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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2019 52.2019.286

September 20, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,996 words·~15 min·3

Summary

Tassa di soggiorno - parità di trattamento e ammontare delle tariffe

Full text

Incarto n. 52.2019.286  

Lugano 20 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 7 maggio 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissa in fr. 770.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 20 novembre 2018 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.

B.   RI 1 è domiciliato a __________ ed è proprietario di una casa di vacanza a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 4 gennaio 2019, egli ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria dispone di 11 posti letto (cinque letti singoli e tre letti doppi). Con decisione del 7 maggio 2019 l'Ente turistico gli ha quindi fatturato l'importo di fr. 770.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.

C.   Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che la stessa venga ridotta a fr. 420.-, corrispondenti agli importi pagati per gli anni passati. Egli contesta da una parte l'importo tariffale applicatogli di fr. 70.- per letto ritenendo che lo stesso non sia definito dalla legge e che sia stato applicato in modo non corretto. Critica poi le norme in specie applicabili sostenendo che le stesse vìolino, sotto più aspetti, il principio di parità di trattamento. Eccepisce inoltre che la decisione impugnata sia carente nella motivazione.

D.   All'accoglimento del gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E.   RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Anzitutto il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata sarebbe carente in quanto l'Ente turistico avrebbe omesso di indicare come ha stabilito l'importo di fr. 70.- per posto letto e si sarebbe rifiutato di rispondere alle precise domande dell'insorgente, segnatamente quelle da questi formulate nel suo scritto del 12 febbraio 2019 indirizzato all'CO 1.

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a). 2.3. Nel caso concreto detti requisiti minimi di motivazione sono stati senz'altro soddisfatti dall'CO 1. Si precisa in primo luogo che a seguito dell'inoltro al ricorrente del formulario per la determinazione dell'imposta in oggetto, al quale erano allegate la LTur e una lettera accompagnatoria di spiegazioni, l'Ente ha risposto alle domande del contribuente sia tramite colloquio telefonico con il direttore dell'CO 1 sia con scritto del 7 maggio 2019 trasmesso contemporaneamente alla fatturazione impugnata. L'autorità ha così esposto in maniera sufficientemente chiara gli elementi alla base della propria decisione; prova ne è che nel suo gravame il ricorrente è stato in grado di contestare in maniera precisa e circostanziata la fattura emessa, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. In sostanza l'Ente turistico ha spiegato, benché in modo succinto, le modalità di adozione delle tariffe (emanate con decisione del consiglio d'amministrazione dell'OTR e sulla base dell'offerta turistica nel comprensorio, differenziandole secondo l'accessibilità stradale), rispondendo in maniera abbastanza puntuale alle domande poste, con il che non si intravvedono affatto gli estremi per ritenere che l'autorità sia incorsa in un diniego di giustizia.

3.    3.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

3.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

4.    4.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente contesta le tariffe stabilite dall'CO 1: eccepisce anzitutto che il loro importo non è fissato nella legge stessa. Lamenta poi il fatto che l'Ente ritenga doppio un letto largo 140 cm, così come un letto matrimoniale nel caso di vedovi o persone separate, nonché che non venga tenuto in considerazione l'effettivo utilizzo dell'immobile e se la proprietà del medesimo è stata acquisita in via ereditaria. Le tariffe inoltre, contrariamente a quanto previsto all'art. 21 cpv. 5 LTur, sarebbero fissate solo in funzione dell'accesso stradale, comunque in maniera inadeguata vista la mancata presa in considerazione dell'esistenza di collegamenti con i mezzi pubblici o di limitazioni di accesso durante l'inverno, e senza riguardo all'offerta turistica effettiva che sarebbe eterogenea all'interno del comprensorio. L'insorgente sostiene poi che la legge stessa disattende il principio della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio: da una parte perché non assoggetta all'imposta i proprietari di case di vacanza con domicilio civile nel medesimo Comune in cui è sita la residenza secondaria; dall'altra parte per il fatto che prevede delle tariffe differenziate in funzione del tipo di struttura per i datori di alloggio, mentre che i proprietari di immobili sono imposti senza alcun riguardo alla qualità della loro abitazione. 4.2. Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost.TI; RL 1.1.1.1), i Tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti). Fatta questa premessa, si rileva in specie che non risultano date le violazioni costituzionali pretese dal ricorrente. Anzitutto per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento tra proprietari di case di vacanza va detto che in una recente sentenza (TF 2C_672/2017 dell'8 ottobre 2018 consid. 3.5) il Tribunale federale ha ritenuto la distinzione in parola ammissibile considerando che le strutture turistiche che la tassa di soggiorno è destinata a finanziare sono principalmente create per le persone non residenti nel territorio in cui l'abitazione secondaria si situa e che pertanto i proprietari di case con domicilio fuori dal Comune, al pari di tutti gli altri turisti nel senso tradizionale del termine, vadano considerati come la causa primaria delle spese legate al turismo ("abstrakten Kostennähe"); a quest'ultima categoria di proprietari va dunque addossato il tributo in questione. Per quanto attiene invece all'altra distinzione contestata, va preliminarmente rilevato che il doppio sistema impositivo previsto dall'attuale ordinamento (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art. 21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2) non comporta per i proprietari di case di vacanze uno svantaggio contributivo rispetto agli ospiti delle varie strutture ricettizie di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur; le tariffe applicate ai pernottamenti di ogni soggiornante, infatti, sono tendenzialmente più onerose di quelle imposte con il regime del forfait. A titolo di esempio per un appartamento o una residenza secondaria l'importo per pernottamento è di fr. 2.- (art. 1 lett. c del decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016; RL 941.120), che se rapportato ad un periodo di tre mesi ammonta a fr. 180.- per persona, a fronte di una tariffa annua di fr. 70.- per posto letto applicato nel comprensorio dell'CO 1. Ad ogni modo, va osservato che nelle diverse categorie di alloggio applicate giusta l'art. 21 cpv. 4 LTur neppure le residenze secondarie - siano esse appartamenti o case - sono differenziate secondo lo standard ma formano per contro un'unica categoria, con il che la censura ricorsuale risulta del tutto infondata.

4.3. In merito alle tariffe stabilite dall'CO 1, il cui ammontare - tutto sommato contenuto - rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13), va in primo luogo rilevato che la delega di competenza che permette ai vari Enti turistici di fissare gli importi forfettari annuali non presta il fianco a critica; l'art. 21 cpv. 5 LTur, infatti, limita sufficientemente il margine di manovra dell'autorità esecutiva fissando le linee essenziali del contributo in parola e meglio la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e la base di calcolo (art. 127 cpv. 1 Cost.; cfr. STF 2C_365/2012 dell'11 febbraio 2013 consid. 5.1; STA 52.2016.393 del 26 settembre 2018 consid. 2.1, 52.2017.277 del 17 agosto 2018 consid. 3.1). Giova poi ricordare che per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Risulta pertanto irrilevante l'effettivo utilizzo del letto o lo stato civile del potenziale occupante, così come pure il modo di acquisito della proprietà. Il fatto poi che l'CO 1 consideri doppio un letto largo 140 cm, seppur opinabile a mente dell'insorgente, è ammissibile trattandosi a tutti gli effetti di giaciglio sufficiente per due persone e considerato altresì il margine di apprezzamento di cui l'Ente turistico deve poter beneficiare in materia. Non si rilevano infine violazioni dell'art. 21 cpv. 5 LTur. Da un lato, l'Ente ha previsto delle tariffe ridotte per le residenze che non dispongono di un accesso stradale, applicabili anche in caso di raggiungibilità limitata per periodi non trascurabili dell'anno (cfr. STA 52.2018.183 del 5 dicembre 2018 consid. 3.2), criterio che risulta pertanto sufficiente. D'altro canto, l'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur impone ai vari Enti turistici di stabilire gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio, per cui la scelta dell'CO 1 di applicare lo stesso importo nelle varie parti del territorio, considerate le caratteristiche dello stesso, appare del tutto lecita e in linea con lo spirito della legge. D'altronde, l'offerta turistica dell'intero comparto è di fatto rilevante, compresa la __________ e più specificatamente la zona di __________ dove è presente un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale. Altri criteri per la fissazione delle aliquote, come il valore locativo degli immobili proposto dall'insorgente (il quale comunque non è certo fissato in funzione dell'esistenza o meno di infrastrutture turistiche), non sono attualmente previsti dalla legge in vigore.

5.    5.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non essendone date le condizioni. Giova infatti rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti).

Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede co-stretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo sen-so: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kom-mentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kan-ton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un proprio servizio giuridico, la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di un legale.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.286 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2019 52.2019.286 — Swissrulings