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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2020 52.2020.108

September 8, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,876 words·~24 min·3

Summary

Commessa pubblica. Delibera mandato di progettazione relativo alla costruzione di una galleria. Criteri di idoneità. Referenze

Full text

______________________________

Incarto n. 52.2020.108  

Lugano 8 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2020 di

RI 1, , RI 2, , RI 3, , RI 4, componenti il Consorzio __________, patrocinate da: PA 1,  

contro  

la decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'assegnazione del mandato di progettazione relativo alla costruzione della galleria di __________ comprendente i portali e i raccordi alla rete viaria esistente, lungo la strada principale __________, nel tratto __________, nei Comuni di __________, ha aggiudicato la commessa al Consorzio formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 22 marzo 2019 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato di progettazione relativo alla costruzione della galleria di __________ comprendente i portali e i raccordi alla rete viaria esistente, lungo la strada principale __________, nel tratto __________, nei Comuni di __________ (FU n. __________ pag. __________). Le condizioni d'appalto indicavano cinque criteri di idoneità. Tra questi, il CI1, CI2 e il CI3 esigevano dagli studi capofila, dai concorrenti (ovvero dai singoli studi responsabili di ciascun settore) e dalle persone di riferimento (persone chiave e specialisti) una referenza.

CI 1     COMPETENZA SPECIFICA DELLO STUDIO CAPOFILA

Referenza riguardante 1 progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto delle seguenti esigenze:

·       realizzazione di una nuova galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo, di lunghezza > 800m;

·       prestazione con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione includente le fasi 3 progettazione, 4 appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);

·       progetto concluso negli ultimi 30 anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia estinta);

·       progetto realizzato quale studio singolo o quale responsabile di un consorzio.

      CI 2     COMPETENZA TECNICA DELL'OFFERENTE

Per ogni settore (disciplina) si richiede la produzione di referenze riguardanti progetti di complessità paragonabile rispetto alle esigenze elencate di seguito.

Un singolo studio può essere responsabile di più settori qualora ne attesti la capacità e ottemperi al criterio di idoneità (CI) per ognuno dei settori di cui è responsabile.

Un singolo settore può essere coperto da più studi a condizione che almeno lo studio responsabile ottemperi al relativo criterio di idoneità (CI).

(…)

CI 2.2    STUDIO RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATI (K+T)

Referenza riguardante 1 progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto delle seguenti esigenze:

·       un nuovo manufatto del costo di almeno 2.0 Mio. CHF comprovato al momento della scadenza del concorso (opere costruttive, IVA esclusa);

·       prestazione con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione includente le 3 fasi di progettazione, 4 appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);

·       progetto concluso negli ultimi 30 anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia estinta);

·       progetto realizzato quale studio singolo o quale responsabile K in un consorzio.

(…)

      CI 3     PERSONE DI RIFERIMENTO

Le persone di riferimento devono ottemperare ai seguenti requisiti per i quali devono essere fornite le relative dimostrazioni. Le persone di riferimento possono, se soddisfano i requisiti richiesti e garantiscono sufficiente disponibilità, assolvere due funzioni (al massimo).

      CI 3.1    PERSONE CHIAVE

      CI 3.1.1    CAPOPROGETTO (CP)

      Formazione richiesta: il CP deve essere in possesso di un diploma di Master of Science in ingegneria civile conseguito in una scuola politecnica federale (ETH, livello A o istituto equivalente) e fare parte dello studio Capofila. Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano, corrispondente al livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP T/G o SCP T/G per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA 103. (…)

CI 3.1.4    INGEGNERE PROGETTISTA RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATO (K+T)

Formazione richiesta: il responsabile K+T deve essere in possesso di un diploma di Master o Bachelor of Science in ingegneria civile (ETH, SUP o equivalente).

Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 2.2, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA 103.

(…)

CI 3.1.6    INGEGNERE PROGETTISTA RESPONSABILE VENTILAZIONE (V)

Formazione richiesta: il responsabile ventilazione deve essere in possesso di un diploma di Master o Bachelor of Science (ETH, SUP o equivalente).

Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 2.4, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA 108.

CI 3.2    SPECIALISTI

(…)

CI 3.2.4    ARCHITETTURA E PAESAGGIO (ARCH)

Referenze: 1 progetto di accompagnamento a un progetto di ingegneria (ponte, svincolo stradale, portale galleria), riferite alle fasi 31 e 32 secondo il regolamento SIA 112 o a fasi progettuali equivalenti.

Lo SP ARCH non può essere un titolare o un dipendente né dello studio Capofila né di uno degli studi responsabili o collaboranti di un altro settore (T/G, T+K, BSA, V).

Formazione: diploma di Master of Science (ETH, livello A o equivalente).

Il CI 5 esigeva inoltre quanto segue.

CI 5     LICENZE CRB (CENTRO SVIZZERO DI STUDIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE) E NORMATIVE SIA E VSS

(…)

CI 5.2  Per l'esecuzione del progetto si richiede la conoscenza e l'utilizzo delle norme applicabili al mandante (tecniche e legali). Sia lo studio capofila e responsabile T/G sia lo studio responsabile K+T devono disporre delle norme SIA e VSS almeno dal 2018. Una copia dei rispettivi giustificativi deve essere allegata. I concorrenti (esteri) che ne fossero sprovvisti possono partecipare avvalendosi della facoltà di consorziamento.

Il documento stabiliva che il mandato sarebbe stato aggiudicato sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri /sottocriteri

Ponderazione

sottocriteri

criteri

1   Prezzo

30%

2   Attendibilità del prezzo orario medio

20%

3   Attendibilità delle ore previste

20%

4   Organizzazione dell'offerente

    10%

4.1

Possibilità di sostituire le persone chiave

5%

4.2 

Ripartizione ore previste fra gli attori principali

5%

5   Persone chiave

    20%  

5.1

Progetto di referenze

10%

5.2

Esperienza

10%

TOTALE

100%

Le condizioni di gara precisavano tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione.

B.   Entro il termine prestabilito sono giunte al committente le offerte di tre gruppi di progettazione, per importi compresi tra fr. 6'136'942.35 e fr. 6'995'880.-. Dopo aver valutato le stesse, il 12 febbraio 2020 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio __________ formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, giunto primo in graduatoria con 506.80 punti.

C.   Contro la predetta decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio Team __________, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, posizionatosi secondo con 503.30 punti, chiedendo l'annullamento della delibera con conseguente assegnazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via subordinata ha domandato il rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Il ricorrente ha contestato la nota attribuitagli nel sottocriterio progetto di referenze, sostenendo che la referenza (galleria __________) del sostituto capoprogetto da esso designato non avrebbe ricevuto il giusto punteggio. L'errore, riconosciuto dallo stesso committente durante un incontro svoltosi il 20 febbraio 2020 con il rappresentante del Consorzio ricorrente, avrebbe indotto l'autorità cantonale, da un lato, ad ammettere che senza questo errore il Consorzio Team __________ sarebbe risultato primo in graduatoria e, dall'altro, a comunicare a quest'ultimo che avrebbe proceduto all'annullamento della risoluzione di delibera emanando appena possibile una nuova decisione. L'insorgente ha dunque avversato l'aggiudicazione a titolo puramente cautelativo in attesa delle possibili nuove decisioni del committente, riservandosi di approfondire le censure una volta presa visione degli atti concorsuali.

D.   a. Al gravame si è opposto il committente, il quale ha dato atto al ricorrente dell'errore da esso denunciato in relazione alla valutazione del criterio delle persone chiave. Ha tuttavia rilevato che la correzione da apportare (attribuzione della nota 3.00 alla referenza del SCP) non porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe con i suoi 505.30 punti totali - confinato al secondo posto.

b. Pure il deliberatario ha sollecitato la reiezione del gravame. Esso ha contestato che il committente avrebbe apprezzato in maniera errata la referenza dell'ing. M__________, riservandosi in sede di duplica di semmai affrontare tutte le particolarità della delibera, incluso il punteggio attribuito a tutte le concorrenti. Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà, ove occorra, nel seguito.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E.   Dopo aver visionato l'incarto, con la replica il ricorrente ha contestato la validità della referenza (Correzione stradale __________) apportata dallo studio responsabile manufatti e tracciato (T+K) designato dal deliberatario, sostenendo che a fungere da "responsabile K" non sarebbe stata la CO 2 ma la sua consociata D__________ SA. Ha annotato che neppure il capoprogetto (CP) dell'aggiudicatario adempie ai requisiti posti dall'ente banditore per accedere alla gara; egli non farebbe parte dell'organico della capofila CO 1, non possiederebbe le necessarie conoscenze linguistiche, né avrebbe svolto per il progetto di referenza Tunnel __________ le fasi di progettazione richieste (31 e 32 oppure 51 e 52). Ha inoltre obiettato che per le referenze Galleria di A__________ e N__________, l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione rispettivamente l'architetto designati avrebbero curato tutte le fasi di progettazione esatte dall'ente banditore. Quest'ultimo non poteva riconoscere in favore dell'ingegnere progettista responsabile manufatti e tracciato del deliberatario (neppure) la referenza Sottopassi __________; il progetto indicato (tre sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2 Mio) non adempirebbe il requisito (un nuovo manufatto del costo di almeno 2.0 Mio CHF) richiesto dal bando. Per quanto riguarda infine le norme SIA e VSS, per lo studio responsabile K+T, il Consorzio __________ avrebbe omesso di presentare tutti i relativi giustificativi. Il deliberatario andrebbe pertanto escluso in difetto dei menzionati requisiti d'idoneità. Il ricorrente ha quindi obiettato la valutazione delle offerte in relazione ai sottocriteri possibilità di sostituire le persone chiave e progetto di referenze. Sostiene che la sua offerta meriterebbe un punteggio complessivo superiore a quello attribuito all'aggiudicatario.

F.    a. Con la duplica l'ente banditore ha precisato che la valutazione dell'idoneità a partecipare alla gara del deliberatario si è basata sulle indicazioni fornite nonché sulla documentazione (giustificativi relativi all'utilizzo delle norme SIA, VSS e CRB) già in suo possesso in quanto pervenuta attraverso altre procedure, senza procedere ad ulteriori accertamenti. Ha quindi confermato la valutazione delle offerte ritenendola espressione corretta dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in materia.

b. L'aggiudicatario, dal canto suo, oltre a contestare le allegazioni del ricorrente con argomentazioni di cui si dirà nel seguito, ha sostenuto che l'offerta del ricorrente non è priva di lacune significative. Ha in particolare contestato la validità della referenza (__________ tunnel __________) portata dal CP del Consorzio Team del __________ per accedere alla gara, non potendosi affermare che il tunnel idroelettrico rientra nelle caratteristiche progettuali ed esecutive dell'opera oggetto della gara. A mente sua, non vi è nulla che lo rende simile alla galleria di __________, non trattandosi di una galleria stradale o ferroviaria come richiesto dal relativo criterio di idoneità. Il ricorrente andrebbe pertanto escluso in difetto di un requisito d'idoneità. Delle altre argomentazioni addotte si dirà, ove occorresse, nel seguito.

G.   Con la triplica e la quadruplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni con precisazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso, i membri del Consorzio Team __________ sono senz'altro legittimati a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare procedere all'audizione testimoniale dell'ing. W__________ come postulato in duplica dal deliberatario.

1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).

2.    2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

2.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 3.2 e rinvii).

2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.    Nel caso concreto, come esposto in narrativa, il committente ha inserito nel bando diversi criteri di idoneità di natura particolare, chiedendo agli studi capofila, ai singoli studi responsabili di ciascun settore e alle persone di riferimento (personale chiave e specialisti operanti all'interno degli studi) di indicare una referenza atta ad attestare la loro capacità di fornire la prestazione oggetto della commessa.

3.1. Il ricorrente contesta la validità delle referenze addotte a questo scopo dallo studio responsabile manufatti e tracciato (cfr. infra, consid. 3.1.1), dal CP (cfr. infra, consid. 3.1.2), dall'ingegnere progettista responsabile manufatti e tracciato (cfr. infra, consid. 3.1.3), dall'ingegnere progettista responsabile ventilazione (cfr. infra, consid. 3.1.4) e dall'architetto (cfr. infra, consid. 3.1.5) del deliberatario.

3.1.1. Lo studio responsabile manufatti e tracciato (K+T) del deliberatario ha apportato quale referenza il progetto di Correzione stradale __________ commissionato dal Canton Vaud. Il progetto prevedeva l'eliminazione di due restringimenti della strada cantonale mediante la realizzazione di diverse opere di sostegno e protezione lungo due tratte stradali di 660m e 340m, di un nuovo ponte lungo circa 190m sopra la linea ferroviaria reginale MOB, oltre che la protezione degli imbocchi delle gallerie artificiali esistenti. L'insorgente obietta l'ammissibilità di tale referenza, poiché la funzione di responsabile manufatti (responsabile K) non sarebbe stata svolta dalla CO 2, bensì dallo studio consorziato D__________ SA. Il deliberatario ha smentito questa circostanza affermando - sulla scorta di alcuni estratti dell'offerta inoltrata a suo tempo per il progetto indicato quale referenza dal Consorzio __________ (doc. 3) in cui i collaboratori di CO 2 figurano sempre come persone chiave; in particolare va menzionato il capoprogetto F__________ H__________ - che CO 2 ha allestito il progetto e si è occupata di tutta la parte esecutiva. Il committente, malgrado la precisa critica del ricorrente, non ha sostenuto di aver esperito accertamenti in merito, limitandosi invero a sostenere che nel fascicolo Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente, a pag. 18, l'aggiudicataria ha descritto la propria attività come pilota del consorzio relativamente alle prestazioni K+T e che, nonostante un piccolo pasticcio di copia e incolla nell'illustrazione del progetto, le ulteriori indicazioni rilasciate convergono nell'indicare CO 2 come responsabile della specialità. In sede di triplica l'insorgente ha annotato, da un lato, che gli estratti d'offerta esibiti sub doc. 3 non facevano altro che puntualizzare sia il ruolo di CP, sia le persone chiave, sia infine il ruolo di capofila della CO 2 e, dall'altro, che tali documenti non erano stati prodotti nella loro integralità, nel senso che sono stati esibiti i fogli F22.1 (capoprogetto) e F22.4 (responsabile tracciato) ma non quelli inerenti lo "spécialiste d'ouvrages d'art" (fogli F22.2 e F22.3). Ha quindi allegato i piani esecutivi (planimetria e sezioni) del manufatto (ponte) oggetto della referenza qui dibattuta (doc. T 1-2) da cui risulta chiaramente la consorziata D__________ SA quale progettista, evidenziando che tali documenti risultano in linea con quanto apparso su un'altra rivista tecnica, a firma proprio del committente (Canton __________) e del consorzio di progettazione, da cui si evince che CO 2 era associata al progetto stradale mentre D__________ SA al manufatto vero e proprio (doc. U). L'aggiudicataria non ha obiettato alcunché al riguardo, salvo sostenere che il doc. U non offre nulla di significativo ai fini del giudizio, ad eccezione della chiara indicazione di CO 2 quale primo studio di ingegneria consorziato, nonché studio capofila del consorzio, né ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'effettivo ruolo (di responsabile K) assunto in quel contesto dalla CO 2. Il committente è invece rimasto silente. In queste circostanze, al Tribunale non è possibile pronunciarsi in merito alla valutazione operata dal committente in punto alla validità della referenza addotta. Contrariamente a quanto preteso dalle insorgenti, l'offerta non era incompleta su questo punto, giacché munita delle informazioni richieste dagli atti di gara, e non meritava pertanto l'esclusione. Tuttavia, gli atti devono essere retrocessi alla stazione appaltante affinché raccolga le informazioni mancanti e si esprima circa l'adempimento del criterio di idoneità CI 2.2 da parte dello studio responsabile manufatti e tracciato del deliberatario.

3.1.2. L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto considerare valida (neppure) la referenza portata dal CP del deliberatario avente per oggetto il Tunnel __________. A torto, tuttavia. Innanzitutto occorre rilevare che l'ing. A__________ W__________ fa parte dello studio capofila; con quest'ultimo egli intrattiene infatti un rapporto di collaborazione retribuito in qualità di Capo Progetto/Senior Consultant (cfr. dichiarazione della CO 1, prodotta in duplica sub doc. 4). Questo Tribunale, al pari del committente, non ha motivo di dubitare delle indicazioni fornite dal deliberatario in punto alle sue conoscenze linguistiche, a maggior ragione ove solo si consideri che per l'apprezzamento del criterio di cui trattasi faceva stato unicamente l'autocertificazione da parte dell'offerente, rilasciata da quest'ultimo con le comminatorie precisate nella copertina del fascicolo Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente. I generici dubbi che il ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo agli atti. Dagli atti dell'incarto emerge inoltre che l'ing. W__________ ha assunto la funzione di CP e che in questa veste ha svolto le fasi 31-51 (cfr. doc. 6). Inutilmente l'insorgente tenta di attribuire all'ing. A__________ S__________ la responsabilità di tale referenza, citando un noto testo del settore. L'esperienza che l'ing. S__________ ha accumulato per il progetto in discussione, in seguito apprezzata grazie ai suoi contributi e scritti pubblici, risale alla funzione di sostituto assistente (doc. 5) e non modifica la sostanza della funzione (di CP) dell'ing. W__________. Da ciò discende che la referenza apportata dal CP è senz'altro ammissibile.

3.1.3. Il ricorrente mette in dubbio anche la validità della referenza __________ Piazza __________ - Sottopassi portata dal deliberatario per l'ingegnere progettista responsabile manufatti e tracciato. A mente sua, tale progetto non rientrerebbe tra quelli richiesti a titolo di referenze, avendo per oggetto la realizzazione di tre sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2 Mio (quindi tre distinti manufatti di minore importanza) e non già quella di un nuovo manufatto del costo di almeno 2.0 Mio CHF, come prescritto dal capitolato. A torto. Come rettamente sostiene il Consorzio deliberatario, la referenza è costituita dal nodo di Piazza __________, ovvero da un solo progetto costituito da diversi elementi inscindibili tra loro. Dagli atti dell'incarto ben emerge che questo nodo nevralgico per la viabilità cittadina è stato studiato per integrare al meglio anche la mobilità lenta. I sottopassi ciclabili e pedonali permettono di collegare senza conflitti i quartieri cittadini a ridosso della rotonda. In questa sede il deliberatario ha inoltre spiegato di avere affrontato, nei compiti di progettazione, oltre agli aspetti strutturali, anche tutti gli aspetti tecnici relativi alle fasi di cantiere e di traffico. Ha sottolineato che parte dei sottopassi che conducono allo spazio interno intersecano la carreggiata principale della rotonda a due corsie e che il loro dimensionamento strutturale è stato determinato sulla scorta dei carichi di traffico veicolare previsti, ed evidenziato che le fasi di costruzione hanno dovuto tener conto dell'assetto provvisorio dei flussi di traffico veicolare e dei suoi effetti sulle strutture temporanee e definitive. Checché ne dica il ricorrente, la referenza in oggetto va considerata come un progetto unico costituito da diverse componenti (tra cui i sottopassi carrabili, pedonali e ciclabili, le strade, gli incroci e i muri di sostegno) che presenta evidenti analogie con il progetto oggetto della commessa (interazione tra le singole tipologie di traffico lungo un'arteria litoranea che dovrà rimanere aperta al traffico per tutta la durata del cantiere, condizioni idrogeologiche complesse, esigenze di sicurezza accresciute durante l'esercizio del cantiere e le fasi di apertura al traffico, attenzione agli immobili situati nelle immediate vicinanze). A ragione il committente ha dunque ammesso questa referenza.

                                         3.1.4. L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto ritenere valevole per l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione del deliberatario la referenza Galleria __________. Sostiene che i tempi di realizzazione estremamente lunghi e il fatto che a far tempo proprio dal mese di maggio 2020 l'ing. G__________ non è più un collaboratore della CO 1 non consentirebbero di rendere credibile che per il progetto in questione lo stesso ingegnere possa aver curato le fasi di progettazione (dal 2003 e 2007) e in seguito le fasi 51 e 52 (dal 2007 al 2019). Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare della bontà delle spiegazioni fornite in duplica dal deliberatario circa le fasi di progettazione curate dall'ing. G__________ e la sua posizione nei confronti dello studio capofila (cfr. anche la dichiarazione di collaborazione di cui al doc. 7). A giusta ragione la stazione appaltante ha quindi considerato valida tale referenza.

3.1.5. Il Consorzio ricorrente obietta infine la referenza _______ tubo __________ portata dall'aggiudicatario per l'architetto G__________ G__________. Ritiene oggettivamente impossibile che egli abbia potuto seguire la fase 32 del progetto indicato, ovvero la riqualifica territoriale al portale sud ad __________ nel contesto della realizzazione del secondo tubo del __________, a suo dire iniziata solo nel 2018. A torto. Come risulta dal plico di documenti di cui al doc. 8, la fase 32 - il cui obiettivo ai sensi delle norme SIA è la preparazione di un progetto destinato alla pubblicazione, in modo tale da conseguire l'approvazione dei piani - è iniziata già nel 2017. L'arch. G__________ ha eseguito sia la fase 31 che la fase 32, premessa indispensabile per la pubblicazione del progetto esecutivo (fase 33) avvenuta nel 2018. Da ciò discende che la referenza in oggetto è senz'altro ammissibile.

3.2. L'insorgente ha contestato l'idoneità del deliberatario anche perché, per lo studio responsabile K+T, il Consorzio avrebbe omesso di presentare tutti i giustificativi relativi alle norme SIA e VSS. Nella misura in cui i documenti mancanti sono stati prodotti in questa sede (cfr. fatture SIA VSS 2018 con conferma iscrizione SIA, esibite in duplica sub doc. 9), la doglianza del ricorrente cade pertanto nel vuoto.

4.    4.1. Occorre ora esaminare se, come eccepisce in questa sede il deliberatario, l'offerta del ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa siccome non adempirebbe il requisito d'idoneità (CI3) prescritto dal capitolato (condizioni d'appalto, CI 3.1.1, pag. 8), relativo alle referenze del CP.

4.2. Il deliberatario contesta la validità della referenza _______ tunnel - __________ portata dal ricorrente per il CP. A mente sua, l'intervento in oggetto non riguarderebbe un progetto di complessità simile al progetto in appalto, con le caratteristiche di una galleria ferroviaria o stradale. La censura merita accoglimento. Come detto, le clausole del concorso stabilivano che per il capoprogetto era richiesta una referenza riguardante un progetto di complessità simile al progetto in appalto; doveva, in particolare, trattarsi della realizzazione di una nuova galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo di lunghezza > 800m. Ora, non v'è chi non veda come il tunnel idroelettrico in discussione non può essere considerato tale. Invano il ricorrente si avventura nell'affermare che nell'offerta il manufatto è stato correttamente indicato quale galleria in ambito idroelettrico ma che, tuttavia, durante i lavori sarebbe stato adibito al traffico veicolare. La sua tesi non può essere seguita neppure laddove sostiene che esso sarebbe equiparabile ad una galleria stradale o ferroviaria se si considerano, da un lato, le problematiche geologiche complesse che la sua realizzazione ha dovuto affrontare e risolvere e, dall'altro, i provvedimenti (esecutivi, gestionali, di coordinamento e di sicurezza) che si sono imposti. Checché ne dicano i ricorrenti, l'opera proposta quale referenza dall'ing. S_______ M__________ non corrisponde a quanto richiesto dal committente, né può essere considerata analoga a quella del progetto di gara. Una galleria stradale o ferroviaria ha una funzionalità legata a flussi di traffico che impongono l'allestimento di un concetto estremamente complesso, caratterizzato da soluzioni di natura geologica, dall'equipaggiamento infrastrutturale, dalle soluzioni elettromeccaniche, da quelle dettate dalle esigenze di sicurezza, nonché dall'allestimento di un progetto giudicato anche dal profilo architettonico e paesaggistico. Un cunicolo idroelettrico per sua natura è invece destinato a permettere unicamente il flusso di acqua. Le esigenze che caratterizzano le fasi 31 e 32 della sua progettazione sono manifestamente diverse da quelle richieste per il progetto oggetto del concorso. La referenza addotta non rispetta i parametri indicati negli atti di gara (CI 3.1.1, pag. 8 delle condizioni di gara) e non poteva dunque essere considerata valida. Alla luce di queste circostanze, in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, s'imponeva quindi di escludere dalla gara il Consorzio ricorrente, per mancato adempimento del criterio d'idoneità in questione. Non occorre pertanto esaminare le censure rivolte contro la valutazione delle offerte, siccome quella dell'insorgente non potrebbe in alcun caso permetterle di ottenere la commessa.

5.    5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché si esprima nuovamente sull'offerta del Consorzio __________, unica rimasta in gara, dopo aver verificato la referenza addotta dallo studio responsabile manufatti e tracciato secondo quanto esposto al consid. 3.1.1.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.3. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente rifonderà al ricorrente e al deliberatario, entrambi assistiti da un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili. Le indennità di patrocinio tra il Consorzio aggiudicatario e il Consorzio ricorrente sono invece compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

      Di conseguenza:

1.1.       la decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.       gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 5.1.

2.   La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente, del deliberatario e dello Stato in ragione di 1/3 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 4'000.- versato in eccesso.

3.   Lo Stato rifonderà al ricorrente e al deliberatario fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili. Tra il ricorrente e il deliberatario le ripetibili sono invece date per compensate.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2020.108 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2020 52.2020.108 — Swissrulings