Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.08.2025 52.2023.404

August 6, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,004 words·~10 min·3

Summary

Licenza edilizia per la posa di un'altalena con videosorveglianza fuori zona

Full text

Incarto n. 52.2023.404  

Lugano 6 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2023 del

Comune di Capriasca, rappresentato dal suo Municipio,    

contro  

la decisione del 27 settembre 2023 (n. 4519) del Consiglio di Stato con cui ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Capriasca al suo Comune per la posa di un'altalena con videosorveglianza sul mapp. __________ di Capriasca, sezione Cagiallo, di proprietà del __________;

ritenuto,                         in fatto

                                  A.   a. L'11 luglio 2022 il Comune di Capriasca ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per la posa sul mapp. __________ di Capriasca, sezione di Cagiallo, di proprietà del __________, di una struttura in castagno (quattro pali e una trave) che sostiene un'altalena e un piccolo impianto di videosorveglianza. Il fondo si trova in località Alpe Rompiago, fuori zona edificabile (zona agricola) in un punto panoramico, snodo di diversi sentieri. Posto in una zona particolarmente frequentata da escursionisti e sportivi, il manufatto ha una funzione puramente ricreativa e turistica.

b. Il Dipartimento del territorio, tramite i Servizi generali, si è opposto al progetto, ritenuto in contrasto con l'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per mancanza di ubicazione vincolata (lett. a) e per la presenza (lett. b) di importanti interessi pubblici preponderanti naturalistici, paesaggistici e faunistici, rilevati dall'Ufficio della natura e del paesaggio e dall'Ufficio caccia e pesca (cfr. avviso n.125024 dell'11 ottobre 2022).

c. L'11 novembre 2022 il Municipio di Capriasca ha rilasciato al suo Comune il permesso richiesto.

                                  B.   Con decisione del 27 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio avverso la suddetta licenza edilizia, che ha annullato. Ha ritenuto dapprima che il Municipio poteva scostarsi dall'avviso dipartimentale negativo, ritenuto non vincolante allorquando è chiesta un'autorizzazione dal Municipio per il Comune (art. 7 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 705.100). Ha tuttavia considerato preponderanti gli interessi pubblici rispetto all'interesse del Comune di perseguire obiettivi di promozione turistica. Ha infine accennato al fatto che anche l'ubicazione vincolata non poteva d'acchito essere data, senza tuttavia eseguire approfondimenti su questo aspetto e concludere alcunché.

                                  C.   Contro la decisione governativa il Comune di Capriasca ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto di annullarla, con conferma della licenza edilizia. In sunto, rimprovera al Governo di non aver valutato nella ponderazione dei contrapposti interessi né l'impatto (minimo) della struttura, né le attività e strutture già presenti nella zona. In merito all'ubicazione vincolata, ritiene inoltre che il manufatto può raggiungere il suo scopo solo in quel luogo, che rappresenterebbe il punto più panoramico in assoluto della regione. Vi sarebbero inoltre nelle adiacenze già una panchina, un palo con le indicazioni escursionistiche, una croce e le strutture dell'Alpe Rompiago, con stalle e ristorante. L'altalena si inserirebbe anche perfettamente nel paesaggio.

                                  D.   Al ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio è rimasto silente.

                                  E.   Il ricorrente in replica ha ribadito le sue precedenti considerazioni fattuali e giuridiche. Nessuno ha duplicato.

Considerato,                in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Grazie alla documentazione fotografica agli atti, il sopralluogo richiesto non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

                                   2.   2.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nessuno giustamente pretende che il manufatto controverso possa conseguire un permesso ordinario.

                                         2.2. In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1). Una verifica dell'ubicazione vincolata si rivela incompleta se non vengono analizzate soluzioni alternative (DTF 136 II 214 consid. 2.2). Il vincolo deve inoltre corrispondere a un'esigenza attuale e reale (Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungs-gesetz, Berna 2006, art. 24 n. 11). L'adempimento del secondo requisito di cui alla lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2021.45 del 2 settembre 2022 consid. 3.4).

                                   3.   Riassunti i contrapposti interessi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che quelli paesaggistici e naturalistici fossero preponderanti rispetto a quelli su cui il ricorrente fa leva per il rilascio della licenza edilizia. Conclusioni, queste, che meritano conferma anche in questa sede.

                                         3.1. In generale, non si può negare la legittimità del perseguimento di scopi turistici da parte del ricorrente, in collaborazione con le associazioni turistiche della regione, né quella di raggiungere un sempre maggior numero di persone che visitano la regione, attratti anche dalla presenza di strutture e impianti innovativi, professionali e specializzati, conformemente a quanto stabilito dalla legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). Ciò non significa tuttavia che ogni e qualsiasi manufatto, di grande o minimo impatto poco importa, debba a priori essere autorizzato al fine di perseguire questi obiettivi. Lo stesso ricorrente asserisce che la zona dove è stata installata l'altalena è uno snodo di diversi sentieri escursionistici di montagna (da Gola di Lago, dalla capanna Ginestra, dall'Alpe Rompiago, dal Monte Bar ecc.; cfr. anche la relativa mappa consultabile al sito map.geo.ti.ch) ed è altamente frequentata da numerosi escursionisti e sportivi (parapendisti, ciclisti, atleti che si allenano per la gara di corsa in montagna Skyrace vertical Motto della Croce ecc.). La possibilità di godere del magnifico panorama verso il lago di Lugano e verso le montagne circostanti dal punto dove è stata posata l'altalena è già data dalla conformazione naturale dei luoghi, facilmente accessibili e già ben conosciuti e battuti. La struttura come quella qui oggetto di discussione non offre quindi una migliore visione panoramica della regione. L'altalena potrebbe forse portare un qualcosa in più in termini turistici (gli atti sono tuttavia silenti a questo proposito), ma da un altro canto potrebbe anche essere percepita quale fastidio a chi concepisce la montagna come un ambiente che deve rimanere il più possibile privo di strutture estranee o di nessuna utilità per gli escursionisti (a differenza ad esempio dei rifugi alpini). Già solo per questi motivi l'interesse vantato dal ricorrente deve essere decisamente relativizzato.

3.2. A ciò si aggiungano gli importanti interessi contrapposti di protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Nell'avviso cantonale l'Ufficio della natura e del paesaggio ha ritenuto quanto segue (pag. 2): Il comparto oggetto della domanda di costruzione interessa dei luoghi di nidificazione di specie incluse nella Lista Rossa svizzera e considerate prioritarie per la conservazione a livello federale e cantonale, tra cui il Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e la Coturnice (Alectoris graeca). Si tratta di specie protette e il loro habitat è particolarmente degno di protezione ai sensi dell'art. 18 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, dell'art. 8 della Legge cantonale sulla protezione della natura e dell'art. 18 del relativo regolamento.

                                         Dal canto suo l'Ufficio della caccia e della pesca ha rilevato che (pag. 2 e 3):

                                         Il comparto (…) è di particolare pregio per la fauna selvatica. Esso è infatti prioritario per molte specie di particolare interesse e tutela per il nostro Servizio, fra le quali: lepre comune (status di minaccia d'estinzione: minacciata), lepre variabile, camoscio, coturnice (vulnerabile), fagiano di monte (potenzialmente minacciato), codirossone, allodola (vulnerabile), biancone (vulnerabile, aquila reale (potenzialmente minacciato), zigolo muciatto, bigiarella, sterpazzola (potenzialmente minacciato), luì verde (vulnerabile). A fini di tutela, considerata anche la forte pressione antropica, sono state istituite nel comparto ben 4 bandite di caccia e due zone di tranquillità. Queste aree di protezione mitigano solo in parte i numerosi aspetti negativi causati dalla massiccia presenza umana. Un ulteriore peggioramento delle condizioni dell'habitat delle numerose specie selvatiche (mammiferi, uccelli, ma non solo) causato da un attrattore quale l'oggetto della presente DC non può in alcun modo essere tollerato, anche e soprattutto in virtù dell'alto grado di minaccia di molte specie sopra elencate.

                                         Il ricorrente non tenta nemmeno di mettere in discussione il contenuto dei pareri espressi dai Servizi dipartimentali interpellati. Esso rimprovera piuttosto all'Autorità inferiore di non aver considerato la struttura che sorregge l'altalena, fatta di soli quattro pali e una trave in legno autoctono, che non sarebbe atta a minacciare in maniera grave l'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente in senso lato, soprattutto a fronte di attività e strutture umane già presenti. Queste argomentazioni si rivelano tuttavia decisamente troppo semplicistiche per essere avallate. Non è in effetti possibile disgiungere dall'aspetto dell'altalena, certamente semplice e di impatto contenuto sulle adiacenze, il concreto utilizzo che ne verrebbe fatto e il numero di persone che la medesima potrebbe richiamare. Non occorre essere esperti per comprendere che tutto ciò sarà fonte di maggiore disturbo per le varie specie animali (anche di specie minacciata) presenti nella zona, in un contesto per loro già delicato e che le competenti autorità hanno cercato di preservare il più possibile, come rilevato nei pareri sopra ripresi. Inoltre, non è perché in una determinata zona vi sarebbero già elementi di potenziale disturbo per la fauna che l'installazione di qualsiasi altro manufatto possa trovare giustificazione, facendo passare in secondo piano gli interessi di protezione ambientale. In generale occorre evitare la proliferazione e la dispersione di (piccoli) impianti fuori della zona edificabile. Va inoltre annotato, per le strutture che il ricorrente considera di disturbo, che gli edifici dell'Alpe Rompiago si trovano nella valle del fiume Bello, a un'altitudine più bassa di circa 150 m rispetto al punto panoramico dell'altalena e distanti in linea d'aria circa 600 m. Non si trovano quindi propriamente nelle sue adiacenze. Nelle prossimità dell'altalena vi sono invece, oltre al Crocione presente da svariati decenni (cfr. le viste delle cartine viaggio nel tempo del sito map.geo.admin.ch), soltanto una panchina e un cartello indicatore, che fanno parte dell'arredo dei sentieri escursionistici che lì transitano. Questi elementi, per scopo, utilizzo e situazione, non possono essere paragonati all'altalena.

                                         3.3. In conclusione, occorre dunque ritenere che gli importanti interessi pubblici di protezione della natura e del paesaggio non possono che essere ritenuti preponderanti rispetto all'interesse del ricorrente a portare in quota ancor più persone oltre agli attuali frequentatori, in modo da produrre benefici economici per regione e Cantone. L'altalena (con videosorveglianza) non può quindi essere autorizzata sulla base dell'art. 24 LPT, per il mancato ossequio della condizione di cui alla sua lett. b. Al pari del Consiglio di Stato, anche in questa sede ci si può quindi esimere dal verificare se una simile struttura possa essere ritenuta ad ubicazione vincolata (lett. a).

                                   4.   Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2023.404 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.08.2025 52.2023.404 — Swissrulings