trovare applicazione nel caso di specie dove le contribuzioni sono state stabilite ed accettate dalle competenti autorità."

                       Contestualmente i ricorrenti hanno chiesto di essere sentiti dal TCA.

                  1.3.   Mediante risposta del 1 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando in particolare che:

"  Occorre innanzi tutto precisare che i diritti e gli obblighi dei cittadini jugoslavi nei confronti dell'AVS e dell'AI svizzere sono regolati dalla legislazione svizzera e dalla Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Jugoslavia l'8 giugno 1962 (in vigore dal 1° marzo 1964) e dall'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982."

Condizioni per il diritto a prestazioni dell'AVS per cittadini Jugoslavi

Un diritto ad una rendita ordinaria dell'AVS esiste se la persona assicurata presenta una durata contributiva di almeno un anno. Essa deve:

·  aver versato contributi AVS/AI per almeno un anno intero o

·  aver vissuto in Svizzera con il coniuge esercitante un'attività         lucrativa che deve aver versato almeno il doppio del contributo         minimo o

·  presentare che le sono stati computanti almeno per un anno        accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Nel caso specifico, per i coniugi __________ non é possibile soddisfare una delle condizioni sopra elencate poiché sono entrati in Svizzera il 12 novembre 1991 e non hanno mai contribuito all'AVS svizzera."

                               1.4.   In occasione dell'audizione 29 ottobre 1999 davanti al giurista del TCA è stato steso il seguente verbale:

"  La signora __________ __________, preso atto delle spiegazioni fornite dal giurista, dichiara di ritirare il ricorso, per cui la relativa causa verrà stralciata dai ruoli, senza spese né tassa di giustizia.

Il signor __________ __________ (nato __________ 1927), per contro, ribadisce la propria richiesta ricorsuale.

Infatti al momento in cui  sono entrato in Svizzera (12 novembre 1991) avrei dovuti versare i contributi quale persona senza attività lucrativa e questo fino al compimento del mio 65o anno di età. Visto che sin dall'inizio ho versato le imposte, in buona fede pensavo di esser stato  annunciato alla la Cassa di compensazione, la quale infatti mi ha rilasciato il tesserino con il relativo numero.

Vorrei rilevare che già negli anni settanta possedevo un appartamento di vacanza a __________ e per un certo periodo siamo stati soggetti all'imposizione fiscale. Durante quel periodo beneficiavamo di un permesso di dimora di tre mesi e in seguito di sei mesi.

Questa imposizione è diventata regolare dal 1991. Per questo motivo chiedo che il TCA richiami il mio incarto fiscale.

Per tutti questi motivi chiedo nuovamente che mi venga assegnata la rendita."

                               1.5.   Con osservazioni __________ 1999 al succitato verbale, la Cassa ha scritto quanto segue:

"  Ø   Le persone senza attività lucrativa che eleggono il loro domicilio 

in Svizzera devono versare i contributi dal primo giorno del mese seguente quello durante il quale hanno eletto il loro domicilio (v. COA, DCC).

Ø Visto quanto sopra e considerando la data di entrata in Svizzera (12 novembre 1991) e l'età della pensione (8 ottobre 1992), anche se avesse contribuito, l'assicurato non maturava il diritto a rendita in quanto il suo periodo contributivo è di soli 11 mesi.

Ø Per quanto riguarda l'affiliazione si rimanda all'art. 64 cpv. 5 LAVS il quale cita: i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione."

                               1.6.   Con scritto del 5 novembre 1999 il legale del ricorrente ha rilevato che:

"  Con riferimento alla lettera 29 ottobre 1999 dell'Istituto delle Assicurazioni sociali, Vi significo che l'affermazione al punto 3 è destituita da ogni fondamento, in quanto al signor __________ è stato dato un numero di AVS, come risulta d'altronde dalla lettera 29 ottobre 1999, e conseguentemente è stato affiliato alla Cassa Cantonale di Compensazione, altrimenti non avrebbe ricevuto il predetto "numero AVS"."

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell’art. 2 della Convezione sulla sicurezza sociale tra la Jugoslavia e la Svizzera, il cittadino jugoslavo che risiede in Svizzera, riservate disposizioni contrarie della Convenzione (che non concerno il caso in esame, cfr. art. 7 s), gode degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi imposti dalla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale.

                                         Secondo l’art. 1 cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono assicurati all’AVS:

                                         a.  le persone fisiche domiciliate (ai sensi del diritto civile: cfr.

                                              art. 96 LAVS) in Svizzera;

                                         b.  le persone fisiche fisiche che esercitano un’attività lucrativa

                                              in Svizzera;

                                         c.  i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della

                                             Confederazione o di istituzione designate dal Consiglio

                                             federale.

                               2.3.   Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.

                                         L’art. 50 OAVS prescrive inoltre che si ha un anno di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli art. 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta un periodo di contribuzione secondo l’art. 29ter capoverso 2 lett. b e c LAVS.

                               2.4.   Nell'evenienza concreta, in sede di audizione __________ __________ ha ritirato il proprio gravame. Di conseguenza lo stesso può essere stralciato dai ruoli.

                                         Del resto, in via abbondanziale va rilevato che al momento dell'elezione del domicilio in Svizzera (12 novembre 1991) la ricorrente, nata il 27 novembre 1928, non poteva contribuire all'AVS avendo già compiuto 62 anni.

                                         L’art. 3 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 1996 applicabile al caso in esame, prevedeva infatti per una donna senza attività lucrativa la cessazione dell’obbligo contributivo sino alla fine del mese in cui compiva 62 anni.

                               2.5.   Oggetto del ricorso rimane dunque a stabilire se __________ __________ ha diritto a percepire una rendita AVS.

                                         __________ __________, nato __________ 1927, al momento dell'elezione del domicilio (nel senso del diritto civile: art. 95a LAVS) in Svizzera (12 novembre 1991) risultava essere assoggettato all'AVS (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS), per cui la Cassa avrebbe dovuto riscuotere i contributi ex art. 10 LAVS.

                                         L'insorgente addebita all'amministrazione la negligenza di non avergli chiesto i contributi, rilevando comunque che, in buona fede, si riteneva assicurato all'AVS poiché aveva ricevuto il relativo tesserino d'assicurazione.

                                         Orbene, è singolare che la Cassa, dopo aver rilasciato un numero AVS, non abbia riscosso i contributi.

                                         Rettamente il ricorrente rileva pertanto che quanto sostenuto dalla Cassa nella lettera del 29 ottobre 1999, ossia che egli si sarebbe dovuto affiliare ai sensi dell'art. 64 cpv. 5 LAVS, è privo di fondamento.

                                         Tuttavia, per il ricorrente il rilascio del tesserino AVS non può costituire motivo sufficiente per ritenersi assicurato, visto che egli non ha mai versato alcun contributo.

                                         Inoltre egli non può ricorrere alla protezione della buona fede per colmare la lacuna contributiva, in quanto non vi è stata un'informazione errata da parte dell'autorità amministrativa

                                         (cfr. DTF 121 V 65).

                                         A prescindere da quanto rilevato sopra, se il ricorrente avesse contribuito, non avrebbe comunque presentato più di 11 mesi di contribuzione.

                                         L'obbligo di contribuzione del ricorrente doveva infatti iniziare il 1° dicembre 1991, poiché secondo il marginale 2042 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS,AI e IPG (DIN), edite dall'UFAS, le persone senza attività lucrativa che eleggono il loro domicilio in Svizzera devono versare i contributi dal primo giorno del mese seguente quello durante il quale hanno eletto il loro domicilio.

                                         Questo obbligo è cessato il 30 ottobre 1992, ovvero la fine del mese in cui egli ha compiuto 65 anni (cfr. il citato art. 3 cpv. 1 LAVS).

                                         Infine, la circostanza che negli anni settanta il ricorrente abbia dimorato a __________ nell'appartamento di vacanza non muta l'esito della fattispecie. In quegli anni non risultano esser stati versati dei contributi (cfr. richiamo degli estratti dal conto individuale eseguito dalla Cassa). Del resto, se il ricorrente ha soggiornato nel nostro paese per vacanze, certamente non vi ha costituito domicilio (cfr. in merito ad esempio: RCC 1990 pag. 261 consid. 3a e RCC 1982 pag. 171 ss. consid. 2a con riferimenti) per cui non era assoggettato obbligatoriamente all'AVS e di conseguenza non doveva versare i contributi.

                                         Visto quanto sopra, la decisione contestata risulta essere corretta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso di __________ è stralciato dai ruoli.

                                 2.-   Il ricorso di __________ __________ è  respinto.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1998.221 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.221 — Swissrulings