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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.10.2020 52.2020.368

October 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,467 words·~22 min·6

Summary

Commessa pubblica. Procedura ad invito. Specifiche tecniche

Full text

Incarto n. 52.2020.368  

Lugano 23 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 della

RI 1   patrocinata da:     

contro  

la decisione del 2 luglio 2020 con cui il Municipio di CO 2, in esito a un concorso a invito per l'aggiudicazione della fornitura di apparecchi di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo impianto di lettura targhe sito nel nucleo del Comune, ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1;

ritenuto,                          in fatto

A.   L'8 giugno 2020 il Municipio di CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad inoltrare entro il 18 giugno seguente un'offerta per la fornitura di apparecchi di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo impianto di lettura targhe sito nel nucleo del Comune.

La documentazione di gara trasmessa agli invitati indicava che la procedura era retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e che il concorso aveva per oggetto la fornitura e posa di tre apparecchiature di videosorveglianza complete (vale a dire munite di telecamera, custodia per antenna 4G, router 4G e bride di fissaggio), nonché le prestazioni di servizio correlate alla messa in funzione di questi impianti (quali la fornitura e programmazione di software per tre telecamere, l'istruzione del personale, fornitura di PC portatile compreso di installazione e programmazione). Relativamente al software, il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva la seguente posizione.

236.73

Installazioni di videosorveglianza

Prezzo                  Importo

554.161.004                                    

Software e programmazione. Fornitura e programmazione di software CATCH KEN per 3 telecamere. Il software è completo di: - Sistema letture targhe. - Controllo transiti. - Licenza per 1 posto lavoro. Completo di contratto di Manutenzione per una durata di 4 anni che comprende: - Supporto e manutenzione a distanza. - Supporto e manutenzione in loco. - Aggiornamento software (updates e upgrades gratuiti)                                                                      1 up

                              ……………..

                              ……………..

Il documento conteneva inoltre le seguenti posizioni, identiche per tutte e tre le apparecchiature di videosorveglianza richieste (cfr. descrittivo e modulo d'offerta impianto TVCC, pos. 00.01, 00.02 e 00.03, pag. 3 e segg.).

235.65

App. videosorveglianza

Prezzo                  Importo

554.161.001                                       554.161.002                                         554.161.003

Telecamera. Fornitura e posa in opera di CATCH KEN telecamera, completa di illuminazione IR. Obiettivo telecamera da 16 o 25 a scelta (da definire con la direzione lavori sul posto). Cavi e connettori inclusi. Completa di tutti gli accessori e attività necessarie per dare il lavoro a norma e perfettamente funzionante. CI20. up = pz Prodotto equivalente offerto ……………………………… ………………………………                                                                 1 up

  Custodia con antenna 4G Fornitura e posa in opera di Custodia CATCH KEN. Custodia per trasmissione dati 4G con Catch Cam comprensivo di: - Custodia RAL7042 colore grigio (standard) - Sportello retro con chiusura - Ventilatore per funzionamento continuo - Profilo a U - Brida per applicazione rapida (2 pezzi) - Cavo corrente ca. 3 m completo di connettori. Completo di tutti gli accessori e attività necessarie per dare il lavoro a norma e perfettamente funzionante. CI2. up = pz Prodotto equivalente offerto ………………………………. ……………………………….                                                                  1 up     Router 4G Fornitura e posa in opera di CATCH KEN 4GM SISTEMA 4G comprensivo di: - 4G router incluso - Corrente per CatchCam - Alimentazione +12V e 230V - Cavo corrente +12V/230V - Classe protezione IP65 Completo di tutti gli accessori e attività necessarie per dare il lavoro e perfettamente funzionante. CI20. up = pz Prodotto equivalente offerto ……………………………… ………………………………                                                                     1 up

                              ……………..                                       ……………...                                 ………………

                              ……………..                                       …………….                                 ………………

Gli atti del concorso non specificavano secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state valutate.

B.   Nel termine stabilito tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando offerte comprese tra fr. 34'783.86 e fr. 72'859.10.

Il 30 giugno 2020 il Municipio, fondandosi sul rapporto di delibera del 26 giugno 2020 allestito dalla _______, ha risolto di escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché difforme [non rispetta i requisiti nel capitolato di concorso (vedi rapporto di delibera allegato)], e di deliberare la commessa alla CO 1, dandone comunicazione alle parti il 2 luglio 2020.

C.   Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la modifica nel senso che la commessa le sia aggiudicata, subordinatamente l'annullamento e il rinvio degli atti al committente affinché riformuli il capitolato e lo ritrasmetta ai concorrenti. Il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha eccepito per cominciare la carenza di motivazione della decisione impugnata. Nel merito, ha reputato il capitolato carente giacché non indica quali aspetti della fornitura erano vincolanti e inderogabili e quali condizioni potevano invece essere soddisfatte mediante prodotti alternativi. Infatti, da un lato ha solamente parzialmente indicato la possibilità di fornire prodotti equivalenti e a quali condizioni, dall'altro non ha minimamente menzionato il fatto che il marchio CATCH KEN fosse vincolante e per quali ragioni. Ha inoltre rilevato che il capitolato non preannunciava alcun criterio di aggiudicazione, né specificava secondo quali modalità le offerte sarebbero state valutate. Per il resto, la ricorrente si è riservata di approfondire le proprie censure una volta presa visione degli atti concorsuali.

D.   a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, domandando anche la revoca dell'effetto sospensivo frattanto concesso al ricorso dal Tribunale in via supercautelare. Ha annotato che il diritto di essere sentito dell'insorgente non è stato violato, atteso che la decisione impugnata e il relativo rapporto di delibera ad essa annesso risultano debitamente motivati. Ha rilevato di aver deciso di procedere all'acquisto di un determinato impianto di letture targhe che si basa sul software CATCH KEN per renderlo compatibile con il sistema di gestione delle contravvenzioni in procinto d'acquisto presso la polizia di Bioggio, convenzionata con il Comune di CO 2. Infondata oltre che tardiva è dunque la critica secondo cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di favorire i prodotti CATCH KEN. La stazione appaltante ha inoltre sostenuto che trattandosi di una procedura ad invito, l'introduzione nel capitolato di prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata marca fosse del tutto legittima. Ha annotato che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in modo preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni ampiamente standardizzati. Richiamando l'art. 32 cpv. 3 LCPubb, ha ritenuto di aver quindi operato in modo corretto valutando le offerte unicamente sulla base del criterio del minor prezzo.   

b. La deliberataria si è rimessa al giudizio del Tribunale.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E.   Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (fra le tante, STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).

1.2. Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le generiche prove testimoniali offerte dall'insorgente non appaiono idonee a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3. Alla fattispecie tornano applicabili la LCPubb e il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e il concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2020.

2.    L'insorgente eccepisce per cominciare la carenza di motivazione della decisione impugnata, che non specificherebbe la ragione della sua esclusione dalla gara.

2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: secondo l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa e a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

2.2. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1). La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 citata consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).

2.3. Con la decisione impugnata il committente, oltre ad aver aggiudicato la commessa alla CO 1, ha sancito l'esclusione dell'offerta dell'insorgente in quanto non rispetta i requisiti contenuti nel capitolato di concorso, richiamandosi al rapporto di delibera del suo consulente esterno, di cui ha allegato una copia alla propria comunicazione. Da questo documento emerge che la ditta RI 1 non ha rispettato la richiesta di fornire la quotazione esclusiva per il software CATCH KEN, ma bensì ha offerto un software diverso denominato Tecnosens (https: www.tecnosens.it/) e che relativamente al software la marca era imposta e non si poteva cambiare e proporre altre tipologie di software. Queste indicazioni hanno permesso alla ricorrente di capire alla perfezione i motivi e la portata della decisione censurata. Lo prova il fatto che la stessa è stata impugnata compiutamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con il gravame che ci occupa. D'altro canto, in sede di risposta il committente ha inoltre illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione, alle quali la ricorrente ha potuto replicare. In simili evenienze l'insorgente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la censura in tal senso sollevata nel suo ricorso. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentito sarebbe stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.

3.    La ricorrente rileva che gli atti del concorso non indicherebbero alcun criterio di aggiudicazione e non specificherebbero le modalità di valutazione delle offerte.

3.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2011.97 dell'11 maggio 2011).

3.2. Trattandosi di beni ampiamenti standardizzati, l'art. 32 cpv. 3 LCPubb precisa che l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento che il Tribunale può sindacare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del poter d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013, n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3.1 con riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7 maggio 2015, consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003, consid. 3, decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. STA 52.2019.646 del 25 giugno 2020 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali sopra citati).

3.3. In concreto, è ben vero che, contrariamente a quanto prescritto dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, il committente non ha indicato nei documenti di gara i criteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione. Né ha precisato secondo quali modalità le offerte sarebbero state valutate. Tuttavia, nella misura in cui i concorrenti dovevano compilare il modulo di offerta indicando unicamente il prezzo delle varie componenti necessarie a dotare il nucleo di CO 2 di un sistema di rilevamento targhe (prodotte su larga scala industriale e qualificabili alla stregua di beni ampiamente standardizzati; cfr. in senso analogo, STA 52.2019.646 citata consid. 3.2), non poteva sfuggire loro che le offerte sarebbero state valutate unicamente sulla scorta di questo criterio. L'unico criterio di aggiudicazione del minor prezzo si basa infatti su di un parametro valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i principi che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara - peraltro rimasti incontestati - non ledevano quindi il diritto.

4.    Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L’offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

5.     Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o l'equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). L'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che nell'allestimento del capitolato è di principio vietato introdurvi prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti. Prescrizioni del genere, accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente (art. 10a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 52.2019.646 citata consid. 6.1; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 405 segg.). Si giustifica una deroga quando, segnatamente: (a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, (b) le apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, oppure (c) ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

6.     6.1. Nell'evenienza concreta, il capitolato esplicitava in modo concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. Esso stabiliva esattamente le caratteristiche di ogni componente del nuovo impianto di rilevamento targhe da posare nel nucleo di CO 2 in corrispondenza del Muro __________, di via __________ e di __________. Relativamente al software, specificava che era richiesto il software CATCH KEN per 3 telecamere (vedi pos. 554.161.004). La condizione, chiarissima, non poteva essere interpretata altrimenti se non nel senso che i concorrenti avrebbero dovuto offrire quel determinato software, e non già un altro tipo di programma informatico. Del resto, non vi era nessuno spazio riservato nel capitolato per specificare altri prodotti equivalenti (diversamente da quanto valeva per altre posizioni, come ad esempio il PC portatile e le singole componenti delle apparecchiature di videosorveglianza; cfr. pos. 554.161.006 e 554.161.001 e segg.), né il committente era tenuto ad offrire ai concorrenti questa possibilità, vista la sua dichiarata esigenza (della quale meglio si dirà in appresso) di disporre di un impianto di lettura targhe che si basa sul software CATCH KEN. A torto la ricorrente pensa quindi di avversare questa scelta nel contesto di un'impugnativa contro la delibera. Avendo rinunciato ad impugnare la documentazione di gara, la RI 1 - che ha anche presentato un'offerta senza sollevare alcuna obiezione (agire implicante ex lege l'accettazione di tutte le condizioni di gara; art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - non può ora contestare con successo la tipologia di software esatto dalla stazione appaltante. Ferme queste premesse, è pacifico che il software offerto dalla ricorrente (Tecnosens) è diverso da quello (CATCH KEN) richiesto dal committente. Se ne deve concludere che rettamente l'offerta della RI 1 è stata estromessa dalla procedura poiché difforme. La controversa esclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione avrebbe costituito una palese disattenzione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento che va assicurata a tutti gli offerenti.

6.2. A titolo abbondanziale, si osserva che la censura dell'insorgente secondo cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di favorire i prodotti CATCH KEN appare ad ogni modo infondata. Se da un lato è vero che alla pos. 554.161.004 del modulo d'offerta l'ente banditore ha richiesto la fornitura di un software di una ben specifica marca, non attenendosi al divieto sancito, a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP, è dall'altro lato altrettanto evidente che nel caso di specie tale circostanza non è però tale da inficiare la validità del bando. In effetti, nella misura in cui il Municipio di CO 2 ha indetto una procedura di concorso ad invito e tutte e quattro le ditte da esso interpellate erano in grado di fornire il prodotto che intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel dettaglio il medesimo, indicandone la marca, non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne deriva dunque che la finalità dell'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP - che mira in definitiva solo ad evitare che il committente possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione di specifiche tecniche troppo precise (cfr. 52.2019.646 citata consid. 6.2) - non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza. A ciò si deve aggiungere che la decisione di pretendere la fornitura di un determinato programma informatico piuttosto che di un altro è dettata dalla volontà del Municipio di renderlo compatibile con il sistema di gestione delle contravvenzioni. Ora, una simile scelta si giustifica per i diversi vantaggi tecnici e gestionali (si pensi in particolare alla compatibilità con il sistema per la gestione delle contravvenzioni in procinto d'acquisto presso il corpo di polizia convenzionato con il Comune), che verrebbero meno nel caso in cui le telecamere di videosorveglianza fossero gestite con un software diverso.

7.     Confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).

8.     L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

9.     La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre al committente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa verserà al Comune di CO 2 identico importo a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

52.2020.368 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.10.2020 52.2020.368 — Swissrulings