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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2019 52.2019.235

October 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·969 words·~5 min·3

Summary

Divieto d'uso

Full text

Incarto n. 52.2019.235  

Lugano 4 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2019 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 3 aprile 2019 (n. 1796) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente avverso la risoluzione del 24 gennaio 2019 con cui il Municipio di Agno le ha inibito l'uso dei posteggi sul suo fondo (part. __________);

ritenuto,                          in fatto

che la RI 1 è proprietaria di un terreno (part. __________) situato ad Agno, in località __________, all'interno della zona residenziale intensiva R6;

che a seguito di vicissitudini che qui non interessano, con decisione del 24 gennaio 2019 il Municipio di Agno, dopo aver constatato che il suddetto terreno era utilizzato senza permesso quale posteggio, le ha ingiunto l'immediata inibizione d'uso dei posteggi senza regolare licenza edilizia;

che l'ordine, richiamante l'art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e corredato dalla comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), indicava che contro di esso era dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni giusta l'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che, con giudizio del 3 aprile 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla RI 1 avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato;

che, dopo aver illustrato il quadro normativo applicabile, il Governo ha essenzialmente considerato che il divieto - configurato quale misura cautelare - fosse giustificato, in quanto volto a impedire il contestato uso del fondo fintanto che non ne venga semmai accertata la conformità con il diritto materiale (mediante licenza edilizia);

che, con ricorso del 21 maggio 2019, la RI 1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine impartitole dal Municipio;

che l'insorgente, negando di aver stipulato un qualsiasi "contratto di parcheggio", afferma di aver messo in atto alcuni espedienti per evitare un siffatto uso da parte di terzi; si appella inoltre a una licenza edilizia per un posteggio di veicoli storici (frattanto annullata dal Governo e oggetto di una separata procedura) e al principio della parità di trattamento nell'illegalità;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intima-zione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/ 52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1);

che in concreto l'ordine che ha impartito il Municipio è chiaramente configurabile come una misura cautelare: ingiungendo l'immediata inibizione d'uso dei posteggi senza regolare licenza edilizia l'autorità locale non ha adottato una misura intesa a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale fondata sull'art. 43 LE, ma - come rettamente dedotto dal Governo ha semplicemente adottato una misura provvisionale, volta a inibire l'ulteriore uso di un terreno che, senza alcuna formale autorizzazione, viene adibito a posteggio (cfr. al riguardo, fra le tante, STA 52.2013.291-292 del 9 dicembre 2013 consid. 2, citata dal Governo);

che la natura provvisionale del divieto d'uso è inequivocabilmente confermata anche dalle norme di legge (art. 42 LE, art. 68 cpv. 2 LPAmm) richiamate nella decisione; nemmeno l'insorgente sostiene qualcosa di diverso;

che il procedimento è evidentemente rimasto di natura cautelare anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è la decisione con cui il Consiglio di Stato ha confermato l'ingiunzione impartita dal Municipio;

che, ferme queste premesse, occorre inevitabilmente concludere che il ricorso interposto contro la risoluzione del 3 aprile 2019 del Consiglio di Stato è tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 68 cpv. 2 LPAmm), ma ben 43 giorni dopo;

che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, trattandosi di una procedura provvisionale, tale termine non era nemmeno sospeso dalle ferie pasquali (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmm);

che il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente: il suo patrocinatore, cognito della materia, non poteva in effetti non rilevare l'errore. Non doveva nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza, poiché era già insorto davanti al Consiglio di Stato nel termine di ricorso di 15 giorni, correttamente indicato nell'ordine del Municipio (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 pag. 376, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3);

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente. All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 800.- versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

  1. CO 1   2. CO 2      

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.235 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2019 52.2019.235 — Swissrulings