RI 1
Incarti n. a. 52.2023.354 b. 52.2023.355
Lugano 25 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sui ricorsi del 6 ottobre 2023 di
a. b.
RI 1 CO 2, ,
contro
la decisione del 27 settembre 2023 del Municipio di CO 3 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato a CO 1 il servizio di spargimento sale sul territorio di __________ per il periodo autunno 2023 primavera 2031 (lotto 2);
ritenuto, in fatto
A. Il 16 agosto 2023 il Comune di CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sgombero neve e spargimento sale/ghiaietto sulle strade comunali per i periodi invernali autunno 2023 - primavera 2031 (FU n.__________ pag. __________). Il bando segnalava che il servizio era suddiviso in lotti. Fra questi, v'era quello relativo allo spargimento sale sul territorio di __________ (lotto 2), per il quale il committente ha previsto l'impiego di un veicolo.
Ai punti 2 (descrizione dell'appalto) e 9 (caratteristiche tecniche dei veicoli) il capitolato di appalto indicava chiaramente che i lavori messi a concorso dovevano essere eseguiti con un veicolo idoneo, dotato di ben precise caratteristiche:
Sul modulo d'offerta dovranno essere indicati i dettagli dei veicoli impiegati. Le attrezzature devono essere conformi alle norme dell'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS).
Il servizio di spargimento sale o ghiaietto delle strade comunali deve essere eseguito con un automezzo gommato e dotato delle necessarie catene, maneggevole e munito di tutte le apparecchiature per la segnaletica richiesta dalla legge.
a) I veicoli devono essere a trazione integrale.
b) La spanditrice deve avere una capienza di almeno 1.00 mc.
c) L'assuntore si assume ogni e qualsiasi onere per la manutenzione e le riparazioni del veicolo e degli aggregati.
Il Municipio si riserva di far ispezionare i veicoli e aggregati da mettere a disposizione e di proporre eventuali accorgimenti tecnici necessari.
Lo stesso documento precisava che tutti i veicoli impiegati avrebbero dovuto essere immatricolati con targhe bianche, blu o verde (trattori agricoli con relativa autorizzazione dell'Ufficio circolazione; punto n. 6 lett. b) e coperti da regolare assicurazione responsabilità civile per trasporti "conto terzi" che garantisca una prestazione minima globale per sinistro di fr. 3'000'000.- (punto n. 7 lett. a).
Circa gli atti da produrre con l'offerta, il capitolato d'appalto disponeva, fra l'altro, quanto segue (punto n. 4):
Allegati da fornire dal concorrente
a) Fotocopia della licenza di circolazione (carta grigia) di ogni veicolo. L'utilizzo di veicoli con targa verde presuppone l'autorizzazione di un permesso speciale per lo svolgimento del servizio.
b) Fotocopia della licenza di condurre (patente) di ogni conducente.
c) Fotocopia della polizza di assicurazione RC riferita ai veicoli utilizzati, o dichiarazione in merito dell'assicuratore.
d) (…)
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente li deve richiedere assegnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.
Il bando preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. prezzo 50%
2. esperienza in lavori analoghi 30%
3. idoneità del veicolo 20%
Per la valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta, i concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti il veicolo (tipo, numero/colore della targa, marca e anno di costruzione, modello, trazione, potenza in CV, peso totale, filtro anti particolato, EURO) impiegato. Agli offerenti era inoltre richiesto di specificare la marca e l'anno di costruzione dell'aggregato spargisale previsto per l'esecuzione della commessa. Queste informazioni andavano comunicate completando un'apposita tabella, inserita nel modulo d'offerta, in calce alla quale erano nuovamente indicati i documenti da allegare, ossia la copia della licenza di circolazione del veicolo e, in caso l'aggregato non è disposizione del concorrente, la copia di un contratto d'acquisto vincolato all'ottenimento dell'appalto, fornibile entro il 1° novembre 2023.
B. In tempo utile, per il lotto 2 (spargimento sale sul territorio di __________), qui in discussione, sono giunte al committente sei offerte, tra cui quella di CO 1, di fr. 176'000.-, quella di RI 1, di fr. 208'000.-, nonché quella di CO 2, di fr. 302'400.-.
C. Il 27 settembre 2023 il Municipio di CO 3 ha deliberato la commessa a CO 1, in esito alla seguente classifica:
1. CO 1 4.70
2. F__________ 4.15
3. N__________ 3.55
4. RI 1 3.34
5. CO 2 1.10
D. a. Contro la predetta decisione RI 1, quarto classificato con 3.34 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore (inc. 52.2023.354). Sostiene che il deliberatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non aver presentato un'offerta completa e conforme alle condizioni di gara. CO 1 avrebbe infatti omesso di indicare il numero di targa del veicolo (Nissan NP 300 Navara DC) previsto per lo svolgimento del servizio e non avrebbe allegato all'offerta la copia della polizza di assicurazione RC del mezzo e la documentazione relativa all'autorizzazione cantonale per segnalatori lampeggianti di avvertimento. L'aggiudicatario non avrebbe inoltre dimostrato che l'aggregato spargisale sarebbe stato a sua disposizione entro il 1° novembre 2023, essendosi limitato ad esibire un'offerta con l'indicazione che il termine di fornitura sarebbe stato definito alla conferma d'ordine e non già un contratto d'acquisto con consegna vincolata. Il carico a pieno della spanditrice non sarebbe d'altro canto conforme con il peso massimo consentito riportato sulla licenza di circolazione dell'autofurgone proposto. A mente dell'insorgente, come l'aggiudicatario, pure il secondo e terzo classificati avrebbero meritato l'estromissione dalla procedura. Essi avrebbero infatti previsto l'impiego di aggregati spargisale con una capienza (550 l), inferiore a quella minima (almeno 1.00 mc) esatta dall'ente banditore.
b. All'accoglimento del ricorso si oppone la committenza. Essa rileva anzitutto come il ricorrente e il quinto classificato abbiano fornito indicazioni analoghe con riferimento ai conducenti di riserva. L'esistenza di una collaborazione nella preparazione delle rispettive offerte, comprovata anche dalle referenze allegate, sarebbe lesiva delle prescrizioni di concorso e dei principi che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche e dovrebbe condurre alla loro esclusione dalla gara. L'ente banditore difende in seguito l'aggiudicazione della commessa a CO 1, sostenendo che il veicolo proposto era immatricolato e, di conseguenza, pure munito di una valida assicurazione RC al momento dell'inoltro dell'offerta. Osserva che il punto n. 5 lett. i del capitolato si limitava a richiedere che il mezzo fosse dotato di luci lampeggianti o girevoli. Non esigeva che per comprovare il requisito posto dalla citata norma occorresse allegare all'offerta una specifica autorizzazione. In ogni caso, è compito del committente far ispezionare il veicolo dell'aggiudicatario e, eventualmente, proporre accorgimenti tecnici. Per quanto riguarda l'aggregato spargisale il committente sostiene che l'offerta presentata dal deliberatario è da considerarsi vincolante, prova ne sia che il medesimo è già stato impiegato. Da respingere sono infine anche le critiche secondo cui il carico a pieno della spanditrice non sarebbe conforme con il peso massimo consentito riportato sulla licenza di circolazione. Il bando non impone infatti ai concorrenti di svolgere il servizio a pieno carico.
c. Pure l'aggiudicatario si oppone al ricorso. Sostiene che i documenti del concorso non pretendevano che i veicoli previsti per lo svolgimento del servizio fossero intestati al concorrente al momento della scadenza del concorso e afferma di avere agito correttamente targando e assicurando quello proposto prima del 1° novembre 2023, data di inizio del mandato. Aggiunge di avere munito il mezzo di luci lampeggianti, così come richiesto dalle regole di gara, le quali non esigevano l'inoltro di una particolare autorizzazione al riguardo. Il deliberatario precisa in seguito di avere acquistato e messo in funzione lo spargisale prima della data di inizio 01.11.2023 rispettando anche questo punto e argomenta che in nessun punto del capitolato è specificato che il medesimo debba essere posizionato a pieno carico sul veicolo. Al pari del committente, anche l'aggiudicatario esprime perplessità sulle offerte del ricorrente e di CO 2, le quali prevedono l'impiego degli stessi mezzi e del medesimo personale conducente a prezzi tuttavia notevolmente differenti l'una dall'altra.
d. Invitato a esprimersi sul ricorso, CO 2 ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare. Ha chiesto di concedere effetto sospensivo al gravame.
E. a. Con la replica il ricorrente ribadisce le proprie tesi e contesta che vi siano motivi di esclusione della sua offerta. Sostiene in aggiunta che l'aggiudicatario non avrebbe dimostrato di disporre di una copertura assicurativa minima di fr. 3 milioni per sinistro. Inoltre, a dispetto di quanto ritiene il committente, il veicolo e gli aggregati che circolano attualmente sulle strade comunali non sarebbero quelli indicati nel modulo d'offerta dall'aggiudicatario.
b. Con la duplica, il committente si riconferma nelle precedenti argomentazioni. Conferma di essere a conoscenza che le attrezzature attualmente utilizzate per lo svolgimento del servizio sono state acquistate dal deliberatario in un secondo momento principalmente a causa dell'incertezza di assunzione del servizio dovuta al ricorso in oggetto. Il veicolo come pure l'aggregato presenterebbero ad ogni buon conto le stesse caratteristiche di quelli inseriti nell'offerta. c. Il deliberatario sostiene che al momento dell'inoltro dell'offerta il veicolo Nissan __________ era già immatricolato e quindi coperto da una valida assicurazione RC. Afferma che l'aggregato Hilltip 1100 indicato in offerta sarebbe stato pronto per la data stabilita ma che, tuttavia, una volta deliberata la commessa, l'Officina __________ non gli garantiva la fornitura entro la data prevista. Precisa di avere quindi acquistato un attrezzo di un'altra marca con gli stessi requisiti (anno di costruzione 2023 e 1 mc di capienza) richiesti dal committente per non arrivare in ritardo sull'inizio del mandato, momento in cui egli era equipaggiato con il veicolo messo nel capitolato e un aggregato nuovo. Sottolinea infine di avere comprato un ulteriore veicolo (Isuzu, targato TI __________), anche se non richiesto per garantire le prestazioni in caso di guasto, e messo a disposizione anche un aggregato di scorta (Boschung IMSSLW17015T targato TI __________), il tutto informando il committente.
F. a. Pure CO 2, quinto classificato con 1.10 punti, interpone ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la delibera a CO 2 (inc. 52.2023.355), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Egli solleva sostanzialmente le medesime censure di RI 1. Non muove invece alcuna critica nei confronti dell'offerta di quest'ultimo.
b. L'ente banditore e l'aggiudicatario si oppongono anche a questo gravame con argomenti già sollevati nelle prese di posizione nella parallela procedura ricorsuale.
c. RI 1 si rimette alle considerazioni dell'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche e al giudizio del Tribunale. Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
G. Con i successivi allegati scritti le parti ribadiscono le proprie opposte tesi puntualizzandole con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non ha presentato osservazioni.
I. Frattanto, con decisione del 30 ottobre 2023 la giudice delegata del Tribunale ha parzialmente accolto le domande di conferimento dell'effetto sospensivo ai gravami, concedendo al committente la possibilità di concludere il contratto con l'aggiudicatario fino al giudizio di merito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre (art. 76 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
1.3. Per quanto attiene alla legittimazione dei ricorrenti a contestare l'aggiudicazione della commessa a CO 1, si rileva quanto segue.
1.3.1. Nella materia che ci occupa il Tribunale cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla legittimazione a ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi alla cosiddetta Ceneri-Praxis sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022 n. 3). Secondo questa giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la decisione di delibera è riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento delle sue tesi, avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara. L'effetto inscindibile dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti che ai fini di una nuova delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.
1.3.2. Nel caso concreto, il ricorrente (a) contesta la delibera a CO 1, il quale andrebbe escluso per aver presentato un'offerta incompleta e difforme dalle prescrizioni vincolanti del capitolato. Pure il secondo (F__________) e il terzo classificato (N__________) non potrebbero entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione avendo proposto un aggregato spargisale troppo piccolo (capienza di 550 l anziché di 1'000 come richiesto dall'ente banditore). Avendo reso verosimile che in caso di annullamento della delibera la commessa potrebbe essergli assegnata, il ricorrente (a) è legittimato a ricorrere. Il suo ricorso è dunque ricevibile.
1.3.3. L'insorgente (b) contesta la delibera a CO 1 e sollecita l'esclusione degli offerenti posizionatisi al secondo e al terzo rango sostanzialmente per i medesimi motivi addotti dal ricorrente (a). Esso, giunto quinto (e ultimo) in graduatoria, dovrebbe poter superare anche il quarto classificato (RI 1) affinché gli siano riconosciute concrete possibilità di ottenere la commessa. Sennonché, il ricorrente non ha eccepito alcunché in merito all'offerta di RI 1, limitandosi ad osservare che egli aveva presentato la documentazione in modo preciso, puntuale ed esaustivo. Non avendo dimostrato, ma nemmeno addotto, di poter superare in graduatoria il quarto classificato e quindi reso verosimile di avere concrete possibilità di ottenere la com-messa, il ricorrente (b), sprovvisto del necessario interesse, non è legittimato a contestare l'aggiudicazione a CO 1. Il suo gravame va quindi dichiarato irricevibile.
1.4. Il ricorso (a), tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che il committente avrebbe dovuto escludere il deliberatario per avere inoltrato un'offerta incompleta e difforme alle prescrizioni di gara. In particolare, egli avrebbe proposto un veicolo non targato e non assicurato, tant'è che per sua esplicita ammissione il medesimo sarebbe stato targato ed assicurato al momento della delibera del lavoro. L'offerta sarebbe pure mancante della documentazione riferita all'assicurazione RC e alle luci lampeggianti di cui il mezzo avrebbe dovuto essere munito.
L'aggiudicatario ha proposto l'autofurgone Nissan NP300 Navara DC munito di targa bianca. Ora, seppur occorra dar atto al ricorrente che il deliberatario non ha indicato negli appositi spazi del modulo d'offerta il numero di targa (dato che ha invero occultato sulla carta grigia annessa all'offerta, al pari delle informazioni riguardanti il detentore) e non ha prodotto la copia della polizza di assicurazione RC del veicolo o una dichiarazione in merito dell'assicuratore, determinante nella concreta fattispecie è il fatto che il giorno in cui l'aggiudicatario ha presentato la sua offerta il mezzo meccanico previsto per l'esecuzione della commessa era validamente immatricolato. La licenza di circolazione prodotta con l'offerta non riporta alcun timbro di annullamento da parte della Sezione della circolazione e fa quindi stato. Poco conta, inoltre, che il deliberatario non abbia esibito la copia della polizza RC del veicolo. Ciò non avrebbe ancora dovuto comportare l'esclusione dell'offerta, ma l'assegnazione di un termine perentorio per esibire la necessaria documentazione (cfr. punto n. 4 del capitolato di appalto). Rinviare gli atti al committente affinché proceda in tal senso, dal momento che il veicolo era sicuramente assicurato come si intravede dal relativo dato iscritto alla posizione 9 della carta grigia allegata all'offerta e per l'importo minimo esatto dagli atti di gara, costituirebbe nella presente fattispecie un evidente eccesso di formalismo. La licenza di circolazione è infatti rilasciata soltanto se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (cfr. art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; cfr. inoltre l'art. 3a cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959; OAV; RS 741.31) e se questa copre i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 5 milioni per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone (art. 3 cpv. 1 OAV). Sia come sia, è accertato che il veicolo descritto al punto n. 18 del modulo d'offerta è stato nel frattempo acquistato dal deliberatario, intestato a suo nome ed assicurato presso la __________ con copertura dei diritti delle parti fino a fr. 100 milioni. Il medesimo risulta inoltre dotato delle luci lampeggianti prescritte. Prive di pertinenza, e quindi da respingere, sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla mancanza della documentazione relativa all'autorizzazione cantonale per segnalatori lampeggianti di avvertimento. Come rettamente rilevato dalle parti resistenti, il punto n. 5 lett. i del capitolato d'appalto si limitava infatti a fare obbligo ai concorrenti di munire il veicolo di luci lampeggianti o girevoli secondo le norme stabilite dall'Unione dei professionisti della strada SNV 640758c. Non menzionava la necessità di presentare una specifica autorizzazione per segnalatori lampeggianti di avvertimento. È comunque compito del committente far ispezionare il veicolo del deliberatario ed eventualmente proporre degli accorgimenti tecnici necessari (cfr. punto n. 9 del capitolato). L'offerta del deliberatario è quindi completa e conforme alle condizioni di appalto. Su questo punto, il ricorso si rivela dunque infondato.
2.3. Il ricorrente sostiene che il deliberatario avrebbe meritato l'esclusione anche per non avere dimostrato che l'aggregato spargisale sarebbe stato a sua disposizione entro il 1° novembre 2023. La critica risulta fondata. Nel modulo d'offerta l'aggiudicatario ha proposto l'aggregato spandisale Hilltip 1100. A ragione l'insorgente sostiene che per questa attrezzatura, che non era in suo possesso al momento dell'inoltro dell'offerta, l'aggiudicatario non ha presentato un contratto d'acquisto vincolato all'ottenimento dell'appalto, fornibile entro il 1. Novembre 2023 come richiesto dalle prescrizioni concorsuali (cfr. modulo d'offerta n. 18, in calce alla tabella). Tale non è all'evidenza l'offerta n. 233143 dell'Officina __________ del 12 settembre 2023, la quale non prevedeva alcun termine di consegna dello spandisale (cfr. in particolare la dicitura "Termine di fornitura: da definire alla conferma d'ordine"). Inutilmente l'ente banditore afferma che la predetta offerta sarebbe da considerarsi vincolante ritenuto che è sufficiente che l'acquirente la accetti per concludere il contratto di compravendita e ottenere l'aggregato. Lo stesso deliberatario, in sede di duplica, dopo aver premesso che aspettava la delibera ed eventuali ricorsi prima di procedere all'acquisto dell'aggregato, ha dato atto che una volta deliberato l'appalto l'Officina __________ non gli garantiva più la fornitura entro la data prevista. Ha quindi affermato di aver dovuto comperare un aggregato di un'altra marca con gli stessi requisiti (anno di costruzione 2023 e 1 m3 di capienza) e di aver informato di ciò l'ente banditore. Ora, un simile modo di agire non può essere tutelato. Decisivo è il fatto che il deliberatario non ha dimostrato che lo spargisale indicato in offerta, necessario per svolgere il lavoro, sarebbe stato a sua disposizione al 1° novembre 2023, tant'è vero che per sua stessa ammissione ne ha dovuto acquistare un altro per non arrivare in ritardo sull'inizio del mandato.
La sua offerta, con ogni evidenza, non era pertanto né completa, né conforme alle esigenze di gara. A nulla giovano le operazioni riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti (acquisto di una nuova attrezzatura di spandimento avente le medesime caratteristiche di quelle richieste dall'ente banditore). Le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, consid. 2.2; STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.2). Ne segue che il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi le attrezzatture per eseguire i lavori posteriormente alla delibera. Una simile trattazione delle offerte lede i principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, segnatamente quello della parità di trattamento. In queste circostanze, il Municipio non poteva di conseguenza evitare di estromettere l'offerta del deliberatario. Tale conclusione permette di lasciare aperto il quesito di sapere se il veicolo indicato in offerta sarebbe stato in grado di rispettare il limite di peso di 3'010 kg iscritto alla posizione 33 della carta grigia come pure le direttive del costruttore e delle norme per la sicurezza stradale e ai sensi della LCStr, una volta aggiunta l'apparecchiatura di spandimento sale riempita.
3. 3.1. Visto quanto precede il ricorso (inc. 52.2023.354) va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte valide di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2).
3.2. Il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, con esito aperto, comporta che il ricorrente vada ritenuto parte vincente. La tassa di giustizia di cui alla procedura 52.2023.354 è quindi posta a carico del committente secondo soccombenza, ritenuto che CO 2 si è rimesso al giudizio del Tribunale (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, che non si è avvalso del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
3.3. La tassa di giustizia di cui alla procedura 52.2023.355 è posta a carico del ricorrente (b), secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. 1.1. Il ricorso (a) è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1.1. la decisione del 27 settembre 2023 del Municipio di CO 3 è annullata;
1.1.2. CO 1 è escluso dalla gara;
1.1.3. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
1.2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del committente. Al ricorrente è restituito l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
2. 2.1. Il ricorso (b) è irricevibile.
2.2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera