Incarto n. 90.2016.5
Lugano 14 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2016 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Arbedo-Castione concernente il comparto Castione;
ritenuto, in fatto
A. Nella frazione di Castione del Comune di Arbedo-Castione, RI 1 è proprietario dei mapp. 53, 217, 301, 308, 319 e 1482; egli è inoltre comproprietario del mapp. 54. La RI 2 è a sua volta proprietaria dei mapp. 16, 19 e 1539. Il piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7 marzo 2006 (n. 1036), assegna i mapp. 16, 19, 53, 54 e 1539, posti a ovest della strada cantonale che da Bellinzona conduce a Claro, alla zona industriale J1, destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse. Su queste proprietà sono attive le ditte RI 2 e __________, che fanno parte della __________. I mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482 sono invece ubicati a est della strada cantonale. I mapp. 217 e 1482 sono assegnati alla zona per attività produttive J2, destinata alle attività artigianali, d'industria leggera, commerciali e di servizio, mentre i mapp. 301, 308 e 319 sono posti in zona residenziale e per attività commerciali RAC 15, prevista per la residenza, il commercio e i servizi.
B. a. Nella seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione (messaggio municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi citati. Per quanto riguarda quelli posti a ovest della strada cantonale, il mapp. 16 è stato inserito nella zona industriale J1 (riservata per attività produttive, art. 34 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR), in quella per attività lavorative L (destinata alle attività produttive e a quelle nel settore delle nuove tecnologie e della ricerca, art. 37 NAPR) e nella zona sportiva e commerciale SC (ove è ammessa la realizzazione di uno stadio multifunzionale con annesse attività di riabilitazione sportiva, di ristorazione, ricettive turistiche, sale polifunzionali, e attività computabili quali grandi generatori di traffico, art. 38 NAPR), quest'ultima parte con vincolo di ricomposizione particellare obbligatoria e piano di quartiere. I mapp. 19 (con vincolo di divieto di deposito materiali e inerti) e 1539 sono stati attribuiti alla zona J1, mentre i mapp. 53 e 54 sono stati assegnati alla zona SC, pure sottoposti a ricomposizione particellare obbligatoria e a piano di quartiere. Le particelle a est della strada sono invece state ripartite tra la zona mista intensiva MI (di principio destinata al terziario, agli esercizi pubblici, all'albergheria e al piccolo commercio; art. 33 NAPR; mapp. 217 e 1482), zona mista semi-intensiva MSI (riservata alla residenza, al terziario, agli esercizi pubblici e al piccolo commercio; art. 32 NAPR; mapp. 301) e zona artigianale Art (art. 36 NAPR; mapp. 308 e 319). Chiamati a esprimersi tramite referendum, i cittadini di Arbedo-Castione hanno condiviso la nuova impostazione pianificatoria.
b. Il 15 novembre 2013 RI 1 e la RI 2 hanno contestato la variante davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'integrale annullamento e domandando in via preliminare la ricusa, qualora non si astenessero, di tutti i funzionari che se n'erano occupati attivamente. Nel merito essi hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia, ritenuta irrealistica, sovradimensionata, non conforme al piano direttore cantonale nonché carente per quanto attiene al disciplinamento delle immissioni, della viabilità e degli aspetti paesaggistici e naturalistici. Essa sarebbe dunque risultata lesiva della garanzia della proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e sproporzionata. Pure l'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad est della ferrovia (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482) è stato contestato in quanto arbitrario.
Il Comune, in sede di risposta e di duplica, ha chiesto la reiezione del gravame.
c. Sempre in data 15 novembre 2013, RI 1 e la RI 2 hanno formulato istanza di ricusa dell'intero Governo direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 90.2013.23 dell'8 settembre 2014 l'ha parzialmente accolta.
C. Con risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la citata variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo, pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in particolare sottocapitolo A. a.), vista l'assenza di un'analisi dei pericoli naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo 4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15). Tuttavia, in considerazione del lungo iter che aveva contraddistinto la variante e delle mutate circostanze relative alla realizzazione dello stadio, il Governo ha reputato utile formulare all'attenzione del Comune alcune considerazioni in merito agli azzonamenti, alle opere di urbanizzazione, alla rete viaria e agli aspetti paesaggistici relativi al comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. in particolare capitolo 4.1.2. d. Proposte per il Comparto a ovest della ferrovia, pag. 31-36). Per quanto attiene al ricorso di RI 1 e della RI 2, il Governo, richiamato il motivo principale della mancata approvazione della pianificazione relativa a tale settore (assenza di analisi dei pericoli naturali legati all'esondazione del fiume Ticino), lo ha dichiarato privo d'oggetto con riferimento alle contestazioni relative (p.to n. 1 del dispositivo, pag. 63) e l'ha respinto per quanto attiene alle contestazioni rivolte contro il comparto posto ad est della ferrovia e all'istanza di ricusa dei funzionari (p.to n. 2 del dispositivo, pag. 63), rinunciando all'assegnazione di ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo, pag. 63).
D. Avverso tale decisione, RI 1 e la RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la riforma del p.to n. 3 del dispositivo nel senso di condannare il Comune di Arbedo-Castione a versare solidariamente l'importo di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Lamentando una violazione del loro diritto di essere sentiti, vista l'assenza di qualsiasi motivazione relativa al citato dispositivo, essi reputano che il loro ricorso sia sostanzialmente stato accolto dal Governo. Inoltre, in considerazione del considerevole volume di lavoro svolto dal loro rappresentante, ritengono congruo l'ammontare dell'indennità richiesta.
E. In sede di risposta il Comune di Arbedo-Castione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
RI 1 e la RI 2 non hanno replicato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2. Data la sua natura formale e la conseguente valenza dirimente (DTF 137 I 195 consid. 2), dev'essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di essere sentito, che i ricorrenti ritengono essere stato violato poiché il Consiglio di Stato non avrebbe motivato la propria decisione.
2.1. La motivazione della decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e componente del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101) - può essere ritenuta sufficiente quanto l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi che compongono la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali (RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b).
2.2. In concreto la decisione del Consiglio di Stato è totalmente silente in merito ai motivi che l'hanno indotto a negare ai ricorrenti l'assegnazione di ripetibili. Tuttavia, in sede di risposta, la Sezione ha colmato tale lacuna, spiegando quanto segue:
La non approvazione del comparto industriale a valle della linea ferroviaria è fondata sul fatto che la pianificazione comunale non ha tenuto debitamente conto del coordinamento tra i pericoli naturali cagionati dal fenomeno di alluvionamento e le nuove prescrizioni pianificatorie. Nel ritornare gli atti al Comune, il CdS ha fornito pure alcune considerazioni di ordine generale utili allo stesso nell'ambito dell'operazione che è stato chiamato a svolgere per ovviare alla carenza sopracitata.
Ora, concludere come fanno i ricorrenti, che tali considerazioni inserite a titolo abbondanziale dal Governo equivalgano all'accoglimento formale e materiale delle censure ricorsuali, è alquanto ardito. Questa tesi non può essere minimamente condivisa poiché inesatta e non corrispondente ai fatti sopraesposti.
Alla luce di queste motivazioni e ritenuto che in ogni caso, le censure sollevate dagli insorgenti non tendono a contestare l'adeguatezza della decisione, di modo che il potere cognitivo del Tribunale coincide nel caso concreto con quello del Consiglio di Stato (art. 69 cpv.1 e 2 LPAmm), occorre concludere che la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.
3. 3.1. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili). Le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RL 178.310). Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). In questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365] in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 3 LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, che rinvia all'art. 69 LPAmm).
3.2. Soccombente ai sensi della citata disposizione è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31). Ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13). L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem). Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Maillard in: op. cit., n. 16 e 17 ad art. 64).
3.3. Nella fattispecie, RI 1 e la RI 2 hanno postulato davanti al Consiglio di Stato l'integrale annullamento della risoluzione del 25 ottobre 2012 del Consiglio comunale di Arbedo-Castione. Il Consiglio di Stato, nella risoluzione qui impugnata, ha approvato la revisione, negando tuttavia la sanzione alla pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. supra consid. C). La richiesta degli insorgenti è dunque stata parzialmente accolta. Poco importa che i motivi alla base della mancata approvazione siano da ricondurre in prima linea alla questione inerente ai pericoli di alluvionamento e che per motivi di economia processuale il Governo non abbia poi evaso nel dettaglio le critiche di merito sollevate dai ricorrenti, ritenendole, impropriamente, prive d'oggetto. Infatti, a prescindere dal fatto che il Governo, nel dirimere il loro ricorso, ha richiamato integralmente non solo le considerazioni contenute nel capitolo 4.1.1. a. Pericoli alluvionali, ma anche quelle esposte al capitolo 4.1.2. d. Proposte per il Comparto a ovest della ferrovia (cfr. decisione impugnata, pag. 62), dove erano state avanzate tutta una serie di riserve di merito in relazione alla pianificazione proposta (cfr. supra consid. C), come visto sopra, determinante per il riconoscimento di un'indennità per ripetibili è il raffronto fra le conclusioni formulate nel gravame e l'esito della procedura ricorsuale. Le motivazioni addotte dalla Sezione nella risposta (cfr. supra consid. 2.2) risultano pertanto in palese contrasto con il diritto applicabile e sono pertanto inconferenti. I qui ricorrenti andavano dunque considerati parzialmente vincenti dinanzi al Consiglio di Stato, mentre il Comune, che si era opposto all'accoglimento del ricorso, quale unico antagonista, in quanto soccombente, doveva sopportare i costi della procedura di prima istanza (RDAT II-1993 n. 19).
3.4. In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'incarto retrocesso al Governo affinché riformi il p.to n. 1 del dispositivo, nel senso di accogliere il ricorso per i punti a-g, e assegni le dovute ripetibili ai ricorrenti, proporzionalmente al loro grado di successo. Il rinvio s'impone in considerazione del potere di apprezzamento di cui gode l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato nell'esercizio di tale potere.
4. Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1). Visto l'esito si rinuncia al prelievo di tassa e spese di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato deve essere considerato soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di ripetibili per questa sede, mentre il Comune, che non si è opposto all'accoglimento del gravame, può esserne mandato esente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché riformi il p.to n. 1 del dispositivo della risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003) relativo all'evasione del ricorso di RI 1 e della RI 2, nel senso indicato al consid. 3.4., e statuisca sull'assegnazione delle ripetibili di prima istanza.
2. Non si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr. 3'000.- versato quale anticipo spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera