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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2024 90.2021.47

December 10, 2024·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,159 words·~21 min·6

Summary

Modifica di una norma d'attuazione del piano regolatore concernente gli accessi e gli ostacoli alla visuale

Full text

Incarto n. 90.2021.47  

Lugano 10 dicembre 2024           

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di

 RI 1    

contro  

la risoluzione del 30 settembre 2021 (n. 4829) con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del Comune di Minusio;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Con risoluzione del 9 luglio 2008 (n. 3687) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la revisione del piano regolatore di Minusio, compreso il piano del traffico, rinominando sulla base della LStr e delle Norme Vss la gerarchia delle strade e suddividendole in: autostrada, strade di collegamento, strade di raccolta e strade di servizio (con conseguente adeguamento dell'art. 50 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore [NAPR]). Inoltre, facendo riferimento alle disposizioni in materia in vigore, ha stralciato il cpv. 5 dell'art. 54 NAPR, concernente gli accessi e gli ostacoli alla visuale, sostituendolo con i seguenti tre capoversi:

1 Gli accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 050.

2 La visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 273.

3 Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui possono esser alti al massimo 1.20 m dal suolo. Esse devono avere una distanza di 4.0 m dal ciglio delle strade cantonali, comunali e consortili e di 5.0 m dal livello medio del lago.

b. Adito su ricorso da un proprietario di diversi fondi ubicati a Minusio, con la STA 90.2008.49 del 14 ottobre 2009 questo Tribunale ha annullato il cpv. 3 dell'art. 54 NAPR, concernente le cinte e le siepi, introdotto d'ufficio dal Governo (cfr. n. 1.2 del dispositivo).

B.   a. Nella seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale di Minusio ha adottato le varianti concernenti l'adeguamento del piano regolatore ai contenuti della risoluzione governativa del 9 luglio 2008, che prevede, fra l'altro, l'aggiornamento di numerosi articoli delle NAPR, tra cui l'art. 54, di cui ha confermato i primi sei capoversi, aggiungendone due nuovi (cpv. 7 e 8, evidenziati in rosso nel testo che segue). La norma adottata dispone (cfr. norme di attuazione del piano regolatore - tabella di confronto, del 5 febbraio 2018, pag. 43-45):

1 La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è permesso solo su strade di raccolta e di servizio.

2 Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali, per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali, come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.

3 Qualora la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.

4 Il Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.

5 Gli accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 050.

6 La visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 273.

7 Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse devono avere una pendenza massima del 5% ed una larghezza di 5,0 metri per una profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio e di 8,0 metri per le strade principali.

8 Gli accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme sulla visuale:

a) cancelli o catene di delimitazione devono essere arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura automatizzato;

b) tutti gli accessi devono avere una pendenza massima del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il marciapiede;

c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade di raccolta e di 2,00 metri per quelle di servizio;

d) muri di cinta e di sostegno, siepi, aree per container RSU a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.

b.

b.a. Avverso i contenuti dell'art. 54 NAPR è insorto davanti al Consiglio di Stato RI 1, cittadino attivo del Comune, postulando la modifica del suo cpv. 2 nel senso di sostituire il termine "strade principali comunali" con "strade comunali", il primo non trovando riscontro nel piano del traffico in vigore, nonché di aggiungere ai cpv. 5 e 6 l'indicazione della data d'edizione delle norme emanate da__________ (VSS) in concreto applicabili e di metterle a disposizione dei cittadini (allegandole alle NAPR). Inoltre, poiché i cpv. 7 e 8 tratterebbero gli stessi temi disciplinati dalle citate norme VSS, utilizzando però terminologie e approcci diversi e creando, in questo modo, incertezze e difficoltà ai progettisti e ai proprietari nella loro applicazione, ha chiesto di non approvarli. In via subordinata ha postulato che il rinvio alle norme VSS venisse integrato nei cpv. 7 e 8, proponendone la seguente formulazione:

art. 54 cpv. 7 NAPR

Gli accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 050 (edizione …), allegata alle presenti NAPR.

Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse devono di principio avere una pendenza massima del 5% ed una larghezza di 5.0 metri per una profondità di 5.0 metri per le strade di raccolta e di servizio e di 8.0 metri per le strade principali di collegamento.

In casi giustificati il Municipio può concedere deroghe.

art. 54 cpv. 8 NAPR

La visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 273 (edizione …), allegata alle presenti NAPR.

Gli accessi sulle strade devono di principio osservare le seguenti norme sulla visuale:

a) cancelli o catene di delimitazione devono essere arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura automatizzato;

b) tutti gli accessi devono avere una pendenza massima del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il marciapiede;

c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade di raccolta e di 2,00 metri per quelle di servizio;

d) muri di cinta e di sostegno, aree per container RSU a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.

In casi giustificati il Municipio può concedere deroghe.

b.b. Prima di presentare la replica, RI 1, producendo una versione delle NAPR che riporta all'art. 54 NAPR solo i due capoversi introdotti d'ufficio dal Governo nel 2008 relativi alle norme VSS (cfr. Allegato 1 allo scritto), ha segnalato a quest'ultimo che il documento Norme di attuazione del piano regolatore del 5 febbraio 2018, sottoposto al Legislativo per adozione, non riportava correttamente i nuovi capoversi introdotti nel disposto, che erano in realtà sei (cpv. 1-4 e 7-8) e non solo due (cpv. 7 e 8). In questo modo il processo decisionale del Consiglio comunale sarebbe stato compromesso. Ha dunque chiesto che la versione della norma adottata fosse (integralmente) annullata e confermata quella vigente (di soli due capoversi).

b.c. Con la replica egli ha ribadito i contenuti dello scritto indirizzato al Governo. Con la duplica il Comune ha spiegato come la versione delle NAPR, prodotta dal ricorrente, sia reperibile sul sito internet del Cantone e come essa riporti in effetti erroneamente solo i due capoversi da egli indicati.

c. Con giudizio del 30 settembre 2021 (n. 4829) il Consiglio di Stato ha statuito sulle varianti, stralciando, fra l'altro, dai cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR il riferimento alla norma VSS 640 050, rispettivamente alla norma VSS 640 273, al fine di evitare continui aggiornamenti dello strumento pianificatorio, e approvandone per il resto i contenuti. Quanto al ricorso di RI 1, il Governo si è anzitutto espresso in merito alla sua segnalazione: confermando di aver approvato nel 2008 anche i primi quattro capoversi della norma, ha tuttavia ammesso di essere incorso in un errore di numerazione, indicando come oggetto di modifica d'ufficio il cpv. 1 anziché il cpv. 5. Richiamato l'art. 62 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'Esecutivo cantonale ha quindi corretto l'errore di numerazione contenuto nella risoluzione del 9 luglio 2008. Per il resto ha dichiarato il ricorso privo d'oggetto [recte: irricevibile] nella misura in cui rivolto contro la formulazione del cpv. 2 che non era oggetto di modifica, e l'ha respinto per rapporto alle altre domande, ritenendo la regolamentazione prevista ai cpv. 7 e 8 sorretta da un sufficiente interesse pubblico nonché coerente con i rinvii contenuti ai cpv. 5 e 6 alle norme VSS.

C.  a. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando lo stralcio dei cpv. 7 e 8 dell'art. 54 NAPR e, in via subordinata, la loro modifica nel senso indicato in prima sede con l'aggiunta al cpv. 7 dell'indicazione: In caso di contraddizione vale il cpv. 5, rispettivamente al cpv. 8: In caso di contraddizione vale il cpv. 6. In sostanza, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti sollevati davanti al Governo, approfondendoli e sostenendo che l'adozione dei cpv. 7 e 8 sarebbe avvenuta in base a un processo decisionale falsato da diversi errori. In particolare, rileva che il testo dei due disposti è sostanzialmente uguale a quello non approvato nell'ambito della revisione del 2008 e che la scelta del Comune di riproporlo ora con la variante, non essendo stata motivata nel rapporto di pianificazione, è incomprensibile e priva di qualsiasi interesse pubblico. Inoltre, sostiene che a differenza delle norme VSS menzionate ai cpv. 5 e 6, l'impostazione e la formulazione generica dei cpv. 7 e 8 (che peraltro non prevedono la possibilità di deroga) non permettono di tenere sufficientemente conto delle peculiarità territoriali di Minusio. Quanto alla modifica d'ufficio disposta dal Governo per i cpv. 5 e 6, il ricorrente la contesta poiché si tratterebbe di disposti non oggetto di variante.

b. In sede di risposta il Comune e la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

c. Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Il ricorrente è legittimato a insorgere giusta l'art. 30 cpv. 2 lett. b e c LST.

1.2. Il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato dal Comune resistente, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

2.   2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.   Preliminarmente occorre precisare che, a seguito della risoluzione d'approvazione del 9 luglio 2008 e della citata STA del 14 ottobre 2009 (cfr. supra, A.a e A.b), l'art. 54 NAPR, attualmente in vigore, è formato dai sei capoversi indicati in nero nella tabella di confronto del 5 febbraio 2018 (cfr. supra, B.a). Infatti, la norma adottata il 23 gennaio e il 13 marzo 2006 dal Consiglio comunale di Minusio nell'ambito della revisione del piano regolatore presentava il seguente contenuto:

1 La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è permesso solo su strade di raccolta e di servizio.

2 Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali, per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali, come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.

3 Qualora la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.

4 Il Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.

5 Gli accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme sulla visibilità:

a) cancelli o catene di delimitazione devono essere arretrati di almeno 5,0 metri dalla carreggiata o dal marciapiede;

b) gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse devono avere una pendenza massima del 5% e una larghezza di 5,0 metri per una profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio, e di 8,0 metri per le strade principali;

c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3,0 metri su strade di raccolta e di servizio, e di 4,0 metri per le strade principali;

d) i muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno permettere una visibilità di 60 metri su strade di raccolta e di 40 metri su strade di servizio all'altezza di 1,20 metri dal suolo;

e) per le strade cantonali e casi speciali, la visibilità dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle esigenze del traffico;

g) al Municipio è data facoltà di derogare alle disposizioni del presente articolo, specie per quanto concerne la zona collinare, qualora l'applicazione della normativa dovesse originare costi manifestamente troppo elevati;

h) la visibilità nei pressi di un incrocio deve essere inoltre verificata secondo la norma VSS N. SN 640 269.

Come esposto in narrativa, nella risoluzione del 9 luglio 2008 il Consiglio di Stato non ha approvato il cpv. 5, sostituendolo d'ufficio con tre nuovi capoversi (di cui l'ultimo annullato dal Tribunale con la citata STA del 14 ottobre 2009) e numerandoli 1 e 2, così come riportato sopra ad A.a. Nella decisione impugnata il Governo ha spiegato di essere incorso, nel 2008, in un errore nella numerazione dei due capoversi, che ha corretto, confermando di avere allora approvato anche i primi quattro, ciò che trova riscontro nel testo di detta risoluzione (cfr. cap. 3.5.9, pag. 81-82). La tesi che il ricorrente ripropone in apertura al ricorso, laddove ribadisce che la norma in vigore si compone di due soli capoversi, non trova dunque fondamento. Per quanto deplorevole, il fatto che sul sito internet del Cantone la norma venga proposta nella versione indicata dall'insorgente non muta questa conclusione.

4.   Il ricorrente chiede l'annullamento della modifica d'ufficio dei cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR operata dal Consiglio di Stato e dei cpv. 7 e 8 da esso approvati.

4.1.

4.1.1. Le norme VSS non sono regole di diritto (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011 del 20 luglio 2011 consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2022.303 del 15 dicembre 2023 consid. 3.1, 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 3.1; RDAT I-1996 n. 25), a raccomandazioni volte a codificare una prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2022.303 citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata consid. 3.2; RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2), a cui le autorità di pianificazione, anche alla luce dell'autonomia di cui godono in tale ambito, non sono vincolate.

4.1.2. Per giurisprudenza, il rinvio alle norme VSS, formulato in modo generico, senza alcuna indicazione del numero della norma di riferimento, è da intendere quale rinvio dinamico, ovvero riferito alla versione più recente in vigore al momento della sua applicazione (cfr. STA 52.2022.303 citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata consid. 3.1; sentenza AC.2011.249 del Tribunale cantonale del Canton Vaud del 12 aprile 2012, in: RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. e rinvii, confermata da STF 1C_259/2012 del 12 aprile 2013).

4.1.3. Come appena visto, i cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR sono

sono entrati in vigore, incontestati, nel 2008 e l'avversata variante li ha ripresi, senza modificarli. Nella decisione impugnata il Governo ha stralciato d'ufficio il riferimento numerico delle norme VSS ivi contenuto (norma VSS 640 050, rispettivamente norma VSS 640 273), con la seguente motivazione:

Per quanto riguarda il cpv. 5 e il cpv. 6 si osserva che le norme VSS sono delle "direttive" in base alle quali i parametri (larghezze strade, distanze accessi, ecc.), a seconda del tipo di strada, veicolo, numero posteggi, ecc., possono variare. Gli art. 5 e 6 fanno un richiamo alle norme stesse, anche se i riferimenti numerici non sono aggiornati. In questo senso, al fine di evitare continui aggiornamenti dello strumento pianificatorio, è opportuno eliminare il riferimento del numero della norma in quanto andrebbero altrimenti sostituiti con i nuovi riferimenti (ovvero 40.050 e 40 273a). Trattandosi di una modifica puramente formale, il CdS stralcia il numero delle norme nei cpv. 5 e 6.

Motivazione che esso ha ribadito nella medesima decisione, in evasione del ricorso di RI 1, il quale, a giusta ragione, in questa sede, contesta la possibilità di effettuare lo stralcio, poiché i due capoversi esulavano dalla variante sottopostagli per approvazione. Il Governo non può poi essere seguito laddove sostiene di aver modificato i due capoversi unicamente dal profilo formale. Essi rinviano, infatti, a due norme VSS specifiche (benché in effetti il loro numero non corrisponda più a quello attuale), sicché eliminando il riferimento preciso alle due norme VSS la modifica ha carattere sostanziale. Su questo punto il ricorso va dunque accolto.

4.2. I cpv. 7 e 8 dell'art. 54 NAPR disciplinano degli aspetti particolari e di dettaglio in relazione agli accessi e alla visibilità. Come detto, il primo concerne gli accessi che servono cinque o più posteggi o autorimesse, il secondo, invece, elenca alle lett. a-d le condizioni in merito alla visibilità. La loro formulazione, che fissa dei criteri e dei parametri ben definiti applicabili a fattispecie altrettanto specifiche, lascia agevolmente intendere che si tratta di norme volte a precisare alcuni aspetti di dettaglio, in deroga alle norme VSS, per tenere debitamente conto delle peculiarità territoriali di Minusio. Infatti, come spiegato sia nel Rapporto di pianificazione del 5 febbraio 2018, sia nella risposta del Comune, i cpv. 7 e 8 sono stati aggiunti proprio su suggerimento dell'Ufficio tecnico comunale in risposta alle difficoltà riscontate nel corso degli anni nella gestione ordinaria in occasione dell'applicazione della norma. Tali considerazioni, attestanti l'interesse pubblico alla loro base, rientrano nel margine di autonomia che perviene al Comune, che il Governo ha rettamente rispettato (cfr. supra, consid. 2.1). La critica del ricorrente, secondo cui i due capoversi sarebbero in contrasto con quanto previsto dalle norme VSS a cui rinviano i cpv. 5 e 6 creando evidenti difficoltà ai progettisti, ai proprietari e soprattutto all'UTC che deve applicare le normative, si rivela pertanto infondata. Il fatto che i loro contenuti ricalchino grossomodo quelli del cpv. 5 dell'art. 54 NAPR non approvato dal Governo nel 2008, peraltro senza motivazione, non muta tali conclusioni.

4.3. Con particolare riferimento al cpv. 7, occorre tuttavia considerare quanto segue.

4.3.1. Il piano del traffico di Minusio suddivide le strade presenti sul territorio comunale a seconda della loro funzione nelle seguenti categorie: autostrada (rappresentata con una linea di colore rosso nel piano viario e corrispondente al tracciato della A13), strada di collegamento (linea rosa), di raccolta (linea arancione), di servizio (linea gialla), pedonale (linea di colore verde), privata, piste ciclabili (tratteggio rosso) e passi pedonali e sentieri (tratteggio verde; cfr. anche art. 50 cpv. 2 NAPR). Confrontando il catasto degli assi stradali con il piano del traffico emerge che a Minusio tutte le strade cantonali (sia principali sia secondarie) sono classificate come strade di collegamento (via San Gottardo, via Brione, via Contra e via Orselina), fatta eccezione per un breve tratto di via Solaria a ovest del nucleo di Minusio che è attribuito alle strade di raccolta, mentre che sono strade comunali sia quelle di raccolta sia quelle di servizio sia alcune strade pedonali e private.

4.3.2. L'insorgente contesta l'utilizzo del termine strade principali al cpv. 7. A ragione. Infatti, la definizione di strade principali non trova riscontro nel piano del traffico di Minusio e nemmeno all'art. 50 cpv. 2 NAPR. Considerando che il cpv. 7 dispone che l'accesso che serve cinque o più posteggi o autorimesse sulle strade di raccolta e di servizio deve avere una profondità di 5 metri, la profondità maggiore di 8 metri parrebbe riferirsi a una categoria stradale gerarchicamente superiore, che a Minusio, escludendo l'autostrada su cui non entrano in linea di conto accessi diretti all'infuori delle rampe d'accesso, dovrebbe coincidere con le strade di collegamento, così come sostiene il ricorrente. Senonché il Comune in sede di risposta asserisce (come già in prima sede, ma con riferimento al cpv. 2) che con il termine di strada principale non intende riferirsi alla gerarchia stradale bensì in generale alle strade comunali più importanti. Ora, ritenuto che da queste motivazioni non emerge in modo chiaro in quali casi il disposto troverà attuazione, con conseguenti problemi in sede applicativa, esso non poteva essere approvato. Limitatamente a questo punto, il ricorso merita dunque di essere accolto, con annullamento della decisione impugnata nella misura in cui approva l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove prescrive per gli accessi una profondità "di 8.0 metri per le strade principali". Resta impregiudicata la facoltà per il Comune di modificare la norma, emendata dal difetto riscontrato.

4.4. In merito alla possibilità di deroga auspicata dall'insorgente con riferimento ai cpv. 7 e 8, va anzitutto rilevato che, come rettamente afferma il Comune, tale facoltà non necessita di una base legale esplicita nelle NAPR, essendo già ammessa dal diritto cantonale in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 LST, giusta il quale in situazioni eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Infatti, con questa norma, il Legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono la possibilità di concederne. In sostanza, si sono volute superare le incertezze legate a norme comunali lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto mancanti, mettendo a disposizione dei comuni una valida base legale per la concessione di deroghe (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009], pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., ad art. 66; STA 52.2016.449 del 6 dicembre 2017 consid. 4.7). Va peraltro osservato che, sebbene il Comune abbia previsto espressamente la facoltà di deroga in altri articoli delle NAPR (cfr. ad esempio art. 6 cpv. 2, art. 8 cpv. 2, art. 9, art. 11 cpv. 2 e art. 42 cpv. 4), ciò non permette di concludere che esso abbia voluto escluderla per i citati capoversi.

5.   5.1. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui modifica d'ufficio i cpv. 5 e 6 dell'art. 57 NAPR e approva il cpv. 7 laddove prescrive per gli accessi una profondità di 8.0 metri per le strade principali.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente è tenuto a versare le ripetibili al Comune, patrocinato in questa sede, proporzionalmente al suo grado di successo (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la risoluzione governativa n. 4829 del 30 settembre 2021 è annullata nella misura in cui:

1.1.       modifica d'ufficio i cpv. 5 e 6 dell'art. 57 NAPR;

1.2.       approva l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove prescrive per gli accessi una profondità "di 8.0 metri per le strade principali".

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico di RI 1, al quale va retrocesso l'importo di fr. 600.- versato in eccesso. Egli rifonderà al Comune fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

90.2021.47 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2024 90.2021.47 — Swissrulings