Incarto n. 90.2017.2
Lugano 16 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2017 di
RI 1 patrocinato da: PR 1
contro
la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del nucleo di Bedigliora e alcune varianti del piano regolatore del comune di Bedigliora;
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzione 15 aprile 1992 (n. 2820) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Bedigliora, che, per quanto qui interessa, attribuiva i mapp. 160, 164 e 1963, posti ad ovest del nucleo di Bedigliora e formanti una superficie triangolare di complessivi 1'400 mq circa, alla zona agricola, mentre includeva l'adiacente mapp. 161, di 122 mq, in zona del nucleo tradizionale, assoggettato all'allestimento di un piano particolareggiato (cfr. art. 3 lett. e, 23 n. 1 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). In tale ambito il Governo ha pure approvato la zona edificabile d'interesse comunale (ZEIC) in località Pezze, posta a monte della superficie in oggetto e separata dal nucleo da via Belvedere, che è poi stata oggetto di alcune varianti e adattamenti.
b. Con risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537) il Governo ha approvato una serie di varianti del piano regolatore, fra cui alcune volte a verificare il perimetro del nucleo, rettificandolo con l'inclusione di alcuni fondi ed escludendone altri. In particolare, l'area formata dai mapp. 160, 164 e 1963 è stata integrata nel nucleo, a cui, in aggiunta al limitrofo mapp. 161, è stata concessa la facoltà di inserire nuove edificazioni (mapp. 160 e 161) su una superficie di 8 m x 25.5 m, secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio disciplinante le modalità degli interventi, annessa alle NAPR. L'esecutivo cantonale ha ritenuto in particolare, a pag. 20, che le nuove edificazioni sui fondi in parola fossero "(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo, sia planimetricamente, sia volumetricamente".
c. Adito dai proprietari di due fondi posti nelle vicinanze (mapp. 85 e 86), questo Tribunale con sentenza n. 90.2004.13 del 23 giugno 2005 ha accolto parzialmente il loro ricorso, annullando la risoluzione 10 febbraio 2004, "(…) nella misura in cui approva la concessione di nuove edificazioni sui mapp. 159, 160 e 161, che vengono stralciati dall'art. 23 cifra 1 NAPR e dalle annesse schede di dettaglio" (cfr. p.to n. 1 del disp.). Condivisa la scelta di includere nel perimetro del nucleo suddetta area (cfr. consid. 6.1.), questa Corte ha non di meno ritenuto che, dal profilo formale e procedurale, le facoltà edificatorie concesse ai fondi andassero previste nell'ambito del piano particolareggiato del nucleo che il comune era chiamato ad allestire (cfr. consid. 6.2.).
B. a. Durante la seduta del 16 giugno 2014 il consiglio comunale di Bedigliora ha adottato il piano particolareggiato del nucleo (in seguito: PPNV) e alcune varianti del piano regolatore, corredate da un'istanza di dissodamento. Per quanto qui di rilievo, per i mapp. 160 e 161 è stata riproposta la pianificazione annullata da questa Corte, istituendo una "superficie edificabile vincolata" di 25.5 m per una profondità di 8 m da via Belvedere, retta dall'art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato (in seguito: NA-PPNV). La norma permette l'edificazione di nuove costruzioni che devono rifarsi tipologicamente, in quanto a volumetrie, aperture, forma del tetto, uso dei materiali e finiture, a quelle presenti nel nucleo per un'altezza massima a valle di 9.00 m e a monte di 7.00 m. Essa è completata dall'art. 45 cpv. 1 NA-PPNV che, enunciato il divieto di realizzare nuovi posteggi nel nucleo, ne ammette la formazione unicamente ai mapp. 160 e 161 entro la "superficie edificabile vincolata" e al servizio di un'edificazione principale sul relativo fondo. La porzione rimanente dei due fondi è attribuita alla categoria "orti e giardini" (cfr. piano di arredo).
b. Contro tale ordinamento non sono stati interposti ricorsi.
C. Con risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844) il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV nonché le varianti, accogliendo l'istanza di dissodamento. Esso ha tuttavia negato la sanzione alla "superficie edificabile vincolata", stralciando l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la superficie in parola dovesse rimanere inedificata "(…) al fine di mantenere libero questo importante spazio di correlazione ed evitare che il tessuto storico del nucleo tradizionale venga inopportunamente legato ai manufatti abitativi di tipo residenziale presenti sul fmn 1963 e nel comparto ZEIC del PP de La Pezza".
D. Avverso tale decisione RI 1, proprietario dei mapp. 160 e 161, insorge presso il Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma della "superficie edificabile vincolata". Egli lamenta anzitutto una violazione dell'autonomia comunale a causa del mancato rinvio degli atti al comune per l'elaborazione di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito alle possibilità di nuova edificazione sui suoi fondi. Rimprovera poi al Governo di aver violato anche nel merito l'autonomia del comune, sostituendosi a quest'ultimo in una scelta che rientra nel suo margine d'apprezzamento. Con riferimento alla risoluzione del 10 febbraio 2004, egli ritiene inoltre che non sarebbero chiari i motivi o il cambiamento delle circostanze che hanno portato il Governo a ribaltare il proprio giudizio. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, espone poi estesamente le ragioni per cui l'assetto proposto dal PPNV sarebbe appropriato, ragionevole ed opportuno: se da un lato la superficie in questione risulta troppo ridotta per assolvere alla funzione di stacco tra le nuove costruzioni residenziali della ZEIC e il nucleo, dall'altro la sua edificazione permette di concludere il fronte ovest del nucleo, segnandone l'ingresso. Peraltro, l'edificazione delle sue proprietà si distinguerebbe tipologicamente in modo chiaro da quanto realizzato nella ZEIC, dovendo adottare i criteri architettonici conservativi validi nel nucleo. Aggiunge infine come il Governo non abbia riscontrato contrasti con le raccomandazioni espresse per il nucleo di Bedigliora dall'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Ritiene ad ogni modo che se si fosse voluto seguire in modo rigoroso l'ISOS non si sarebbe dovuto approvare la ZEIC e le successive edificazioni sorte a ridosso del nucleo. Sotto questo profilo reputa che la mancata approvazione dell'ordinamento previsto per le sue proprietà costituisce una violazione del principio della parità di trattamento per rapporto agli interventi edilizi concessi ai proprietari di fondi situati direttamente a monte nella ZEIC.
E. a. Il comune, per il tramite del suo municipio, postula l'accoglimento dell'impugnativa, rinviando ai contenuti del ricorso da esso interposto presso il Tribunale contro la decisione governativa qui contestata (inc. n. 90.2016.63). La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, chiede la reiezione del gravame, osservando in particolare come dal 2004 la legislazione in materia pianificatoria abbia subito importanti mutamenti, fra cui l'entrata in vigore della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1.) e del suo art. 94 cpv. 2 (recte: 104 cpv. 2 nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, cfr. BU 2015, 40), che impone un inserimento ordinato e armonioso degli interventi nel paesaggio. Rileva inoltre come le raccomandazioni ISOS indichino di evitare un ulteriore addensamento di case unifamiliari estranee al contesto tradizione nelle aree immediatamente circostanti il nucleo storico di Bedigliora. Conclude asserendo che, anche alla luce delle recenti Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei storici, "(…) riprendere oggi, in modo acritico, una proposta formulata nel 2003 che, alla luce dei criteri di inserimento paesaggistico odierni risulta decisamente problematica, costituisce una debolezza del piano proposto e si scontra con i principi e il buon lavoro critico fatto dal Comune".
b. In sede di replica e di duplica il ricorrente e la Sezione si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, mentre il comune è rimasto silente.
F. Congiunta la causa limitatamente all'istruttoria con l'incarto 90.2016.62 (cfr. art. 76 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), in data 18 aprile 2018 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti unitamente a una fotografia prodotta dal comune. In tale occasione le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande, rinunciando a presentare le conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. c LST).
1.2. Gli studi relativi al controverso piano particolareggiato sono stati avviati in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il relativo esame preliminare è infatti stato reso dal Dipartimento del territorio il 21 dicembre 2012 sulla base del progetto trasmesso dal municipio in data 29 dicembre 2011. Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, completati con le risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. Il ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia del comune, effettuando una modifica d'ufficio anziché rinviare gli atti a quest'ultimo per l'elaborazione di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito alle possibilità edificatorie sui suoi fondi. La critica si rivela manifestamente infondata per i seguenti motivi.
3.1. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve, di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2a frase LALPT (cfr. anche art. 29 cpv. 2 LST), in rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 37 LALPT, n. 362). La via della modifica d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.
3.2. In concreto nella decisione impugnata il Governo al capitolo 8., pag. 26, ha riassunto le decisioni e le modifiche d'ufficio scaturite dal suo esame. Più precisamente al capitolo 8.1. "Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione", lett. c), pag. 26, ha decretato la "non approvazione della Superficie edificabile vincolata in corrispondenza dei fmn 160 e 161 e stralcio dalle NA-PPNV del relativo art. 10 (v. pto 4.3)" e alla lett. e) la "modifica degli articoli (…) e 45 delle NA-PPNV (v. pto 4.5)". Ora, in tutta evidenza, l'Esecutivo cantonale non ha effettuato nessuna modifica d'ufficio per quanto attiene al regime previsto dal PPNV per i fondi del ricorrente, limitandosi unicamente a non approvarlo. Verosimilmente il ricorrente è stato tratto in inganno dal titolo del sottocapitolo 8.1., non avvedendosi del fatto che esso, oltre ad elencare le modifiche d'ufficio, enumera anche le decisioni, come quelle qui oggetto di impugnativa, che necessita(va)no di venir pubblicate.
4. 4.1. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
4.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT; art. 51 segg. LST) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso è previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT; art. 52 LST). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Scolari, op. cit., n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).
5. 5.1. La particolarità e il valore architettonico e paesaggistico del nucleo di Bedigliora è riconosciuta da diversi anni sia a livello federale, con la menzione nell'ISOS quale insediamento d'importanza nazionale, sia a livello locale. Infatti già nel 1986, quando vennero intrapresi gli studi per l'allestimento del primo piano regolatore, si rilevava la necessità di assoggettarlo a una disciplina di dettaglio, poi confermata nell'ambito dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato nel 1992 (cfr. supra consid. A.). Coerentemente con questa impostazione, il piano particolareggiato qui all'esame mira da un lato a preservare la particolarità del nucleo in relazione alla sua struttura, alla sostanza edilizia che lo compone e al rapporto con il paesaggio che lo circonda, e dall'altro a porre le basi affinché i privati possano utilizzare e intervenire in modo corretto sulla sostanza edilizia esistente.
5.2. Per quanto attiene alla conclusione della parte ovest del nucleo, già si è detto in narrativa come, nell'ambito delle varianti approvate dal Governo con risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537), il comune avesse integrato nel suo perimetro l'area formata dai mapp. 160, 164 e 1963 e concesso ai fondi del ricorrente (mapp. 160 e 161) la facoltà di inserire nuove edificazioni sulla fascia di m8xm 25.5 a contatto con via Belvedere, secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio disciplinante le modalità degli interventi, che permetteva anche l'esecuzione di tre posteggi. La Relazione 16 aprile 2002 concernente il nucleo, punto 1.1.8, motivava come segue tale scelta:
Stranamente questa "appendice" del nucleo era rimasta fuori a suo tempo dal perimetro. Per il disegno urbanistico generale essa deve esservi integrata.
Il mappale 164 è uno dei soliti orti-giardini complementari da integrare puramente e semplicemente nel suo contesto. I mappali 160 e 159 appartengono al minuscolo gruppo di terreni inedificati, in condizione di disparità rispetto al resto del paese. Il piano prevede quindi di integrarli nel perimento del nucleo e di consentire una piccola edificazione a stecca, in prolungamento verso ovest del già esistente elemento costruito all'estremità ovest del nucleo.
Le modalità specifiche di costruzione sono indicate nella scheda che accompagna il piano generale delle zone. Sul mappale 1963 sorge una casa unifamiliare moderna che conclude il nucleo a ovest e merita di essere integrata nel contesto urbanistico generale. (…)
Come esposto in narrativa, in sede di approvazione l'esecutivo cantonale aveva pienamente condiviso tali considerazioni, osservando in particolare, a pag. 20, come le nuove edificazioni fossero "(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo, sia planimetricamente, sia volumetricamente". Anche questa Corte nel suo giudizio del 23 giugno 2005 aveva tutelato la scelta in includere nel perimetro del nucleo suddetta area, rilevando in particolare come "(…) la connessione pianificatoria e funzionale di quest'area con il nucleo risulta peraltro di tutta evidenza, come ha potuto accertare il tribunale con il sopralluogo e come risulta dalla lettura dei piani, nonché dalla copiosa documentazione fotografica. Va notato che l'estensione del nucleo ai mappali in oggetto contribuisce ad integrare le zone limitrofe (ZEIC e nucleo), con un complessivo miglioramento dell'assetto urbanistico, pianificatorio e territoriale, realizzando così lo scopo precipuo che era alla base della variante" (cfr. consid. 6.1.). Le facoltà edificatorie concesse al ricorrente non erano tuttavia state condivise per ragioni di carattere procedurale.
5.3. Il piano particolareggiato qui all'esame riprende pedissequamente il precedente disegno pianificatorio, salvo disciplinare le modalità degli interventi relativi ai mapp. 160 e 161 all'art. 10 e 45 cpv. 1 NA-PPNV anziché in una scheda di dettaglio. Nell'ambito del suo esame, il Governo ha tuttavia effettuato una lettura diametralmente opposta del contesto in cui si situa la "superficie edificabile vincolata", attribuendole un valore particolare e ritenendo che la stessa debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963, rispettivamente la sovrastante ZEIC. In sede di risposta la diversa analisi territoriale è stata motivata dalla Sezione con l'accresciuta sensibilità nei confronti del paesaggio, determinata dall'entrata in vigore della LST e del suo imperativo concernente l'inserimento ordinato e armonioso degli interventi nel paesaggio, nonché con le raccomandazioni ISOS relative al nucleo di Bedigliora e le Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei storici del febbraio 2016. Tali motivazioni non convincono minimamente. Infatti, se da un lato l'art. 104 LST e le Linee guida cantonali si applicano nell'ambito dell'esame dei singoli progetti concreti d'intervento nei nuclei e si riflettono solo indirettamente sulla pianificazione del territorio, dall'altro i contenuti della nuova scheda P1 del piano direttore cantonale concernente il paesaggio - che, in relazione al patrimonio naturalistico e storico-culturale, rileva come "conservare la memoria attraverso la salvaguardia dei monumenti e delle strutture del paesaggio che testimoniano del nostro passato rappresenta un elemento cardine della politica del paesaggio. (…)" e come "la qualità del paesaggio è legata anche alla salvaguardia delle componenti naturali e delle loro interazioni con le attività antropiche" (cfr. 2. Indirizzi, 2.7, a) e b), pag. 6) - non possiedono un grado di concretezza tale da giustificare la mutata posizione del Governo. Peraltro la raccomandazione dell'ISOS citata dalla Sezione ("Evitare un ulteriore addensamento di case unifamiliari (…) nelle aree immediatamente circostanti il nucleo storico", pag. 78) non depone contro la pianificazione qui avversata ma semmai a sfavore della ZEIC istituita a monte di via Belvedere. In assenza di un cambiamento delle circostanza determinanti rispetto al 2004 e vista l'inconsistenza delle motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale in questa sede ci si può chiedere se il ricorso non meriti di venir accolto già solo per queste ragioni.
5.4. Ad ogni modo la pianificazione adottata dal comune si rivela sorretta da un eminente interesse pubblico anche da profilo dei suoi contenuti. In effetti, come il sopralluogo ha permesso di appurare, attualmente l'imbocco ovest del nucleo è caratterizzato da una situazione insoddisfacente, data dalla presenza dall'accessorio al mapp. 161, che ospita due garages, e dall'adiacente costruzione a un piano al mapp. 162, che non presenta pregi particolari. Costruire nella "superficie edificabile vincolata" possiede una sua logica, poiché permette di concludere il fronte del nucleo, sottolineandone il carattere, tramite un'edificazione principale in contiguità (stecca) che verso via Belvedere presenterà un'altezza di m 7. La riserva a tale scopo di una fascia lunga 25.5 m e larga 8 m appare ragionevole per permettere un'edificazione razionale delle proprietà del ricorrente. Inoltre la nuova edificazione non modifica le caratteristiche di via Belvedere, che rimangono inalterate. Infatti, a monte, il muro in sasso esistente e i sovrastanti giardini di contorno alla ZEIC continueranno a garantire il carattere del luogo e uno spazio sufficiente verso il nucleo. La scelta del comune di completarne il fronte ovest tramite una "superficie edificabile vincolata" risulta pertanto sorretta da motivazioni pertinenti. Esaminando poi il contesto da una prospettiva più ampia, che corrisponde a quella documentata nella fotografia prodotta dal comune in sede di sopralluogo, si osserva quanto segue. Proprio sulla base di questa prospettiva il Governo ha ritenuto che l'area in questione debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963, rispettivamente la sovrastante ZEIC. Ora, come è emerso in sede di sopralluogo, la costruzione al mapp. 1963 risulta autonoma per rapporto al nucleo sia per tipologia che per orientamento. Lo spazio di 11.5 m dalla "superficie edificabile vincolata" risulta pertanto sufficiente per garantire un adeguato stacco. Per quanto attiene invece alla sovrastante ZEIC, che si spinge verso il nucleo fino a includere il mapp. 87, va notato che già attualmente essa si sovrappone con l'edificio principale al mapp. 162. E' vero che l'edificazione sulla "superficie edificabile vincolata" che intacca in modo irrilevante lo spazio verde sottostante e non ne stravolge quindi la funzione - prolungherà otticamente la sovrapposizione con la sovrastante ZEIC. Sennonché tale effetto è da ricondurre alla pianificazione della ZEIC e all'edificazione in essa in atto - che, come esposto al considerando che precede, era stata sconsigliata dall'ISOS - e non alla stecca di completazione del fronte ovest del nucleo, prevista dalla pianificazione qui all'esame.
6. 6.1. Per tutti questi motivi il ricorso viene accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui non approva la "superficie edificabile vincolata", stralciando l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV.
6.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Devono inoltre essere assegnate le ripetibili al ricorrente, patrocinato, dovute dallo Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844) del Consiglio di Stato:
1.1. è annullata nella misura in cui non approva la "superficie edificabile vincolata" in corrispondenza dei mapp. 160 e 161 e stralcia l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV;
1.2. è riformata nel senso che la pianificazione in parola è approvata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato quale anticipo sulle spese processuali. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere