Incarto n. 52.2019.483
Lugano 18 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 dell'
RI 1
contro
la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4122) del Consiglio di Stato, che accoglie il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione resa su reclamo il 29 gennaio 2019 dal Municipio di __________ in materia di tassa d'uso delle canalizzazioni per il 2016;
ritenuto, in fatto
A. Fondandosi sulla nuova ordinanza municipale del 6 febbraio 2018, adottata in sostituzione della precedente ordinanza del 25 giugno 2017 che era stata annullata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio n. 5691 del 13 dicembre 2017, il 23 ottobre 2019 il Municipio di __________ ha emesso nei confronti di RI 1, in quanto proprietaria della PPP __________ del mappale n. __________ di questo Comune, la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 per un importo di complessivi fr. 1'209.40 (IVA inclusa), calcolato in funzione dell'1.9% del valore di stima del fondo allacciato e di fr. 0.80 al mc di acqua consumata. La destinataria della fattura ha immediatamente contestato la medesima con reclamo al Municipio, il quale mediante risoluzione del 29 gennaio 2019 ha però respinto le sue censure, confermando l'avversata imposizione.
B. Con giudizio del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da RI 1, annullando la decisione su reclamo del Municipio e fissando in complessivi fr. 700.75, IVA inclusa, la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 a suo carico (fr. 523.25 di tassa base + fr. 125.60 di tassa sul consumo + fr. 51.90 di IVA). In sostanza il Governo ha ritenuto che il contestato emolumento, calcolato in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 del regolamento comunale delle canalizzazioni del 7 giugno 1993 (RCC), si basava in maniera eccessiva sul valore di stima dell'elemento allacciato alla rete delle canalizzazioni, eccedendo così in maniera sproporzionata il valore della prestazione di cui costituiva il corrispettivo. Dovendo procedere a definire l'importo dovuto nel caso specifico in attesa che il Legislativo di __________ modificasse la suddetta disposizione comunale in modo tale da renderla compatibile con i principi di causalità e di equivalenza, il Governo cantonale ha ritenuto sostenibile applicare al caso specifico l'aliquota minima dell'1.0‰ del valore di stima dell'elemento allacciato prevista dall'ordinamento a quel tempo vigente.
C. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene che, malgrado i correttivi apportati dal Consiglio di Stato nel suo giudizio, la tassa d'uso delle canalizzazioni posta a suo carico permane lesiva dei principi generali che disciplinano la materia, in quanto la tassa base copre una quota pari a circa l'80% dell'intero emolumento.
D. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo il Municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Certa è la legittimazione a ricorrere del Comune (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine e può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie (cpv. 3). Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico (cpv. 4). 2.2. Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle persone tenute al loro pagamento. Dal punto di vista della commisurazione, le tasse citate soggiacciono per contro ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei costi, anch'esso ancorato all'art. 60a LPAc, esige una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse di allacciamento e di utilizzazione e l'ammontare complessivo dei costi generati, ivi compresi ammortamenti e riserve (art. 60a cpv. 3 LPAc; DTF 126 I 180 consid. 3a/aa pag. 188 e 124 I 11 consid. 6c pag. 20; sentenze 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1 e 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3). Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in rapporto adeguato con la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb pag. 188; sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3 entrambe con rinvii): esso è dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 110 B V). Il divieto dell'arbitrio e il principio dell'uguaglianza giuridica, pongono infine ulteriori limitazioni all'esazione (DTF 106 Ia 241 consid. 3b pag. 243 seg.). In questo contesto, il Tribunale federale ha comunque ripetutamente deciso che, salvo nei casi in cui la loro applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate anche in base a criteri schematici (sentenze 2C_847/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 2 e 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3; quest'ultima, con riferimento alla facoltà di far capo al valore di stima dei fabbricati, criterio scelto pure nel caso in esame; STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).
2.3. Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la tassa d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993 n. 29). A tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL 833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2).
3. 3.1. A __________ il calcolo e il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni è retto dall'art. 33 RCC, il quale, nella versione in vigore al momento dei fatti qui in discussione, prevedeva quanto segue:
1. “L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata, per ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.20 e fr. 0.80 per mc. di acqua potabile consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore all'1.0‰ e superiore al 2.5‰ di tale valore, ritenuto un minimo di fr. 100.--
4. Per i fondi aperti della zona edificabile e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui una quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sui valori di stima variabile tra il 1.0%0 e il 2.5%0 del detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP istallati negli edifici.
6. Fa stato il consumo dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. È ammessa la stipulazione di una convenzione tra il Municipio e l'Azienda privata, nel caso di Aziende o Stabilimenti di particolare importanza per il Comune. La convenzione deve regolare la tassa d'uso dovuta.
9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta “pro rata temporis”.
10.Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3e4e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
11. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità d'incasso.
3.2. Come accennato in narrativa, il Municipio di __________ fondandosi sul predetto articolo, aveva dapprima fissato con ordinanza del 26 giugno 2017 una tassa base del 2.45‰ del valore di stima e una tassa sul consumo di fr. 0.30 al mc per il 2016. Accogliendo un ricorso inoltrato da RI 1, il 13 dicembre 2017 il Consiglio di Stato aveva quindi annullato quest'ordinanza, rinviando gli atti al Municipio che il 6 febbraio 2018 aveva emanato una nuova regolamentazione la quale fissava l'aliquota per il calcolo della tassa base all'1.9‰ del valore dei fondi allacciati e la tassa sul consumo in fr. 0.80 al mc. Sennonché, chiamato a pronunciarsi sul gravame presentato dalla ricorrente avverso la tassa d'uso 2016 notificale dall'Esecutivo comunale, con il giudizio qui impugnato il Governo ha annullato la medesima ritenendo che essa si basava ancora in misura eccessiva sul valore di stima del fondo allacciato. Allo scopo di correggere questo vizio, il Governo ha ridotto la tassa base da fr. 994.20 a fr. 523.25, applicando l'aliquota minima del 1.0‰ prevista dal RCC, mantenendo in aggiunta l'importo di fr. 125.60 riferito ai consumi e l'IVA calcolata sull'intero ammontare della tassa d'uso.
4. 4.1. La ricorrente contesta le conclusioni a cui è pervenuto nel giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato e rileva come, malgrado tutto, la tassa posta a suo carico permanga irrispettosa tanto del principio di causalità, quanto del principio d'equivalenza, dal momento che anche applicando l'aliquota minima prevista dal RCC per il calcolo della tassa base, quest'ultima costituisce comunque ancora più dell'80% dell'intero importo richiestole.
4.2. Le tasse per l'uso delle canalizzazioni devono rispettare il principio di causalità, così come prescritto dall'art. 60a cpv. 1 LPAc a livello federale e ribadito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA sul piano cantonale, come pure il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, secondo cui l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico, nel senso che la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto attiene al suo ammontare la tassa d'uso delle canalizzazioni deve trovarsi in un certa - seppur non esclusiva - correlazione con l'effettivo quantitativo di acque luride che sono state prodotte, pena, in caso contrario, la violazione dei principi di causalità e di equivalenza (DTF 128 I 46 consid. 5c pag. 56 seg. e STF 2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 4.1, nelle quali viene sottolineato anche lo scopo incitativo dell'art. 60a LPAc; DTF 125 I 1 consid. 2b; STF 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, consid. 3.1, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.; 9C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg. e in URP 2015, pag. 91 e segg.). Attraverso il prelievo di una tassa calcolata sul quantitativo di acqua consumato può essere garantita un'imposizione che tiene debitamente conto dei volumi fatti defluire nella rete fognaria. Oltre a ciò dal profilo del principio di causalità è comunque ammissibile prevedere anche il prelievo di una tassa base calcolata secondo criteri che fanno astrazione dai consumi al fine di coprire i costi legati alla manutenzione della rete delle canalizzazioni, in quanto le relative infrastrutture devono essere funzionanti indipendentemente dall'intensità con cui vengono utilizzate (STF 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP 1999, pag. 539 e segg. e in particolare pag. 556 e seg.). In questo senso la tassa periodica di uso delle canalizzazioni può dunque essere caratterizzata, come d'altra parte previsto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA, dalla combinazione tra una componente di base e una componente commisurata ai consumi, ritenuto comunque che un'eventuale rinuncia a quest'ultima si avvererebbe lesiva del principio di causalità (STF 2P.125/2001 del 10 ottobre 2001, consid. 5a/bb). A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che il principio in parola è da ritenersi violato già a partire dal momento in cui la parte del tributo calcolata in funzione dei consumi appare solo marginale rispetto al totale complessivo della tassa (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.4, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Ne discende pertanto che sotto questo profilo l'autonomia comunale, rispettivamente, il margine di manovra di cui dispongono i Cantoni in ambito legislativo sono limitati da quanto previsto dal diritto federale (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Il legislatore rimane comunque sempre libero di decidere se calcolare la tassa d'uso delle canalizzazioni unicamente in base a criteri che tengono conto dei quantitativi d'acque luride evacuate o se affiancare a questa componente una tassa base calcolata secondo modalità che fanno astrazione dell'intensità con cui viene fatto effettivo uso della rete fognaria. Qualora l'ente pubblico opti per questa seconda soluzione, si pone inevitabilmente il quesito di sapere quale debba essere la proporzione tra la tassa base e la tassa sui consumi. Il diritto federale non fissa alcun criterio preciso in proposito. Rientra dunque nel margine di apprezzamento dell'ente pubblico stabilire in che misura l'importo della tassa d'uso possa essere fatto dipendere dall'effettiva quantità di acque luride che vengono fatte defluire nella rete delle canalizzazioni.
4.3. In Ticino il diritto cantonale non contempla alcuna norma di legge volta a disciplinare questo aspetto, di modo che i Comuni beneficiano di una certa autonomia. La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha emanato il 20 novembre 2015 una circolare destinata ai Municipi di tutti i Comuni del Cantone denominata “Linee guida per l'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni. Parte E. Contributi e Tasse” nella quale per quanto attiene alle tasse d'uso ha indicato che al fine di meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, dovrebbe avere carattere prevalente (80% dei costi), in quanto, in caso contrario rischierebbero di verificarsi delle situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo così l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà. In quell'occasione l'Autorità cantonale ha quindi proposto ai Comuni, al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti dovute all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, di stabilire allo 0.3‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima e di coprire invece i costi rimanenti con la tassa sui consumi. Al di là di queste indicazioni, che è bene ricordare sono sprovviste di qualsiasi valore vincolante, in termini più generali il rapporto tra tassa base e tassa sui consumi dovrebbe tenere conto della proporzione esistente tra costi fissi e costi variabili generati dal servizio di evacuazione delle acque luride al netto dei costi che risultano coperti dal prelievo di contributi di canalizzazione e delle tasse di allacciamento. Secondo la direttiva Finanzierung der Abwasserentsorgung pubblicata dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e dalla Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt des Schweizerischen Städteverbands (FES, nel frattempo divenuta Associazione svizzera infrastrutture comunali [ASIC]), la tassa base dovrebbe collocarsi tra il 30 e il 50% mentre che la parte calcolata sui consumi dovrebbe di riflesso attestarsi tra il 50 e il 70% dell'intera tassa d'uso delle canalizzazioni (cfr. in questo senso anche: Karlen, op. cit., pag. 561 e seg.). Dottrina e giurisprudenza tendono comunque ad ammettere per quei Comuni con una forte presenza di case secondarie, la possibilità di prevedere un tassa base che vada poco oltre la metà dell'intero contributo richiesto (cfr. Karlen, op. cit., pag. 566 con riferimenti).
4.4. Ora, nel caso di specie le critiche sollevate dalla ricorrente avverso la tassa d'uso delle canalizzazioni stabilita dal Consiglio di Stato sono del tutto pertinenti e meritano tutela. Come giustamente rilevato da quest'ultima, malgrado i correttivi apportati dalla precedente istanza di giudizio, la tassa base costituisce ancora poco più dell'80% dell'intero tributo, mentre che la parte calcolata sul consumo d'acqua, di riflesso, si colloca ad appena il 19.36% del totale. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato (consid. 4.2. e 4.3.), non vi può dunque essere alcun dubbio sul fatto che il querelato contributo violi manifestamente il principio di causalità, e come tale non possa essere tutelato e questo anche volendo considerare il fatto che __________ è un Comune a forte inclinazione turistica, per cui la sua rete fognaria deve essere strutturata e mantenuta in modo tale da poter sopportare durante taluni periodi dell'anno un'utilizzazione che va ben al di là di quanto sarebbe necessario per poter soddisfare i bisogni della sua popolazione stabile, ciò che evidentemente influisce in maniera rilevante sui costi fissi che devono essere di massima coperti con la tassa base. Sebbene che il fatto di tener conto anche del valore ufficiale di stima per il calcolo della tassa d'utilizzazione delle canalizzazioni costituisca, come visto sopra (consid. 2.3), una semplificazione indotta da motivi pratici prevista dalla legge e conforme ai principi generali che disciplinano la materia e malgrado che la percentuale concretamente applicata dal Consiglio di Stato (1.0‰ del valore di stima) si situi in corrispondenza del minimo previsto dalla forchetta tariffale di cui all'art. 33 cpv. 3 RCC, va rilevato che, a differenza di altri Comuni che conoscono un sistema impositivo misto, basato sul valore dell'immobile allacciato e sul volume di acqua consumata, il RCC di __________, nella sua versione in vigore al momento dei fatti qui in discussione, conferiva al primo elemento un'importanza particolarmente marcata, prevedendo dei tassi insolitamente alti, al punto che l'aliquota minima prevista dalla predetta norma comunale in molte altre realtà del Cantone si situava quasi al massimo della forchetta stabilita dalla legge, mentre che, di converso, la tariffa applicata per il consumo d'acqua risultava piuttosto contenuta rispetto a quelle usualmente vigenti negli altri Comuni.
4.5. Ferme queste premesse, visto che l'insorgente ha comunque pienamente usufruito nel 2016 del servizio comunale di evacuazione delle acque luride, occorre in questa sede provvedere a determinare il tributo dovuto attraverso l'applicazione di criteri sommari e transitori, volti unicamente alla liquidazione della litispendenza. È infatti incontestabile il diritto del Comune di percepire una tassa d'uso delle canalizzazioni per l'immobile dell'insorgente. Al solo fine di evadere la presente vertenza questa Corte ritiene che la tassa 2016 vada fissata in fr. 125.60 per la parte calcolata sul consumo e in fr. 170.- per l'importo di base, corrispondente allo 0.32‰ del valore di stima, per un totale di fr. 295.90 + IVA. In questo modo, tenuto conto della tariffa applicata per il calcolo della quota sul consumo e del fatto che __________ è un Comune a forte vocazione turistica, il rapporto tra le due componenti del tributo si colloca a circa il 57% per la parte fissa contro circa il 43% per la parte variabile, ciò che, come sopra esposto, rientra ancora nel margine dell'ammissibile. Ora, è vero che si tratta a sua volta di una soluzione non del tutto soddisfacente in quanto estremamente schematica visto che - tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida della SPAAS che individuano attorno allo 0.3‰ del valore di stima l'aliquota massima applicabile per il calcolo della tassa base – si basa sostanzialmente sul rapporto aritmetico tra le due componenti del tributo: essa ha però il pregio di essere semplice e facilmente applicabile, ritenuto comunque che nel frattempo, pendente causa, con risoluzione del 29 marzo 2021 il Consiglio comunale di __________ ha modificato l'art. 33 RCC, in modo tale da conformarsi alla giurisprudenza vigente in materia al fine di garantire un miglior rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che governano il settore giuridico in parola e di pervenire ad un'imposizione maggiormente rispettosa del principio di proporzionalità.
5. 5.1. Stante quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del dispositivo n. 1 della decisione governativa impugnata la quale deve essere riformata nel senso che la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 per la PPP __________ del mappale n. __________ RFD di __________ è stabilita in fr. 295.90 + IVA.
5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Comune, soccombente, che ha resistito in causa a difesa dei propri interessi finanziari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) alla ricorrente, che peraltro agisce quale avvocato in causa propria (cfr. fra tante, STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 1 della decisione governativa impugnata il quale deve essere riformato nel senso che la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 per la PPP __________ del mappale n. __________ di __________ è stabilita in complessivi fr. 295.90 + IVA.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del Comune di __________. Alla ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera