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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2002 53.2001.3

September 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,681 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2001.00003  

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione/ricorso 2 novembre 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente

1.  La petizione è accolta.

     Di conseguenza lo Stato verserà al sig. __________ il compenso orario aggiuntivo, calcolato in base al suo stipendio, per 58 ore di attività didattica svolta presso la sede delle scuole medie di __________ nei mesi di agosto e settembre 2001.

2.       Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dello Stato.

3.       Protestate le ripetibili.

subordinatamente:

1.  Il ricorso è accolto.

     Di conseguenza la decisione 16 ottobre 2001 dell’Ufficio insegnamento medio è annullata e lo Stato verserà al sig. __________ il compenso orario aggiuntivo, calcolato in base al suo stipendio, per 58 ore di attività didattica svolta presso la sede delle scuole medie di __________ nei mesi di agosto e settembre 2001.

2.  Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dello Stato.

3.  Protestate le ripetibili.

vista la risposta 30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato chiedente:

1.  La petizione è parzialmente accolta.

2.  Al docente di religione __________ è riconosciuto il pagamento delle ore per la gestione e la consulenza interna relativa all'integrazione delle nuove tecnologie informatiche effettivamente svolte dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 fino alla comunicazione della direzione della SMe di __________, vale a dire 1.5 ore-lezione settimanali per il periodo dal 1° settembre 2001 al 7 ottobre 2001.

3.  Protestate spese e tasse.

preso atto della replica 15 febbraio 2002 e della duplica 13 marzo 2002 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio diocesano istruzione e cultura (UDIC) e del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC, ora: dell'educazione, della cultura e dello sport; DECS), ha affidato al prof. __________ l'incarico di docente di religione cattolica presso le scuole medie (SMe) del cantone durante il periodo 2001/2002-2004/2005.

Per l'anno scolastico 2001/2002, il DIC ha in seguito assegnato all'attore le sedi di __________ (8 ore), __________ (5 ore), __________ (5 ore) e la sottosede di __________ (2 ore).

                                  B.   Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 il direttore della SMe di __________, ha proposto al prof. __________ di fungere da responsabile del laboratorio d’informatica, con un onere lavorativo supplementare di 1.5 ore didattiche, pari a 3 ore amministrative, alla settimana.

Accettato il mandato, l’attore ha iniziato ad approntare il laboratorio in vista della ripresa dell’attività scolastica.

                                  C.   Venuto a conoscenza del conferimento dell’incarico suddetto, il 2 ottobre 2001 l’Ufficio dell’insegnamento medio (UIM) ha chiesto al direttore della SMe di __________ di revocarlo immediatamente. L’autorità cantonale ha in sostanza ritenuto che ai docenti assunti come insegnanti di istruzione religiosa non potessero essere conferiti altri incarichi all’interno della scuola.

Preso atto di questa determinazione, confermatagli dall’UIM con scritto 16 ottobre 2001 l’attore ha consegnato le chiavi dell'aula d’informatica ed ha presentato al direttore della SMe di __________ il conteggio delle ore svolte dal 20 agosto al 28 settembre, per un totale di 58 ore amministrative.

                                  D.   Con atto 2 novembre 2001, configurato come petizione, subordinatamente come ricorso, il prof. __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il versamento di un compenso, calcolato in base al suo stipendio, per le 58 ore amministrative svolte quale responsabile del laboratorio d'informatica della SMe di __________ nei mesi di agosto e settembre 2001.

Il comparente sostiene di aver ottenuto l'incarico per 1.5 ore didattiche settimanali con l'approvazione della Sezione amministrativa del DIC. Afferma di essere dipendente dello Stato al pari dei suoi colleghi, in quanto il suo rapporto d'impiego è retto dalla LOrd, la Chiesa limitandosi a scegliere i docenti di religione e i contenuti dell'insegnamento. Rileva infine che non esiste un concorso per assegnare le funzioni interne a un istituto scolastico: imporre tale procedura solo per i docenti di religione, violerebbe la parità di trattamento.

                                  D.   Con risposta 30 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha aderito parzialmente alla petizione, riconoscendo a __________ una retribuzione per l'attività svolta dal 3 settembre al 4 ottobre 2001, ossia per 5 settimane (7.5 ore didattiche). L’autorità cantonale contesta comunque che i docenti di religione possano assumere l’incarico di responsabile del laboratorio d'informatica. Nega infine che la Sezione amministrativa abbia autorizzato il conferimento dell'incarico.

                                  E.   In fase di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive, contrapposte posizioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La contestazione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego tra lo Stato e l'attore. __________ chiede in sostanza che gli venga riconosciuto il diritto alla remunerazione per le ore di lavoro effettuate in qualità di responsabile del laboratorio d'informatica.

La petizione è quindi ricevibile come azione diretta (art. 68 LOrd; 71 lett. d PAmm). Non è invece ricevibile come ricorso contro la comunicazione del 16 ottobre 2001 dell'UIM, perché quest’atto, indipendentemente dalla sua natura giuridica, non rientra nel novero delle decisioni deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo l’art. 67 LOrd.

2.Giusta l’art. 40 lett. c RSMe, "ogni istituto dispone di un riconoscimento di 3 ore per la gestione delle aule di informatica e per la consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento".

La disposizione, introdotta con emendamento del 26 giugno 2001 (BU 2001, 176), attribuisce ad ogni sede di scuola media un credito di tre ore settimanali supplementari per l'adempimento dei compiti summenzionati. Il credito in discussione è analogo all'ora supplementare riconosciuta dalla lett. a) per la funzione di docente di classe, rispettivamente alle ore previste dalla lett. b) della stessa norma per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche.

Non diversamente dalle ore relative alla docenza di classe, anche le tre ore di cui all'art. 40 lett. b RSMe sono assegnate ad un docente che, per l'espletamento di queste mansioni, considerate di natura amministrativa, beneficia di uno sgravio d'orario di 1.5 ore settimanali d'insegnamento. Considerato che l'anno scolastico si estende sull'arco di 40.5 settimane di scuola, il credito annuo assegnato al singolo istituto scolastico per i compiti in oggetto ammonta quindi a 121.5 ore.

L'impiego settimanale delle ore accreditate per questi compiti è flessibile. Sorpassi del credito settimanale sono ammessi, ma vanno compensati mediante successivi recuperi. Rigido ed invalicabile è invece il limite annuo. Spetta quindi al docente incaricato, utilizzare con parsimonia le ore messegli a disposizione, distribuendole in modo razionale sull’arco dell’anno.

3.Nell'evenienza concreta, il direttore della SMe di __________ ha incaricato l'attore di occuparsi della gestione delle aule d'informatica e della consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento. L'onere lavorativo connesso a questo incarico (3 ore amministrative settimanali), invece di dar luogo ad uno sgravio equivalente (1.5 ore didattiche), è stato aggiunto agli oneri d'insegnamento (20 ore settimanali), fissati dall'atto di assunzione del Consiglio di Stato.

Il prof. __________ ha immediatamente iniziato ad approntare le aule d'informatica in vista della ripresa dell'attività scolastica, dedicando in poco più di un mese ben 58 ore di lavoro allo svolgimento del compito affidatogli. Perso il mandato in seguito all'intervento dell'UIM, chiede che gli vengano retribuite.

Ai fini del presente giudizio non occorre verificare né la legittimità dell'incarico assegnato all'attore, né quella dell'atto di revoca. Controversa, in effetti, è soltanto l'estensione del diritto alla remunerazione della prestazione lavorativa, che questi sostiene di aver fornito. Con la risposta, il convenuto ha invero riconosciuto che il prof. __________ ha diritto ad un compenso pari a 15 ore di lavoro (amministrativo) per l’attività svolta in qualità di responsabile del laboratorio d’informatica della SMe di __________.

                                   4.   Ferme queste premesse, occorre rilevare che l'incarico in discussione comportava un impegno pari a 121,5 ore di lavoro all'anno, che l'attore avrebbe dovuto distribuire con oculatezza sull'arco di circa dieci mesi e mezzo, in modo da assicurare un'adeguata copertura della funzione prevista dall'art. 40 lett. c RSMe.

Utilizzando in poco più di un mese quasi la metà del credito di ore, che tale norma accorda all'istituto scolastico per queste attività, l'attore ha manifestamente oltrepassato i limiti temporali del mandato affidatogli. Non può quindi pretendere di essere remunerato per tutte le ore di lavoro che afferma di aver svolto. Ammettere il contrario significherebbe privare indirettamente la SMe di __________ di quell'assistenza alla quale ha diritto sull'arco dell'intero anno scolastico e non soltanto durante i primi due o tre mesi di scuola.

Considerata la palese disattenzione dei limiti del mandato ricevuto posta in essere dall'attore, sostanzialmente corretta appare la deduzione dell'autorità di limitare la retribuzione alle tre ore di lavoro settimanali che secondo l'art. 40 lett. d RSMe avrebbe dovuto prestare. A differenza di quanto pretende il convenuto, che limita la remunerazione alle cinque settimane decorse tra l'inizio dell'anno scolastico e la revoca dell'incarico, possono essere aggiunte le due settimane che hanno preceduto la ripresa della scuola. Trattandosi di un'attività di natura amministrativa, non strettamente legata al calendario scolastico, il lavoro di preparazione svolto prima dell'inizio della scuola può essere computato nei limiti dell'onere di lavoro settimanale fissato dalla norma in questione. In questo modo viene tenuto conto della natura relativamente flessibile di tale limite, evitando allo stesso tempo di erodere oltre misura il credito annuale di ore messo a disposizione della scuola per queste attività.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione dev'essere parzialmente accolta, riconoscendo un'indennità calcolata in base a 21 ore amministrative di lavoro.

La tassa di giudizio è compensata con le ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 26, 44, 67, 68, 78 a 83 LOrd; 7 RLOrd; 23 LSc; 1, 40 RSMe; la Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione; 18, 28, 31, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione, irricevibile come ricorso, è parzialmente accolta.

§   Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino verserà a __________ un compenso orario aggiuntivo a quello di insegnante di religione cattolica, calcolato in base al suo stipendio, per la gestione e la consulenza interna relativa all'integrazione delle nuove tecnologie informatiche svolte dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, per complessive 21 ore amministrative.

                                   2.   La tassa di giudizio è compensata con le ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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