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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2019 52.2019.226

August 5, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,806 words·~9 min·5

Summary

Dipendenti pubblici. Negata promozione a un agente della Polizia cantonale a causa di precedenti disciplinari

Full text

Incarto n. 52.2019.226  

Lugano 5 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 4 aprile 2019 (n. 1807) del Consiglio di Stato che ha negato la promozione dell'insorgente a sergente a far tempo dal 1° gennaio 2018;

ritenuto,                      in fatto

A.    RI 1 è attivo da tempo nel corpo della Polizia cantonale, dal 1° gennaio 2013 con il ruolo di caporale. Il 3 giugno 2017 egli ha subito un infortunio non professionale alla mano sinistra, che gli ha causato un'inabilità lavorativa certificata da un'attestazione medica al 100% fino al 16 luglio 2017. Malgrado l'impossibilità totale di prestare servizio, RI 1 ha partecipato agli esami cantonali pratici per il conseguimento della patente di caccia (tiro con il fucile a palla e a pallini, maneggio e porto dell'arma) tenutisi a __________ il 26 giugno 2017.

B.    a. A seguito di questi fatti, segnalati da RI 1 su richiesta del suo superiore, il 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha aperto una procedura disciplinare nei suoi confronti e, il 9 gennaio 2018, ha deciso di interrompere la valutazione della sua promozione a sergente, che sarebbe entrata in linea di conto dal 1° gennaio 2018. 

b. Il 20 febbraio 2018 il Governo, constatata la violazione dei doveri di servizio da parte di RI 1 per i fatti imputatigli, lo ha sospeso dall'impiego con privazione totale dello stipendio per la durata di 2 giorni. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

C.    Richiamata la predetta sanzione disciplinare, il 4 aprile 2019 l'autorità di nomina ha negato a RI 1 la promozione a sergente, con effetto al 1° gennaio 2018.

D.    RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione di diniego della promozione, chiedendone la riforma nel senso di accordargli il grado di sergente con effetto al 1° gennaio 2018, in via subordinata al 1° gennaio 2019.  In sunto, ritiene ingiustificata la mancata promozione solo per il fatto di aver ricevuto una sanzione disciplinare che nella sua entità ritiene lieve, visto che è stato sospeso dalle sue funzioni e dallo stipendio solo per due giorni. Così come i colleghi che hanno svolto nel suo stesso anno la scuola cantonale di polizia, nel frattempo promossi a sergente sulla base delle normative vigenti fino al 1° gennaio 2018, per parità di trattamento anch'egli deve quindi ricevere la promozione. In caso contrario, questa verrebbe posticipata di ben 3 anni secondo le norme nel frattempo entrate in vigore, un periodo decisamente sproporzionato.     

E.    Al ricorso si oppone il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane. Considerato come la sanzione inflitta al ricorrente sia tutt'altro che lieve, le condizioni per eccezionalmente concedere l'avanzamento di grado non sono date.

F.    Nei successivi allegati scritti le parti hanno affinato le rispettive, contrapposte tesi. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Considerato,               in diritto

1.     1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in relazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione del ricorrente, personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di particolari prove.

2.     Il ricorrente si duole in modo generico di una insufficiente motivazione della decisione impugnata senza tuttavia invocare alcuna violazione di suoi diritti. Sia come che sia, che egli abbia compreso perfettamente la portata della decisione è dimostrato dal contenuto del ricorso, con il quale confuta in modo circostanziato la decisione impugnata. L'argomento non merita quindi ulteriore approfondimento.

3.     3.1. Le condizioni di promozione e avanzamento degli agenti della Polizia cantonale erano disciplinati, fino al 31 dicembre 2017, dalla risoluzione governativa n. 839 del 4 marzo 2015 (RG 839/ 2015; art. 28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [LPol; RL 561.100] e art. 28 cpv. 2 del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 [RPol; RL 561.110]), tuttora applicabile alla fattispecie dal momento che il ricorrente potrebbe aver maturato l'avanzamento entro questa data. Anche il Consiglio di Stato e il ricorrente fondano le rispettive argomentazioni su questa risoluzione. Secondo l'art. 7 RG 839/2015 la promozione a sergente attesta la capacità e l'esperienza come caporale. Sono promossi sergenti i caporali di regola dopo 5 anni dall'ultima promozione. In casi eccezionali, gli anni dall'ultima promozione possono essere ridotti a 4. Per conseguire la promozione, l'agente deve ottenere la qualifica "buono" nell'anno d'esame (art. 3.1 RG 839/2015).

3.2. Nei casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di fatti compiuti al di fuori dell'attività professionale, l'esame della promozione è interrotto fino al termine del procedimento (art. 3.2 RG 839/2015). In caso di sanzioni disciplinari per fatti di lieve entità o con colpa lieve, la promozione del collaboratore può essere applicata con effetto retroattivo (art. 3.2.2 RG 839/ 2015).

                             4.  4.1. Il ricorrente ritiene che debba applicarsi quest'ultima norma, visto che l'infrazione da esso commessa sarebbe lieve. La stessa è stata in effetti punita con soli due giorni di sospensione dal servizio e con privazione dello stipendio. L'autorità di nomina dovrebbe quindi prescindere dal considerare il procedimento disciplinare, per concedergli retroattivamente la promozione a sergente. A torto, per i seguenti motivi.

                                  4.2. Anzitutto, dopo l'apertura del procedimento disciplinare l'esame della promozione del ricorrente è stato giustamente sospeso in attesa delle risultanze disciplinari, in forza delle quali egli è poi stato punito. La sanzione inflitta è cresciuta in giudicato ed evidentemente non può più essere messa in discussione in questa sede. Vano risulta essere il tentativo dell'insorgente di minimizzare l'accaduto, sottolineando che si trattava di "semplici esami di tiro di caccia", che la mano ferita era quella "debole" che funge solamente da appoggio della canna del fucile, che il processo di guarigione non è stato pregiudicato e che egli si è recato agli esami di tiro con il consenso del medico curante. Sta il fatto, l'unico che qui conta, che egli ha compiuto una violazione dei doveri di servizio di una certa gravità per avere svolto in tutta consapevolezza durante un periodo di inabilità lavorativa un'attività vietata. La serietà dell'accaduto è dimostrata dalla sanzione inflittagli, che è tra le più gravose di quelle previste dall'ordinamento dei dipendenti cantonali. Checché ne dica il ricorrente, l'art. 32 cpv. 1 LORD elenca le sanzioni disciplinari in ordine crescente per gravità, ossia: l'ammonimento, la multa sino a fr. 3'000.-, la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo e, da ultimo, la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi. Nella commisurazione della sanzione l'autorità, che in questo ambito usufruisce di un ampio margine d'apprezzamento sia in ordine alla decisione di procedere o meno in via disciplinare nei confronti di un dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine alla scelta dei provvedimenti da adottare, deve tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1990, n. 54 B V). Pertanto, la sospensione dall'impiego con privazione dello stipendio inflitta dal Consiglio di Stato al ricorrente non può che star a significare che i fatti commessi non erano certo di lieve entità, per i quali la competenza è tra l'altro riservata al Comandante del corpo di polizia, come rettamente rilevato in risposta. Questa conclusione si impone indipendentemente dalla durata della sospensione dal servizio e dallo stipendio (due giorni) che, certo, si situa al limite inferiore del provvedimento che rimane comunque il più grave tra quelli previsti dall'ordinamento cantonale. Che il ricorrente l'abbia risentita come lieve non muta a questa conclusione. Pertanto, a ragione l'autorità di nomina non ha ritenuto di poter prescindere dal procedimento disciplinare e dalle conclusioni che ne sono scaturite per poter promuovere ugualmente il ricorrente, proprio perché né i fatti, né la colpa e di conseguenza nemmeno la sanzione erano di lieve entità, come egli a torto sostiene. Venendo a cadere l'applicabilità dell'art. 3.2.2 RG 839/2015, a ragione la promozione è quindi stata negata.

                                  4.3. Il ricorrente non può neppure essere seguito nel suo ragionamento, invero nemmeno troppo chiaro, secondo cui la promozione gli sarebbe stata negata anche perché, a seguito della sospensione della procedura di valutazione, nel frattempo sono mutate le condizioni di promozione degli agenti della Polizia, che ora prevedono tre anni in più prima di conseguire il grado di sergente (cfr. art. 12 del regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018; RL 173.130). La mancata promozione è invece solo la conseguenza della sanzione ricevuta che di lieve non ha proprio nulla ed esclude di conseguenza l'applicazione dell'art. 3.2.2 RG 839/2015.

4.4. Non si rivela utile alle tesi del ricorrente nemmeno scomodare il principio costituzionale della parità di trattamento, quando non vi è materia da porre a paragone: la situazione di un dipendente che deve fare i conti con le conseguenze di una sanzione disciplinare di una certa gravità non è evidentemente uguale ma nemmeno simile o analoga a quella di uno che di provvedimenti di questa natura non ne ha avuti. La censura, sollevata in modo decisamente avventato e superficiale, non può che essere respinta d'acchito.

                             5.  Visto quanto precede, la decisione impugnata è immune da violazioni del diritto e non può che essere confermata, con reiezione del ricorso. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto   pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30   giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. e 90 e segg. della   legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100)   se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.   In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di   causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv.   1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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