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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.2020 52.2020.79

August 25, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,714 words·~19 min·3

Summary

Deroga all'obbligo di insegnamento in lingua italiana. Temporaneità del soggiorno in Ticino. In ambito scolastico, i genitori di un allievo minorenne sono legittimati a inoltrare ricorso sia in proprio nome sia a nome del figlio

Full text

Incarto n. 52.2020.79  

Lugano 25 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2020 di

RI 1    RI 2   rappresentato da: RA 1   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 278) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1 e da RA 1 in materia di deroga all'obbligo di insegnamento in lingua italiana nella scuola dell'obbligo;

ritenuto,                          in fatto

A.   Per l'anno scolastico 2019/2020, RA 1 hanno inoltrato al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) una richiesta di deroga all'insegnamento in lingua italiana nelle scuole dell'obbligo private non parificate per il figlio RI 2, nato il 13 gennaio 2014. Con la domanda, trasmessa mediante la compilazione dell'apposito formulario, i genitori hanno specificato il nome della scuola privata, RI 1 e la data di arrivo della famiglia in Ticino, ossia il 28 novembre 2014. A motivo della richiesta i genitori hanno indicato le insufficienti conoscenze della lingua italiana per frequentare la scuola interamente in questa lingua. Sulla durata prevedibile del soggiorno temporaneo in Ticino, i richiedenti hanno scritto che l'informazione non era ancora disponibile.

B.   Con decisione del 18 ottobre 2019 il DECS, richiamate le disposizioni applicabili secondo cui una deroga all'insegnamento in lingua italiana può avvenire in favore di allievi residenti temporaneamente e per un massimo di sei anni in Ticino, ha respinto la domanda di deroga per l'allievoRI 2, previo annullamento di una precedente decisione della Divisione della scuola adottata in questo senso, senza la necessaria competenza. La risoluzione è stata notificata soltanto alla RI 1, con l'indicazione e per essa ai genitori dell'allievo.

C.   La RI 1 e i genitori di RI 2 hanno interposto ricorso contro la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha dichiarato il gravame irricevibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Da un lato RA 1 avrebbero agito in proprio nome e non in qualità di rappresentanti legali dell'allievo, dall'altro lato la RI 1 non potrebbe vantare alcun interesse all'annullamento della decisione. Il Governo è comunque entrato nel merito del gravame tutelando la decisione del DECS, in quanto i richiedenti non avrebbero dimostrato in alcun modo il carattere temporaneo del loro soggiorno nel Cantone.

D.   Contro la predetta decisione insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 e i genitori di RI 2 in nome e per conto di quest'ultimo chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il conseguente rilascio della postulata autorizzazione. Questi contestano le conclusioni del Governo in merito alla propria legittimazione a ricorrere. Il ruolo di rappresentanti legali dei genitori sin dall'inizio della procedura sarebbe riconoscibile, di modo che il diniego del presupposto processuale costituirebbe formalismo eccessivo. Per quanto attiene alla scuola privata, anch'essa avrebbe interesse all'annullamento della decisione, specie perché simili situazioni potrebbero presentarsi anche in futuro e la tutela della severa prassi instaurata dal DECS sarebbe suscettibile di causarle un danno economico e di immagine. Gli insorgenti eccepiscono sia vizi formali che comporterebbero la nullità della decisione del DECS sia la carenza di motivazione della stessa e della risoluzione governativa, dalle quali non sarebbe dato di comprendere le ragioni che hanno portato le autorità a concludere che il soggiorno in Ticino non possa considerarsi temporaneo. Nel merito sostengono che fino all'anno scolastico precedente non erano chieste particolari prove in merito alla temporaneità del soggiorno. Questo cambiamento di prassi avrebbe dovuto essere preannunciato per non violare il principio della buona fede. D'altra parte, il Governo avrebbe rimproverato ai ricorrenti di non aver collaborato con l'accertamento dei fatti, senza però indicare quali documenti avrebbero dovuto produrre per dimostrare la provvisorietà della dimora in Ticino. La prova sarebbe inoltre estremamente difficile da apportare. La decisione sarebbe pure contraria al principio di libertà di lingua garantito dall'art. 18 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101): rendendo di fatto inaccessibile l'ottenimento di una deroga, la limitazione posta dall'obbligo di scolarizzazione in lingua italiana sarebbe sproporzionata.

E.   Al gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il DECS che conferma la propria posizione. Oltre a non essere legittimati a ricorrere, al pari della RI 1, i genitori dell'allievo non hanno dimostrato in modo chiaro e preciso che la residenza nel Canton Ticino sia solo temporanea o inferiore a sei anni. Questa motivazione del diniego della deroga è stata fornita dal DECS con la risposta al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, di modo che la censura del diritto di essere sentito verrebbe a cadere. Il DECS ammette che in passato la credibilità delle affermazioni dei richiedenti era lasciata all'autocertificazione delle parti, mentre ora è richiesta la prova documentale.

F.    Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi e domande con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 95 cpv.1 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Dal profilo dei presupposti d'ordine resta da esaminare la legittimazione attiva degli insorgenti.

1.2. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2). Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid. 1.1, 137 II 40 consid. 2.1), riservato il caso in cui la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138 II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2).

1.3. La RI 1, destinataria della risoluzione impugnata, può vantare un interesse sufficiente a ricorrere nella misura in cui il gravame da essa interposto dinanzi al Consiglio di Stato è stato dichiarato irricevibile. Il quesito di sapere se tale conclusione sia corretta attiene al merito del giudizio e sarà esaminata in appresso. Dall'esito di tale questione dipenderà l'ammissibilità delle censure rivolte dalla società ricorrente contro il merito della decisione impugnata, su cui il Governo si è espresso, malgrado il giudizio di irricevibilità.

1.4. Per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere diRI 2, si rileva che al medesimo, direttamente interessato dalla decisione e rappresentato dai genitori, è senz'altro data la facoltà di impugnare il provvedimento dinanzi a questo Tribunale. Nulla muta a questa circostanza il fatto che dinanzi all'istanza precedente abbiano interposto ricorso solamente i genitori (cfr. DTF 108 Ia 22 consid. 2, infra consid. 3).

1.5. Atteso che l'anno scolastico per cui è stata chiesta la deroga all'insegnamento in lingua italiana si è concluso, l'interesse degno di protezione dei ricorrenti non è più attuale. Dubbia è la possibilità che una simile contestazione si ripresenti in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale. Infatti, per l'anno scolastico 2020/ 2021 RI 2 non adempirà manifestamente a una delle condizioni per ottenere la deroga, siccome il suo soggiorno in Ticino sarà ormai di durata superiore ai sei anni. La questione può tuttavia rimanere irrisolta visto che, per i motivi che seguono, il ricorso non merita accoglimento.

2.    Il Governo ha dichiarato il gravame irricevibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Esso non ha riconosciuto alla RI 1 un interesse degno di protezione all'annullamento del provvedimento impugnato. A ragione.

2.1. Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza dei cittadini. L'interesse invocato (che può anche essere di mero fatto), oltre a essere pratico e attuale, deve trovarsi con l'oggetto del litigio in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (cfr. DTF 133 II 400 consid. 2.2, 133 II 409 consid. 1.3, 131 II 361 consid. 1.2; STF 2C_178/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1). Il ricorso formulato da un singolo nell'interesse generale o di un terzo è escluso (cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3, 135 II 145 consid. 6.1; STF 2C_972/2016 citata consid. 3.1 e rimandi). La giurisprudenza ritiene in particolare che anche il ricorso di un terzo a favore del destinatario (pro Adressat) sia ammissibile solo se la decisione impugnata comporta per chi insorge un pregiudizio diretto; un semplice interesse di fatto (economico) - mediato o riflesso - all'annullamento o alla modifica del provvedimento non basta (cfr. DTF 141 V 650 consid. 3.1, 135 V 382 consid. 3.3.1; STF 2C_1158/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 e rimandi). In tal senso, la sola qualifica di creditore del destinatario non è sufficiente a fondare la legittimazione attiva (cfr. DTF 134 V 153 consid. 5.3.2.3, 130 V 560 consid. 3.5; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, pag. 83 segg.).

2.2. La decisione dipartimentale impugnata dinanzi al Governo aveva per oggetto una domanda di deroga all'obbligo di frequentare la scuola in lingua italiana inoltrata dai genitori di RI 2. La stessa è stata notificata soltanto alla RI 1, malgrado non fosse la destinataria materiale della decisione. Essa aveva funto da tramite tra le famiglie interessate e il DECS, distribuendo e raccogliendo i formulari. La decisione le poteva essere trasmessa tuttalpiù per conoscenza. Il fatto che le sia stata notificata la decisione formale munita dell'indicazione dei rimedi di diritto non le conferisce tuttavia la facoltà di insorgere contro la stessa in assenza di un interesse diretto al suo annullamento o alla sua modifica. Essa ha infatti solo un interesse economico indiretto a che il bambino frequenti la scuola, con conseguente corresponsione della relativa retta. La RI 1 si trova quindi in un rapporto di potenziale creditrice del reale destinatario della decisione impugnata, ciò che, ai sensi della (restrittiva) giurisprudenza sopra evocata non basta per riconoscerle la legittimazione a ricorrere. Nemmeno il rischio, addotto dall'insorgente, che la prassi stabilita dal Dipartimento potrebbe in futuro causarle perdite finanziarie e un danno di immagine permette di intravedere alcun interesse pratico e attuale. In quanto inoltrato da RI 1, il ricorso è quindi stato rettamente dichiarato irricevibile dal Governo. Ne discende che la stessa non è legittimata in questa sede a contestare il merito della decisione.

3.    Il Governo ha pure negato la legittimazione attiva dei genitori dell'allievo per il motivo che avrebbero agito in proprio nome e non per conto del figlio. Sennonché, in quanto detentori dell'autorità parentale, il potere dei medesimi di rappresentare il figlio minorenne discende direttamente dalla legge (art. 304 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). I genitori potevano quindi inoltrare ricorso sia in proprio nome sia in nome del figlio (STF 2C_1137/2018 del 14 maggio 2019 consid. 1.1 con riferimenti). La conclusione del Governo, fondata su una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2014.314 del 27 febbraio 2015) che non può più essere seguita, va pertanto disattesa. Essendo il Governo entrato comunque nel merito del gravame, possono essere ora esaminate le censure attinenti al merito della vertenza.

4.    Gli insorgenti eccepiscono la carenza di motivazione della decisione dipartimentale. Il vizio non sarebbe stato sanato dal Consiglio di Stato: nemmeno dalla risoluzione governativa sarebbe chiaro per quali motivi la residenza della famiglia dei ricorrenti non sarebbe da ritenere temporanea.

4.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; STA 52.2013.169 del 26 agosto 2014 consid. 4.3; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; Scolari, op. cit., n. 395 e 536).

4.2. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono, a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di risposta (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43).

4.3. A ragione i ricorrenti sostengono che la decisione dipartimentale non fornisce un'adeguata motivazione a sostegno del rifiuto della postulata deroga. Dinanzi al Consiglio di Stato, tuttavia, il DECS ha spiegato che i ricorrenti non avrebbero dimostrato la temporaneità del loro soggiorno. Argomentazione, sulla quale i ricorrenti hanno potuto prendere posizione, che è stata tutelata dal Consiglio di Stato. La violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti è quindi stata sanata dinanzi al Governo, autorità munita di pieno potere cognitivo. Questo, con la decisione impugnata, ha fatto propria la conclusione del DECS esponendo in maniera sufficientemente chiara la ragione del diniego. Ciò che ha permesso ai ricorrenti di far valere compiutamente le proprie ragioni dinanzi a questo Tribunale. La censura va quindi respinta.

5.    Va inoltre disattesa senza particolare approfondimento la censura secondo cui la decisione dipartimentale sarebbe viziata dal profilo formale - e pertanto nulla siccome, in difetto di un chiaro destinatario, non è stata intimata al singolo allievo. Innanzitutto la risoluzione designa correttamente il nome dell'allievo nel suo dispositivo. La mancata notifica al medesimo non comporta la nullità dell'atto, ma ha semmai un impatto sui termini di ricorso (cfr. art. 20 LPAmm). D'altra parte, i ricorrenti non hanno subito alcuno svantaggio dall'errata intimazione, avendo potuto impugnare la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

6.    Nel Cantone Ticino l'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza (art. 1 cpv. 2 LSc). L'art. 80 cpv. 2 LSc impone l'insegnamento in italiano anche nelle scuole private dell'obbligo. Tale imposizione esplicita il principio di territorialità sancito all'art. 70 Cost. e, quale mezzo di salvaguardia dell'italiano (lingua minacciata), permette di garantire l'omogeneità linguistica e la coesione sociale e favorisce, notoriamente, l'integrazione degli individui, permettendo loro di conoscere il tessuto culturale, sociale e storico in cui si trovano a vivere e a convivere (cfr. STA 52.2010.298 del 1° aprile 2011 consid. 5.2 confermata da DTF 138 I 123). La norma prevede tuttavia la possibilità di concedere eccezionalmente deroghe per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, fermo restando che la lingua italiana deve comunque essere insegnata. A questo proposito l'art. 73 cpv. 1 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc; RL 400.110) precisa che la deroga è concessa dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un massimo di sei anni nel Cantone. Dopo i sei anni, soggiunge il cpv. 3, la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana. Scopo della norma è quello di non aggravare inutilmente le famiglie di altra lingua residenti solo temporaneamente in Ticino, in particolare, dando loro la possibilità di far studiare i figli in una scuola che non interrompa il ciclo di studi precedente il trasferimento (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio Sessione ordinaria autunnale 1989, Vol. III, discussione: pag. 1224, messaggio n. 3200 del 30 giugno 1987, pag. 1284 ad art. 75, rapporto di maggioranza, pag. 1354 ad art. 80).

7.    7.1. I ricorrenti sostengono che il DECS avrebbe dovuto concedere la deroga al figlio accontentandosi della loro dichiarazione secondo cui la durata del soggiorno in Ticino non sarebbe prevedibile. In passato non erano chieste particolari prove a sostegno della domanda. Ritengono quindi di meritare l'applicazione della prassi precedente in virtù del principio della buona fede. L'obbligo dell'amministrato di collaborare all'accertamento dei fatti non potrebbe inoltre spingersi fino al punto di pretendere dagli stessi la prova di un fatto negativo. Eccessivamente severa, la decisione violerebbe il principio di proporzionalità e quello della libertà di lingua garantito dall'art. 18 Cost.

7.2. Dalla lettera dell'art. 80 cpv. 2 LSc e dai lavori parlamentari che hanno condotto alla sua adozione emerge chiaramente che la possibilità di iscrivere allievi alle scuole private del Cantone che offrono l'insegnamento in lingua diversa dall'italiano è del tutto eccezionale ed è prevista per venire incontro alle esigenze di famiglie di lingua straniera che soggiornano in Ticino solo temporaneamente. Trattandosi di una condizione espressamente stabilita dalla legge per la concessione della deroga, il DECS ne deve verificare l'adempimento. In questo senso è sostenibile la conclusione a cui è giunto il Governo secondo cui le parti che auspicano la concessione di un trattamento eccezionale sono tenute a sostanziare il possesso dei requisiti imposti dalla legge. Infatti, sebbene la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (cfr. art. 25 LPAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, giova ricordare che soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle proprie allegazioni (cfr., tra tante, STA 52.2017.72 del 23 maggio 2019 consid. 5.2).

7.3. Discutibile è il diniego della deroga emanato dal DECS senza prima sollecitare i richiedenti a fornire le necessarie informazioni. D'altra parte i ricorrenti, malgrado le precise critiche delle precedenti autorità e benché patrocinati, nemmeno in questa sede si sono premurati di rendere verosimile la natura temporanea del loro soggiorno in Ticino. Anzi. I medesimi hanno reso noto di esservi trasferiti con la famiglia nel novembre 2014 per motivi professionali di RA 1, che ha costituito la __________, con sede a __________ e di cui è presidente del consiglio di amministrazione. Tutto lascia quindi supporre che la famiglia abbia un certo legame con il nostro Cantone e vi risieda con una certa stabilità. D'altro canto, non a torto il Governo ha rilevato che la presenza della famiglia nel Cantone risale ormai già al 2014. Ciò non esclude evidentemente che possa decidere, da un momento all'altro, di trasferirsi altrove. Non vi sono tuttavia indizi circa la provvisorietà del soggiorno che permettano di accreditare la loro tesi. Indizi che essi, contrariamente a quanto sostengono, avrebbero potuto esibire senza troppe difficoltà, ad esempio attestando (o quantomeno adducendo) legami con l'estero o particolari esigenze professionali, rispettivamente fornendo dettagli sull'alloggio o il tipo di permesso di soggiorno. La conclusione a cui è giunto il Governo è pertanto pienamente sostenibile.

7.4. Il DECS ha ammesso che in passato la dimostrazione del rispetto delle condizioni per l'ottenimento della deroga all'obbligo di scolarizzazione in lingua italiana era lasciata all'autocertificazione delle parti. Il fatto che a partire da quest'anno scolastico l'esame delle condizioni per l'ottenimento della deroga avvenga in modo più rigoroso non permette manifestamente ai ricorrenti di prevalersi del principio della buona fede. Tanto più che nemmeno le scarne dichiarazioni da essi fornite permettevano di inferire una durata temporanea del soggiorno. Nulla muta a questa conclusione il fatto che in passato l'autorità abbia concesso deroghe in condizioni analoghe. Il nuovo approccio comporta l'abbandono di un'eventuale simile prassi, impedendo ai ricorrenti di invocare con successo un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.

8.    La decisione non lede nemmeno il principio di proporzionalità. Come giustamente ricordano i ricorrenti, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'obbligo di scolarizzazione in lingua italiana è conforme al predetto principio costituzionale anche grazie alla possibilità di ottenere deroghe, alle condizioni fissate dal regolamento. Il fatto che l'autorità verifichi l'adempimento di tali requisiti esigendo dai genitori una certa collaborazione non rende senz'altro impossibile l'ottenimento della deroga.

9.    Visto quanto precede, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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