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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.09.2003 53.2002.34

September 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,492 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2002.34  

Lugano 18 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Irène Pavone, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 dicembre 2002 di

__________ Rappr. da: __________  

contro  

la risoluzione 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5373), che inserisce la ricorrente nella classe di stipendio 30 con 13 aumenti per l’attività svolta nelle scuole medie;

vista la risposta 14 gennaio 2003 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'attrice __________ ha lavorato alle dipendenze dello Stato, in qualità di docente di attività tessile presso la Scuola __________ di __________, fino al 31 agosto 2002, data in cui il suo posto di lavoro è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’alta scuola pedagogica.

                                         Con risoluzione 27 agosto 2002 (n. 3975), il Consiglio di Stato ha formalizzato la disdetta del rapporto di lavoro e nominato l'attrice quale docente al 50% di tecnica di abbigliamento nelle scuole medie.

                                  B.   Con risoluzione 8 ottobre 2002 (n. 4741), il Governo ha attribuito ad __________ il seguente onere di lavoro: “docente di tecnica dell’abbigliamento, nominata al 50% nelle scuole medie, 8 ore di tecnica d’abbigliamento, presso la scuola media di __________ (sede di servizio) e 4 ore di attività tessile presso l’__________ di __________”.

                                         Per quest’ultima attività, lo stipendio riconosciuto è pari a 5,5/23 della classe 35 con 14 aumenti.

                                         Non è stato invece specificato il salario relativo all’attività presso le scuole medie.

                                  C.   Su espressa richiesta deI Sindacato __________, formulata per conto dell'attrice, il Consiglio di Stato ha, con risoluzione 12 novembre 2002 (n. 5373), inserito __________ nella classe di stipendio 30 con 13 aumenti per l’attività svolta nelle scuole medie di __________, poiché il titolo di studio da lei conseguito, ossia Diplom-Ingenieurin in tecnica tessile e d’abbigliamento presso la __________ di __________ (D), non è di grado accademico.

                                         Lo stipendio riconosciuto per l’anno scolastico 2002/03 è pari a 8/27 della predetta classe.

                                  D.   Con atto 16 dicembre 2002, configurato come ricorso, __________ ha impugnato la risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo che il titolo da lei conseguito è di grado accademico e che, di conseguenza, deve essere inserita nella classe di stipendio 31 massima.

                                  E.   Con risposta 14 gennaio 2003, il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si oppone all’accoglimento dell’impugnativa, ribadendo che il titolo in questione non è da considerarsi accademico ai sensi del regolamento applicabile.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. L’attrice, nella sua qualità di docente nelle scuole medie, è una dipendente cantonale e pertanto i suoi rapporti con lo Stato sono regolati dalla LOrd (vedi rinvio dell’art. 52 della legge della scuola), nonché dalla LStip (art. 1 LStip).

                                         1.2. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

                                         Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm). La deducibilità per ricorso di una decisione a questo Tribunale è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. Rep. 1968, p. 204, consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm).

                                         Per quanto concerne specificatamente i rapporti d'impiego dei docenti, le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a e) o di disdetta del rapporto d’impiego (lett. f).

                                         In concreto, la ricorrente impugna la decisione con cui il Consiglio di Stato l’ha collocata in una determinata classe di stipendio. Una siffatta decisione non rientra manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.

                                         Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

                                         1.3. Resta da verificare se l’atto di ricorso introdotto da __________ non sia ricevibile come petizione, giusta l’art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente.

                                         Nell’evenienza concreta, la comparente è stata incaricata dal Consiglio di Stato quale docente di tecnica dell’abbigliamento a metà tempo presso le scuole medie e collocata in una classe di stipendio (30 con 13 aumenti, con stipendio corrispondente a 8/27 di questa classe), più bassa di quella da lei richiesta

                                         (31 massima). Contro tale decisione, __________ è insorta davanti a questo Tribunale, contestandone il fondamento e ribadendo la richiesta di assegnazione della classe 31 massima.

                                         La contestazione promossa dalla docente è, in sostanza, rivolta contro la determinazione del suo stipendio ed ha di conseguenza per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego di una dipendente cantonale assoggettata alla LOrd.

                                         L'atto introdotto da __________ è pertanto ricevibile in ordine come petizione giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm.

                                         Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Gli stipendi dei dipendenti del Cantone sono fissati dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip), che all'art. 3 definisce la scala delle classi.

                                         La pianta e la classificazione dei dipendenti cantonali è invece stabilita dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (vedi art. 1a LStip), che ad ogni funzione assegna una determinata classe di stipendio o una classe da determinare, scegliendone una fra quelle previste dallo stesso regolamento.

                                         Lo stipendio effettivo del singolo dipendente è stabilito dal Consiglio di Stato al momento dell'assunzione o di un cambiamento del rapporto d'impiego, in base alla classe prevista dalla pianta organica per la funzione che gli viene assegnata.

                                         In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è stabilito dai servizi centrali. Esso deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente (art. 11 cpv. 2 LStip).

                                         Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, un docente di scuole medie con titolo accademico è collocato in classe 30-31, mentre quello in possesso di un titolo intermedio in classe 29-30.

                                         La nozione di titolo accademico è precisata all’art. 3 del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri gradi di scuola del 30 gennaio 1996:

“1 Sono considerati titoli di grado accademico:

a)       il dottorato;

b)       la licenza;

c)       i diplomi per l’insegnamento nelle scuole medie superiori (Diplom für das Höhere Lehramt, Oberlehrerdiplom e simili);

d)       per le materie scientifiche e tecniche i diplomi delle università e delle scuole politecniche.

2 Per le università straniere sono riconosciute le seguenti corrispondenze:

Italia: dottorato ottenibile con un corso di laurea;

Francia: “diplôme d’études approfondies; attestato di “maîtrise”;

Germania: dottorato; attestato di “Magister”; attestato di Staatsexam 1 o 2 per l’insegnamento nei Gymnasien.

Per le università di altre nazioni, la corrispondenza è stabilita dall’Ufficio dell’insegnamento medio.

3 La durata minima per ottenere i titoli riconosciuti non può essere inferiore a sei semestri di studi completi.”

                                   3.   Nella presente fattispecie, il Consiglio di Stato ha considerato che il titolo ottenuto da __________, ossia Diplom-Ingenieurin in tecnica tessile e d’abbigliamento presso la __________ di __________ (D), non è di grado accademico.

                                         Questa decisione non può che essere condivisa. In effetti, il diploma in questione non corrisponde ad alcuno dei titoli di grado accademico enumerati esaustivamente all’art. 3 del Regolamento summenzionato.

                                         In queste circostanze è giustificato il collocamento di __________ nella classe di stipendio 30, la quale corrisponde alla classe massima che può essere attribuita ai docenti di scuole medie sprovvisti di un titolo accademico.

                                         È inoltre da confermare l’attribuzione di 13 aumenti annuali di fr. 1'593.--, i quali rappresentano in ogni caso, sommati allo stipendio minimo di fr. 63'831.--, il limite superiore massimo della classe 30 (vedi art. 11 cpv. 2 LStip).

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, l’atto inoltrato da __________ va quindi respinto in ordine, nella misura in cui configura un ricorso, e nel merito, nella misura in cui integra gli estremi di una petizione.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’attrice secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 67, 68 LOrd; 1a, 3, 11 cpv. 2 LStip; 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato; 3 del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri gradi di scuola; 3, 18, 28, 60, 71 PAmm e ogni altra norma applicabile;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’atto è irricevibile come ricorso e respinto come petizione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dell’attrice.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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