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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 53.2000.30

April 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,057 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 53.2000.00030  

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 10 febbraio 2000 inoltrata da

__________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,  

chiedente il pagamento della gratifica per anzianità di servizio;

vista la risposta 24 febbraio 2000 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'attore __________ è entrato al servizio dello Stato il 1. gennaio 1971. Nel 1991 e nel 1996 ha ottenuto la gratificazione per anzianità di servizio che l'art. 15 LStip accordava ogni cinque anni ai dipendenti dello Stato, a partire dal ventesimo anno di servizio, sotto forma di versamento di una mensilità di stipendio o di concessione di un congedo pagato di quattro settimane.

                                  B.   Con emendamento del 17 dicembre 1998, entrato in vigore il 1. gennaio 1999 (BU 99, 44), il Gran Consiglio ha abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip, che accordava la gratificazione pro rata ai dipendenti che venivano pensionati per limite d'età o per invalidità dopo il ventesimo anno di servizio.

                                  C.   Il 1. dicembre 1999 __________ è stato pensionato per raggiunti limiti d'età. Ancor prima di cessare l'attività l'attore ha chiesto il versamento di una gratificazione per anzianità di servizio pari a 3/5 di una mensilità di stipendio, che avrebbe maturato tra l'ultimo versamento (1996) ed il momento in cui l'art. 15 cpv. 3 LStip è stato abrogato (1999).

Il 27 gennaio 2000 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che l'evento determinante (pensionamento) si era verificato dopo l'abrogazione della norma in questione.

Contro questa determinazione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip esplicherebbe effetto retroattivo e produrrebbe conseguenze discriminatorie. Il 24 febbraio 2000 la SRU si è confermata nella propria presa di posizione.

Con risoluzione 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La contestazione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego tra lo Stato e l'attore. Il ricorso inoltrato da __________ contro la determinazione 27 gennaio 2000 della SRU è quindi ricevibile come azione diretta (art. 66 LOrd). Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.

                                   2.   Nella versione in vigore sino alla fine del 1998, l'art. 15 cpv. 1 LStip, recante il marginale "gratificazioni per anzianità di servizio", accordava ai dipendenti del Cantone una gratificazione pari all'ultimo stipendio mesile percepito a partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni.

In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a causa di pensionamento per limite d'età o per invalidità, precisava l'art. 15 cpv. 3 LStip, la gratificazione era concessa nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio intero prestato dopo l'anno in cui era stata percepita l'ultima gratificazione.

Questa disposizione era stata introdotta nella LStip con novella del 10 gennaio 1969 allo scopo di "rimediare a conseguenze urtanti sul piano equitativo" nel trattamento dei dipendenti che venivano pensionati dopo il ventesimo anno di servizio, ma prima che maturassero il diritto alla gratificazione quinquennale per anzianità di servizio prevista dal cpv. 1 (BU 1969, 50; messaggio Consiglio di Stato del 10.01.1969 in verbali GC, sess. ord. aut. 1968, pag. 884).

Nel 1998 il legislatore è rinvenuto su queste considerazioni, ritenendo preminenti le esigenze di risparmio (cfr. messaggio 23 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, n. 4801, accompagnante il preventivo). Di conseguenza, ha abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip con effetto a partire dal 1. gennaio 1999.

                                   3.   In concreto, l'attore si richiama al principio dell'irretroattività delle leggi per rivendicare la gratificazione pro rata che avrebbe maturato dopo la concessione dell'ultima (1996), prima che entrasse in vigore la modifica di legge di cui si è appena detto.

La domanda è infondata, poiché la novella in questione non esplica effetto retroattivo. Tale effetto presuppone infatti l'applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è compiutamente verificata prima della sua entrata in vigore (DTF 113 I b 425; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 16 B III): ipotesi, questa, che in concreto non si verifica, poiché l'evento che determina il diritto alla gratificazione pro rata - ovvero il pensionamento per limiti d'età - si è verificato soltanto dopo l'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip.

L'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip non sopprime nemmeno diritti acquisiti. L'aspettativa maturata dall'attore prima dell'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip non configura invero un diritto acquisito (Imboden Rhinow, op. cit., N. 148 B III c). Non si tratta in effetti di un'aspettativa che l'ordinamento giuridico od assicurazioni date dal datore di lavoro sottraggono all'evoluzione della legge. Per gli stessi motivi, nulla obbligava il legislatore ad assicurare ai dipendenti, per il tramite di una norma transitoria, la corresponsione della rata di gratificazione corrispondente all'aspettativa maturata prima dell'entrata in vigore della modifica di legge.

Né infine la pretesa dell'attore può essere accolta in considerazione della disparità di trattamento che tale modifica di legge crea tra funzionari pensionati per limiti d'età od invalidità prima del 31 dicembre 1998 e funzionari pensionati per gli stessi motivi dopo tale data. La distinzione tra queste due categorie di funzionari si fonda su motivi pertinenti ed oggettivamente sostenibili. Non è quindi discriminatoria. Ammettere il contrario significherebbe precludere al legislatore qualsiasi possibilità di apportare alla legge modifiche come quella in discussione. Vero è che questa modifica ripristina le "conseguenze urtanti sul piano equitativo", che l'art. 15 cpv. 3 LStip aveva a suo tempo rimosso. Tali conseguenze non sono tuttavia di gravità tale da rendere illegittimo, siccome lesivo di principi costituzionali, l'emendamento con cui il legislatore ha abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip. La scelta del Gran Consiglio denota soltanto una minor considerazione per la situazione di quei dipendenti, che - al pari dell'attore - sono stati pensionati prima di completare il quinquennio di cui all'art. 15 cpv. 1 LStip.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va quindi respinta.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 LStip; 66 LOrd; 3, 18, 28, 71, PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario