Incarto n. 52.2019.227
Lugano 9 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 che fissa in fr. 280.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliata a __________ ed è proprietaria di un rustico sito a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 31 gennaio 2019, essa ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria dispone di quattro posti letto. Ha altresì indicato che la strada di accesso all'edificio è agibile solo nel periodo estivo. Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico le ha quindi fatturato l'importo di fr. 280.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento e postulando l'applicazione di una tassa ridotta di fr. 35.- per posto letto. Sostiene che ciò sia giustificato dal fatto che il rustico si trova in zona non edificabile, a oltre un chilometro dalla strada cantonale e che l'accesso allo stesso sia limitato al periodo estivo.
D. L'CO 1 ha postulato in sede di risposta l'accoglimento parziale del ricorso applicando all'abitazione in parola la tariffa ridotta di fr. 50.- per posto letto, con argomenti di cui si dirà in seguito.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che alla sua residenza secondaria, sita in zona non edificabile e distante oltre un chilometro dalla strada cantonale, vada applicata la metà della tassa di soggiorno forfettaria richiesta in quanto la stessa è raggiungibile solo durante il periodo estivo. Rileva infatti che la strada di accesso al rustico non beneficia del servizio invernale e che addirittura in inverno la stessa diventa parte di una pista di sci. Per questa ragione, ai fini fiscali, le viene imposto soltanto la metà del valore locativo dell'immobile.
3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità. Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente, come fa d'altronde l'Ente turistico, che le possibilità di accesso alla zona in cui il rustico è sito sono effettivamente alquanto limitate e ciò in ragione del fatto che la relativa strada d'accesso non beneficia del servizio invernale. La località in questione dunque non è raggiungibile con veicoli praticamente durante l'intero inverno. Per il che, si può ritenere che, conformemente a quanto proposto dall'Ente, la condizione per l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente la raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in specie almeno per una parte non trascurabile dell'anno. Gli altri elementi indicati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che l'immobile si trovi fuori zona edificabile e che l'autorità fiscale le imponga soltanto la metà del suo valore locativo, non giustificano di ridurre ulteriormente la tassa. D'altronde l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tributi (cfr. DTF 121 I 273 cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13). Nonostante, dunque, che l'offerta turistica nella __________ sia di fatto rilevante e che la zona di __________, in particolare nel periodo estivo, disponga di un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente, garantendo così l'attrattività del passeggio naturale, viste le circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica di applicare alla casa di vacanza di RI 1 la tariffa ridotta prevista dall'Ente di fr. 50.- per ogni posto letto.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare alla ricorrente la tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto disponibile.
4.2. Dato l'esito e le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle parti. Alla ricorrente poiché non patrocinata e non avendone fatto richiesta (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, nemmeno all'CO 1 possono essere assegnate ripetibili, anche solo parziali, come da esso richiesto, non essendone date le condizioni. Anzitutto va rilevato che l'Ente turistico deve essere considerato, almeno parzialmente, soccombente. Giova poi rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/ Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/ Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti). Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104). Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera