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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.04.2024 52.2023.366

April 11, 2024·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·7,709 words·~39 min·5

Summary

Esame di capacità di notariato

Full text

Incarto n. 52.2023.366  

Lugano 11 aprile 2024      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2023 dell'

  RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione dell'8 settembre 2023 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (n. 18.2023.92) che ha giudicato insufficiente la sua prova scritta dell'esame di notariato;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. RI 1 è stato ammesso per la prima volta all'esame per il conseguimento del certificato per l'esercizio del notariato (sessione primaverile 2023), sostenendo il 15 aprile 2023 la prova scritta.

b. Dopo che al candidato era stato comunicato l'esito negativo della valutazione del suo esame, il 15 giugno 2023 si è tenuto un incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice per il notariato, durante il quale gli sono stati indicati oralmente i motivi dell'insuccesso della prova.

c. Dando seguito alla tempestiva richiesta formulata da RI 1, con decisione dell'8 settembre 2023 la Commissione per il notariato (Commissione) ha succintamente motivato il giudizio di non promozione, indicando le principali carenze riscontrate, il punteggio conseguito e allegando la griglia di valutazione.  

B.   Contro tale decisione, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e riformata nel senso di accertare il superamento dell'esame scritto e di ammetterlo all'esame orale (con almeno due mesi di preavviso). In estrema sintesi, rimprovera agli esaminatori di aver ravvisato nella sua prova errori che non sussisterebbero (in modo manifesto o perché riconducibili a scelte sostenibili); passa quindi in rassegna le imprecisioni contestate, indicando come dovrebbero essere rettificati i singoli punti. Nemmeno la somma aritmetica del punteggio totale attribuitogli sarebbe corretta (54/90, anziché 53/90). L'insorgente solleva pure delle obiezioni sul metodo di valutazione applicato e su asserite divergenze tra quanto comunicatogli nell'incontro del 15 giugno 2023 e la decisione impugnata.

C.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, confermando la valutazione negativa dell'esame. Prende posizione sulle singole critiche sollevate, rettificando solo in minima parte il punteggio totale (55/90), che resta sotto la soglia della sufficienza (60/90). Delle sue argomentazioni si riferirà, per quanto necessario, in appresso.

D.   a. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito le proprie conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le sue tesi.

b. Con la duplica la Commissione si è riconfermata nella sua posizione, con alcune puntualizzazioni.

E.   Il 19 febbraio 2024, il ricorrente ha presentato un'istanza cautelare con la quale ha chiesto di essere autorizzato a sostenere provvisoriamente l'esame orale per l'abilitazione all'esercizio del notariato durante la sessione d'esami primaverile 2024 (ritenuto che, qualora il suo ricorso venga accolto, la sua prova d'esame orale diverrà definitiva). Per tale richiesta, la Commissione si è rimessa al giudizio di questo Tribunale, rilevando comunque come in un caso analogo, alla richiesta di un candidato di potersi iscrivere agli esami orali in attesa del giudizio sul suo ricorso contro la decisione di bocciatura, aveva dato un responso negativo. Di questi atti, come pure dei relativi ulteriori scritti dell'insorgente e della Commissione, si dirà semmai in seguito.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, comprensivi dei documenti prodotti dall'insorgente e dalla Commissione con gli allegati di causa, completati dal testo d'esame acquisito dal Tribunale, noto al ricorrente. A una valutazione anticipata, le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo dei verbali della seduta di approvazione del tema d'esame con la griglia di valutazione e della seduta di discussione e decisione sull'esito del suo esame scritto) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Anzitutto poiché, come indicato dalla Commissione (cfr. duplica con rimandi alla giurisprudenza), questi documenti, al pari di eventuali appunti o note presi dai singoli commissari in sede di discussione, sono riconducibili ad atti interni, a cui non sussiste alcun diritto di accesso. A ciò aggiungasi che il verbale della riunione relativa alla valutazione degli esami scritti deve riportare solo le decisioni sul superamento o meno delle prove scritte, prese a maggioranza (cfr. art. 15 cpv. 3 e 4 del regolamento della Commissione esaminatrice del 1° luglio 2015). Non anche le singole ragioni dell'insuccesso di un esame, che vengono invece comunicate al candidato, prima verbalmente (in occasione dell'incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice) e in seguito, a sua richiesta, mediante decisione scritta succintamente motivata (cfr. art. 17 cpv. 3 e 4 del citato regolamento; cfr. STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018 consid. 1.2). Non è quindi dato di vedere come questi verbali potrebbero dimostrare l'esistenza di asseriti errori inventati a posteriori (che si scosterebbero da quanto comunicatogli in sede di colloquio, ove la delegazione gli avrebbe in particolare indicato uno sbaglio non più ripreso nella decisione impugnata). La sola circostanza che dai suoi personali appunti manoscritti (doc. G) non emergano tutte le correzioni rilevate nella decisione di bocciatura impugnata non è comunque seriamente atta a metterne in discussione l'attendibilità; tanto più che la Commissione ben ha sottolineato come il suo esame scritto, al pari di quello di tutti gli altri candidati, è stato valutato sulla base della stessa griglia di correzione, utilizzando gli stessi criteri e con identica serietà e imparzialità (cfr. duplica). Considerato che tale griglia è già stata trasmessa al ricorrente insieme alla decisione impugnata (cfr. doc. A) e che il candidato è stato chiaramente posto nella condizione di comprendere le ragioni alla base della sua bocciatura, è comunque da escludere qualsivoglia lesione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). La fondatezza o meno delle motivazioni addotte dalla precedente istanza è invece questione di merito.

2.    Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto, dà prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. In materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti generalmente un certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro possa essere valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2 e rimandi, confermata da STF 2D_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera, poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione della Commissione di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 citata consid. 2 e rinvii).

3.    3.1. In concreto, la prova scritta oggetto del contendere verteva su un caso pratico, riguardante il diritto societario. In sunto, secondo il testo d'esame, due persone (madre e figlia: Carla e Cinzia Rossi) sono titolari in parti uguali di due società pervenute loro per successione: una società a garanzia limitata (MR Advisors Svizzera Sagl) attiva nella consulenza aziendale, avente un capitale sociale di fr. 20'000.- suddiviso in 20 quote sociali da nominali fr. 1'000.- e di cui entrambe sono socie e gerenti (con diritto di firma individuale); e una società anonima (Augura Investment SA) avente per scopo l'esecuzione di investimenti di ogni natura per conto proprio, con un capitale azionario di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni nominative da nominali fr. 1'000.- e di cui la madre è presidente del consiglio di amministrazione e la figlia membro (entrambe con diritto di firma individuale). Dopo avergli sottoposto i bilanci al 31 dicembre 2022 delle due società, madre e figlia espongono al notaio i seguenti desideri: (a) la madre desidera mantenere la propria quota del 50% nelle due società, ma non più occuparsi della loro amministrazione preferendo lasciarne la gestione alla figlia; (b) dal momento che la SA non produce praticamente più utili e che esse non dispongono delle capacità per rilanciarne l'attività di investimento, entrambe chiedono al notaio se vi è un modo per “inglobare” la SA nella Sagl, senza metterla in liquidazione; (c) infine, desiderano che la società a garanzia limitata abbia un capitale sociale di almeno fr. 100'000.-. Ai fini dell'esame, i candidati erano chiamati a redigere (come fossero notai) esclusivamente gli atti notarili e le istanze necessari per l'iscrizione dell'intera operazione nei pubblici registri, rispettando il più possibile i desideri espressi al notaio da madre e figlia. Dovevano inoltre indicare in modo preciso gli eventuali inserti necessari, senza allestirli (ma precisando da chi andavano sottoscritti). Analoga indicazione era data per eventuali atti per i quali non fosse richiesta la forma dell'atto pubblico, che non erano da stilare.

3.2. Secondo la griglia di valutazione agli atti, i candidati avrebbero in particolare dovuto redigere i seguenti documenti (di cui era anche elencato il contenuto):

I)    Istanza di cancellazione di Carla Rossi quale gerente, iscrizione di fusione per incorporazione della Augura Investment SA nella MR Advisors Svizzera Sagl e iscrizione di aumento di capitale sociale a seguito di fusione (in alternativa: istanza di iscrizione di aumento di capitale ordinario);

II)   Verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Augura Investment SA (rogito);

III)   Verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della MR Advisors Svizzera Sagl (rogito);

IV)  Verbale di una riunione della gerenza della MR Advisors Svizzera Sagl (rogito);

V)   Istanza di cancellazione della Augura Investment SA.

3.3. Il ricorrente ha dal canto suo preparato questi cinque atti (doc. H):

-     Istanza della MR Advisors Svizzera Sagl (aumento ordinario di capitale, modifica statuti, modifica composizione dei soci e della gerenza e fusione mediante incorporazione della società Augura Investment SA);

-     Verbale assemblea generale straordinaria della Augura Investment SA (rogito n. 1);

-     Verbale assemblea dei soci della MR Advisors Svizzera Sagl (rogito n. 2);

-     Verbale di una riunione della gerenza della MR Advisors Svizzera Sagl (rogito n. 3);

-     Istanza della Augura Investment SA (fusione per incorporazione della Augura Investment SA con la MR Advisors Svizzera Sagl).

Nella loro redazione, la precedente istanza ha tuttavia ravvisato diverse manchevolezze, che l'insorgente ora contesta parzialmente, come si vedrà meglio qui di seguito (seguendo l'ordine della decisione impugnata rispettivamente della griglia).

4.    Istanza di cancellazione di Carla Rossi quale gerente, iscrizione di fusione per incorporazione della Augura Investment SA nella MR Advisors Svizzera Sagl e iscrizione di aumento di capitale ordinario (I) – (valutazione: 8/16 punti)

4.1. Istanza di cancellazione di Carla Rossi 4.1.1. L'autorità esaminatrice ha ritenuto di per sé corretta l'istanza del candidato, ma errato il riferimento alle nuove nomine decise dall'assemblea del 15 aprile 2023, visto che non era necessario procedere a nuove nomine: Cinzia Rossi era già gerente e lo resta. Gli ha pertanto detratto 1 punto.

4.1.2. L'insorgente contesta di aver utilizzato la locuzione nuove nomine: la sua istanza, precisa, riporta la modifica composizione dei soci e della gerenza. Avrebbe specificato che Cinzia Rossi diventa socia e gerente poiché prima poteva anche essere Presidente della gerenza e in questo caso (..) andava effettuata una modifica dell'iscrizione (diventando nel seguito semplicemente gerente, essendo gerente unica). Il punto previsto dalla griglia per questa posizione gli andrebbe pertanto riassegnato.

4.1.3. Con la risposta la Commissione ha confermato la correzione, ribadendo che il riferimento alla “nomine decise dall'assemblea del 15 aprile 2023” rimane errato.

4.1.4. Ora, è evidente che, pur non avendo effettivamente utilizzato l'espressione nuove nomine, nella sua istanza d'iscrizione il ricorrente ha comunque indicato che era modificata la composizione dei soci e della gerenza a seguito (..) delle nomine decise dall'assemblea dei soci il 15 aprile 2023 (ad punto 3). Non si è quindi limitato a chiedere la cancellazione di Carla Rossi quale gerente, ma ha anche indicato tra le persone da iscrivere (modifica) Cinzia Rossi (socia e gerente), sebbene la stessa fosse già gerente e lo è rimasta e non era quindi necessario procedere ad alcuna nomina, come ribadito dalla Commissione (cfr. risposta pag. 2). Inconsistente è l'accenno dell'insorgente a una possibile precedente veste di Presidente della gerenza di Cinzia Rossi, che non trova riscontro neppure negli altri atti da lui stilati (cfr. rogito dell'assemblea dei soci della Sagl, pag. 1, in cui Cinzia Rossi è definita socia e gerente, mentre Carla Rossi Presidente della gerenza). Sostenibile è pertanto la mancata assegnazione del punto previsto per questa posizione.

4.2. Istanza di modifica dell'art. 2 dello statuto 4.2.1. La Commissione esaminatrice ha penalizzato l'insorgente di 1 punto, per aver inserito nell'istanza la modifica statutaria relativa allo scopo sociale della Sagl (includendo lo scopo della SA); modifica che ha ritenuto superflua e non richiesta dal tema d'esame (la Sagl non intende infatti riprendere l'attività della SA).

4.2.2. Il ricorrente nega che il testo d'esame escludesse che la Sagl potesse riprendere l'attività di investimento della SA: la penalizzazione sarebbe pertanto inammissibile.

4.2.3. Il testo d'esame, come già accennato, riportava tra l'altro il seguente desiderio di Carla e Cinzia Rossi: dal momento che la società Augura Investment SA non produce praticamente più utili e dal momento che esse non dispongono delle capacità per rilanciarne l'attività di investimento, madre e figlia chiedono al notaio se vi è un modo per “inglobare” la Augura Investment SA nella MR Advisors Svizzera Sagl senza dover mettere in liquidazione la SA (ipotesi quest'ultima a loro non gradita perché comporterebbe una pubblicazione sui fogli ufficiali). Ora, a fronte di queste chiare indicazioni, è evidente che le parti nel caso d'esame non auspicavano una continuazione dell'attività della SA (ossia l'esecuzione di investimenti di ogni natura per proprio conto). Secondo il testo, le stesse non erano anzi neppure in grado di riproporre tale attività per mancanza di competenze e volevano “inglobare” la SA nella Sagl solo per evitare una liquidazione che sarebbe apparsa sui fogli ufficiali (cfr. pure risposta della Commissione pag. 6 ad 26). In queste circostanze, errata è quindi la modifica statutaria prevista dal ricorrente e la conseguente iscrizione nel registro di commercio. A maggior ragione a fronte dell'istruzione data ai candidati di redigere esclusivamente gli atti notarili e le istanze necessari per l'iscrizione dell'intera operazione nei pubblici registri, rispettando il più possibile i desideri espressi al notaio da madre e figlia. Per quanto opinabile possa apparire all'insorgente, la controversa penalizzazione resiste quindi alle sue critiche.

4.3. Il ricorrente non contesta invece le correzioni della Commissione riferite al contenuto dell'istanza d'iscrizione dell'aumento di capitale (- 1 punto), né della fusione (- 2 punti). Istanza, quest'ultima, che - sia detto a titolo abbondanziale per completezza - risulta particolarmente carente, difettando dell'elemento principale riguardante la ripresa degli attivi e passivi della società trasferente, secondo il contratto di fusione e i bilanci, che a ben vedere neppure vengono menzionati (cfr. art. 132 cpv. 1 lett. b e c dell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411). L'istanza, seppur non rilevato dagli esaminatori, richiede peraltro in modo improprio anche la cancellazione della SA, che è invece di pertinenza di quest'ultima (cfr. art. 130 cpv. 1 e 132 cpv. 2 ORC; Hans Caspar von der Crone, Das Fusionsgesetz, Zurigo 2017, n. 217; Alexander Vogel, HRegV - Kommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurigo 2023, n. 4 ad art. 130).

4.4. Indicazione dei documenti giustificativi 4.4.1. Gli esaminatori hanno censurato la mancanza dei seguenti documenti giustificativi:

-     verbale di assemblea straordinaria degli azionisti della Augura Investment SA (approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 e bilancio di fusione al 1° gennaio 2023);

-     verbale di assemblea straordinaria dei soci della MR Advisors Svizzera Sagl (approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 e bilancio di fusione al 1° gennaio 2023);

-     dichiarazione LAFE;

-     dichiarazione PMI. Hanno quindi detratto 3 dei 7 punti previsti dalla griglia di valutazione per questa posizione.

4.4.2. L'insorgente contesta anzitutto la necessità di allegare una dichiarazione LAFE (non riguardando il caso società il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi). Nega invece di non aver annesso la dichiarazione PMI: avrebbe infatti soddisfatto tale punto sia col documento giustificativo dichiarazione della gerente (conformemente all'art. 131 cpv. 2 ORC), sia con le constatazioni contenute nei suoi atti pubblici (verbale di assemblea generale straordinaria della SA e verbale di assemblea dei soci della Sagl). Dà atto invece di non aver prodotto la prova dell'avvenuta approvazione dei bilanci delle due società, ma ritiene che per questo errore unico avrebbe dovuto essere penalizzato con un solo punto.

4.4.3. In sede di risposta, la Commissione ha anzitutto ricordato l'errore riguardante l'omessa indicazione dei verbali delle assemblee straordinarie (degli azionisti della SA rispettivamente dei soci della Sagl) che approvano i citati bilanci, sottolineandone la gravità. Relativamente al tema della dichiarazione PMI, ha invece ritenuto che il riferimento contenuto nel rogito n. 1 "Assemblea Generale Straordinaria" (senza neppure indicare di chi si tratta) fosse manifestamente insufficiente, in quanto troppo vago e generico per poter essere equiparato e quindi sostituire la dichiarazione PMI, indicando: Il testo redatto dal candidato recita infatti: "L'assemblea (di chi?) prende atto (da chi?) che sia Augura Investment SA che la MR Advisors Svizzera Sagl sono considerate (da chi? Su che base?) delle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 lett. e della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione per il trasferimento di patrimonio (LFus)". Orbene, non si capisce chi abbia proceduto all'accertamento che si tratta di PMI e, soprattutto, su che base, ossia perché:

-     la società non è debitrice di un prestito obbligazionario;

-     la società non è quotata in borsa;

-     la società nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, scissione o trasformazione, non ha superato due dei valori seguenti: (1) bilancio complessivo di 20 milioni di franchi svizzeri (2) cifra d'affari di 40 milioni di franchi svizzeri (3) media annua di 250 posti in organico a tempo pieno.

                                         Ha quindi ribadito la carenza di tale clausola, come pure di quella analoga contenuta nel rogito n. 2 "Assemblea dei soci". 4.4.4. Ora, secondo l'art. 131 cpv. 1 ORC, con la notificazione per l'iscrizione della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono tra l'altro fornire quali documenti giustificativi, il contratto di fusione, i bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti e le decisioni di fusione degli enti giuridici partecipanti documentate da un atto pubblico (cfr. lett. a-c). In concreto, il ricorrente ha tra l'altro allegato alla relativa istanza della Sagl (cfr. punto 4), i seguenti documenti giustificativi:

-     Verbale assemblea dei soci 15 aprile 2023, steso nella forma dell'atto pubblico, annesso, quale inserto 1/., il contratto di fusione di data 1. Aprile 2023, e

-     Bilanci delle società al 31 dicembre 2022 e bilancio di fusione (firmati dalla gerente).

                                         Al di là della questione relativa ai bilanci e ai verbali delle assemblee che li approvano, che l'insorgente non contesta, va invero osservato che è manifesto che egli non ha compiutamente dato seguito a quanto richiesto dalla predetta disposizione già solo perché non ha indicato quale documento giustificativo l'atto pubblico relativo alla decisione di fusione della Sagl, ma a ben vedere solo quella della SA (rogito n. 1, che ha quale inserto 1 il contratto di fusione) che, a rigore, non è peraltro un'assemblea di soci, ma di azionisti (cfr. pure documenti giustificativi allegati all'istanza della SA).

4.4.5. L'insorgente ha inoltre annesso all'istanza la dichiarazione della gerente, che conferma la rinuncia dei soci alla stesura del rapporto di fusione e alla verifica, e che conferma che l'ente giuridico adempie ai requisiti di cui all'art. 2 lett. e Lfus (firmata dalla gerente). Un'analoga dichiarazione, sottoscritta dalla presidente del consiglio di amministrazione, è pure stata allegata all'istanza della SA. Da questo profilo, occorre invece ritenere che egli ha agito conformemente all'art. 131 cpv. 2 ORC, secondo cui, in caso di fusioni di piccole e medie imprese, gli enti giuridici partecipanti alla fusione possono produrre - in luogo del documento giustificativo di cui al cpv. 1 lett. d (relazioni di revisione degli enti giuridici partecipanti) - una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che l'ente giuridico adempie i requisiti di cui all'articolo 2 lett. e LFus (cfr. von der Crone, op. cit.,, n. 234; Urs P. Gnos/Markus Vischer/Dario Galli, in: Theus Simoni/Hauser/Bertschi, Handbuch Schweizer GmbH-Recht, Basilea 2019, n. 106.67; Vogel, op. cit., n 27 ad art. 31). Da notare è pure che, visto che i candidati non erano tenuti a redigere gli inserti e gli altri atti, ma solo a indicare da chi erano firmati, non si potrebbe invece rimproverargli di non aver dettagliato il contenuto delle dichiarazioni rispettivamente su quali documenti si fondavano (cfr. art. 131 cpv. 2 in fine ORC; von Der Crone, op. cit., n. 234; cfr. pure, per un esempio, il modello di dichiarazione reperibile sul sito del Cantone, Sezione dei registri sub:www4.ti.ch/di/dg/rf/sportello/formulari-rc/dichiarazione-pmi). Dal momento che la Commissione non si è confrontata con tale dichiarazione e l'art. 131 cpv. 2 ORC, concentrandosi invece sulle clausole dei rogiti (di cui si dirà più avanti), la correzione in questione non può essere confermata.

4.4.6. In sede di risposta la Commissione non ha inoltre spiegato per quale motivo, pur non essendo in discussione l'acquisto di un fondo ai sensi dell'art. 4 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterno del 16 dicembre 1983; LAFE RS 211.412.41), fosse necessario allegare anche una dichiarazione LAFE. Anche da questo punto di vista, non può quindi essere ravvisato un errore.

4.5. In esito a quanto precede, occorre quindi concludere che la controversa detrazione di 3 punti non appare giustificata. Anche volendo restituire al ricorrente 2 dei 3 punti, così come chiede, l'esito della sua prova, come si vedrà in appresso, comunque non cambia.

5.    Verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Augura Investment SA (II) (rogito n. 1) - (valutazione: 17/20 punti)

5.1. 5.1.1. Nella decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rimproverato al candidato di aver erroneamente indicato nel suo rogito che è “rappresentata” l'integralità delle azioni mentre in apertura viene accertata la presenza personale delle due azioniste Carla e Cinzia Rossi; ha inoltre riscontrato l'assenza delle indicazioni previste dall'art. 702 cpv. 2 cifra 1 CO. Ha quindi detratto 1 punto.

5.1.2. L'insorgente taccia questa critica di pura forma e non di sostanza: la formulazione contenuta nel suo rogito rispecchierebbe la prassi in uso tra i notai ticinesi; il suo atto accerterebbe tutto quanto necessario a livello di valida costituzione di un'assemblea totalitaria in quanto presenti tutti gli azionisti. Insostenibile sarebbe invece il richiamo all'art. 702 cpv. 2 cifra 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220): il suo atto contiene infatti tali indicazioni (data, ora inizio e fine, forma e luogo dell'assemblea generale).

5.1.3. In sede di risposta, la Commissione ha ribadito l'imprecisione, spiegando anzitutto come in apertura di questo rogito (come di quello della Sagl, rogito n. 2), il ricorrente abbia constatato la presenza di Carla e Cinzia Rossi facendo riferimento alla loro carica sociale e non alla loro qualità di azioniste rispettivamente socie delle società (solo nel rogito n. 2 e solo per Cinzia Rossi avrebbe accennato alla sua veste di socia). Ha quindi ribadito l'erroneità della contestata clausola, rilevando come a essere presenti non sono le azioni (trattandosi di azioni nominative, non necessariamente “materializzate” in un titolo), né le quote sociali (pure non necessariamente “materializzate”), ma semmai le persone fisiche, puntualizzando infine che il candidato avrebbe dovuto accertare la loro presenza sulla base del libro degli aventi diritto economico (rispettivamente del libro delle quote).

5.1.4. Ora, per quanto attiene a quest'ultima puntualizzazione, è ben vero che il ricorrente, come rileva nella replica, si è limitato a riportare nel suo rogito l'accertamento della Presidente (ciò che non appare scorretto, visto che la verifica della presenza degli azionisti o dei loro rappresentanti all'assemblea generale di una società anonima spetta in primo luogo al consiglio d'amministrazione; cfr. pure STA 52.2021.367 del 10 febbraio 2022 consid. 3.3, confermata da STF 2C_240/2022 del 17 ottobre 2022). Non appare tuttavia insostenibile ritenere che una formulazione più precisa del verbale avrebbe anche richiesto un riferimento alla presenza di tutte le azioniste con le azioni da esse rappresentate (cfr. art. 702 cpv. 2 cifra 2 CO, che include invero anche il valore nominale, non riportato nel rogito; cfr. Karolina Kuprecht/ Nando Stauffer von May, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, op. cit., n. 61.48 seg. che comprende un modello; inoltre, n. 61.20). Al di là del richiamo improprio alla cifra 1, anziché 2, dell'art. 702 cpv. 2 CO, su cui la Commissione non si è soffermata (cfr. risposta), la sbavatura quindi sussiste ed è atta a giustificare in modo sostenibile la detrazione di 1 punto.

5.2. 5.2.1. La Commissione esaminatrice ha inoltre rimproverato al candidato di non aver specificato come e da chi era accertato che le due società partecipanti alla fusione sono delle PMI. Il registro di commercio, ha aggiunto, non ha un potere di cognizione a questo riguardo ma si basa sulle dichiarazioni PMI sottoscritte dall'organo direttivo (il quale deve indicare a sua volta su quale base fonda la propria decisione (ad esempio: conto economico/bilancio/dichiarazione di rinuncia degli azionisti/verbale di assemblea generale). Ha quindi detratto 1 punto.

5.2.2. L'insorgente contesta la correzione, richiamando il contenuto della clausola del suo rogito (e di quella analoga del rogito n. 2), nonché le predette dichiarazioni PMI. Obiezione che la Commissione contesta, rinviando a quanto già osservato in precedenza (supra consid. 4.4.3).

5.2.3. Il rogito del ricorrente contiene in particolare la seguente clausola:

L'assemblea prende atto che sia la Augura Investment SA che la MR Advisors Svizzera Sagl sono considerate delle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 lett. e della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus). Preso atto di quanto sopra, gli azionisti all'unanimità decidono di rinunciare:  - Alla stesura del rapporto di fusione (art. 14 cpv. 2 Lfus); - Alla verifica del contratto e del rapporto di fusione (art. 15 cpv. 2 Lfus);

- Alla procedura di consultazione (art. 16 cpv. 2 LFus).

Ora, se è ben vero che tale clausola contiene la dichiarazione di rinuncia degli azionisti ai sensi degli art. 14 segg. LFus, in forma di una decisione unanime in seno all'assemblea generale (così come consiglia anche la dottrina, von der Crone, op. cit., n. 233 pag. 109), è pur vero che la stessa non è particolarmente precisa relativamente alla premessa, da cui non traspare chi e su quali basi dichiara ai presenti che la SA è una PMI ai sensi dell'art. 2 lett. e LFus, e così pure la Sagl. Laddove fa riferimento a quest'ultima società, la clausola non è peraltro nemmeno pertinente, poiché la natura di PMI della Sagl non è un presupposto per la rinuncia, posto che ogni singola società (PMI) partecipante alla fusione decide in modo autonomo se usufruire delle facilitazioni di cui agli art. 14 segg. LFus, a prescindere dalla natura o decisione delle altre società coinvolte (cfr. von der Crone, op. cit., n. 230; Gnos/Vischer/Galli, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 94.87). Al di là di quest'ultima osservazione, la correzione dell'autorità esaminatrice, seppur puntigliosa, non procede comunque ancora da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che le va riconosciuto in quest'ambito. Tanto più che la stessa non ha penalizzato l'analoga clausola contenuta nel rogito n. 2.

5.3. 5.3.1. Gli esaminatori hanno rilevato come nell'atto viene approvata genericamente “la fusione” ancorché l'oggetto della delibera assembleare sia l'approvazione del contratto di fusione (art. 12 cpv. 2 e art. 18 LFus), precisando inoltre che non sarebbe stato strettamente necessario allegare il contratto di fusione. Per questo errore ha detratto 1 punto.

5.3.2. Il ricorrente ritiene la clausola formulata nel suo rogito corretta e l'addebito una questione di puro stile, aggiungendo che nemmeno l'aver allegato il citato contratto configurerebbe un errore.

5.3.3. Nel suo rogito n. 1 (pag. 3) l'insorgente ha indicato che (..) l'assemblea accetta all'unanimità la fusione per incorporazione con la società MR Advisors Svizzera Sagl (cfr. pag. 3). È ben vero che nel suo atto ha tra l'altro inserito una premessa secondo cui all'assemblea viene sottoposto per verifica e accettazione il contratto di fusione di data 1° (primo) aprile 2023 (duemilaventitre), sottoscritto dagli organi superiori di amministrazione delle due società, allegato al presente verbale quale inserto 1 (cfr. pag. 2). Ciò non toglie che la clausola criticata dalla Commissione manca della necessaria chiarezza e pertinenza di formulazione cui è tenuto un notaio (cfr. pure Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 711d pag. 461): la decisione di approvazione dell'assemblea generale si riferisce infatti al contratto di fusione, non in modo generico alla fusione (cfr. LFus, titolo a margine sezione 4, art. 12 cpv. 2 e 18 cpv. 1). Al di là della puntualizzazione riferita all'allegato, già solo per tale motivo, la correzione - non riconducibile a una mera cavillosa questione di stile - è sostenibile e così pure la conseguente detrazione di punteggio.

6.    Verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della MR Advisors Svizzera Sagl (III) (rogito n. 2) – (valutazione: 10/25 punti)

6.1. 6.1.1. Con la decisione impugnata, anche per questo rogito la Commissione ha rimproverato al ricorrente di aver impropriamente indicato che è “rappresentata” l'integralità delle quote mentre in apertura (..) viene accertata la presenza personale di Carla Rossi e Cinzia Rossi. Ha inoltre riscontrato l'assenza delle indicazioni previste dall'art. 702 cpv. 2 cifra 1 CO e il riferimento all'art. 701 CO anziché ai combinati art. 805 cpv. 5 e 701 CO. Per queste imprecisioni, ha sottratto 2 punti.

6.1.2. L'insorgente contesta la correzione, con motivazioni analoghe a quelle già addotte per il primo rogito, considerando finanche ridicola la puntualizzazione relativa all'art. 805 cpv. 5 CO, posto che pure il richiamo all'art. 701 CO poteva essere omesso. La Commissione respinge le obiezioni, richiamando quanto già osservato per il primo rogito (supra consid. 5.1.3).

6.1.3. Il secondo rogito del ricorrente si apre in modo analogo al verbale dell'assemblea generale della SA e include in particolare la constatazione della Presidente (..) che sono rappresentate l'integralità delle no. 20 (venti) quote della MR Advisors Svizzera Sagl, e che pertanto quest'ultima è validamente costituita ai sensi dell'art. 701 CO, e può quindi deliberare. Ora, al di là del richiamo improprio alla cifra 1 dell'art. 702 cpv. 2 CO, analogamente a quanto indicato per il rogito n. 1 (consid. 5.1.4), non appare insostenibile ritenere poco precisa anche questa constatazione, nella misura in cui non fa anche riferimento alla presenza di tutte le socie con le quote da loro rappresentate (di cui non è invero neanche indicato il valore nominale, cfr. Daniel M. Häusermann, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 68.74 seg., comprensivo di un modello; inoltre n. 68.27). Pertinente è pure l'obiezione riguardante l'art. 805 cpv. 5 CO: nel suo rogito il candidato non indica, come dovrebbe, che è una riunione di tutti i soci (Unversalversammlung). La circostanza (similmente al primo rogito) è deducibile solo indirettamente attraverso il richiamo dell'art. 701 CO, che risulta però a questo punto monco: le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano infatti per analogia in virtù del richiamo dell'art. 805 cpv. 5 CO (cfr. pure Häusermann, op. cit., n. 68.74 e 68.76). La correzione con penalità di 2 punti, tenuto conto del margine d'apprezzamento che va riconosciuto agli esaminatori, non risulta quindi manifestamente insostenibile, errata e pretestuosa.

6.2. 6.2.1. Gli esaminatori hanno inoltre riscontrato che la delibera di aumento del capitale sociale non contiene tre elementi imprescindibili, ossia:

(1)  la natura del conferimento; si deduce solo dal rogito successivo che il candidato pensa a un conferimento a contanti; tuttavia la natura del conferimento va indicata esplicitamente nella delibera di aumento;

(2)  la data a partire dalla quale le nuove azioni danno diritto al dividendo;

(3)  l'utilizzo dei diritti d'opzione eventualmente non esercitati dagli azionisti;

                                         detraendo per ognuno di essi 2 punti. Ha inoltre rilevato che la sottoscrizione delle nuove azioni sembra avvenire già in questa sede mentre normalmente avviene successivamente alla delibera dell'assemblea, in separata sede; da cui la sottrazione di 1 ulteriore punto. 6.2.2. Il ricorrente contesta la mancanza del terzo elemento imprescindibile, ovvero l'utilizzo dei diritti d'opzione eventualmente non esercitati dagli azionisti. Stigmatizzato l'uso del termine azionisti (trattandosi di Sagl non sono infatti azionisti (!) ma bensì semmai soci), richiama l'art. 75 cpv. 1 lett. m ORC, che avrebbe la seguente ratio: poiché gli azionisti di una SA, come pure i soci di una Sagl, sono al beneficio per legge di un diritto d'opzione sulle azioni o quote di nuova emissione (art. 652b CO) e considerato che, solitamente, le azioni o le quote di nuova emissione non sono ancora state sottoscritte al momento dell'assemblea, quest'ultima deve stabilire "le conseguenze dell'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione"(art. 650 cpv. 1 cfr. 9 CO per il rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cfr. 2 CO). In concreto, ha aggiunto, il verbale di cui al rogito n. 2 (trattanda 1, pag. 2) già contemplava da parte di chi sarebbero state sottoscritte le quote sociali di nuova emissione (..). Pertanto, vista la sottoscrizione delle quote di nuova emissione da parte delle due socie, in proporzione a quelle da loro già detenute, i diritti di opzione sono stati in concreto tutti esercitati, situazione già stabilita in sede di assemblea dei soci. Ne consegue che nessuna indicazione in merito ad (eventuali) diritti di opzione non esercitati era in concreto necessaria, né dal profilo formale e neppure sotto il profilo sostanziale, poiché tale ipotesi era già a priori esclusa. L'insorgente si oppone inoltre all'obiezione relativa alla sottoscrizione delle nuove azioni: le quote non sarebbero state sottoscritte in sede di assemblea dei soci (ciò che non sarebbe comunque contrario ad alcuna norma), ma con successive dichiarazioni (schede) di sottoscrizione annesse al verbale della gerenza (rogito n. 3).

6.2.3. Con la risposta la Commissione ha confermato l'errore: nulla permette di ritenere che l'intenzione manifestata dalle socie nel verbale assembleare di cui al rogito n. 2 del candidato di sottoscrivere in futuro le quote di nuova emissione (cfr. la formulazione del candidato: "le nuove quote emesse saranno sottoscritte dalle attuali socie come segue” [..]) sarebbe poi stata anche effettivamente realizzata con la sottoscrizione delle quote in separata sede, ovvero nell'apposita scheda di sottoscrizione. Per questa eventualità, che il candidato stesso non ha escluso né poteva evidentemente escludere, ha aggiunto, era necessario che il verbale assembleare contenesse indicazioni circa l'impiego dei diritti di opzione eventualmente non esercitati, malgrado la (mera) intenzione espressa in sede assembleare. Nulla si dice invece al riguardo nell'atto dallo stesso redatto.

6.2.4. La deliberazione dell'assemblea dei soci deve tra l'altro contenere ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione (cfr. art. 781 cpv. 5 cifra 2 con l'art. 650 cpv. 2 cifra 9 CO). Non è invece compito dell'assemblea decidere dell'esercizio o meno del diritto di opzione dei soci. Sono infatti i soci a esercitarlo, firmando le schede di sottoscrizione che vengono emesse conformemente alla deliberazione d'aumento dall'assemblea dei soci (cfr. art. 781 cpv. 3 con l'art. 652 cpv. 2 CO; cfr. per una breve panoramica sulla procedura: Harald Maag/Florian S. Jörg, Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 88.08 segg., n. 88.11, 88.12; inoltre, sulla scheda di sottoscrizione: n. 88.78 segg.). In concreto, il rogito n. 2 contiene la seguente clausola (pag. 2, ndr. sottolineatura del Tribunale):

Le nuove quote emesse saranno sottoscritte dalle attuali socie come segue: ROSSI Carla, generalità suddette, sottoscriverà no. 40 (..) nuove quote di nominali CHF 1'000 (..), per complessivi CHF 40'000 (..); ROSSI Cinzia, generalità suddette, sottoscriverà no. 40 (..) nuove quote di nominali CHF 1'000 (..), per complessivi CHF 40'000 (..); Considerato che, sottoscrivendo le quote come sopra esposto, le socie manterranno la medesima loro partecipazione anteriore, il diritto di opzione ex art. 652b cpv. 1 CO viene mantenuto.

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, certo è che da tale clausola non risulta che i diritti di opzione sono stati in concreto tutti esercitati, ma tutt'al più solo una dichiarazione d'intenti pro futuro, peraltro non vincolante, di sottoscrizione delle quote sociali. Correttamente, il candidato notaio avrebbe invece dovuto prevedere una clausola che regolasse il destino dei diritti d'opzione per l'eventualità (anche imprevista) in cui gli stessi non venissero poi esercitati mediante la prospettata sottoscrizione (cfr. Maag/Jörg, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 88.67, che include una formulazione esemplificativa). Da questo profilo, la correzione della Commissione va pertanto confermata e così pure la relativa detrazione di punteggio (-2 punti), che non risulta insostenibile.

6.2.5. Considerato, come visto, che dalla clausola dell'insorgente non risulta che i diritti di opzione sono già stati esercitati mediante la sottoscrizione delle apposite schede, non può invece essere tutelato l'ulteriore contradittorio rimprovero al ricorrente, secondo cui: la sottoscrizione delle nuove azioni (recte: quote sociali) sembra avvenire già in questa sede mentre normalmente avviene successivamente alla delibera dell'assemblea, in separata sede. Per tale correzione, infondata, s'impone una restituzione del punto sottratto.   6.3. La Commissione ha inoltre penalizzato l'insorgente di 1 punto per aver previsto nel rogito la modifica statutaria relativa allo scopo sociale della Sagl (inglobando quello della SA). La correzione, per gli stessi motivi già indicati in precedenza (supra consid. 4.2), va esente da critiche. Considerato che l'inopinata modifica statutaria si ritrova non solo nell'istanza d'iscrizione a registro di commercio (I), ma già a livello di verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Sagl (III), è inevitabile che questo sbaglio, reiterato, abbia comportato due volte una penalizzazione. Per quanto severa o opinabile possa apparire agli occhi del ricorrente, la valutazione non risulta ancora insostenibile.

6.4. Analoghe considerazioni valgono per le nomine statutarie. A ragione la Commissione esaminatrice ha censurato, in quanto superflua, la nomina di Cinzia Rossi (rogito pag. 3 seg.), ritenendo invece che sarebbe stata opportuna una presa d'atto delle dimissioni di Carla Rossi. Come visto, non era effettivamente necessario procedere con una nomina a gerente di Cinzia Rossi, che già lo era (supra consid. 4.1). Non porta ad altra conclusione il richiamo dell'insorgente all'altra modifica statutaria prevista nel rogito relativa alla gestione della società (art. 8), né l'eventualità, non prevista dal testo d'esame, che lo statuto prevedesse un limite temporale per la durata del mandato dei gerenti. La nomina di Cinzia Rossi resta un atto che non era necessario. Il candidato avrebbe piuttosto dovuto dar atto delle dimissioni di Carla Rossi. La detrazione di 2 punti per questo reiterato errore, ancorché severa, tenuto conto che il metro di giudizio dell'autorità esaminatrice non può essere rimesso in discussione alla leggera (consid. 2), non risulta insostenibile.

6.5. L'autorità esaminatrice ha inoltre penalizzato il ricorrente poiché nel rogito manca il mandato alla gerenza di procedere con l'iscrizione della fusione e dell'aumento di capitale. Considerato che la Commissione ha però dato atto di essere incorsa in una svista (cfr. risposta pag. 5 ad 18), su questo aspetto s'impone una restituzione del punto ingiustamente sottratto

7.    Verbale di una riunione della gerenza della MR Advisors Svizzera Sagl (IV) (rogito n. 143, recte: n. 3) – (valutazione: 14/20 punti)

7.1. 7.1.1. Gli esaminatori hanno anzitutto censurato che nel rogito in questione manca l'accertamento che la gerenza è stata regolarmente convocata per cui la riunione è atta a deliberare sull'ordine del giorno, detraendo 1 punto.

7.1.2. Il ricorrente considera la correzione assurda: le norme sulla regolare costituzione di una riunione della gerenza sarebbero pertinenti solo quando i gerenti sono più di uno, non quando c'è un solo gerente, come in concreto. Con la risposta la Commissione ha mantenuto la propria obiezione.

7.1.3. Il rogito n. 3 del ricorrente contiene la seguente clausola:

                                         Premesso che, con decisione di data odierna, l'assemblea dei soci della MR Advisor Sagl ha nominato, quale gerente Rossi Cinzia, generalità suddette, si accerta che la riunione della gerenza è validamente costituita.

Ora, anche ammettendo che le formalità prescritte per la convocazione possono non essere osservate in caso di riunione della gerenza di una Sagl che ha un unico gerente - analogamente a quanto può avvenire per le assemblee universali ai sensi dell'art. 701 CO (cfr. Manuel C. Frick, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 45.14; inoltre, n. 88.35; cfr. pure Adrian Rietschi/Matthias Forster, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, op. cit., n. 39.08) - resta il fatto che dalla predetta clausola non emerge un accertamento che è presente l'unica gerente della Sagl e che pertanto la riunione è regolarmente costituita (così come può esserlo una “riunione universale”). La correzione della controversa clausola, poco circostanziata, resiste tutto sommato ancora alle critiche dell'insorgente.

7.2. 7.2.1. L'autorità esaminatrice ha pure rilevato che si indica erroneamente che Cinzia Rossi è stata nominata gerente in data odierna mentre lo era già da prima, detraendo 1 ulteriore punto.

7.2.2. Per i medesimi motivi già indicati in precedenza (supra consid. 4.1), anche questa correzione è difendibile. Cinzia Rossi era infatti già gerente; inoltre, contrariamente a quanto ribadisce il ricorrente, in base ai suoi stessi atti non era invece Presidente della gerenza. Per quanto la penalizzazione di questo errore reiterato possa apparire severa, tenuto conto del margine che va riconosciuto all'autorità esaminatrice, la stessa non è comunque ancora insostenibile.

7.3. 7.3.1. Gli esaminatori hanno in seguito constatato che al verbale di riunione della gerenza viene allegato (non si capisce in quale forma: originale? una copia autentica? una fotocopia?) il rogito precedente relativo alla delibera di aumento del capitale sociale mentre quest'ultimo va solo esibito ai comparenti nonché al notaio e allegato all'istanza di iscrizione, detraendo 2 punti.

7.3.2. L'insorgente osserva di aver dato atto nel verbale della gerenza che i documenti giustificativi - tra cui il rogito n. 1 relativo alla delibera di aumento del capitale sociale - gli erano stati esibiti, come richiede l'art. 75 cpv. 2 lett. e ORC; non ritiene per contro scorretto aver allegato il predetto rogito, quale inserto.

7.3.3. In concreto dal verbale di cui al rogito n. 3 risulta che i documenti su cui si fonda l'aumento del capitale sociale, e in particolare l'atto pubblico relativo alla delibera dell'assemblea dei soci (che è stato annesso quale inserto 1), sono stati sottoposti alla gerenza, come pure al notaio (cfr. pag. 1 e 3). Da questo profilo, è incontestato che il suo atto è corretto e conforme, non tanto all'art. 75 ORC (abrogato dal 1° gennaio 2023), ma all'art. 781 cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 652g cpv. 2 CO (giusta il quale il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale sociale e attesta che questi gli sono stati esibiti). Considerato che, dal 1° gennaio 2023, la predetta norma precisa pure che tali documenti devono essere acclusi all'atto pubblico, contrariamente a quanto assunto dagli esaminatori, è più che dubbio che non fosse da annettere al rogito (anche) la predetta delibera (cfr. Gauden G. Zindel/Peter R. Isler, in: Zindel/Isler, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Basilea 2024, n. 49 ad art. 781 CO). Certo è invece che l'insorgente non ha specificato in alcun modo la forma di tale inserto: considerato che l'originale e le copie degli atti pubblici sono soggetti a particolari prescrizioni di forma (cfr. art. 55 segg. LN), come a ragione ricorda la Commissione (cfr. risposta pag. 5), non appare affatto irragionevole esigere da un candidato notaio precisione e rigore su questi aspetti. Nell'esito, anche potendo riconoscere al ricorrente un errore solo per quest'ultimo aspetto, restituendogli quindi 1 dei 2 punti sottratti, come si vedrà qui di seguito, il suo esame non raggiunge comunque la soglia della sufficienza.

7.4. 7.4.1. Nella decisione impugnata, gli esaminatori hanno infine rilevato che il verbale non menziona come è avvenuto il conferimento (dal fatto che il candidato allega una dichiarazione bancaria si desume che sia avvenuto in contanti), detraendo 2 punti.

7.4.2. L'insorgente si è opposto a tale correzione, eccependo di aver espressamente menzionato tale aspetto nel suo rogito n. 3 a pag. 2: “(..) Considerato che l'aumento di capitale avviene tramite conferimenti in denaro (..)”. Il conferimento, ha precisato, non sarebbe quindi affatto deducibile solo dalla dichiarazione bancaria annessa.

7.4.3. In sede di risposta, la Commissione ha ricordato che il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci di aumento di capitale deve imperativamente indicare la natura del conferimento (si rinvia a quanto esposto ai punti 16/17 del ricorso). Non è ammissibile che lo stesso possa solo venire dedotto a posteriori dal verbale di constatazione dell'avvenuto aumento di capitale da parte della gerenza, confermando la deduzione operata.  

7.4.4. Nel suo rogito, il ricorrente ha inserito la seguente clausola (pag. 2 seg.):

                                         La gerenza accerta inoltre che tutti i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione, e che tutti conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale, e sono a libera disposizione della società. Si allega al presente atto, quale inserto 4/., la dichiarazione della banca X SA, Locarno, che attesta l'avvenuto integrale versamento del capitale aumentato, a libera disposizione della società.

                                         Ora, in base ai combinati art. 781 cpv. 5 cifra 5 e 652g cpv. 1 cifra 3 CO, la gerenza deve tra l'altro accertare che i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale e in particolare che i conferimenti in denaro sono stati depositati presso un istituto bancario e che è tenuto a disposizione esclusiva della società (cfr. art. 781 cpv. 3 con gli art. 777c cpv. 2 cifra 3 e 633 cpv. 1 CO; Maag/Jörg, op. cit., n. 88.110 pag. 1055 e n. 88.112; Zindler/Isel, op. cit., n. 48 ad art. 781). In concreto, nella misura in cui la predetta clausola non accerta in modo esplicito l'esecuzione dei conferimenti in denaro, non è insostenibile ritenere la stessa non sufficientemente precisa. Poiché tale accertamento rientra in uno specifico compito della gerenza, neppure è inammissibile pretendere da un notaio una formulazione chiara e precisa, e non solo una clausola il cui senso esatto possa essere dedotto solo dall'inserto allegato (dichiarazione bancaria), come indicato nella decisione impugnata, o da un'altra clausola (come quella evocata dal ricorrente e non riferita peraltro ad alcun accertamento da parte della gerenza). A ciò aggiungasi, come ricordato dalla Commissione, che la natura del conferimento non emerge neppure dalla delibera dell'assemblea dei soci. Ricordato ancora che il metro di giudizio adottato dalla Commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera, la correzione e la conseguente penalizzazione vanno pertanto confermate.

8.    Istanza di cancellazione della Augura Investment SA (V) – (valutazione: 5/9 punti)

8.1. Gli esaminatori hanno censurato il contenuto dell'istanza del ricorrente, poiché priva dell'indicazione che attivi e passivi verso terzi sono ripresi dalla MR Advisors Svizzera Sagl, penalizzandolo quindi di 2 punti.

8.2. Il ricorrente contesta la correzione, che non poggerebbe su alcuna base legale. In applicazione dell'art. 132 cpv. 2 ORC, dovrebbe essere solo menzionato che la cancellazione della società trasferente avviene a seguito di fusione. Lo confermerebbe anche la dottrina. L'indicazione pretesa dalla Commissione sarebbe frutto di una semplice selezione di modelli d'iscrizione elaborata nel 2004 dall'Ufficio federale del registro di commercio.

8.3. Ora, considerato che la fusione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio e che a tale data tutti gli attivi e i passivi della società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice (cfr. art. 22 cpv. 1 LFus), appare evidente l'importanza di iscrivere a registro di commercio, con la cancellazione della società trasferente a seguito di fusione (cfr. art. 21 cpv. 3 LFus, art. 132 cpv. 2 ORC), la ripresa da parte della società assuntrice degli attivi e passivi verso terzi. La formulazione, come indica la Commissione, risponde a una prassi consolidata degli uffici del registro di commercio (cfr. il sito dell'Ufficio federale di giustizia [https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirt-schaft/handelsregister/rechtsgrundlagen.html], sub Direttive e comunicazioni emanate dall'UFRC: Legge sulla fusione selezione di modelli d'iscrizione al registro di commercio dell'8 marzo 2023, pag. 13), peraltro propugnata anche dalla stessa dottrina citata dal ricorrente (cfr. Christian Champeaux, in: Siffert/Turin [curatori], Handelsregisterverordnung [HRegV], Berna 2013, n. 24 ad art. 132, sub Mustertexte: Eintrag Löschung übertragende Gesellschaft). Prassi che un notaio dovrebbe evidentemente conoscere. Per quanto esigente possa apparire al ricorrente, la correzione e la penalità che ne è conseguita non sono insomma insostenibili e resistono alle sue critiche.

8.4. Ritenuto che l'insorgente non mette in discussione le altre correzioni rilevate dalla Commissione, la valutazione per questa posizione (V) dev'essere integralmente confermata.

9.    Da tutto quanto precede risulta che il punteggio dell'esame scritto anche tenendo conto dei punti (+ 5 punti) che possono essergli restituiti ai sensi dei precedenti considerandi (consid. 4.4, 6.2.5, 6.5, 7.3.3), cumulati al punto (+1) derivante dall'errore aritmetico in cui è pacificamente incappata la Commissione - resta comunque, seppur di poco, al di sotto della soglia della sufficienza (59/90 < 60/90) e non permette quindi di sovvertire l'esito negativo della sua prova scritta. E ciò a prescindere dalle considerazioni finali relative all'iscrivibilità nel registro di commercio contenute nella decisione impugnata, che la Commissione ha precisato di avere espresso a titolo meramente abbondanziale (cfr. risposta pag. 1). In definitiva, la decisione di bocciatura impugnata non procede da un esercizio scorretto e insostenibile del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità decidente in questa materia e va pertanto confermata.

10. 10.1. Alla luce di quanto sopraesposto, il ricorso deve dunque essere respinto.

10.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta formulata in via cautelare dal ricorrente diviene priva d'oggetto.

10.3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

  CO 1      

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2023.366 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.04.2024 52.2023.366 — Swissrulings