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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.06.2025 52.2025.108

June 4, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,458 words·~7 min·2

Summary

Commessa pubblica per il servizio di ritiro e smaltimento scarti vegetali. Conformità dell'impianto di compostaggio

Full text

Incarto n. 52.2025.108  

Lugano 4 giugno 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 della

RI 1   rappresentata da:  RA 1    

contro  

la decisione del 20 marzo 2025 del Municipio di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato la commessa concernente il ritiro e lo smaltimento degli scarti vegetali per il periodo 2025-2027 alla CO 1;

ritenuto,                         in fatto

A.   Il 23 aprile 2025 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali per il periodo 2025-2027.

Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (avviso di gara, punto n. 4):

1.    Minor prezzo                                        50%

2.    Referenze per lavori analoghi                21%

3.    Qualità del servizio                               21%

4.    Formazione apprendisti                          5%

5.    Formazione professionale                       3%

La documentazione di gara prevedeva inoltre vari criteri di idoneità tra cui quello di seguito riportato (capitolato d'oneri, pag. 14, punto n. 2.2.2): sono ammesse a concorrere le ditte che, operando nell'ambito della gestione degli scarti vegetali, dispongono di un impianto di valorizzazione energetica degli scarti vegetali, oppure di un impianto di compostaggio centralizzato. Gli impianti di valorizzazione energetica degli scarti vegetali, di compostaggio centralizzato, come pure le piazze di deposito devono essere conformi sia dal profilo tecnico che ambientale.

B.   Entro il termine utile sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della CO 1 di fr. 183'770.-, e quella della RI 1, di fr. 204'309.-.

Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 5.32 punti.

C.   La RI 1, seconda classificata con 5.24 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa esclusione dalla gara della CO 1. Essa domanda pure il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il committente avrebbe dovuto estromettere l'aggiudicataria siccome il suo impianto di compostaggio non è al beneficio di una licenza edilizia. Contesta in ogni caso la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al criterio di aggiudicazione legato alla formazione professionale.

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Esso osserva che l'aggiudicataria è senz'altro idonea a eseguire le prestazioni, operando da oltre 30 anni nel settore. Si rimette inoltre al giudizio del tribunale in merito alla valutazione del criterio di aggiudicazione formazione professionale.

E.   Anche l'aggiudicataria avversa il gravame. Sostiene di disporre di un impianto di compostaggio riconosciuto in Ticino dal Dipartimento del territorio e di effettuare già da tempo, con piena soddisfazione del Comune appaltante, le prestazioni messe a concorso. L'impianto di compostaggio dell'aggiudicataria sarebbe infatti regolare dal punto di vista pianificatorio grazie all'adozione e all'entrata in vigore del piano di utilizzazione cantonale (PUC) per l'impianto di compostaggio di importanza sovracomunale del Luganese. La propria idoneità a concorrere sarebbe pertanto dimostrata. Essa difende infine la valutazione del committente in relazione al criterio di aggiudicazione formazione professionale.

F.    Con la replica e la duplica, la ricorrente e l'aggiudicataria ribadiscono le rispettive tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

G.   L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e i documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

2.    In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.    La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di adempiere ai criteri di idoneità per partecipare alla gara siccome non dispone di un impianto di compostaggio autorizzato dall'autorità competente tramite una licenza edilizia.

Posta di fronte a queste censure, l'aggiudicataria osserva che il proprio impianto di compostaggio, ubicato nei comuni di __________ e __________, figura tra quelli indicati nella lista allestita dal Dipartimento del territorio ed è incluso negli impianti di valenza sovracomunale predisposti dal PUC per la regione del Luganese, adottato in conformità al piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR). Con l'entrata in vigore di questo strumento pianificatorio, l'impianto sarebbe da ritenere conforme dal profilo tecnico e ambientale a tutte le disposizioni determinanti.

3.1. Come esposto in narrativa, il committente ha fissato un criterio di idoneità di natura particolare esigendo che i concorrenti disponessero di un impianto di valorizzazione energetica degli scarti vegetali o di un impianto di compostaggio centralizzato, conformi sia dal profilo tecnico che ambientale.

Ora, come questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere, la conformità dell'impianto poteva essere attestata unicamente sulla scorta di una licenza edilizia che notoriamente è l'autorizzazione che accerta la conformità, segnatamente alle normative pianificatorie ed edilizie, di un impianto (STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020 consid. 3.1 in: RtiD II-2021 n. 14; art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Ciò indipendentemente dal fatto che il committente abbia o no imposto di allegare tale autorizzazione all'offerta (STA 52.2020.389 citata, ibidem). Anche il Tribunale federale, nell'ambito di una fattispecie analoga, ha d'altronde confermato che oggetto di procedure di aggiudicazione possono essere solo beni, rispettivamente prestazioni, forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico e che, di principio, ciò non necessita neppure di essere indicato nel bando, poiché risulta dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che pone il diritto a fondamento e limite dell'attività dello Stato (cfr. STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 4.2.1 con rinvii).

3.2. Poste queste premesse, la tesi dell'aggiudicataria non può essere seguita. In assenza di una licenza edilizia che attesti la conformità dell'impianto di compostaggio alle normative pianificatorie ed edilizie applicabili, lo stesso non può essere ritenuto atto a soddisfare il criterio di idoneità stabilito dall'ente appaltante. L'offerta della CO 1 andava quindi estromessa dal concorso.

4.    Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Atteso che la ricorrente è giunta seconda in graduatoria e dispone di un impianto di compostaggio autorizzato con licenza edilizia rilasciata dal Municipio di __________, la commessa può esserle attribuita direttamente (art. 41 cpv. 1 LCPubb). Sull'idoneità della medesima non è stato del resto eccepito alcunché.

5.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

6.    La tassa di giustizia è posta a carico dell'aggiudicataria e del Comune di CO 2, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre congrue ripetibili alla ricorrente, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione con cui il Municipio di CO 2 ha aggiudicato la commessa concernente il ritiro e lo smaltimento degli scarti vegetali per il periodo 2025-2027 alla CO 1 è annullata;

1.2. la commessa è assegnata alla RI 1 come da sua offerta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 1'250.-) ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Il Comune di CO 2 e la CO 1 verseranno fr. 1'000.- ciascuno alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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