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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.07.2025 52.2025.40

July 23, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,883 words·~19 min·2

Summary

Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb. Sanzione al committente

Full text

Incarto n. 52.2025.40  

Lugano 23 luglio 2025             

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 della

RI 1   patrocinata da:     

contro  

la decisione del 18 dicembre 2024 (n. 6363) del Consiglio di Stato che l'ha condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di fr. 1'000.- per infrazione alla legge sulle commesse pubbliche;

ritenuto,                         in fatto

A.   Il 22 maggio 2023 la ditta H__________ ha sottoposto alla RI 1, su richiesta di quest'ultima, un'offerta per il trasporto e la posa, mediante elicottero tipo K-Max, del materiale necessario alla costruzione di un bivacco alpino in località __________. L'intervento prevedeva 8 rotazioni (voli), per un peso massimo di 1'900 kg, al costo di fr. 2'600.- a rotazione e fr./minuto 120.- a regia.

B.   Il 24 maggio 2023 l'Ufficio per lo sviluppo economico ha assegnato alla RI 1 un sussidio a fondo perso di fr. 201'150.- (pari al 45% dell'investimento previsto di fr. 449'177.- IVA compresa) per il progetto "__________". La RI 1 è stata quindi assoggettata per sussidio alla legislazione sulle commesse pubbliche giusta l'art. 2 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100). La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

C.   Il 20 giugno 2023 la RI 1 ha aggiudicato i trasporti per via aerea con il veicolo K-Max occorrenti al progetto suddetto, tramite incarico diretto, alla H__________.

D.   a. Su richiesta della RI 1, il 19 luglio 2023 la H__________ ha inoltrato un'offerta per il trasporto con un veicolo H125 di passeggeri al costo di fr./minuto 34.-, di materiale per un peso massimo di rispettivamente 850 kg a fr./minuto 38.- e 1'000 kg a fr./minuto 50.- a regia.

b. Il medesimo giorno l'ente banditore ha deliberato per incarico diretto questa commessa alla H__________, come da sua offerta.

E.   Il 4 ottobre 2023 l'Ufficio dell'amministrazione e del controlling del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha trasmesso all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio una segnalazione di possibili inadempienze procedurali da parte della committente in relazione all'aggiudicazione di una commessa nell'ambito del progetto "__________" a favore di una ditta cui era stata concessa una dilazione di pagamento dell'assicurazione LPP.

F.    Il 17 novembre seguente l'UVCP ha notificato alla RI 1 l'apertura di un procedimento amministrativo per violazione delle normative legali vigenti in materia di appalti (aggiudicazione ad un offerente inidoneo) dandole la possibilità di esprimersi al riguardo.

G.   a. Con scritto del 14 dicembre 2023 la RI 1 ha ripercorso le situazioni che hanno portato alla decisione di affidare i servizi alla H__________ nonostante la stessa avesse un piano di pagamento delle rate della LPP. Essa ha inoltre trasmesso (anche tramite i successivi scritti del 27 febbraio e 26 marzo 2024) le fatture della H__________ per un totale di fr. 60'804.95 (IVA esclusa) per prestazioni effettuate tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023. La RI 1 ha quindi precisato che il 22 maggio 2023 la H__________ le aveva sottoposto un'offerta che prevedeva l'utilizzo di un velivolo tipo K-Max con subappalto delle prestazioni alla ditta R__________, e ha fornito la relativa fattura del 18 agosto 2023 per complessivi fr. 26'300.- (IVA esclusa).

b. Preso atto della presenza della R__________ (Liechtenstein), in qualità di subappaltatrice e del fatto che la medesima avrebbe effettuato la parte preponderante delle prestazioni aggiudicate il 20 giugno 2023 alla H__________, il 26 aprile 2024 l'UVCP ha quindi esteso il procedimento avviato nei confronti della RI 1 inglobandovi le ulteriori, presunte violazioni commesse dalla società, ovvero la disattenzione della disciplina in materia di subappalto e del requisito di sede o domicilio. Chiamata a pronunciarsi in merito, con scritti del 17 e 24 giugno 2024 la committente ha contestato ogni addebito. Essa ha in particolare sostenuto che il trasporto e la posa in alta quota degli otto moduli occorrenti all'edificazione del bivacco è possibile soltanto con l'utilizzo dell'elicottero del tipo Kaman K-MAX-K-1200, in dotazione alla sola R__________ AG, società avente la propria sede in Svizzera. Ha inoltre prodotto la perizia di R__________ T__________, esperto in materia di elicotteri, del cui contenuto si dirà in seguito. Ha quindi precisato che la parte preponderante e determinante delle prestazioni è comunque stata eseguita dalla H__________.

H.   Frattanto, così richiesta dall'UVCP, il 3 aprile 2024 la __________ ha illustrato la situazione dei pagamenti della cassa pensione LPP della H__________ e confermato che la medesima è al beneficio di un piano di pagamento rateale dal mese di marzo 2023.

I.     Con decisione del 18 dicembre 2024 il Consiglio di Stato, preso atto delle risultanze della procedura condotta dall'UVCP, ha sanzionato la RI 1 per avere disatteso le procedure per l'assegnazione delle commesse (art. 45a cpv. 3 lett. b LCPubb), il requisito di sede o di domicilio (art. 45a cpv. 3 lett. c LCPubb) e la disciplina in materia di subappalto (art. 45a cpv. 3 lett. f LCPubb). Il Governo l'ha quindi condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di fr. 1'000.-.

J.    Mediante ricorso del 3 febbraio 2025 la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione del 18 dicembre 2024 postulandone l'annullamento.

Ribadisce quanto osservato dinanzi all'UVCP e in particolare che la H__________ ha svolto la parte preponderante e determinante delle prestazioni. Sostiene che la subappaltatrice R__________ AG ha la propria sede in Svizzera e che, anche qualora si volesse ritenere il contrario, alla fattispecie dovrebbe applicarsi l'eccezione al requisito di sede prevista dall'art. 4 cpv. 3 LCPubb, essendo la precitata società l'unica offerente in grado di fornire la prestazione richiesta. Essa sarebbe infatti la sola azienda del ramo nei paesi confinanti a disporre degli elicotteri del tipo Kaman K-MAX-K-1200 capaci di trasportare materiali del peso fino a 2'722 kg e di posizionarli in alta quota con estrema precisione. Difende l'idoneità della H__________ pur essendo stata posta al beneficio di una dilazione di pagamento dei contributi del secondo pilastro e rileva che, per quanto le consta, l'amministrazione cantonale ricorrerebbe (ciononostante) frequentemente all'utilizzo dei suoi elicotteri. Nega di avere agito con intenzione nell'accettare la subappaltatrice R__________ AG, evidenziando di non aver mai avuto contatti diretti con quest'ultima, siccome gestiti dalla H__________, e di non aver avuto quindi alcun elemento che potesse far ritenere che la medesima avesse una sede diversa da quella di __________, nel Canton Obvaldo.

K.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite dell'UVCP. Conferma la bontà delle proprie conclusioni e la congruità della sanzione inflitta.

L.    Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. Con la decisione governativa impugnata il Consiglio di Stato ha inflitto una sanzione amministrativa fondata sull'art. 45a LCPubb, norma che non prevede alcun rimedio di diritto. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo va comunque ammessa in forza dell'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; cfr. STA 52.2022.393 del 28 marzo 2023 consid. 1.1). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), l'elenco dei mandati (assegnati dal 2019 ad oggi alla R__________ AG __________ o __________ con l'impiego di elicotteri del tipo Kaman K-Max K-1200 rispettivamente alla H__________ per impiego di suoi elicotteri di qualunque marca nel Cantone Ticino) richiesto dalla ricorrente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Il carteggio trasmesso dall'Autorità inferiore e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente permettono infatti al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

2.    2.1. L'art. 45a cpv. 1 LCPubb, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2020, dal marginale Sanzioni amministrative, dispone che, in caso di gravi violazioni della LCPubb, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni. Anche il committente e/o i membri dei suoi organi, soggiunge il cpv. 2, sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20'000.- se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge. Sono considerate gravi violazioni, segnatamente (cpv. 3):

a)    rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente;

b)    disattendere le procedure richieste dalla legge per l'assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;

c)    disattendere il requisito di sede o domicilio;

d)    eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;

e)    disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi;

f)     disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall'art. 24 cpv. 1 LCPubb;

g)    avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;

h)    omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della LCPubb.

2.2. Come ogni sanzione amministrativa, anche quella fondata sull'art. 45a cpv. 1 LCPubb (applicabile a tutti i contravventori, compresi i subappaltatori) presuppone una colpa del trasgressore, che può essere intenzionale o per negligenza (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1214 pag. 415 con numerosi riferimenti). A tenore dell'art. 45a cpv. 2 LCPubb, invece, per infliggere una sanzione al committente occorre che la violazione della LCPubb sia stata commessa intenzionalmente. Né il testo di quest'ultima norma, né i materiali legislativi che hanno portato alla sua adozione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6455 dell'8 febbraio 2011 relativo alla modifica dell'art. 45 LCPubb, commento all'art. 45a, pag. 2) contengono precisazioni sulla nozione di intenzione. In virtù della natura penale delle sanzioni amministrative previste dalla LCPubb, caratterizzate da finalità deterrenti e punitive (cfr. a questo riguardo le esaurienti considerazioni sviluppate dal Tribunale federale nella DTF 148 II 106 riguardante proprio un caso ticinese, e in particolare il consid. 4.5.4), ci si può senz'altro ispirare e riferire al diritto penale per determinare il concetto in parola. Secondo l'art. 12 cpv. 2 prima frase del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. La seconda frase della norma aggiunge poi che basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne assuma il rischio. È questa la nozione di dolo eventuale, che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2). Per infliggere una sanzione al committente è sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale (RtiD II-2024 n. 16).

3.    3.1. Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb, il committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4806 del 28 ottobre 1998 concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/ Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.1).

3.2. Riallacciandosi all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a)    AVS/AI/IPG/AD;

b)    Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c)    SUVA o istituto analogo;

d)    Cassa pensione (LPP);

e)    Imposte alla fonte;

f)     Imposte federali, cantonali e comunali;

g)    Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h)    Pensionamento anticipato (PEAN);

i)      Contributi professionali;

unitamente a una dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).

L'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte, soggiunge il cpv. 5, non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

4.    L'art. 19 LCPubb prescrive che, nelle commesse interne, ovvero inferiori ai valori soglia definiti dal diritto internazionale (allegato I del CIAP; cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb, pag. 3, punto 3.1), l'offerente deve avere il proprio domicilio, rispettivamente la propria sede, in Svizzera. La clausola nazionale di cui all'art. 19 LCPubb si estende anche al subappaltatore (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb). Essa non si applica se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri di idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta (art. 4 cpv. 3 LCPubb).

5.    Secondo l'art. 24 cpv. 1 LCPubb è considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il subappalto è di principio vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di subappalto è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto a un solo livello a certe condizioni enumerate dalla norma. In particolare, la lett. a) del citato disposto prevede che il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio, mentre la lett. b) dispone che la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente. Secondo giurisprudenza costante, gli offerenti possono infatti affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2022.393 del 28 marzo 2023 consid. 3, 52.2019.595 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2, 52.2017.316 del 14 febbraio 2018 consid. 2.3).

6.    Nel caso concreto, il 20 giugno 2023 la RI 1 ha deliberato direttamente alla H__________ la commessa per l'utilizzo del veicolo K-Max, alfine di elitrasportare gli elementi prefabbricati del bivacco. Il 19 luglio seguente l'ente banditore le ha inoltre assegnato i trasporti aerei con il veicolo H125. Alla sua offerta del 22 maggio 2023, la H__________ ha allegato tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP, compresa quella, datata 12 luglio 2023 e rilasciata dalla __________, attestante che essa aveva regolarmente versato i contributi professionali fino al 30 novembre 2022 e che, per quelli relativi all'anno 2022, era stato concordato un piano di pagamento a rate che la ditta stava rispettando puntualmente. Così sollecitata dall'ente banditore, la predetta impresa ha trasmesso le dichiarazioni aggiornate attestanti l'adempimento degli obblighi finanziari relativi alla previdenza professionale fino al 31 dicembre 2022 rispettivamente al 30 settembre 2023 (dichiarazioni __________ del 12 ottobre e 5 dicembre 2023; doc. C, allegato 37).

Ora, dalla documentazione acquisita agli atti dall'UVCP (doc. M) è emerso che dal 1° aprile al 4 dicembre 2023 (ovvero sia al momento dell'inoltro delle offerte del 22 maggio e 19 luglio 2023, sia al momento delle aggiudicazioni del 20 giugno e 19 luglio 2023) la deliberataria era al beneficio di un piano di pagamento rateale. Ciò costituisce una dilazione di pagamento non ammessa dall'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP. L'insorgente, che ha aggiudicato le commesse ad una ditta che non adempie il criterio di idoneità generale legato al pagamento degli oneri sociali e delle imposte sancito dagli art. 5 lett. a LCPubb e 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, si è quindi resa responsabile di una grave violazione ai sensi dell'art. 45a cpv. 3 lett. b LCPubb.

7.    7.1. In corso di procedura è inoltre emerso che il trasporto e la posa degli otto moduli in quota, oggetto della delibera del 20 giugno 2023, è stato effettuato dalla R__________ AG, proprietaria del veicolo K-Max, con l'accordo del committente. Per le prestazioni eseguite dalla subappaltatrice, la H__________ ha fatturato alla ricorrente fr. 26'300.- (IVA esclusa; doc. I, allegato 8).

7.2. Ora, è indubbio che la H__________ ha delegato alla R__________ AG sostanzialmente la totalità delle prestazioni affidatele dall'insorgente. Ne segue che in concreto (anche) il motivo di sanzione contemplato dall'art. 45a cpv. 3 lett. f LCPubb è certamente dato. Invano la ricorrente tenta di argomentare che da un profilo economico la parte preponderante e determinante delle prestazioni (ca. il 57%) è stata eseguita dalla H__________, che le ha fatturato fr. 34'505.- (IVA esclusa) rispetto ai fr. 26'300.- (IVA esclusa) della R__________ AG (doc. I, allegati 7 e 8). La circostanza per cui il 19 luglio 2023 la ricorrente abbia aggiudicato alla H__________ un'ulteriore commessa (avente per oggetto i trasporti aerei con il veicolo H125) nulla toglie al fatto che la prestazione svolta dalla R__________ AG rappresenti, dal profilo quantitativo e qualitativo, la parte principale - nonché, di fatto, la totalità - di quella deliberata con decisione del 20 giugno 2023.

Non porta a diversa conclusione il confronto tra le prestazioni svolte dalla deliberataria e dalla subappaltatrice, né sotto il profilo del numero di rotazioni eseguite (80 effettuate dalla H__________ rispetto alle 8 svolte dalla R__________ AG), né sotto quello della durata temporale in cui i voli occorrenti al progetto "__________" (e non già anche quelli per la messa in sicurezza dei sentieri) sono stati svolti (nell'arco di quattro mesi dalla H__________ contro quello eseguito in un solo giorno dalla R__________ AG). La violazione del divieto di subappalto è resa ancor più grave dal fatto che la subappaltatrice è un'azienda estera, con la conseguenza che all'insorgente va pure attribuita l'elusione del requisito di sede (art. 45a cpv. 3 lett. c LCPubb). Invano essa pretende che la subappaltatrice R__________ AG avrebbe la propria sede in Svizzera, soltanto perché, nella sua offerta, nella brochure di presentazione e nell'elenco telefonico elettronico, la medesima si presenta con un preciso indirizzo fisico e un numero di telefono svizzeri, nonché con un sito internet con dominio svizzero. Come rettamente rilevato dall'UVCP, nelle condizioni generali essenziali per l'esecuzione della commessa, presenti nel portale della ditta estera (doc. P) cui rimanda l'offerta del 19 aprile 2023 (doc. I, allegato 1) - si legge che "la presentazione dell'offerta / il preventivo / la fattura sono emessi da R__________ AG, FL-9496 __________". Non per nulla, la documentazione attestante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte della R__________ AG (doc. C, allegato 34), allegate all'offerta della H__________ del 22 maggio 2023 ed esaminata dall'ente banditore, è intestata alla ditta con sede a __________, nel Liechtenstein. Quand'anche la R__________ AG, citata dalla ricorrente, fosse una società del gruppo (società madre o filiale), la stessa andrebbe considerata come un qualunque terzo, indipendentemente dai sussistenti rapporti interni (STA 52.2016.389 del 12 dicembre 2016 consid. 2.3). Parimenti a torto la ricorrente afferma che, anche qualora si ritenesse che la R__________ AG sia un'azienda estera, alla fattispecie dovrebbe applicarsi l'eccezione al requisito di sede prevista dall'art. 4 cpv. 3 LCPubb, essendo la precitata società l'unica in grado di fornire la prestazione richiesta. In assenza di concreti indizi contrari, non vi è alcun motivo di dubitare che sull'insieme del territorio nazionale vi siano aziende capaci di effettuare il trasporto richiesto con mezzi diversi da quelli in dotazione alla R__________ AG. Lo dimostra il fatto che il trasporto in discussione avrebbe potuto essere eseguito con un Super Puma civile (vedi offerta della __________, doc. C, allegato 28; vedi inoltre doc. K, allegato 12). La ricorrente non adduce del resto elementi atti a dimostrare in modo inoppugnabile l'inesistenza di alternative valide, ma si limita a riportare le considerazioni personali espresse dal perito interpellato. Questo, nella propria relazione del 22 giugno 2024, si è concentrato infatti sui vantaggi offerti dall'elicottero K-Max impiegato, senza tuttavia escludere l'esistenza di altri mezzi idonei a svolgere il servizio appaltato.

8.    Accertate le violazioni in cui la ricorrente è incorsa nello svolgimento delle procedure di concorso, resta da verificare la proporzionalità della sanzione pecuniaria di fr. 1'000.inflittale tenendo presente che, come ogni sanzione amministrativa, anche quella fondata sull'art. 45a cpv. 2 LCPubb va commisurata in considerazione soprattutto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e della colpa del trasgressore, nonché di suoi eventuali precedenti.

8.1. Dal profilo oggettivo occorre considerare che la violazione delle procedure richieste per l'assegnazione delle commesse, come pure la disattenzione del divieto di subappalto e del requisito di sede o domicilio, sono da considerarsi gravi già solo perché presenti nell'elenco esaustivo dell'art. 45a cpv. 3 LCPubb. La ricorrente ha dapprima aggiudicato la commessa a una ditta inidonea, in quanto al beneficio di una dilazione di pagamento della cassa pensione LPP, e poi permesso l'intervento di una ditta terza, perdipiù estera, per l'esecuzione della totalità della commessa aggiudicata alla H__________ il 20 giugno 2023.

8.2. Dal profilo soggettivo, l'art. 45a LCPubb, come visto sopra, esige che i committenti abbiano agito intenzionalmente, ossia con coscienza e volontà, essendo sufficiente anche solo il dolo eventuale. Ora, se dall'inchiesta eseguita non risulta una esplicita intenzione di violare la legge e la sicura e piena consapevolezza della gravità dell'illegale modo di procedere attuato dalla ricorrente, è per contro indiscutibile che essa non può seriamente pretendere ora di non aver perlomeno accettato il rischio che con il suo comportamento e le sue decisioni avrebbe disatteso la legislazione in materia di commesse pubbliche, ragione per cui va senz'altro ammesso un dolo eventuale. Alla medesima non poteva infatti sfuggire la necessità di rispettare i disposti in materia di commesse pubbliche cui il progetto edilizio era sottoposto a seguito del suo assoggettamento alla LCPubb. Inutilmente la ricorrente tenta ora di discolparsi sostenendo, da un lato, di non aver mai avuto contatti diretti con la R__________ AG, poiché gestiti dalla H__________, e di non aver avuto quindi alcun elemento che potesse far ritenere che la medesima non avesse la propria sede in Svizzera ed affermando, dall'altro lato, di essere una semplice associazione di persone (e non una fiduciaria, un ufficio di revisione o un servizio di controlling finanziario), per cui pretendere un controllo mensile di dettaglio delle aziende incaricate dell'esecuzione dei lavori risulterebbe del tutto sproporzionato. Le dichiarazioni inerenti al pagamento degli oneri sociali e delle imposte, esibite con l'offerta dalla deliberataria, attestavano chiaramente che la R__________ AG aveva sede all'estero e che la H__________ era posta al beneficio di una dilazione di pagamento dei premi LPP. Cionondimeno, l'insorgente ha aggiudicato le commesse alla H__________, consentendo che la subappaltatrice eseguisse totalmente quanto deliberato il 20 giugno 2023, in spregio delle norme della LCPubb e senza porsi il minimo problema. La ricorrente ha dunque in ogni caso pacificamente accettato il rischio connesso con l'instaurazione di procedure di aggiudicazione scorrette, nonché la disattenzione del requisito di sede e della disciplina in materia di subappalto, agendo con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP). In favore della ricorrente va rilevato, come lo ha fatto il Consiglio di Stato, che essa non è incorsa in altre violazioni della LCPubb prima d'ora e si è dimostrata collaborativa dando seguito alle richieste dell'UVCP e trasmettendo la necessaria documentazione. Ponderati tutti gli elementi sopra esposti, la sanzione pecuniaria di fr. 1'000.- appare tutto sommato proporzionata alla luce della gravità delle infrazioni e della colpa della ricorrente. La stessa si situa del resto abbondantemente al di sotto della soglia massima fissata all'art. 45a cpv. 2 LCPubb.

9.    Visto quanto precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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