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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 53.2002.27

July 17, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·621 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2002.00027  

Lugano 17 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sullla petizione 15 marzo 2002 di

__________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente il versamento dell'indennità per funzione manuale;

vista la risposta 19 aprile 2002 della Sezione delle risorse umane (SRU), chiedente il rigetto della petizione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che l'attore __________ ha iniziato nel 1985 a lavorare per il Cantone, quale operaio qualificato (falegname) presso l'__________; lo stipendio iniziale era quello della 16a classe con quattro aumenti;

che allo stipendio era abbinata un'indennità annua per funzione manuale, che veniva versata assieme alla 13a mensilità;

che a partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità in questione è stata aumentata da fr. 1'000.00 a fr. 2'000.00;

che il 26 luglio 2001 l'attore ha rassegnato le dimissioni per il 31 ottobre seguente;

che con l'ultimo stipendio lo Stato ha versato all'attore 10/12 della 13a mensilità, ma non la quota parte dell'indennità per funzioni manuali;

che contro la predetta determinazione, confermata con decisione 4 marzo 2002 della SRU, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento dell'indennità per funzione manuale pro rata temporis;

che, ravvisando nella pretesa avanzata dall'insorgente una contestazione pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego, il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

che, pur ammettendo che "dal testo di legge risulta poco chiaro se l'indennità che viene versata  a coloro che svolgono un'attività manuale spetta di diritto anche a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre per proprie dimissioni", la SRU chiede il rigetto della petizione, contestando integralmente le tesi dell'insorgente;

Considerato,                  in diritto

che la petizione è ricevibile in ordine giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con norma transitoria del 25 ottobre 1988 (BU 88, 345) è stata introdotta nella LStip, per gli anni 1988, 1989 e 1990, un'indennità fissa e straordinaria di fr. 1'000.00, non assicurabile a Cassa pensioni, a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni manuali e che erano retribuiti con una classe inferiore o uguale alla 21a; la disposizione stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata in aggiunta alla 13a mensilità;

che con emendamento del 25 gennaio 1991 (BU 1991, 34) l'indennità è stata aumentata a fr. 2'000.00 all'anno, senza limitazioni di tempo;

che l'indennità in questione, anche se non è assicurata alla Cassa pensione, è ormai da considerare come inscindibilmente abbinata allo stipendio, con il quale deve essere versata una volta all'anno assieme alla 13a mensilità;

che l'abbinamento dell'indennità per funzioni manuali alla 13a mensilità giustifica che segua le sorti di quest'ultima;

che, avendo lo Stato versato all'attore la 13a mensilità pro rata, il rifiuto di versare 10/12 della controversa indennità non può essere tutelato;

che nulla giustifica che l'indennità in questione venga versata pro rata ai dipendenti che lasciano il servizio per pensionamento e negata invece a quelli che rassegnano le dimissioni nel corso dell'anno;

che la petizione va quindi accolta, condannando lo Stato a versare all'attore fr. 1'666.65 (10/12 di fr. 2'000.00), oltre interessi del 5% a partire dal 1° novembre 2001;

che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 3 cpv. 3 legge sulla rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è accolta.

§   Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ fr. 1'666.65 oltre agli interessi del 5 % a partire dal 1° novembre 2001.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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