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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2006 90.2006.55

November 3, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·673 words·~3 min·4

Summary

ricorso tardivo

Full text

Incarto n. 90.2006.55  

Lugano 3 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5/6 ottobre 2006 del

RI 1 __________, rappr. dal RA 1,  

contro  

la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, con risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;

                                         che con ricorso 5/6 ottobre 2006 il RI 1, per il tramite del suo municipio, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;

                                         che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame;

                                         che il ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che, quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;

                                         che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che, in concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo ed è giunta all'ufficio postale di __________ il giorno 30 agosto 2006, dove è stata ritirata il giorno stesso da parte del funzionario preposto del comune (cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);

non può pertanto essere accreditata l’affermazione del ricorrente, secondo cui la decisione impugnata è pervenuta al municipio il giorno 6 settembre 2006;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere giovedì 31 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il venerdì 29 settembre successivo;

che il gravame, datato 5 ottobre 2006 e consegnato alla posta giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                         che, sia detto per completezza, il comune non può prevalersi - come, in effetti, non si prevale - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre 2006, durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre 2006, n. 74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio alla cifra 6 della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;

che, in effetti, il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il comune ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;

che il tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio

                                      3.   Intimazione a:

  , ;      

terzi implicati

  CO 1 rappr. da: RA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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