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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2002 53.2002.26

September 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·734 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2002.00026  

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione/ricorso 26 aprile 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino  

chiedente

1.      La petizione/ricorso è accolta/o.

§    Di conseguenza, la decisione 12 aprile 2002 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura è dichiarata nulla, subordinatamente è annullata.

2.      Tasse e spese di giustizia a carico dello Stato.

3.      Protestate le ripetibili.

vista la risposta 26 giugno 2002 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, chiedente:

1.      La petizione/ricorso è respinta/o.

2.      Protestate tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con risoluzione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio diocesano istruzione e cultura (UDIC) e del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC, ora: dell'educazione, della cultura e dello sport; DECS), ha affidato al prof. __________ l'incarico di docente di religione cattolica presso le scuole medie (SMe) del cantone durante il periodo 2001/2002-2004/2005.

che per l'anno scolastico 2001/2002, il DIC ha in seguito assegnato all'attore le sedi di __________ (8 ore), __________ (5 ore), __________ (5 ore) e la sottosede di __________ (2 ore).

che in aggiunta all'incarico summenzionato il direttore della SMe di __________ ha affidato a __________ il compito di gestire l'aula d'informatica presso la locale sede;

che che il compito supplementare implica un onere lavorativo pari a 1.5 ore-lezione settimanali;

che, su sollecitazione dell'Ufficio dell'insegnamento medio (UIM) del DIC, l'incarico è stato revocato all'inizio di ottobre del 2001;

che il 16 ottobre 2001, la Sezione amministrativa ha assegnato a __________ la SMe di __________ quale sede di servizio per l'anno scolastico 2001/2002 e ha stabilito le relative indennità di trasferta;

che sei mesi più tardi, con scritto 12 aprile 2002, la Sezione amministrativa ha annullato la decisione del 16 ottobre 2001 per l'impossibilità di assegnargli l'incarico di responsabile del laboratorio di informatica presso la scuola media di __________, fissando nel contempo la sede di servizio ad __________, dove egli svolgeva il maggior numero di ore-lezione;

                                         che con petizione/ricorso 26 aprile 2002 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di dichiarare nulla, subordinatamente di annullare la decisione 12 aprile 2002 della Sezione amministrativa;

che dei motivi addotti dal comparente a sostegno delle sue richieste si dirà semmai più avanti;

                                         che la petizione/ricorso è avversata dal Consiglio di Stato;

considerato,                   in diritto

                                         che secondo l'art. 68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la contestazione tra l'attore e lo Stato non ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria: il prof. __________ non chiede invero allo Stato prestazioni in denaro;

che oggetto della vertenza è in effetti la decisione 12 aprile 2002 con cui l'autorità cantonale ha modificato la sua sede di servizio;

che non essendo riferita ad una pretesa di natura pecuniaria, la contestazione non può pertanto essere sottoposta al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo mediante azione diretta;

che in quanto configurato come petizione, l'atto introdotto dal prof. __________ va pertanto dichiarato irricevibile;

che giusta l'art. 67 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:

a) la sospensione provvisionale (art. 38);

b) la sospensione per un tempo determinato dell’ assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);

c) la sospensione dall’ impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);

d) l’ assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell’ organico (art. 32);

e) la destituzione (art. 32);

f) la disdetta (art. 60).

che la decisione impugnata, mediante la quale l'autorità ha ridefinito la sede di servizio del comparente, non rientra palesemente nel novero delle decisioni deducibili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la norma succitata;

che l'atto introdotto dal prof. __________ deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile anche nella misura in cui ha valenza di ricorso;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.L'atto inoltrato da __________ è irricevibile sia come petizione, sia come ricorso.

2.La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del comparente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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