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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.03.2020 52.2019.144

March 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,690 words·~18 min·3

Summary

Ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

Full text

Incarto n. 52.2019.144  

Lugano 6 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2019 di

  RI 2   patrocinati da:   PA 1   

contro  

la decisione del 27 febbraio 2019 (n. 1111) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2 avverso la decisione del 31 agosto 2015 con cui il Municipio di Faido ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori eseguiti al mapp. __________ di quel Comune, sezione di Chironico;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. RI 1 e RI 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. __________ di Faido, sezione di Chironico, ubicato in località Gribbio, fuori della zona edificabile. Il terreno, sul quale sorge un edificio rustico, censito come meritevole di conservazione (1a) (rilevamento del dicembre 1993) nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili (IEFZE; approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 7415 del 24 agosto 1994), è inoltre incluso nel perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP; cfr. tavola comprensoriale n. 2.2 – Valle Leventina), approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo dell'11 maggio 2010 (BU 27/2010 del 14 maggio 2010, pag. 174), rispettivamente - per le modifiche apportate - con decreto legislativo del 28 giugno 2012 (BU 28/2012 del 3 luglio 2012, pag. 270 segg.).  

                                         RI 1 è inoltre proprietaria delle confinanti part. _____ e _____.             

                                         b. Il 20 ottobre/2 novembre 2004, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio dell'allora Comune di Chironico il permesso di riattare il rustico, in modo da ricavarne un'abitazione secondaria. Il progetto prevedeva, segnatamente, il rifacimento completo della copertura in beole del tetto con mantenimento della carpenteria portante e creazione di un sottotetto isolato, il rifacimento delle solette con adeguata isolazione, la formazione di tre camere e di un bagno al piano terreno, di un soggiorno con camino, angolo cucina e servizio wc al primo piano e di una camera al piano mansarda, nonché il rinnovo degli impianti elettrico e sanitario.                    

                                         c. La domanda, pubblicata dal 12 al 26 novembre 2004, ha suscitato l'opposizione parziale (avviso n. 47371) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio limitatamente ai previsti lavori di sistemazione esterna (formazione di un accesso veicolare sul mapp. __________). Per quanto concerne il riattamento del rustico, l'autorità dipartimentale ha invece subordinato il rilascio della licenza edilizia ad alcune condizioni, di cui si dirà, in quanto necessario, in appresso.

                                         In data 4 maggio 2005, il Municipio ha pertanto rilasciato la licenza edilizia per il riattamento del rustico alle condizioni contenute nell'avviso cantonale, negando invece il permesso per i lavori di sistemazione esterna.

                                         d. Terminati i lavori, l'autorità comunale ha proceduto al collaudo dell'abitazione, constatando che l'intervento effettuato era sostanzialmente conforme ai progetti approvati e concedendo l'abitabilità a far tempo dal 17 luglio 2006.

                                         e. L'11 luglio 2014, tramite il loro architetto, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio di Faido, subentrato a quello di Chironico a seguito dell'aggregazione avvenuta nel frattempo, il permesso per il riattamento della legnaia situata sul retro dell'edificio rustico, a cavallo delle part. __________ e __________.

                                         La domanda è stata pubblicata dal 25 luglio al 30 agosto 2014 ed i relativi atti sono stati trasmessi al Dipartimento del territorio per l'avviso di sua competenza.

                                         f. In data 26 gennaio 2015 la Commissione rustici del Dipartimento del territorio ha comunicato per e-mail all'architetto degli istanti che il previsto intervento non era suscettibile di essere preavvisato positivamente, sollecitando la presentazione di una variante conforme alle norme di attuazione del PUC-PEIP (NAPUC-PEIP). Al contempo, ha rilevato come taluni interventi effettuati differissero da quanto autorizzato il 4 maggio 2005, sollecitando anche da questo punto di vista la presentazione di piani contemplanti le dovute correzioni.

                                         g. Il 16 febbraio 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno informato anche il Municipio delle difformità rilevate confrontando le fotografie del rilievo IEFZE del 1993 con quelle dei piani allegati alla domanda del luglio 2014, invitandolo a chiedere ai proprietari di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per gli interventi in contrasto con il permesso ricevuto, in particolare per la ricostruzione con l'ampliamento orizzontale e verticale del corpo annesso ad Ovest, per il trattamento della muratura superficiale, per la posa di una tenda fissa di protezione solare in facciata Est, per la modifica dell'apertura dell'annesso in facciata Nord.

                                         h. In risposta ad uno scritto del 30 marzo 2015 dell'Esecutivo comunale, che, richiamato il collaudo dell'opera da parte dell'allora Municipio di Chironico, rimproverava all'autorità dipartimentale, tenuto conto delle differenze minime e legate alla tipologia di intervento tra quanto approvato e quanto realizzato, un eccesso di zelo, in data 10 agosto 2015 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ribadito l'esigenza di presentare una doman-da a posteriori, evidenziando come in occasione del sopralluogo effettuato il 10 luglio precedente in presenza di RI 2 fosse emerso che i lavori eseguiti sull'annesso addossato alla facciata ovest del rustico fossero in parte non conformi alla licenza, segnatamente per la demolizione (realizzata in corso d'opera e per questioni di fragilità della struttura muraria originale in pietra a secco) e ricostruzione in mattoni  (…), per la leggera sopraelevazione del tetto e ampliamento orizzontale della stessa e per la sua finitura superficiale con intonaco coprente.

                                         i. Richiamate le risultanze del sopralluogo, il 31 agosto 2015 il Municipio ha pertanto assegnato a RI 2 un termine di 60 giorni per presentare una domanda di costruzione a posteriori per i lavori eseguiti sull'annesso addossato a ovest del rustico (…) parzialmente in contrasto con il permesso edilizio.

                                  B.   Adito dai comproprietari, con giudizio del 27 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame, confermando il provvedimento municipale.

                                         Disattesa la censura di carente motivazione, il Governo ha ritenuto che l'ordine fosse giustificato alla luce delle constatazioni effettuate in occasione del sopralluogo del 10 luglio 2015 e del fatto che le condizioni di licenza non fossero state compiutamente rispettate. A prescindere dal fatto che le difformità siano o meno di lieve entità, ha osservato l'Esecutivo cantonale, esse non potrebbero che essere esaminate nell'ambito di una procedura in sanatoria. Irrilevante sarebbe la circostanza che il Municipio non sia intervenuto tempestivamente ed il tempo trascorso.

                                  C.   Avverso il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla contestata risoluzione municipale.

                                         Ripercorsa la cronologia degli eventi, i ricorrenti rilevano che il collaudo effettuato all'epoca dall'autorità comunale avrebbe certificato la conformità dei lavori con il progetto approvato, contestan-do la facoltà del Dipartimento del territorio di rimetterne in discussione l'esito a distanza di anni. Vi osterebbe non solo l'assenza di una competenza specifica dell'autorità cantonale, ma anche la sicurezza giuridica. Non a caso l'art. 19 cpv. 1 NAPUC-PEIC prevederebbe ora che il controllo finale avviene in collaborazione con il Dipartimento. In sostanza, secondo gli insorgenti, non sarebbe più possibile rimettere ora in discussione il rapporto di collaudo/certificato di abilità del 17 luglio 2006, che, tra l'altro, attesta che la costruzione è conforme ai progetti approvati. Si tratterebbe infatti di una decisione amministrativa, passata in giudicato, senza che vi siano motivi di nullità o di revoca. Essendo già stato appurato che la costruzione è conforme al permesso rilasciato, non vi sarebbe quindi spazio per richiedere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria. Vi si opporrebbe del resto anche il principio della buona fede. Di seguito, criticando la mancanza di un elenco chiaro dei lavori considerati difformi, i ricorrenti censurano di insostenibile ed in chiaro contrasto con lo stato delle cose l'accertamento eseguito dal Dipartimento del territorio, in particolare per quanto riguarda l'ingrandimento orizzontale e verticale dell'annesso e la sopraelevazione del tetto, quest'ultima semmai dovuta alla posa, indicata nella domanda di costruzione, dell'isolazione termica, per legge non computabile nell'altezza. Da ultimo, gli insorgenti spiegano le ragioni alla base del rifacimento dell'annesso, rilevando come l'intonacatura, di superficie ridotta e presente in numerosi altri edifici del nucleo di Gribbio, sia stata eseguita con materiale e tecnica di applicazione consoni alla tradizione. In entrambi i casi gli interventi erano comunque perfettamente rilevabili in sede di collaudo, per cui, se davvero fossero stati sostanziali, già l'allora Municipio di Chironico avrebbe subordinato il certificato di collaudo alla presentazione di una domanda a posteriori. La richiesta di inoltrare ora una tale domanda sarebbe pertanto lesiva anche del divieto di formalismo eccessivo, posto che la fattispecie è conosciuta da tempo dall'autorità in ogni suo aspetto.

                                  D.   a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) con argomentazioni che, in quanto necessario, verranno riprese in appresso.

                                         Il Municipio, richiamando la propria presa di posizione davanti al Governo, si rimette invece al giudizio del Tribunale.

b. In replica e duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

                                    1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, che hanno partecipato al procedimento davanti all'istanza inferiore, sono direttamente e personalmente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale (cfr. consid. 2.3).

                                          1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La vertenza è del resto di natura essenzialmente giuridica.

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione delle opere (edifici o impianti) previste dalla domanda di costruzione ed al loro uso indicato (cfr. art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110).

Per l'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza edilizia è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. L'art. 4 RLE precisa a sua volta che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici ed impianti di qualsiasi genere (lett. a).

                                         2.2. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori) è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto materiale concretamente applicabile. Essenzialmente, il suo scopo è quindi quello di promuovere l'apertura di un procedimento destinato a stabilire se l'opera e/o l'utilizzazione formalmente abusive, siccome prive di un titolo che le autorizzi, possano beneficiare di un permesso in sanatoria oppure, in caso negativo, configurino una violazione materiale della legge, suscettibile di giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile.

L'ordine si giustifica non appena risulti verosimile che su un determinato fondo sono state promosse senza alcuna autorizzazione attività soggette a permesso di costruzione. Essendo incoercibile, il proprietario che non ottempera all'ordine non è passibile di sanzioni; dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione basandosi sulle informazioni di cui dispone (cfr., fra tante, STA 52.2006.181 dell'11 luglio 2006, 52.2002.143 del 17 giugno 2002 consid. 2.1 e 2.2, pubbl. in: RDAT I-2003 n. 34). Conformemente al principio di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può eccezionalmente prescindere dall'avvio di un procedimento di rilascio della licenza in sanatoria quando particolari circostanze lo giustificano, segnatamente quando la violazione materiale è già stata accertata in precedenza oppure quando l'illegalità materiale della costruzione risulti chiara e indiscutibile (cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e rif. ivi citati, 52.2010.420 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati). In questi casi, l'autorità può dunque immediatamente adottare le opportune misure di ripristino, purché possibili e proporzionate.

2.3. Anche se non mette fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di presentare una domanda in sanatoria (o a posteriori) è (sinora stato) considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile, in quanto presuppone e sottintende l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, ci si può invero chiedere se, con l'introduzione dell'art. 66 LPAmm che prevede un ordinamento analogo agli art. 45 e 46 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), rispettivamente agli art. 92 e 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.119; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad 2.1 e 2.2), tale prassi non vada modificata, nel senso di ammettere l'impugnabilità dell'ordine - considerato quale decisione incidentale che non mette fine alla procedura edilizia (cfr. STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 4, 1C_294/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2) - soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b LPAmm, ossia se può provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Condizioni di ricevibilità, queste ultime, sulle quali l'insorgente non si esprime in concreto e che a prima vista non sembrerebbero realizzate. La questione può comunque essere lasciata aperta nella fattispecie, poiché il gravame va comunque respinto nel merito. 

3.   Come visto in narrativa, controverso nel caso concreto è il giudizio del Governo che tutela l'ordine municipale, emanato dietro sollecito del Dipartimento del territorio, di presentare una domanda di costruzione a posteriori per i lavori eseguiti, nel contesto del riattamento del rustico, sull'annesso addossato alla facciata ovest dell'edificio. Secondo gli insorgenti, alla contestata richiesta osterebbe infatti la circostanza che in sede di collaudo l'autorità comunale avrebbe certificato la conformità dei lavori di riattamento con il permesso rilasciato. Decisione, questa, che non potrebbe più essere rimessa in discussione, neppure dal Dipartimento del territorio, a distanza di anni. La tesi non può essere seguita.

                                         3.1. Con la licenza edilizia del 4 maggio 2005 il Municipio ha autorizzato il riattamento del rustico alle condizioni contenute nell'avviso cantonale. Quest'ultimo prevedeva, segnatamente (pag. 2), che il rifacimento del tetto dovesse rispettare le quote, le pendenze e le sporgenze originali, e che, anziché procedere alla progettata chiusura in muratura del (ndr. lato sud del) corpo sporgente sulla facciata ovest, venisse mantenuto il tamponamento in legno presente, se del caso riparato con materiale analogo. Sanciva pure che la struttura edilizia basilare rimanesse sostanzialmente immutata e che pertanto i muri perimetrali fossero mantenuti, sistemandoli e rinforzandoli, se del caso dall'interno. Stabiliva infine che non erano ammesse demolizioni e ricostruzioni, né l'intonacatura interamente coprente. Ora, neppure i ricorrenti contestano che in corso d'opera l'annesso originale in pietra sia stato demolito e ricostruito in mattoni, che sia stato intonacato e leggermente sopraelevato. A prescindere dai motivi addotti a giustificazione dell'intervento e dal fatto che sia stato o meno pure ampliato orizzontalmente, ciò che gli insorgenti contestano, è dunque evidente che quanto realizzato non è mai stato approvato in esito ad un procedimento di rilascio della licenza edilizia. Da questo profilo, l'ordine in contestazione sfugge quindi alle critiche dei ricorrenti, poiché il controverso intervento non beneficia di una valida licenza edilizia.

3.2. Secondo i ricorrenti, la procedura in sanatoria non sarebbe legittima, poiché l'opera in discussione è stata ritenuta conforme ai progetti approvati in sede di collaudo e di rilascio del permesso

di abitabilità. Al riguardo, essi si richiamano all'art. 49 cpv. 2 LE, giusta il quale, prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc. A torto.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1993 (BU 1993, 1) ma già esistente come art. 57 bis cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (BU 1974, 66), si limita ad obbligare il proprietario della nuova costruzione a chiedere al Municipio di verificare la conformità dell'opera realizzata con il diritto materiale concretamente applicabile prima di farne uso. La verifica di cui all'art. 49 cpv. 2 LE, finalizzata essenzialmente al rilascio del permesso di abitabilità (cfr. titolo marginale), si estende ad accertare in generale se la costruzione è stata eseguita in modo conforme alle prescrizioni della legge e della licenza edilizia, con speciale attenzione alle misure di sicurezza degli utenti (polizia sanitaria, del fuoco, della circolazione, ecc.; cfr. Scolari, op. cit., ad art. 49 LE n. 1393). Il permesso di abitabilità in senso stretto accerta infatti il rispetto negli edifici d'abitazione o d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica, mentre in senso più ampio concerne il rispetto delle prescrizioni di polizia, segnatamente della sicurezza. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la norma non attribuisce invece al collaudo l'effetto di autorizzare tacitamente, per atti concludenti, eventuali difformità che l'autorità omette di rilevare o di contestare immediatamente in modo concreto, chiedendo al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. STA 52.2011.331 del 2 dicembre 2011 consid. 4.1, 52.2009.263 del 18 gennaio 2010 consid. 3.2; cfr. pure, nel medesimo senso, DTF 122 II 65 consid. 4; sentenza del 30 giugno 2010 del Tribunale amministrativo del Canton Berna [VGE 100.2008.23499] consid. 4.4; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern von 9. Juni 1985 - Kommentar Band I, 4 ed., Berna 2013, Vorbemerkungen agli art. 32-34, n. 1a, pag. 395). Nella misura in cui sussistano delle difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato, come è il caso nella fattispecie (cfr. supra, consid. 3.1), nulla impedisce quindi

all'autorità comunale di esigere in un secondo tempo, se del caso dietro sollecito del Dipartimento del territorio quale autorità competente per l'applicazione del diritto cantonale e federale nonché quale autorità di vigilanza sui comuni in materia edilizia (cfr. art. 48 LE e 52 RLE), l'inoltro di una domanda in sanatoria volta a verificare la legittimità dell'opera così come concretamente realizzata. Verifica che, sia detto per inciso, deve per principio avvenire in base al diritto vigente al momento in cui i lavori sono stati effettuati (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1A.301/2000 del 28 maggio 2001 consid. 4a; STA 52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 2), salvo che il diritto entrato successivamente in vigore sia più favorevole all'istante (principio della lex mitior) o che sussistano motivi particolari, segnatamente di ordine pubblico, che ne impongano l'immediata applicazione (cfr. DTF 135 II 384 consid. 2.3). Anche sotto questo profilo, gli insorgenti non possono pertanto sottrarsi alle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'inesistenza di un titolo che autorizzi l'intervento in questione.

3.3. Nulla possono d'altro canto dedurre i ricorrenti in loro favore dal tempo trascorso da quando è stato effettuato il collaudo dell'opera e rilasciato il permesso di abitabilità. Benché lungo, tale periodo non appare tale da rendere immediatamente inesigibile la richiesta di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, siccome contraria al principio della buona fede. L'obbligo di presentare una domanda di costruzione a posteriori per opere realizzate senza permesso non è infatti di principio soggetto a perenzione e sussiste anche a distanza di tempo. Di questi aspetti si potrà, semmai, tenere conto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso a posteriori e, in particolare, dell'eventuale (contestuale o susseguente) decisione in merito all'adozione di misure di ripristino. Secondo costante giurisprudenza, infatti, il ripristino può essere (parzialmente o totalmente) escluso in base ai principi del diritto costituzionale e amministrativo. Ciò è segnatamente il caso allorquando appare sproporzionato o contrario al principio dell'affidamento, oppure, ancora, quando vi osta il lungo tempo trascorso (perenzione dell'azione di ripristino; cfr., a quest'ultimo riguardo, DTF 136 II 359 consid. 8; STF 1C_726/2013 del 24 novembre 2014 consid. 4, pubbl. in: ZBl 117/2016 pag. 99 segg.; STF 1C_730/2013 del 4 giugno 2014 consid. 8.1).

3.4. Da respingere è infine la tesi secondo cui la richiesta di inoltrare una domanda in sanatoria andrebbe annullata in quanto costitutiva di formalismo eccessivo. Come accennato, si tratta essenzialmente di un'offerta a collaborare all'accertamento formale della conformità dell'opera con il diritto materiale concretamente applicabile. Il destinatario (proprietario) non è tuttavia tenuto a darvi seguito. Può rinunciare, senza per questo temere sanzioni, a sottoporre all'autorità informazioni (e valutazioni) delle quali quest'ultima eventualmente non dispone. Da questo profilo non si giustifica quindi di annullare una decisione alla quale il destinatario può comunque sottrarsi, fermo restando che dovrà tollerare che l'autorità proceda a verificare la conformità materiale dell'opera in base alle informazioni in suo possesso.

4.   4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali va restituito l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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