Incarto n. 52.2019.366
Lugano 12 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2915) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 9 gennaio 2019 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato nel 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre nel 1974. Meccanico d'auto di professione, attualmente al beneficio dell'AI (100%), negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
21 aprile 2010/
12 ottobre 2010 revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida di un veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue [1.77 gr. per mille], commessa il 31 gennaio 2010); la misura, ridotta a 5 mesi, è stata espiata il 22 ottobre 2010;
31 luglio 2014/
10 marzo 2015 revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (per aver circolato, l'11 aprile 2014, a velocità eccessiva sull'autostrada, superando di 43 km/h il limite vigente di 120 km/h): da scontare dall'11 maggio 2015 al 23 aprile 2016.
B. a. Il 6 febbraio 2016, RI 1 è stato fermato e controllato dalla polizia comunale a __________ mentre circolava alla guida del suo veicolo nonostante quest'ultima revoca della licenza.
b. A seguito di tali fatti, con decreto dell'11 aprile 2016 il competente Procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di guida senza autorizzazione in base all'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). Tale imputazione è stata confermata dalla Pretura penale con sentenza del 3 aprile 2017 (la quale ha tuttavia ridotto la pena pecuniaria e la multa precedentemente inflittegli).
c. Nel frattempo, a fronte dei suddetti accadimenti, con decisione del 24 marzo 2016 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha revocato all'interessato la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d LCStr. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Tale risoluzione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato e poi da questo Tribunale (STA 52.2017.355 del 16 novembre 2017).
C. a. Alla scadenza del termine di sospensione di due anni (novembre 2018) - che l'autorità aveva ristabilito a seguito delle procedure ricorsuali (cfr. scritto del 27 novembre 2017) - RI 1 ha chiesto alla Sezione della circolazione di essere riammesso alla guida. Così invitato dall'autorità dipartimentale, il 5 dicembre 2017 l'interessato si è quindi sottoposto a una valutazione di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata (Unità) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
b. Preso atto del rapporto peritale del 17 dicembre 2018 allestito dagli specialisti di tale Unità (psicologo del traffico FSP ______ e psicologa FSP/ATP __________) - che hanno ritenuto il conducente non idoneo alla guida -, con decisione del 9 gennaio 2019 la Sezione della circolazione ha respinto la predetta istanza, confermando la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di:
· presentare un preavviso favorevole di iQ-Center di Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 10 sedute sull'arco di 6 mesi, atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr.
D. Con giudizio del 12 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, rigettando inoltre l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Dopo aver disatteso una richiesta di assunzione prove (nuova perizia), il Governo, ricordato il quadro normativo, ha in sostanza respinto tutte le argomentazioni avanzate dal ricorrente per contestare la predetta valutazione e la sua inidoneità, così come si dirà meglio in seguito. Ritenendo che non vi fossero seri e validi motivi per scostarsi dalla valutazione degli specialisti, neppure alla luce dello scritto del 15 maggio 2019 dello psichiatra Dr. med. __________ (prodotto dall'insorgente), ha quindi tutelato la revoca di sicurezza, unitamente alle condizioni poste ai fini della riammissione.
E. Avverso quest'ultimo provvedimento, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Domanda inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Rimprovera anzitutto alla precedente istanza una violazione del suo diritto di essere sentito, per non aver affrontato tutte le sue censure e rifiutato l'assunzione di una nuova perizia, qui nuovamente richiesta. Il Governo non avrebbe neppure spiegato per quali motivi il referto agli atti sarebbe completo ed esaustivo. Ripropone quindi le sue critiche avverso tale perizia, affermando di aver dimostrato non solo di aver capito i propri errori, ma anche di aver fatto tesoro delle cattive esperienze passate. Nega tra l'altro di avere una tendenza ad addossare le responsabilità del proprio comportamento a terze persone, come ritenuto dalla perizia. Contesta pure di non aver assunto un atteggiamento critico e di aver banalizzato i comportamenti passati. Ribadisce invece di aver ammesso, nel proprio linguaggio semplice, di aver sbagliato, di aver riconosciuto la propria colpa e di aver dichiarato che non ricadrà più nell'errore, ciò che è però stato ignorato. Rimprovera inoltre al Governo di non aver sufficientemente preso in considerazione il referto del Dr. med. __________, il quale avrebbe seriamente messo in dubbio l'attendibilità della perizia in questione. Considera infine drastiche e sproporzionate le misure disposte ai fini della riammissione.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La risposta della Sezione della circolazione, presentata tardivamente (art. 73 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100), è stata estromessa dall'incarto con decreto del 24 settembre 2019.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare della perizia di psicologia del traffico rassegnata dagli psicologi dell'Unità della SUPSI, su cui si è fondata la misura di sicurezza qui in discussione. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3 e rimandi) non si giustifica dunque di assumere una perizia giudiziaria di un altro psicologo del traffico, come a ragione concluso anche dal Governo. Nemmeno le altre prove genericamente sollecitate dall'insorgente (testi, audizione del Dr. med. __________, interrogatorio del ricorrente, ecc.) appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che, come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità - quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. Nel giudizio impugnato - dopo aver commentato alcuni passaggi effettivamente poco chiari e polemici del gravame (che si riferiva tra l'altro, impropriamente, alla figura del medico del traffico) - il Governo ha elencato i vari argomenti addotti dal ricorrente a suo favore (in sintesi: la frequentazione di corsi di educazione stradale, l'aver mostrato di conoscere il senso della perizia, le sue buone condizioni di salute, l'assenza di un rapporto problematico con l'alcol, il suo asserito stile di guida tranquillo, l'aver capito e ammesso i propri precedenti errori, senza cercare di giustificarli), ritenendoli tuttavia non determinanti. Ricordato che al ricorrente era stata revocata la patente per un problema di natura caratteriale (a seguito dei suoi precedenti), ha in particolare considerato irrilevanti le sue buone condizioni di salute, il suo rapporto con l'alcol o il fatto di non essersi opposto all'esame peritale, come pure le sue percezioni soggettive in merito all'idoneità alla guida. Dopo aver ricordato che l'autorità decidente non si scosta da una perizia senza valide e serie ragioni, il Governo ha considerato che le critiche del ricorrente relative al referto dell'Unità della SUPSI fossero generiche, basate su una visione soggettiva e in parte incentrate sull'estrapolazione di passaggi di rilevanza secondaria. Ha quindi concluso che dagli atti non emergessero seri motivi per dissociarsi dalle valutazioni degli specialisti, che avevano rassegnato un referto concludente, compiutamente motivato e scevro di contraddizioni. Nemmeno dal breve scritto del Dr. med. __________, ha terminato, scaturirebbero elementi suscettibili di rimettere in discussione tale perizia. Ora, contrariamente a quanto afferma sommariamente l'insorgente, vi è da ritenere che l'Esecutivo cantonale, seppur in modo a tratti succinto, ha essenzialmente affrontato le sue tesi. Dalla pronuncia è in particolare possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare il provvedimento di sicurezza e rigettare anche solo implicitamente - le censure sollevate dall'insorgente. La fondatezza o meno degli argomenti del ricorrente è questione di merito. Le motivazioni del Consiglio di Stato sono d'altra parte state recepite dall'insorgente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una simile lesione andrebbe peraltro considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr la licenza deve in particolare essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che egli, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rimandi, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). Se l'idoneità non è data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). Per l'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona - segnatamente in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada - quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica (che giusta l'art. 28a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 [OAC; RS 741.51] deve essere effettuato da uno psicologo del traffico ex art. 5c OAC).
3.2. Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr dopo un'infrazione grave la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi. Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente a quella pronunciata in virtù dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della revoca di cui all'art. 16d LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (e dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede una verifica dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale presunta per legge - basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.). Una verifica delle circostanze determinanti s'impone nondimeno al momento della riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). In tale ambito l'autorità può quindi ordinare i necessari accertamenti, esigendo in particolare un esame di verifica dell'idoneità da parte di uno psicologo del traffico (cfr. STA 52.2017.355 citata consid. 2.2 in fine e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 12 seg. ad art. 17).
3.3. Come ogni mezzo probatorio, simili perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2).
4. 4.1. In concreto, dopo che al ricorrente era stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr - ovvero, per inidoneità caratteriale presunta per legge -, con decisione del 9 gennaio 2019 la Sezione della circolazione gli ha negato la riammissione alla guida e confermato la revoca di sicurezza in base all'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr, appoggiandosi alla perizia di psicologia del traffico del 17 dicembre 2018 dell'Unità della SUPSI, così come indicato in narrativa. Tale referto è stato redatto sulla base dell'analisi dell'incarto amministrativo, di una valutazione psicologica del peritando, inclusa la somministrazione di un test (Symptom Check List 90, da cui non sono emersi indici particolari). In particolare, nel corso di un colloquio esplorativo, dopo una raccolta di informazioni sulla sua persona (formazione, situazione professionale, precedenti seguiti, consumo di alcol o altre sostanze, pratica della guida), l'interessato è stato invitato ad affrontare il suo istoriato come conducente, passando in rassegna i suoi antecedenti (del 31 gennaio 2010, dell'11 aprile 2014 e del 6 febbraio 2016) e quanto elaborato (pag. 3-8). Gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno analizzato e discusso gli elementi raccolti (cfr. pag. 9-13). La perizia osserva, ad esempio, come l'insorgente abbia riconosciuto di aver sbagliato, mostrando tuttavia un atteggiamento ambivalente per quanto concerne l'assunzione di responsabilità (Infatti dice di riconoscere le proprie responsabilità nei diversi accadimenti discussi durante il colloquio come ad esempio quando parla dell'eccesso di velocità dove egli spiega "Avevo la macchina dell'amico e poi alla polizia ho detto era io", ma dalle sue affermazioni non emerge una piena assunzione di tale responsabilità che viene da lui distribuita in ogni occasione su altre persone come l'amico che non lo ha accompagnato a casa ("È andata che questo non ha fatto quello che doveva fare e è capitato quello che è capitato.."), la presunta persona nascosta con un rilevatore laser di velocità ("Ci sarà stato qualcuno nascosto con la pistola laser"), la sfortuna ("La prima volta.... il fattore che è successo. La sfortuna") e l'ausiliario che ha chiamato la Polizia Cantonale ("Ho preso la macchina e sono andato in farmacia [...] ho deciso di andare in quel parcheggio e c'era quel ... non poliziotto, ausiliario… Mi ha chiesto i documenti. E gli ho detto che mancava poco alla patente e non ha voluto saperne e ha chiamato la Cantonale..."). Considera inoltre, ad esempio, come l'insorgente non abbia problematizzato i comportamenti che lo hanno condotto alle diverse sanzioni, senza assumere un atteggiamento critico e arrivando in alcuni momenti a banalizzare le proprie azioni ("... Ma non è in sé stesso... sono tre cose differenti... la prima cosa è che tu avendo la strada libera non ti aspetti, non vedi... Fai un'accelerazione prima, seconda, terza, quarta, quinta.., quante marce c'ha? quell'attimino. Se io avrei guardato il contachilometri un attimino prima... è sempre quell'attimino… Quella del bere le ho detto come è andata. Poi non essendo abituato a bere.... Ora ho questo impegno, se mi porta qualcuno che non beve. E se prendo la macchina.., coca-cola, aranciata, che ce n'è sempre.... E l'altra.... Uno che non ha animali non può capire. A mente fredda ci potevano essere altre soluzioni. A mente fredda. Non so. Perché di animali non prendo più per il momento") e di cui non conosce i rischi ("Da premettere che con un'auto piccola o una grossa la velocità te la fa vedere il Radar. A parte che la strada era vuota. Era un rettilineo.... Ho schiacciato un po'... e poi tirato su il piede... e doveva esserci il radar nascosto e.... era l'unica volta. Che sfortuna! "). Esposta una sintesi degli aspetti salienti per la guida con la relativa valutazione (pag. 11 seg.), i periti hanno quindi riepilogato i fattori a favore (buone intenzioni del rubricato che si dice ora pronto a rispettare il codice della strada) e a sfavore (lista di infrazioni commesse sull'arco di pochi anni che mostrano come in passato egli non sia stato capace di apprendere dall'esperienza; locus of control che a oggi risulta essere esterno; l'insufficiente riflessione in merito ai propri agiti passati che non vengono da lui adeguatamente problematizzati con la mancata comprensione delle dinamiche sottostanti che li hanno resi possibili; l'assunzione di rischio e l'impulsività presenti in modo significativo a livello anamnestico; le strategie di prevenzione della recidiva che risultano ad oggi ancora generiche, ritenuto che per identificare strategie concrete e adeguate è prima necessario il riconoscimento dei meccanismi che stanno alla base dei comportamenti messi in atto che lo hanno portato alle diverse sanzioni).
Da tutto ciò, hanno quindi concluso, dal punto di vista psicologico, che: "il rubricato non ha sufficientemente problematizzato i comportamenti che lo hanno portato a interessare le Autorità cantonali in tre occasioni tra il 2010 e il 2016. Questi tre episodi in un lasso di tempo di pochi anni mettono in luce uno scarso apprendimento dall'esperienza. Egli afferma di riconoscere di aver sbagliato, ma dal suo discorso non emerge una piena assunzione di responsabilità. Per poter evitare delle recidive in futuro è necessario che l'interessato rilegga il suo percorso in modo critico problematizzando quanto accaduto. Egli potrà di seguito identificare delle strategie concrete e adeguate che gli possano permettere di ridurre il rischio di commettere nuove infrazioni a medio/lungo termine. In particolare, riteniamo che:
a) non sia presente una sufficiente presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;
b) non sono state pienamente identificate le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida;
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato precedentemente il comportamento problematico non si sono modificate in maniera decisiva in un senso positivo e non sono compensate da delle strategie appropriate."
Gli esperti hanno pertanto ritenuto che il ricorrente non fosse idoneo alla guida di veicoli a motore, indicando le possibili condizioni per la riammissione alla guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 9 gennaio 2019 (supra, consid. Cb).
4.2. Ora, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, dall'esame degli atti non emergono seri e validi motivi per scostarsi da questa perizia specialistica, che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni. La perizia si fonda su un'accurata indagine e su valutazioni precise e pertinenti, che, come visto, hanno in sostanza considerato lo scarso processo di elaborazione del ricorrente dei suoi antecedenti (insufficiente presa di coscienza dei problemi e assunzione di responsabilità, con tendenza a esternalizzare le cause), l'assenza di adeguate strategie di compensazione e la sussistenza di caratteristiche sfavorevoli della sua personalità (quale l'insufficiente coscienza dei rischi e l'impulsività). Dal referto risultano quindi in modo chiaro e convincente le ragioni per cui egli non offra garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo e non possa quindi essere ritenuto idoneo alla guida per motivi caratteriali (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). A torto l'insorgente - che non si confronta puntualmente con le risultanze peritali e le deduzioni tratte dagli specialisti - sostiene in modo generico di aver ammesso i propri errori, di aver riconosciuto la sua colpa e di averla fatta propria, dichiarando di non voler più sbagliare. In realtà, come visto, il referto ha anche considerato tali affermazioni e le sue buone intenzioni; ha tuttavia ben spiegato come ciò non basti, a fronte di un'insufficiente rilettura critica dei propri comportamenti e dei meccanismi che li hanno resi possibili. Dalla perizia emerge inoltre chiaramente da quali elementi gli specialisti abbiano dedotto che l'interessato, al di là delle sue ammissioni, abbia a più riprese ripartito la responsabilità dei diversi accadimenti su terzi rispettivamente su forze al di fuori del suo controllo e non abbia assunto un atteggiamento sufficientemente critico (cfr. in particolare pag. 10). Anche su questo punto, cadono quindi nel vuoto le critiche che egli rivolge agli esperti, le cui valutazioni non appaiono affatto errate, ma basate su dati oggettivi. Per quanto concerne poi il corso di educazione stradale, che egli si limita a richiamare, basta rilevare come anche tale aspetto sia stato considerato (cfr., al riguardo, perizia pag. 9). Come già osservato dal Governo, poco conta invece che il ricorrente goda di buona salute e affermi di non avere un rapporto problematico con l'alcol: egli non è infatti stato ritenuto inidoneo alla guida per mancanza delle attitudini fisiche e psichiche (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr) o perché soffre di una forma di dipendenza (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr), bensì per inattitudine caratteriale. Da ultimo, non permettono di suscitare dubbi sull'attendibilità del referto nemmeno le generiche considerazioni dello psichiatra e psicoterapeuta Dr. med. __________ (scritto del 15 maggio 2019), il quale senza nemmeno confrontarsi con le risultanze e le analisi peritali e con gli aspetti salienti per l'idoneità caratteriale alla guida, né tanto meno riportando elementi ed esiti di sue eventuali indagini, afferma dapprima che: "Nella valutazione dello psicologo della circolazione emerge chiaramente un punto di vista particolarmente negativo sul comportamento e l'atteggiamento dell'interessato che viene sostanzialmente riconosciuto con una scarsa presa di coscienza del comportamento che ha portato alle infrazioni della circolazione. Su questo si basa il prognostico negativo e la richiesta di un nuovo percorso psico-educativo dove l'interessato dovrebbe disporsi in modo più critico rispetto alle infrazioni commesse", limitandosi poi a concludere in modo lapidario - che: "Sinceramente, leggendo le motivazioni che hanno portato a questa conclusione, rimango piuttosto perplesso in quanto non è ben comprensibile su quale valutazione e su quale gravità di fatti attuali vengano fatte queste considerazioni. L'interessato ha accettato e scontato la sanzione. Non ritengo che la condizione psicopatologica dell'interessato lo renda incompatibile con la guida sicura, e questo non può essere seriamente messo in discussione con valutazioni improponibili di carattere psico-educativo" e che la perizia sarebbe pertanto "piuttosto discutibile in assenza di una chiara presenza di riscontri oggettivi che la legittimano".
4.3. Ne discende che questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità della revoca di sicurezza a tempo indeterminato decisa dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Governo. Parimenti da confermare sono le condizioni per la riammissione alla guida, che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle circostanze (cfr. pure Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", pag. 8; Mizel, op. cit., pag. 566 seg.). Anche su questo punto, da respingere sono le generiche obiezioni del ricorrente, il quale, in modo invero inconferente, si limita a osservare di non essere un malato mentale o un pericolo di terzi.
5. 5.1. Sulla base di tutto quanto precede, l'impugnativa deve essere respinta.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
5.3. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300). La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione economica.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera