Incarto n. 90.2014.24
Lugano 28 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 19 maggio 2014 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1909), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale del comune di Melide;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono comproprietari del mapp. 544 situato a ridosso del nucleo storico di Melide, lungo la strada che conduce a Morcote (via Giulio Pocobelli). Sul margine ovest del fondo, che ha una superficie complessiva di 938 mq, verso la metà degli anni '70 è stata edificata una palazzina di cinque piani (sub. A, 265 mq). Il resto della proprietà è essenzialmente adibito a posteggio.
b. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 20 ottobre 1992 (ris. n. 9083) assegna questo fondo al "comparto con edificabilità subordinata a uno studio approfondito secondo la decisione 13 marzo 1989 del consiglio comunale 13.3.1989". In sostanza l'assetto pianificatorio non è mai stato definito, avendo il Governo nella citata risoluzione (pag. 47) abrogato senza riserve il precedente piano regolatore, che era stato approvato con decisioni 19 dicembre 1975 e 7 settembre 1976.
B.
a. Nella seduta de 24 ottobre 2011 il consiglio comunale di Melide ha adottato il piano particolareggiato del nucleo centrale (PRP). Per quanto riguarda la fascia che si estende lungo le strade cantonali per Bissone e per Morcote, che qui interessa, questo strumento prevede l'edificazione di un cintura di edifici non contigui con spazi liberi, per garantire una trasparenza visiva dall'esterno verso il nucleo storico. Secondo il piano delle zone il mapp. 544 è inserito nel perimetro del PRP e attribuito alla zona di complemento del nucleo (NC), suddivisa a sua volta in zona per l'edificazione di complemento del nucleo (porzione ovest) e spazi liberi con l'esclusione dell'edificazione (porzione est). Il piano del paesaggio specifica che la parte più a est di quest'ultima è destinata a giardino. Infine, il fondo è gravato da una linea di costruzione verso via Giulio Pocobelli, lungo la quale è prevista la messa a dimora di un'alberatura.
La zona NC è retta dagli art. 20 - 23 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo centrale (NAPRP). Esse prevedono il mantenimento dello stato attuale per gli edifici principali, che non possono essere di regola trasformati; è auspicata la sostituzione edilizia secondo i nuovi parametri che prevedono in particolare un'altezza oscillante tra i 6.00 m e i 9.00 m. Per lo stabile degli insorgenti ciò significa che possono essere effettuati solamente interventi di manutenzione, esclusa quindi la sua trasformazione e l'ampliamento.
b. Con ricorso 12 marzo 2012 RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato domandando che il mapp. 544 fosse tolto dal perimetro della zona di complemento di nucleo o, in alternativa, la concessione di un diritto di mantenimento di volume, di dimensioni e di "servitù d'uso" attuali.
c. Con risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1909) il Consiglio di Stato ha approvato il piano e nel contempo ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2. Disattese le critiche relative alla base legale del PRP, il Governo ha confermato la pianificazione adottata dal comune, ritenuta rispettosa della garanzia della proprietà. Quanto all'arco temporale della sua realizzazione, ha osservato come i piani regolatori abbiano una durata indeterminata e siano soggetti a verifica ogni dieci anni e adattati in caso di notevole cambiamento delle circostante. Il PRP non impedisce inoltre il mantenimento della costruzione esistente. Da ultimo l'eliminazione del posteggio dall'area libera costituisce un elemento portante della riqualifica dell'insediamento storico e, pertanto, risponde a un interesse pubblico certo. Il Governo ha inoltre ordinato di allestire una variante per migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria e il nucleo, nell'ambito della risistemazione del mapp. 544 dei ricorrenti e del contiguo mapp. 328, dove è sito il negozio Coop.
C. Con ricorso 12 marzo 2012 RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che il PRP sia dichiarato nullo. In via subordinata essi domandano l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti al comune, perché "approfondisca le varianti necessarie al PRP ai sensi dei considerandi". I ricorrenti sottolineano che il piano particolareggiato non è previsto nell'ambito del piano regolatore. Il PRP sarebbe inoltre irrealizzabile nel medio-lungo termine e i vincoli posti sulla loro particella - che procedono da un'analisi errata del territorio - sarebbero privi di interesse pubblico e contrari al principio dello sviluppo centripeto degli insediamenti.
D. Chiamato a presentare una risposta in nome del comune, il municipio è rimasto silente. La Sezione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, postula la reiezione del gravame.
E. Delle risultanze del sopralluogo si riferirà ove necessario in seguito. Le parti hanno inoltre rinunciato alle conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giungo 2011; LST; RL 7.1.1.1).
1.2. La legittimazione attiva dei ricorrenti, che si limitano a sostenere di essere già insorti in prima istanza e proprietari del mapp. 544, dev'essere ricondotta all'ipotesi dell'art. 30 cpv. 2 lett. b LST. Essi possono quindi proporre al Tribunale unicamente le stesse domande formulate davanti al Consiglio di Stato e da questi disattese; non sono abilitati a formularne di nuove (art. 70 cpv. 2 seconda frase della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., n. 3.2.2.2 con note 60 e 61). Non trova invece applicazione nel caso concreto l'ipotesi di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. c LST, che permette d'impugnare le modifiche decise dal Governo, sia perché i ricorrenti non lo pretendono, sia perché essi non forniscono la prova delle circostanze fattuali che la fonderebbero (STA 90.2007.171 dell'8 aprile 2009; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. con riferimento alla ZBl 100/1999 pag. 399). Ciò vale in particolare nella misura in cui gli insorgenti contestano l'ordine impartito al comune di elaborare una variante, siccome essi non dimostrano di avere un interesse degno di protezione a impugnare questa decisione, di cui non sono nemmeno destinatari (sul tema cfr. STA 90.2014.32 del 27 marzo 2015 1.2.). Ora, il ricorso di prima istanza è redatto in modo confuso quanto alle intenzioni perseguite con l'impugnativa, al punto che il petitum non risulta compiutamente in linea con le tesi in esso avanzate. Difetto che si riproduce nel ricorso insinuato davanti al Tribunale. La Corte ritiene comunque che dalle impugnative di prima e seconda istanza si possa desumere con sufficiente chiarezza che i ricorrenti chiedono una verifica della pianificazione stabilita per il loro fondo per rapporto alla garanzia della proprietà.
1.3. Poiché la procedura relativa al piano particolareggiato in esame è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2011, pag. 9), il ricorso dovrà essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Balerna, op. cit., pag. 214).
3. 3.1. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Heinz Aemisegger/ Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxis-kommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18-19 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 514). Possono essere istituite, ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 18 n. 6 e n. 10). La tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).
3.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).
4. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
5. Gli insorgenti sostengono innanzitutto che il piano particolareggiato sia nullo, poiché privo di base legale. Infatti esso non sarebbe previsto dal piano regolatore in vigore. La tesi non può essere seguita, anche se a ragione i ricorrenti criticano il Governo per aver evaso la censura alla luce della LST (supra, 1.3). Il piano particolareggiato in esame è stato infatti adottato seguendo la procedura prevista per il piano regolatore dagli art. 32 segg. LALPT e adempie ai presupposti fissati per questo strumento. Ciò che appare sufficiente per ammettere la validità della sua istituzione (cfr., in questo senso, la STA 90.08.46 dell'8 luglio 2009 consid. 8.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n. 31 che rinvia alla STA 52.1997.70 del 15 luglio 1997, in particolare consid. 3 e 4; inoltre: Scolari, Parte generale, n. 411). Infatti, esso può essere considerato alla stregua di una variante apportata al piano regolatore. Quanto alla necessità di coordinare il PRP con quest'ultimo, i ricorrenti non spiegano - né il Tribunale intravvede - momenti di contrasto. Nulla muta al riguardo il fatto che il piano regolatore di Melide sia stato approvato, nella sua forma originaria, il 20 ottobre 1992 e dovrà quindi prossimamente essere rivisto. Sarà al momento dell'adozione del nuovo strumento che le necessità di coordinamento potranno essere nuovamente considerate. La base legale è dunque valida (cfr. supra, consid. 3).
6. 6.1. Il nucleo di Melide nasce come aggregazione di abitazioni di pescatori su un triangolo di terra che probabilmente rappresenta uno scoscendimento del monte Arbostora. Verso la metà del 1800 il nucleo si presenta come un tessuto assai compatto, compreso fra le antiche vie di comunicazione che collegavano Lugano con Bissone, rispettivamente Morcote, e il lago Ceresio. L'aggregazione delle costruzioni avviene attorno a una rete irregolare di stradine e il suo carattere compatto è sottolineato dalla presenza di una cintura di orti e campi, fra i quali emergono alcuni edifici quali chiese e ville. La compattezza edilizia del fronte est del nucleo attesta che l'abitato storico intrattiene una relazione particolare soprattutto con il lago.
6.2. La costruzione di importanti assi stradali, la scomparsa della cintura d'orti e giardini privati recintati da muretti intorno al nucleo così come la progressiva sottrazione di terreno al lago hanno influenzato l'evoluzione territoriale dell'abitato sino a giungere all'assetto odierno. In particolare, gli spazi degli orti e dei giardini sono stati progressivamente occupati da nuovi stabili, secondo un impianto casuale estraneo alla struttura del nucleo antico. A causa delle loro caratteristiche architettoniche, del loro posizionamento e del loro ingombro, questi stabili nascondono in parte la presenza del nucleo il quale, attualmente, è visibile solo lungo brevi tratte delle strade cantonali. Anche la relazione con il Ceresio è venuta meno e l'accesso alla zona lago non avviene più attraverso l'abitato tradizionale, ma al suo esterno, lungo strade di aggiramento, usate anche dai pedoni. Gli elementi urbani emergenti sono stati o demoliti o fagocitati dall'edificazione disordinata circostante (per tutto quanto precede, cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2011, pag. 11-17).
6.3. Il modello urbanistico del PRP è fondato sui principi di tutela e promozione dei nuclei storici. Esso si diparte dall'analisi di due caratteristiche principali della sua configurazione attuale: il nucleo è difficilmente riconoscibile dall'esterno (il settore di edificazione compatta è nascosto da edificazioni troppo alte e da sistemazioni poco razionali degli spazi liberi, mancando inoltre accessi pedonali interessanti e ben segnalati) ed è funzionalmente e urbanisticamente isolato dal resto del territorio comunale. Per quanto interessa specificatamente il mapp. 544 di proprietà dei ricorrenti, il citato modello prevede di precisare l'immagine urbana e l'identità del nucleo all'interno del territorio comunale e di riordinare l'assetto della periferia del nucleo. In quest'ottica esso ha quale indirizzo la creazione di una fascia edificabile di completamento all'insediamento antico, in particolare lungo le strade cantonali per Bissone e per Morcote, con edificazioni che permettano comunque la percezione visiva del medesimo. Tra le nuove edificazioni e il tessuto esistente sono previsti degli spazi liberi arredati a verde, che ripropongono in chiave contemporanea l'antico impianto di cinta murarie e giardini, scomparso col tempo. In sintesi, il modello prevede la creazione di una "crosta" di edifici non contigui con spazi liberi per garantire la trasparenza visiva dall'esterno verso il nucleo storico. Sotto il profilo progettuale, gli edifici vengono quindi posti su linee di costruzione e l'ingombro volumetrico fissato in tre piani (altezza massima 9.00 m). È poi prevista un'alberatura ai margini della cintura esterna su alcuni fondi a contatto con la strade cantonali, tra i quali il mapp. 544. La parte non edificabile di questo fondo è infine suddivisa tra spazio libero pavimentato (porzione ovest) e giardino (porzione est).
6.4. Dal modello urbanistico testé descritto deriva la pianificazione adottata dal comune. Per quanto riguarda il piano delle zone, come visto in narrativa il fondo è assegnato alla zona di complemento del nucleo. Si tratta del comparto attualmente caratterizzato da un'edificazione casuale nell'impianto, nell'architettura e nelle destinazioni d'uso, nonché dalla presenza di molteplici spazi vuoti, senza carattere e con diverse forme e funzioni. Gli interventi in quest'area hanno dunque lo scopo di riordinare il fronte del nucleo verso le strade cantonali e in parte verso il lago. Più precisamente, è prevista la creazione di una cintura parzialmente edificata lungo le strade cantonali, lungo via alla Bola e sul fronte sud del nucleo. Inoltre viene istituita una zona tampone fra la nuova cintura costruita e il tessuto compatto del nucleo, con lo scopo di stacco tra i due tipi di edificazioni. Per quanto concerne gli edifici esistenti, questi possono essere mantenuti oppure sostituiti; non esiste un obbligo di demolizione. La sostituzione edilizia è auspicata.
7. Ferme queste premesse, le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti, riferite all'interesse pubblico e alla proporzionalità dei vincoli contestati, devono essere disattese.
7.1. Innanzitutto la tesi avanzata dai ricorrenti secondo cui non vi sarebbe un sufficiente interesse pubblico alla tutela del nucleo di Melide non può essere accolta. Premesso che la scheda ISOS evocata dagli insorgenti non riguarda un insediamento di importanza nazionale e, pertanto, risulta ormai parecchio datata (16 agosto 1978) non essendo stata aggiornata, occorre ammettere che il nucleo di Melide non è caratterizzato da qualità storico-architettoniche di particolare interesse, fatti salvi pochi edifici e, soprattutto, il fronte che si affaccia verso il lago. Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di considerare, il valore degli insediamenti tradizionali del nostro Cantone non è necessariamente dato dalla presenza di molte case di grande pregio architettonico: il significato urbanistico e architettonico, paesaggistico e storico di un insediamento può derivare anche dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante (STA 90.2005.43 del 7 febbraio 2007 consid. 6.1). Ed è questo il caso di Melide, come conferma l'analisi contenuta nel rapporto di pianificazione, condivisa dal Tribunale e - tutto sommato - pure dalla scheda ISOS citata dai ricorrenti stessi, che rileva come l'insediamento si qualifichi per il chiaro rapporto tra la morfologia dei gruppi edilizi e la topografia del sito, in particolare anche per la struttura compatta (considerata un elemento qualificante) e semicircolare del vecchio nucleo addossato alla montagna. Non a caso il comune ha deciso di operare tramite una pianificazione di dettaglio, volta a valorizzarlo. Riconoscere l'esistenza di un sufficiente interesse pubblico alla tutela del nucleo non viola comunque il diritto.
7.2. Pure da confermare è l'interesse pubblico all'istituzione della zona di complemento del nucleo, così come l'attribuzione del fondo dei ricorrenti a questo comparto. La creazione della "crosta" intorno all'abitato tradizionale permette la riqualifica dell'aspetto del nucleo dal lato delle strade cantonali, oggi compromesso dall'edificazione disordinata, che ne rende difficile la lettura al punto che la sua presenza è quasi impercettibile. Più specificatamente ai vincoli posti alla proprietà dei ricorrenti, essi sono giustificati. L'altezza di 9.00 metri, ossia quella tipica di un'edificazione a tre piani, è quella che maggiormente caratterizza la sostanza edilizia tradizionale del nucleo. Ammettere eccezionalmente un'altezza maggiore per il fondo dei ricorrenti costituirebbe un'anomalia, come, del resto, è attualmente l'edificio esistente per rapporto ai volumi retrostanti. A maggior ragione, non si giustifica incrementare questo parametro per l'intera zona di contorno. Poco importa che, come sostengono i ricorrenti, l'edificio al mapp. 544 non sia visibile dalla piazza al lago o dai vicoli del nucleo, poiché la sua ingombrante presenza è in ogni caso pienamente percettibile sull'altro versante e dalle strade cantonali. Ininfluente è la pretesa mancanza di pregio del contesto che circonda la particella: anche volendo ammettere che la sostanza edilizia sul lato opposto di via Giulio Pocobelli non sia di particolare valore, questo non è certo un motivo per rinunciare a riqualificare il comparto del nucleo. Al contrario: è attraverso un meccanismo virtuoso che lo scopo - evocato dagli insorgenti - di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata (art. 1 cpv. 2 lett. abis LPT) può essere raggiunto. In questo senso, il fatto che la sostituzione edilizia auspicata in corrispondenza del fondo dei ricorrenti possa apparire poco probabile nell'arco dei prossimi 15 anni, non sminuisce l'interesse pubblico a porre le premesse perché ciò possa avvenire, mettendo inoltre al riparo il comparto da ulteriori iniziative contrarie agli scopi prefissati. D'altro lato, la pianificazione del territorio deve sempre procedere da una ponderazione degli interessi in gioco (art. 3 OPT), di modo che la densificazione degli abitati non può avvenire in modo indiscriminato, ma occorre considerare altri aspetti, quali, ad esempio, l'integrazione paesaggistica degli edifici e lo sviluppo di abitati accoglienti. Da ultimo, pure dato l'interesse al ripristino di parte degli spazi liberi preesistenti, ciò che - da un lato - permetterà la lettura dell'antico fronte compatto che dava verso il lago, dall'altro consentirà di separare l'edificazione moderna da quella tradizionale. L'allontanamento dei posteggi per i veicoli appare una misura necessaria al riordino e alla riqualifica che il piano persegue, così come al ripristino degli spazi verdi, rispettivamente pavimentati a contorno dell'edilizia tradizionale. In sede di udienza, le parti stesse hanno dato atto che l'assetto pianificatorio previsto assicura il mantenimento dello status quo, compresa la normale manutenzione dello stabile e del posteggio; le prescrizioni di zona diventano attuali solo in caso di demolizione e ricostruzione. Una misura meno restrittiva, che permetta di raggiungere comunque gli scopi di interesse pubblico prefissati, non appare nemmeno ipotizzabile. La pianificazione risulta quindi rispettosa anche del principio di proporzionalità.
8. In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al comune non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, anticipata dai ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, è posta a loro carico con vincolo di solidarietà. Essi sono dunque tenuti a versare solidarmente la differenza di fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere