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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2025 52.2025.11

October 31, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,639 words·~18 min·7

Summary

Sanzione disciplinare

Full text

Incarto n. 52.2025.11  

Lugano 31 ottobre 2025       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2025 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 22 novembre 2024 (n. 565) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Con petizione del 5 luglio 2021 l'avv. RI 1 - agendo in nome e per conto di  S__________ - ha convenuto in giudizio, davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,  D__________ e altri litisconsorti, chiedendone la condanna al pagamento di diversi milioni di franchi e di altre valute, a titolo di risarcimento per atto illecito rispettivamente arricchimento indebito.

b. Dopo che il 31 maggio 2023 la terza Camera civile del Tribunale d'appello aveva annullato una prima decisione del Pretore che ingiungeva all'avv. RI 1 di rinunciare al mandato, il 19 febbraio 2024 il Pretore ha nuovamente accolto un'istanza del convenuto D__________ volta ad accertare l'incapacità di postulare del legale e ribadito l'ingiunzione (ritenendo che l'avv. RI 1 avesse assunto in passato dei mandati professionali a favore di D__________ e sussistesse un concreto rischio di conflitto d'interessi). Nuovamente adita, il 17 maggio 2024 la terza Camera civile ha stralciato dai ruoli un reclamo interposto da S__________ contro la predetta decisione, in quanto divenuto privo d'oggetto e d'interesse, e dichiarato irricevibile una richiesta del legale. Il 25 luglio 2024 la Pretura di Lugano ha trasmesso alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) le ultime due decisioni, per i suoi incombenti.

c. Il 29 luglio 2024 la Commissione ha quindi aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi.

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito.

B.   Con decisione del 22 novembre 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'500.-.

Ripercorsi i fatti e l'iter giudiziario che ha portato alle decisioni allegate alla segnalazione, la precedente istanza, osservato come il denunciato non avesse prodotto alcun atto dell'incarto civile, ha ritenuto di poter esprimersi sulla base dei documenti richiamati e illustrati dal pretore. Si è quindi ampiamente fondata sulla decisione del giudice civile e sulla citata documentazione prodotta in quella sede da D__________ (quattro procure a favore del legale, la cui autenticità non sarebbe stata validamente messa in discussione, e una ricevuta, che l'avvocato avrebbe riconosciuto di avere sottoscritto, relativa alla consegna di un anticipo di fr. 30'000.-), per confermare l'esistenza in passato tra lui e il segnalato di mandati di patrocinio. Ha dunque concluso che, a fronte del concreto rischio di utilizzare, anche solo inconsapevolmente, nella nuova causa avviata contro l'ex cliente informazioni acquisite nello svolgimento dei precedenti incarichi, il denunciato avrebbe dovuto rinunciare al mandato, ciò che invece egli si è guardato bene dal fare. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità della violazione e dell'assenza di segni di autocritica da parte dell'interessato nonché della sua incensuratezza.

C.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento. Il ricorrente - che nega categoricamente di avere mai patrocinato D__________ - contesta l'autenticità delle procure da lui fatte valere, rilevando come due sue collaboratrici non abbiano trovato alcun documento simile nei suoi incartamenti. Nega di avere mai svolto attività in relazione con quei presunti mandati, lamentando la difficoltà di dimostrare tale circostanza, trattandosi di fornire una prova negativa. Esclude poi di avere ricevuto l'importo di fr. 30'000.- a titolo di anticipo, negando fermamente di avere mai riconosciuto la sua firma sulla ricevuta prodotta da D__________. L'accettazione di un tale importo a contanti sarebbe del resto stata a suo modo di vedere inammissibile per ragioni legate all'incertezza riguardo alla provenienza dei fondi. In ogni caso, il rischio di utilizzare informazioni acquisite da D__________ sarebbe soltanto astratto visto che le stesse si sono rivelate tutte false e vista l'assenza di connessione tra i presunti mandati e la causa civile attualmente pendente.

D.   In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA, come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.; STF 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi).

2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine di un rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi; STF 2C_315/2024 citata consid. 3.3 e rif.). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1 che conferma la STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1, 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7 che conferma la STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii).

2.4. Un rischio meramente astratto o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia già eseguito il mandato in maniera discutibile o a discapito del proprio cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C_315/2024 citata consid. 3.2 e rif.).

2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 150 II 217 consid. 4.2, 144 II 473 consid. 4.4, 140 III 6 consid. 3.1 e rif.; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del previgente codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD, abrogato con il nuovo codice entrato in vigore il 1° luglio 2023), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio (cfr. pure art. 5 dell'attuale CSD).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, nell'ambito della procedura civile avviata nel 2021 dal ricorrente in nome e per conto di S__________, con decisione del 9 dicembre 2022 il pretore, in accoglimento di un'istanza formulata da D__________, ha accertato l'incapacità di postulare dell'insorgente, ravvisando un conflitto d'interessi dato che sarebbe già stato consulente legale di entrambi in una causa in cui erano stati convenuti davanti ai tribunali inglesi da  Sc__________ per questioni legate alla titolarità delle azioni della società proprietaria di un appartamento a Londra e come tale avrebbe seguito gli aspetti legali della pratica coordinandosi con il loro avvocato inglese, acquisendo così informazioni confidenziali tali da influenzare l'oggettività del suo attuale patrocinio. Il reclamo interposto da S__________ avverso tale decisione è stato accolto, previa concessione dell'effetto sospensivo, con sentenza del 31 maggio 2023 della terza Camera civile del Tribunale d'appello, rimasta incontestata. Dopo aver passato in rassegna tutta la corrispondenza e-mail richiamata dal pretore e considerato come nessuna procura, nota d'onorario, fattura o pagamento fosse stata prodotta, i giudici d'appello hanno infatti escluso che D__________ fosse stato patrocinato e assistito dall'insorgente nel contesto della predetta causa davanti ai tribunali inglesi. Non essendo stata dimostrata l'esistenza per altre ragioni di un eventuale rapporto di fiducia tra D__________ e il ricorrente, i giudici d'appello hanno ritenuto che quest'ultimo fosse stato nella causa inglese il consulente del solo S__________ e che D__________, divenuto suo litisconsorte per una questione ben delimitata e in un frangente ben specifico, si fosse semplicemente accomodato sull'agire di S__________ e del suo legale dal momento che avevano interessi in concreto coincidenti. Il 14 agosto 2023 D__________ ha presentato una nuova eccezione di incapacità di postulare dell'insorgente, allegando alla stessa quattro procure a suo favore e una ricevuta relativa alla consegna da parte sua di fr. 30'000.- a titolo di acconto per lo svolgimento di tali mandati. In base alle procure rilasciate dal solo D__________ o unitamente a una sua società londinese - il ricorrente sarebbe stato incaricato di rappresentarlo “in ogni e qualsiasi procedura” nei confronti di Sc__________, come pure di __________ Z__________ e della M__________ Limited rispettivamente di K__________ Limited. L'istante ha affermato che i documenti in questione - che risultano tutti sottoscritti il 13 marzo 2018 ma che sarebbero stati reperiti soltanto dopo la sua scarcerazione avvenuta il 6 febbraio 2023 - riguarderebbero fattispecie commerciali rilevanti per la causa attualmente pendente davanti alla Pretura di Lugano, di modo che il rischio di conflitto d'interesse sarebbe concreto ed evidente. Con decisione del 19 febbraio 2024 il pretore ha nuovamente accolto l'istanza. Da un lato, ha ritenuto che S__________ e il ricorrente non avessero sufficientemente messo in dubbio l'autenticità dei documenti prodotti dal convenuto (non vi è in particolare riscontro di ricerche infruttuose svolte nell'arco di una mattinata). Dall'altro, ha considerato che la documentazione versata agli atti con la prima istanza dimostrava che l'insorgente aveva seguito le pratiche del procedimento inglese in collaborazione con il sollicitor inglese e che i nuovi documenti prodotti permettevano una diversa lettura di quelli già agli atti, che portava a escludere che  D__________ si fosse meramente accomodato su interessi coincidenti con quelli di  S__________ nell'ambito della causa inglese. Ha quindi concluso che fra D__________ e il ricorrente fossero sorti rapporti di mandato a titolo professionale in diversi ambiti nei quali il legale ha discusso con i clienti di temi e fatti coperti dal segreto professionale, che avrebbero potuto influenzare, anche involontariamente, l'imparzialità del suo patrocinio nell'attuale procedura contro l'ex cliente. Con sentenza del 17 maggio 2024 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli il reclamo presentato da __________, in quanto divenuto privo di oggetto (a seguito della revoca del mandato), e dichiarato irricevibile una richiesta del ricorrente.

3.2. Nella pronuncia impugnata la Commissione, fondandosi sulla decisione pretorile, ha in sostenza ritenuto che le procure prodotte da D__________ - la cui autenticità non era stata validamente messa in dubbio - costituissero la prova provata che anche lui era stato in passato cliente dell'avv. RI 1. Ha poi considerato che il legale non avesse dimostrato, perlomeno in quella sede, di non aver mai svolto attività in relazione ai mandati a favore di D__________. Anche la ricevuta sottoscritta dal denunciato rappresenterebbe un'ulteriore importante prova, tanto più considerato che egli avrebbe persino ammesso che la firma su quel documento fosse la propria e non l'ha mai contestata. Ha quindi ritenuto che gli atti e la decisione del pretore avessero permesso di appurare come il segnalato fosse a conoscenza della fitta rete di rapporti fra D__________ e S__________ e di fatti appresi direttamente da loro durante i loro incontri sull'arco di anni, riconoscendo il rischio concreto che tali informazioni potessero essere utilizzate nella vertenza contro l'ex cliente e pertanto il dovere del legale di rinunciare al mandato, pena la violazione del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi.

3.3. L'insorgente ribadisce essenzialmente di non avere mai patrocinato D__________, con il quale non avrebbe avuto a che fare ai fini della tutela dei suoi interessi ma unicamente quale amico e collaboratore di S__________. Contesta l'autenticità delle procure da lui fatte valere, producendo le dichiarazioni di due sue collaboratrici che confermano di avere cercato in ufficio procure firmate da D__________ senza trovarle. Data l'impossibilità di fornire la prova effettiva di non aver svolto alcuna attività per D__________, ritiene che sarebbe spettato semmai a lui dimostrare quali passi sarebbero stati intrapresi in suo favore. Ciò che però non avrebbe fatto. Le stesse email da lui prodotte in sede civile dimostrerebbero anzi proprio il contrario, come rilevato anche dal Tribunale d'appello nella sua precedente pronuncia del 31 maggio 2023. Contesta poi fermamente di avere riconosciuto come sua la firma in calce alla ricevuta di fr. 30'000.-, che anzi ritiene tremolante e solo vagamente simile alla sua. Ribadisce di non avere in ogni caso mai ricevuto da D__________ un tale problematico importo (a fronte dei rischi legati alla provenienza dei fondi, inspiegabilmente ignorati dal pretore, ritenuto che una semplice ricerca in internet consentiva di scoprire che D__________ era oggetto in Italia di una condanna per reati finanziari). A sostegno della sua tesi, produce le dichiarazioni di S__________ e di una sua collaboratrice che affermano di non avere mai visto lui e D__________ insieme negli uffici in cui sarebbe stata firmata la ricevuta (né di aver saputo che si erano incontrati lì da soli). Ritiene in ogni caso soltanto astratto il rischio di utilizzare nell'ambito dell'attuale mandato informazioni acquisite da D__________ nello svolgimento del precedente incarico, avuto riguardo, da un lato, al fatto che quest'ultimo ha sempre mentito e, dall'altro, all'assenza di connessione tra i presunti mandati e la causa attualmente pendente davanti alla Pretura.

3.4. Ora, per quanto riguarda le controverse quattro procure (cfr. doc. 9-12) e la ricevuta (doc. 20), tutte datate 13 marzo 2018, occorre dar atto che il ricorrente ha prodotto in questa sede le dichiarazioni di due sue collaboratrici, in cui esse confermano che presso lo studio legale non esistono incarti intestati al signor  D__________ quale cliente e di aver cercato negli incarti che vedono il signor  S__________i, come cliente, delle procure rilasciate a favore dello Studio Legale dal signor  D__________, senza trovarle (cfr. doc. 7). Ha inoltre allegato le dichiarazioni di S__________ e di una sua impiegata (doc. 21 e 22), in cui essi negano di avere mai visto l'avv. RI 1 incontrare D__________ negli uffici di via __________, dove sarebbe stato consegnato l'acconto di fr. 30'000.-. S__________ ha inoltre escluso di aver mai ricevuto da D__________ una tale somma o di aver in altro modo saputo di un tale importo da consegnare al legale. Non è invece dato di sapere se nel frattempo l'insorgente abbia anche intrapreso altre iniziative, segnatamente a livello penale, in particolare in relazione alla controversa ricevuta, di cui contesta fermamente la firma. A prescindere da queste considerazioni, va rilevato che, al di là dell'importo che sarebbe stato versato a titolo di anticipo (che da solo non basta per trarre conclusioni, cfr. STA 52.2022.191 del 13 marzo 2023 consid. 3), dagli atti e dalla decisione impugnata ben poco emerge sull'effettiva natura ed entità dei mandati (di cui alle quattro procure) e dell'attività svolta dall'insorgente in loro esecuzione. Tali aspetti risultano tuttavia in concreto necessari per stabilire la connessione e il grado d'identità con l'oggetto del nuovo incarico, rispettivamente per definire l'intensità del rapporto di fiducia instauratosi tra D__________ e il ricorrente e valutare quindi la violazione dell'art. 12 lett. c LLCA per cui quest'ultimo è stato sanzionato con la multa impugnata. Nulla è anzitutto dato di sapere sui mandati relativi al procedimento nei confronti di Z__________ e M__________ Limited nonché di K__________ Limited, che, stando a D__________, riguardavano una fattispecie conflittuale rispettivamente un'ulteriore fattispecie relativa a “K__________”, in cui anche lui sarebbe stato patrocinato dall'avv. RI 1 (cfr. eccezione del 14 agosto 2023, pag. 3, ad 9 e 10). In particolare non è dato di sapere quali attività rispettivamente quali atti giuridici e non avrebbe concretamente effettuato il legale a favore di D__________. Gli unici documenti contenuti nell'incarto sono infatti quelli redatti dal ricorrente in nome e per conto di S__________ e da lui prodotti in questa sede, che attestano l'esistenza di un rapporto di patrocinio soltanto per S__________. Nemmeno è chiaro in che misura il ricorrente avrebbe svolto delle prestazioni in rappresentanza di D__________ nella citata causa inglese in cui, secondo quanto già considerato dalla terza Camera civile nella sua prima sentenza, quest'ultimo era divenuto litisconsorte di S__________ per una questione ben limitata e in un frangente ben specifico. In queste circostanze, non è insomma possibile capire quale sia concretamente l'intreccio (…) fattuale strettissimo tra le fattispecie oggetto delle controverse procure e quello della causa pendente in Pretura (cfr. citata eccezione del 14 agosto 2023) rispettivamente quali siano effettivamente i rapporti di mandato a titolo professionale, sorti in diversi ambiti, che hanno comportato discussioni di temi e fatti coperti dal segreto professionale di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere nella nuova procedura contro l'ex cliente, così come concluso dal pretore in base a una diversa lettura di quegli stessi documenti già agli atti ed esaminati in precedenza (e che avevano indotto la terza Camera civile a negare l'esistenza di un rapporto di mandato), ma che la Commissione a torto ha ritenuto di non dover richiamare. D'altra parte, se è in generale vero che per un legale può essere difficile dimostrare di non aver effettuato delle prestazioni, come afferma l'insorgente, in concreto - perlomeno per quanto riguarda la citata causa inglese - potrebbe anche concorrere a far chiarezza una semplice dichiarazione scritta del legale inglese che spieghi a che titolo si è interfacciato con l'avv. RI 1 (segnatamente se in veste di traduttore e/o consulente legale del solo S__________i o anche di D__________), allegando se del caso eventuale documentazione a sostegno (quali ad es. le procure in suo possesso). L'avvocato inglese potrebbe inoltre agevolmente inquadrare la natura e l'entità dell'eventuale mandato svolto dal ricorrente. Utili elementi di giudizio potrebbero altresì essere dedotti dalle note di onorario emesse dall'avv. RI 1, anche solo nei confronti di S__________. In assenza di sufficienti riscontri oggettivi, non è invece possibile valutare l'esistenza o no del conflitto di interessi, e in particolare di un concreto rischio che informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento dei presunti precedenti incarichi potessero essere utilizzate dal legale, persino inconsapevolmente, nello svolgimento del nuovo mandato contro D__________. Valutazione per cui, come visto, assume anzitutto particolare rilievo la connessione e il grado d'identità tra l'oggetto dei precedenti e del nuovo incarico (cfr. supra, consid. 2.3; cfr. pure DTF 145 IV 128 consid. 2.1). A fronte di tale situazione, è evidente che la Commissione avrebbe dovuto effettuare maggiori approfondimenti (in particolare richiamando dal pretore i documenti alla base della sua decisione e raccogliendo eventualmente ulteriori elementi, quali la documentazione di cui si è detto [dichiarazione del legale inglese, ecc.] e interpellando semmai anche D__________), in modo da accertare maggiormente i fatti (sulla base di riscontri oggettivi) e valutare più accuratamente l'esistenza di un concreto conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c LLCA. In tali circostanze, gli atti devono pertanto essere rinviati alla precedente istanza, affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente (cfr., per analogia, DTF 135 II 145 consid. 9.2).

                                   4.   4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, così come indicato al consid. 3.4, si pronunci nuovamente.

4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano tuttavia ripetibili al ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 22 novembre 2024 (n. 565) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati affinché proceda come indicato al consid. 3.4 e 4.1.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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