Incarto n. 52.2019.383
Lugano 12 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2019 (n. 3044) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 30 novembre 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ 1957 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore. Autista di autocarri di professione e titolare di una ditta di trasporti, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 21 febbraio 2018, verso le ore 13.30, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ (autostrada A2 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 118 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 80 km/h.
b. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il __________ il Ministero pubblico del Canton Uri ha proposto che RI 1 venisse condannato a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna (corrispondenti a fr. 6'600.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'650.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata. Il 19 aprile 2018 ha proceduto al pagamento della multa e delle spese giudiziarie.
c. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 25 settembre 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 15 giugno 2018 l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 3 settembre al 2 dicembre 2018 inclusi). Tale decisione è tuttavia stata provvisoriamente sospesa, dopo che l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, aveva comunicato alla Sezione della circolazione di avere presentato alle autorità urane un'istanza di restituzione del termine per sollevare opposizione contro il decreto di accusa. A seguito della reiezione della suddetta istanza da parte del Ministero pubblico del Canton Uri, l'autorità dipartimentale ha riattivato la procedura amministrativa e, dopo avere ancora una volta offerto al conducente la possibilità di esprimersi, il 30 novembre 2018 ha emanato una nuova decisione di revoca, sempre per la durata di tre mesi (questa volta dal 1° marzo al 31 maggio 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 19 giugno 2019, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Respinta la tesi con la quale il conducente ha tentato di giustificare la mancata impugnazione del decreto d'accusa e ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa emanato nei confronti dell'interessato, che ha ritenuto peraltro corretti anche in base a un sommario accertamento dei fatti eseguito in quella sede. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla risoluzione dipartimentale.
Il ricorrente - che evidenzia peraltro la sua ottima reputazione quale conducente - afferma di non essersi opposto al decreto di accusa in quanto non ne avrebbe compreso l'effettiva portata, non da ultimo per difficoltà linguistiche. Privo di esperienza in materia e non patrocinato, avrebbe da un lato creduto in buona fede che il pagamento della multa e delle spese fosse indispensabile per poter avere accesso al dibattimento, in occasione del quale avrebbe contestato l'accusa; dall'altro, avrebbe ignorato la coesistenza della procedura penale e amministrativa e avrebbe in questo senso ritenuto definitivo (cioè risolutivo) il decreto di accusa. Contesta quindi che in circostanze del genere l'autorità amministrativa sia vincolata alle considerazioni espresse in sede penale, tanto più nell'ambito di una procedura non ordinaria, e biasima la Sezione della circolazione per non aver proceduto a un accertamento autonomo dei fatti, rispettivamente il Governo per non averlo ordinato ex post. Sostiene che il superamento del limite di velocità non gli possa essere addebitato poiché non avrebbe avuto modo di sapere che in quel tratto autostradale vigesse il limite di 80 km/h. Si sarebbe infatti trovato nell'impossibilità di scorgere i segnali - peraltro posizionati in maniera non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) - indicanti la riduzione del limite di velocità in quanto la visuale gli sarebbe stata ostruita dall'autocarro che lo precedeva e che poi ha sorpassato. Ritiene dunque di dover essere giudicato avuto riguardo a tale circostanza, in applicazione dell'art. 13 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 21 febbraio 2018 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 6'600.-, corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'650.- per aver circolato, in territorio di __________, alla velocità punibile di 118 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 80 km/h. Il decreto di accusa del __________ è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Nulla può dunque essere rimproverato alla Sezione della circolazione per non avere esperito un'istruttoria per accertare autonomamente i fatti, rispettivamente al Governo per non averla ordinata a posteriori: tutte le relative censure cadono quindi nel vuoto. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, anziché saldare la multa, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è sempre giustificato affermando che l'autocarro che stava sorpassando gli impediva di scorgere la segnaletica indicante la riduzione del limite di velocità (cfr. osservazioni del 26 marzo 2018 alla Polizia cantonale urana e ricorso del 16 gennaio 2019 al Consiglio di Stato, punti n. 6, 7 e 42, pag. 3-4 e 13). La sua linea difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. Egli è dunque sicuramente malvenuto a lamentarsi solo in sede amministrativa del fatto che la vista della segnaletica indicante il limite di velocità gli era impedita dalla presenza di un autocarro, rispettivamente della non conformità della segnaletica stessa con le prescrizioni legali. La buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di far valere tali argomenti già in sede penale. L'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il Ministero pubblico urano l'ha condannato a una pena pecuniaria e una multa per avere commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione, senza contestarlo. Pretestuosa è la tesi secondo cui non avrebbe impugnato la decisione penale in quanto, a causa delle sue scarse conoscenze della lingua tedesca, non ne avrebbe compreso la portata: come correttamente rilevato dal Governo, confrontato con un atto ufficiale che lo concerneva e del cui carattere sanzionatorio era perfettamente cosciente, avrebbe dovuto farsi parte diligente e adoperarsi per comprenderne appieno il significato (facendoselo semmai tradurre), ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non spettava certo all'autorità confederata comunicare con lui in italiano. Tanto più che l'autorità urana gli aveva già in precedenza trasmesso l'avviso d'infrazione di velocità del 12 marzo 2018 - in lingua italiana - che conteneva già tutti gli accertamenti di fatto rilevanti. A ciò aggiungasi infine che come rilevato anche dal Ministero pubblico del Canton Uri nel respingere l'istanza di restituzione del termine (cfr. doc. M, pag. 3) - in calce alla decisione la possibilità di impugnare il decreto d'accusa era indicata anche in lingua italiana (cfr. doc. H). Già solo per queste ragioni il riferimento giurisprudenziale indicato nel gravame (STF 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3.2) non appare dunque pertinente (cfr. anche STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 3.2). Altrettanto inconsistente è l'argomentazione secondo cui il ricorrente credeva in buona fede che il pagamento della multa e delle spese giudiziarie costituisse un presupposto necessario per procedere al dibattimento penale: al di là della manifesta inverosimiglianza della tesi (peraltro avanzata senza indicare su quali elementi fattuali essa si fonderebbe), non si può trascurare che, nella predetta istanza di restituzione del termine, allestita da altro patrocinatore, egli ha dato atto di essere stato convinto (invero erroneamente) che con il pagamento la questione si sarebbe per lui definitivamente risolta (cfr. citata istanza del 27 giugno 2018, pag. 2). L'insorgente - che, per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, non si è avvalso fin da subito dell'assistenza di un legale nel procedimento penale - ha dunque lasciato passare in giudicato il decreto d'accusa, pur sapendo o dovendo presumere - ritenuto come sia ormai notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2; cfr., tra le tante, STF 1C_50/2019 citata consid. 3.1) - che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. Senza peraltro dimenticare che egli è pure formatore di apprendisti conducenti di autocarri (cfr. ricorso, pag. 3 e doc. R) e prima di ogni altro autista dovrebbe essere al corrente delle conseguenze derivanti dalle infrazioni alle norme della circolazione stradale. Nelle descritte circostanze, benché non sia mai stato oggetto di sanzioni in materia di circolazione stradale, il ricorrente non può dunque seriamente pretendere che credeva in buona fede che l'infrazione commessa non avrebbe provocato alcuna altra procedura (segnatamente amministrativa) oltre a quella penale. Non poteva infatti in nessun caso escludere ma, vista la gravità dei fatti addebitatigli e della sanzione inflittagli con il decreto d'accusa, doveva anzi prevedere che per il grave eccesso di velocità in cui era incorso sarebbe stato perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso.
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2015.572 del 4 luglio 2016 consid. 4.2).
3.4. Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, è pacifica. Incontestato è infatti che RI 1 circolasse, il 21 febbraio 2018, sull'autostrada A2, in territorio di __________, a una velocità di 118 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vige il limite di 80 km/h, superando così di 38 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 potesse valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h. In concreto inutilmente egli si prevale (di nuovo) del fatto che la vista della segnaletica indicante il limite di velocità - che pretende peraltro genericamente essere non conforme alle prescrizioni di legge - gli fosse impedita dalla presenza di un autocarro. La tesi - che, come detto, il ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando il decreto di accusa - è comunque priva di fondamento, come rilevato dall'Esecutivo cantonale, alle cui considerazioni, per brevità, si rinvia (cfr. decisione impugnata, consid. 4). Del resto nemmeno il ricorrente tenta di spiegare in modo chiaro e plausibile come mai, se la lunghezza del sorpasso si sarebbe estesa su un tratto di circa 200 m, non avrebbe avuto la possibilità di scorgere nemmeno uno dei tre distinti segnali collocati sui tralicci sopra la corsia di marcia (1'100, 800 e 300 m prima del radar), come indicato dal Governo. Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h, vista peraltro anche la sua lunga esperienza di autista che ha percorso più di 2 milioni di chilometri sulle strade svizzere (cfr. ricorso, pag. 3) e quindi senz'altro anche sull'asse principale di collegamento tra il Canton Uri e il Ticino. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 38 km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
3.6. Se ne deve concludere che, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). 3.7. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 1° marzo al 31 maggio 2019, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al febbraio 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera