Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2002 53.2002.25

June 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,230 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2002.00025  

Lugano 20 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 25 marzo 2002 di

__________  

contro  

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

chiedente il pagamento dello stipendio dei mesi di novembre e dicembre 2001, della tredicesima pro-rata 2001 e del mese di gennaio 2002,

vista la risposta 25 aprile 2002 del convenuto;

preso atto della replica e della duplica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. L'attrice __________ lavora alle dipendenze dello Stato quale funzionaria amministrativa presso la Scuola __________ di __________. Dal 1° dicembre 1999 al 21 marzo 2000 ha beneficiato di un congedo di maternità pagato. Il 24 marzo 2000 la Divisione della scuola le ha concesso un ulteriore congedo non pagato sino al 31 agosto 2000. Il 3 luglio 2000 l’autorità cantonale le ha prorogato il congedo sino al 30 giugno 2001.

Il 21 maggio 2001 l’attrice ha chiesto un’ulteriore proroga sino al 21 marzo 2003 per motivi familiari.

Con decisione 30 maggio 2001 la Divisione della scuola ha respinto la domanda.

b. __________ ha impugnato il diniego davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che al ricorso fosse conferito l’effetto sospensivo. Il 24 luglio 2001 la Presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda con decisione che, a livello di considerandi, ma non di dispositivo, autorizzava l’attrice a rimanere assente dal lavoro sino al giudizio di merito sull’impugnativa.

Con decisione 6 novembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso, confermando il rifiuto di prolungare ulteriormente il congedo.

Il 21 novembre 2001, la Sezione delle risorse umane ha sollecitato __________ a mettersi in contatto con l’autorità al fine di definire la ripresa del lavoro.

In data imprecisata, l’attrice ha prodotto un certificato medico attestante che si trovava "in uno stato ansioso tale da renderla inabile al lavoro sino a febbraio del 2002".

Il 1° febbraio 2002 __________ ha ripreso il lavoro. A partire da quella data lo Stato ha ripreso a versarle lo stipendio.

B.     Con petizione 25 marzo 2002 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il versamento dello stipendio dei mesi di novembre e dicembre 2001, della tredicesima mensilità pro-rata di quell’anno e del mese di gennaio 2002.

L’attrice pretende di averne diritto, essendo rimasta assente dal lavoro per malattia e non a titolo di congedo non pagato.

C.    All’accoglimento della pretesa si è opposto il Consiglio di Stato, richiamandosi all’art. 30 RDSt, che fa decorrere il diritto allo stipendio dal giorno dell’entrata in funzione e non dalla nomina o dal conferimento dell’incarico.

                                  D.   Con la replica e la duplica le parti non hanno addotto nulla di nuovo.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 69 LOrd e 71 lett.   PAmm. L’attrice è una dipendente cantonale che ha convenuto lo Stato per pretese di natura patrimoniale. La petizione è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.Giusta l'art. 50 LOrd; "l'autorità di nomina può concedere al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per il periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego".

Concedendo un congedo non pagato, lo Stato esonera il dipendente dal servizio, assicurandogli di reintegrarlo nelle sue funzioni alla scadenza del periodo prestabilito.

A differenza del dipendente al quale è concesso un congedo pagato, il dipendente congedato senza stipendio non è soltanto liberato dai suoi obblighi di servizio, ma perde anche le sue prerogative, conservando unicamente il diritto di riprendere il servizio alla scadenza del congedo. Il congedo non pagato non estingue il rapporto d’impiego (cfr. art. 58 LOrd). Il rapporto viene comunque interrotto. Il periodo di congedo non pagato non è in effetti computato sull'anzianità di servizio (cfr. art. 49 cpv. 1 RDS) e non è nemmeno considerato come assenza secondo l'art. 23 LStip. Non percependo lo stipendio, il dipendente in congedo non pagato non beneficia nemmeno delle prestazioni assicurative garantite ai dipendenti che prestano servizio. Ha soltanto diritto ad essere reintegrato nelle sue funzioni alla scadenza del periodo di congedo.

                                   3.   Giusta l’art. 30 RDS, "il diritto allo stipendio (…) decorre dal giorno dell’entrata in funzione e non dalla nomina o dal conferimento dell’incarico".

Riallacciandosi all’identica disciplina prevista dall’ordinamento dei funzionari federali allora vigente, la giurisprudenza di questo tribunale ha ritenuto legittimo far dipendere il diritto allo stipendio dalla prestazione effettiva dell’attività lavorativa, anziché dalla semplice decorrenza della data fissata dall’atto di assunzione (RDAT 1994 I n. 21). L’attrice non contesta questa deduzione, limitandosi ad eccepire genericamente l’applicazione per analogia di tale norma. Non essendovi motivo per scostarsi dal giudizio succitato, resta unicamente da verificare se l'autorità possa invocarla per analogia al fine di rifiutare il pagamento dello stipendio al dipendente che alla scadenza del congedo non pagato non riprende il servizio siccome inabile al lavoro per malattia od infortunio.

                                   4.   A mente di questo tribunale, la situazione del dipendente che, alla scadenza del congedo non pagato, non riprende il servizio siccome inabile al lavoro, non è sostanzialmente diversa da quella del dipendente nominato o incaricato, che è impedito da malattia od infortunio ad entrare in funzione il giorno fissato dall'atto d'assunzione. Le analogie che presentano le due situazioni sono evidenti e ben più importanti delle differenze.

In entrambi i casi si è in effetti in presenza di dipendenti nominati o incaricati, che per motivi di salute non sono in grado di entrare in servizio il giorno prestabilito dall'atto di assunzione o dalla scadenza del congedo non pagato. Il fatto che questo giorno discenda da un atto di assunzione, rispettivamente da un atto di congedo non costituisce un motivo sufficiente per non trattare le due situazioni in modo identico. La diversa natura delle decisioni non permette in particolare di subordinare il diritto allo stipendio del dipendente che entra per la prima volta in servizio all'effettiva entrata in funzione, prescindendo invece da questa circostanza nel caso del dipendente che rientra in servizio alla scadenza di un congedo non pagato. L'analogia tra le due situazioni è tale da giustificare un identico trattamento.

Ben si può di conseguenza ammettere che l'effettiva riassunzione del servizio, sotto forma di fornitura di una reale prestazione lavorativa, costituisca la premessa del diritto allo stipendio anche nel caso del dipendente che viene reintegrato nelle sue funzioni alla scadenza di un congedo non pagato.

                                   5.   In concreto, l'attrice ha beneficiato di un periodo di congedo non pagato, che è giunto definitivamente a scadenza il giorno seguente a quello in cui le è stata notificata la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato.

Impedita a riprendere il servizio da uno stato ansioso che la rendeva inabile al lavoro, __________ è tornata al lavoro soltanto a partire dal 1° febbraio 2002. Essendo rientrata in funzione soltanto a quel momento, immune da violazioni del diritto appare quindi la decisione dell'autorità di ripristinare il diritto allo stipendio soltanto a partire da tale data.

La petizione va di conseguenza respinta. La tassa di giustizia, commisurata al valore di causa, è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 50, 68 LOrd; 30 RDS; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dell'attrice.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.2002.25 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2002 53.2002.25 — Swissrulings