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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.02.2020 52.2019.595

February 20, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,307 words·~22 min·4

Summary

Commesse pubbliche. Criteri di idoneità

Full text

Incarto n. 52.2019.595  

Lugano 20 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 della

RI 1   patrocinata da:     

contro  

a.             b.

le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5422 e 5421) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1;   le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5424 e 5423) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 20 agosto 2019 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali, geograficamente ripartita nei settori del __________ e __________, per il quadriennio 2020-2023 (cfr. FU n. _______ pag. _______). Il bando di concorso (cifra 2) indicava che era ammessa la partecipazione ad ogni singolo lotto e che il committente si riservava il diritto di deliberare i singoli lotti separatamente. L'elenco prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per i (due) settori messi a concorso. Le regole di gara prescrivevano, fra l'altro, i seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100 CPN 102):

-       CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale o altra attività pertinente;

Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

-       CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la compilazione dell'Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro contenuta nel fascicolo Dichiarazioni dell'offerente e riterrà idonee unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un'organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e negative al punto 4.

(…)

La pos. 131.100 del capitolato descriveva l'oggetto della commessa come la fornitura e la posa della segnaletica verticale destinata alle strade cantonali, ovvero la fornitura e la posa di segnali, telai e pali per la moderazione del traffico, la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di correzioni stradali per il periodo dal 2020 al 2023. Le quantità principali erano le seguenti (pos. 143.100 e cifra 2 del bando):

Quantitativi principali lotto Sottoceneri:

a)    segnali                                                                ca. pz. 1500

b)    telai                                                                 ca. pz. 1200

c)     pali                                                                  ca. ml 110

d)    posa e montaggio                                            ca. pz. 1100

e)    isole spartitraffico                                            ca. pz. 340

f)      paletti prefabbricati flessibili                             ca. pz. 400

Quantitativi principali lotto Sopraceneri:

a)    segnali                                                            ca. pz. 1500

b)    telai                                                                 ca. pz. 1200

c)    pali                                                                  ca. ml 110

d)    posa e montaggio                                            ca. pz. 1100

e)    isole spartitraffico                                             ca. pz. 340

f)     paletti prefabbricati flessibili                              ca. pz. 400

Gli atti del concorso prevedevano che per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici (pos. 229.200 e segg. CPN 102). Nel bando (cifra 12) e nella documentazione di gara (pos. 221.100 CPN 102) era segnalata chiaramente la possibilità di ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.   Nel termine stabilito, per i lotti SV-SC 2020-2023 __________ e __________, qui in discussione, sono giunte al committente le seguenti offerte:

Ditta

__________

__________

RI 1

fr. 1'146'711.80

fr. 1'146'711.80

CO 1

fr. 1'322'304.00

fr. 1'322'304.00

__________

fr. 1'490'261.05

fr. 1'525'343.25

Esperite le necessarie verifiche, con distinte decisioni del 6 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere le offerte della RI 1, rilevando che la ditta non soddisfa il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per la segnaletica stradale" esatto alla pos. 223.100 del fascicolo Disposizioni particolari CPN 102. Con decisioni di uguale data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato le commesse alla CO 1, prima classificata in tutte e due le graduatorie.

C.   Mediante ricorso del 19 novembre 2019 la RI 1 ha impugnato le (4) predette decisioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente affinché si pronunciasse nuovamente previa inclusione delle sue offerte. In via cautelare, ha domandato di concedere effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha ritenuto che l'estromissione delle sue offerte per il mancato adempimento dei criteri d'idoneità previsti dalle diposizioni particolari CPN 102 criterio CI-1 pag. 5 cifra 223.100 integrasse gli estremi di un formalismo eccessivo. In effetti la committenza non ha considerato che la RI 1 adempie perfettamente questi requisiti, sia perché essa è da anni operativa nella produzione, vendita, montaggio e manutenzione di prodotti di segnaletica stradale, in particolare semafori, sia perché ha una dotazione aziendale perfettamente operativa nella "attività pertinenti", a cui la prescrizione in questione fa riferimento. Del resto, nessuna delle offerenti riporta testualmente la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli scopi della società iscritti a registro di commercio, per modo che applicando il testo letterale tutte e tre le concorrenti avrebbero dovuto essere scartate. La disparità di trattamento finalizzata a discriminare l'insorgente, ha proseguito la RI 1, è ancor più lampante ove solo si consideri che la CO 1 risulta essere a registro di commercio come una succursale di una ditta svizzero tedesca senza una specifica indicazione dello scopo sociale nel registro di commercio cantonale. La ricorrente ha infine criticato la formulazione astratta e molto ampia della "pertinenza con altra attività" contenuta nel CI-1. A suo giudizio, è inconcepibile formulare negli elementi d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in passato di diverse commesse nel settore.

D.   In sede di risposta il committente e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento dell'impugnativa.

a. La Divisione delle costruzioni ha ribadito la legittimità dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente. Tale misura - ha specificato - è stata adottata dato che dal Registro di commercio si evince chiaramente che la RI 1 è una ditta attiva nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed elettromeccanici e nel noleggio di impianti semaforici. Stante il testo dell'iscrizione, essa non realizza tuttavia cartelli stradali, non fabbrica e non vende nastri di segnalazione, colonnine, specchi, segnalatori di direzione, né ogni altro tipo di impianto o di segnale stradale, e non ha un negozio del genere. L'ente banditore ha osservato poi come l'estromissione dell'insorgente si giustificava anche a cagione del mancato soddisfacimento dell'idoneità tecnica richiesta dalla specifica commessa. Essa non sarebbe infatti in grado di allestire cartelli personalizzati (Menziken) con indicazioni, località o orari ordinati di volta in volta dal committente. Non avendo previsto di subappaltare tali lavori e non disponendo in proprio di una struttura atta alla loro fabbricazione, risulta chiara la sua necessità di riassegnare a terzi la realizzazione di queste tavole, per poi rivenderle come prodotto finito.

b. Ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, la quale ha addotto argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della stazione appaltante. Ha rilevato in particolare che a norma di legge (art. 110 dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411) per le succursali fa stato lo scopo sociale riportato nella sede principale e che l'estratto del Registro di commercio della CO 1 con sede nel Canton ______ cita esplicitamente tra gli scopi della ditta la produzione e la vendita di prodotti, sistemi e soluzioni di segnaletica stradale.

c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato a presentare osservazioni.

E.   Con la replica la ricorrente ha riaffermato le proprie tesi. Essa ha osservato di aver correttamente indicato la ditta __________ di __________ come subappaltatrice delle opere di zincatura e da fabbro, per quanto non fosse (eventualmente) in grado di produrre in proprio nella propria officina. Ha obiettato l'affermazione della committenza secondo cui essa sarebbe una commerciante improvvisata di segnaletica stradale, elencando gli incarichi ottenuti in passato dal Cantone e dalla Confederazione e producendo (sub docc. N-S) copia dei relativi contratti. Ha confermato infine di avere - mediante atto notarile del 13 dicembre 2019 - codificato in modo più esteso e preciso lo scopo della società non foss'altro per sbaragliare in futuro il campo da ulteriori esclusioni dai concorsi pubblici fondate su eccessi di formalismo.

F.    Con le dupliche la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno confermato la propria posizione con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alle gare d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalle procedure (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare le aggiudicazioni delle commesse alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro le decisioni di esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).

1.2. Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare acquisire dall'Ufficio delle commesse pubbliche la verifica di quando il CI-1 è stato introdotto nelle condizioni d'appalto nel settore, quale unico requisito, da solo, senza altri requisiti d'idoneità su qualifiche sostanziali, e come esso è stato in passato applicato, come postulato in replica dall'insorgente.

2.    2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a)    non adempiono ai criteri di idoneità;

b)    hanno dato al committente indicazioni false;

c)    non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)    hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)    sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)     hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g)    hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

2.2. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1, 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, STA 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.    L'ente banditore ha risolto di estromettere le offerte della ricorrente a motivo che essa non soddisfa il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per la segnaletica stradale". A torto, tuttavia. Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di appalto (pos. 131.100), oggetto del concorso è la fornitura e la posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali. Oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni di concorso diversi criteri di natura particolare, esigendo fra l'altro che l'offerente fosse iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale o altra attività pertinente. In altri termini, ha imposto che il requisito d'idoneità in discussione dipendesse dagli scopi risultanti dall'iscrizione a RC. Dagli atti emerge che al momento (23 settembre 2019) in cui la ricorrente ha presentato le proprie offerte, essa era iscritta a Registro di commercio quale ditta attiva nella progettazione, fornitura, messa in esercizio e manutenzione di componenti per centrali elettriche fino a 10 MW; progettazione, sviluppo, costruzione e assemblaggio di gruppi elettrogeni di soccorso, automazioni industriali e opere elettromeccaniche; lo svolgimento di servizi di assistenza dopo vendita ed il noleggio di impianti semaforici per la sicurezza stradale; la vendita, revisioni e riparazioni elettromeccaniche (cfr. doc. I). Gli impianti semaforici costituiscono dei segnali luminosi ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) e, pertanto, dei prodotti relativi alla segnaletica stradale. La loro messa a disposizione ed il relativo servizio dopo vendita, rappresentano quindi delle attività sufficientemente pertinenti con la natura della commessa a concorso. Indipendentemente dall'assenza della specifica menzione "vendita e commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale" nell'iscrizione figurante a RC, la circostanza per cui la RI 1 operi indiscutibilmente (anche) in tale ambito si desume già solo dalle numerose commesse di fornitura nel settore che le sono state attribuite dal Cantone e dalla Confederazione. I contratti di appalto prodotti in replica sub docc. N-S dimostrano infatti come la ricorrente in passato abbia già effettuato forniture di materiale per segnaletica stradale analoghe a quelle della commessa oggetto dell'odierno contendere. In simili circostanze, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione alla luce della formulazione, assai vaga, della "pertinenza con altra attività" contenuta nel querelato criterio d'idoneità. Giustamente la ricorrente sostiene infatti che è inconcepibile formulare negli elementi d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in passato di diverse commesse nel settore. Il committente avrebbe dovuto essere ben più preciso e formulare la prescrizione in termini assai meno sommari e generici. Non può chiamare i concorrenti a scontare le conseguenze della propria negligenza. La ricorrente soddisfa quindi il criterio di idoneità in parola e non poteva essere esclusa.

4.    4.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve esser data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

4.2. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1 e rinvii).

4.3. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto definiva in modo concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. In particolare, esso stabiliva esattamente la quantità ed anche le caratteristiche tecniche (tipo di carattere, colore, dimensioni, ecc.) dei segnali occorrenti alla rete delle strade cantonali ed ammetteva il subappalto per le opere specialistiche. Tra le possibili prestazioni che avrebbero potuto essere subappaltate, lo stesso ente banditore aveva indicato i trasporti, le opere da fabbro e da zincatura, nonché la posa (cfr. fascicolo Dichiarazioni dell'offerente, pag. 9). Invano obietta la stazione appaltante che la RI 1 non sarebbe in grado di elaborare tavole e cartelli personalizzati e che per adempiere al mandato sarebbe costretta a rifornirsi presso terzi, disattendendo con ogni evidenza il divieto di subappalto della prestazione principale e caratteristica chiaramente sancito dai documenti di gara. L'insorgente ha infatti rettamente segnalato che avrebbe fatto capo alla __________ di __________ (fornitrice delle tavole in alluminio) per le opere da fabbro e zincatura, per quanto non fosse, eventualmente, in grado di produrre in proprio nella propria officina. Anche questo Tribunale non ha motivo di dubitare che essa disponga delle risorse tecniche necessarie per eseguire la commessa a concorso. Ne danno atto le numerose forniture di materiale per segnaletica stradale (già) eseguite in passato. Del resto, anche l'aggiudicataria ha dichiarato di subappaltare tutta una serie di lavori, senza che ciò sia stato rilevato come contrario alle norme di gara da parte del committente. Ne segue che le offerte dell'insorgente non avrebbero meritato l'esclusione neppure per questo ulteriore motivo, addotto peraltro solo in sede ricorsuale.

5.    Accertata l'infondatezza dell'estromissione dalle procedure della ricorrente, resta da esaminare la legittimità della delibera.

5.1. La ricorrente sostiene che nemmeno l'aggiudicataria riporta testualmente la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli scopi della società iscritti a Registro di commercio. Anche lei avrebbe dovuto essere a sua volta esclusa. Questa conclusione, afferma, si giustifica a maggior ragione ove solo si consideri che l'aggiudicataria risulta essere a registro di commercio come una succursale di una ditta svizzero tedesca senza una specifica indicazione dello scopo sociale nel registro di commercio cantonale.

5.1.1. Secondo la giurisprudenza federale per succursale si intende uno stabilimento d'impresa che alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari (DTF 144 V 313 consid. 6.3, 117 II 85 consid. 3). A differenza del gruppo di società, in cui società madre e filiale sono entità giuridiche distinte, la succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e da essa dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5.1.2, 52.2016.389 del 12 dicembre 2016 consid. 2.3, 52.2011.355 del 16 settembre 2011 consid. 3.3; Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2014/2015, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, n. 188 con riferimenti; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1378; Martin Beyeler, nota alla sentenza pubblicata in: BR 2015 pag. 21).

5.1.2. L'art. 110 cpv. 1 ORC prevede che l'iscrizione nel Registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti:

a)  la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale;

b) la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;

c)   il fatto che si tratta di una succursale;

d) lo scopo della succursale in quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;

e)  le persone autorizzate a rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale.

5.2. La censura con cui la ricorrente critica l'assenza di una specifica indicazione dello scopo sociale della succursale a RC è infondata, visto che, in mancanza di (ulteriori) indicazioni relative allo scopo della succursale, si ritiene che per la stessa faccia stato quello dello stabilimento principale (art. 110 cpv. 1 lett. d ORC). Ora, dall'estratto del Registro di commercio del Canton __________ in atti si evince che tra gli scopi della CO 1 vi è anche la produzione e la vendita di prodotti, sistemi e soluzioni oltre che la fornitura di servizi per la segnalazione, informazione, demarcazione e guida del traffico. Invano l'insorgente si ostina nell'affermare che concorrendo quale succursale avrebbe dovuto esibire un estratto di registro di commercio della succursale con lo scopo sociale tradotto in italiano e riportato nel registro di commercio di __________. Il committente non ha imposto la produzione di un simile documento. A ciò aggiungasi peraltro che il prospetto CO 1 annesso alle offerte della deliberataria permette di fugare ogni dubbio circa i suoi campi di attività.

6.    Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando le decisioni impugnate siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb e 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) e rinviando gli atti al committente affinché valuti le offerte della ricorrente, allestisca delle classifiche e proceda a delle nuove delibere. Va da sé che l'ente banditore dovrà statuire nuovamente sulle offerte delle uniche due concorrenti rimaste in lizza: la RI 1 e la CO 1.

7.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

8.    La tassa di giustizia è posta a carico della stazione appaltante e della deliberataria, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5421, 5422, 5423 e 5424) con cui il Consiglio di Stato ha escluso l'insorgente dal concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotti SV-SC 2020-2023 _______ e __________) e deliberato le commesse alla CO 1, sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati alla stazione appaltante per nuovi giudizi ai sensi dei considerandi.

2.    La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 5'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.    Lo Stato e la deliberataria verseranno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.    Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.595 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.02.2020 52.2019.595 — Swissrulings