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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2019 52.2019.143

December 12, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,249 words·~6 min·6

Summary

Assemblea parrocchiale - approvazione del consuntivo

Full text

Incarto n. 52.2019.143  

Lugano 12 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2019 di

 RI 1  

contro

la decisione dell'8 febbraio 2019 (incarto n. 1/2018) della Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione dell'11 aprile 2018 con cui l'Assemblea della Parrocchia di CO 1 ha approvato il consuntivo per l'anno 2017;

ritenuto,                      in fatto

che nella seduta ordinaria dell'11 aprile 2018 l'Assemblea della Parrocchia di CO 1 ha approvato il consuntivo relativo all'anno 2017, che presentava un disavanzo di esercizio di fr. 28'263.20 alla gestione corrente; l'Assemblea ha altresì risolto di far capo alla sostanza netta per coprire la citata perdita;

che avverso la risoluzione dell'Assemblea RI 1 è insorto dinanzi alla Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (CIR-OP), chiedendone l'annullamento; egli ha censurato il fatto che il disavanzo fosse stato coperto con la sostanza netta e che non fossero riportate le spese per la manutenzione di sette tetti in piode; inoltre, RI 1 ha formulato una proposta circa la possibilità d'incrementare gli introiti, alla luce di una sentenza del Tribunale federale;

che con decisione dell'8 febbraio 2019 la Commissione ha respinto il ricorso, considerando che il consuntivo presentava in maniera chiara, completa e veridica i valori contabili; corretta, inoltre, era l'attribuzione del disavanzo alla sostanza netta, che includerebbe anche il patrimonio, così come la mancata indicazione dei costi relativi alla manutenzione dei tetti in piode, non essendo stati eseguiti simili lavori; per quanto concede il carattere sostanzialmente facoltativo dell'imposta parrocchiale stabilito dal Legislatore cantonale, la CIR-OP ha rinviato il ricorrente agli strumenti politici dell'iniziativa popolare e della petizione al Gran consiglio;

che RI 1 insorge ora con impugnativa del 21 marzo 2019, integrata da successiva memoria del 4 aprile 2019, davanti al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione della CIR-OP appena descritta e di dare disposizioni all'Autorità cantonale di modificare le disposizioni relative all'imposta di culto, rendendola obbligatoria, anche per le persone giuridiche;

che egli sostiene la risoluzione della Commissione sia "fuori tempo" poiché gli sarebbe stata concessa una proroga fino al 30 giugno 2019; rinvia quindi a quanto contenuto nel suo ricorso e nella sua replica davanti alla prima istanza, limitandosi a ribadire che sarebbe errato far capo al patrimonio per finanziare l'esercizio;

che, chiamate a presentare una risposta, la CO 2 non formula osservazioni, mentre la CO 1 e la Commissione rinviano a quanto illustrato in prima istanza; 

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 22 cpv. 2 della legge sulla chiesa cattolica del 16 dicembre 2002; LCcatt; RL 191.100);

che a ragione la Commissione ha ritenuto data la legittimazione attiva di RI 1 applicando per analogia l'art. 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100): sebbene il Legislatore nell'ambito dell'adozione della LCcatt non abbia più previsto l'applicazione per analogia della LOC, come invece faceva l'art. 28 della cessata legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 (versione del 19 aprile 1966; BU 1966, 181), rinviando ora all'applicazione della procedure prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), nulla permette di concludere che il Parlamento abbia inteso circoscrivere la legittimazione a impugnare le decisioni degli organi parrocchiali unicamente a coloro che adempiono ai più restrittivi requisiti dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;

che, infatti, né il messaggio (n. 5159 del 18 settembre 2001) né il relativo rapporto (del 6 novembre 2002; non pubblicati in RVGC ma reperibili all'indirizzo internet www.ti.ch) relativi all'adozione della LCcatt si esprimono in merito, ciò che permette di concludere che si tratti di una semplice svista; se la volontà fosse stata quella di abolire l'istituto dell'azione popolare radicato nella cultura giuridica cantonale in relazione alle corporazioni di diritto pubblico, certo Governo e Parlamento avrebbero motivato tale scelta;

che ferma questa premessa, anche in questa sede la legittimazione attiva dell'insorgente dev'essere riconosciuta in applicazione analogica dell'art. 209 lett. a LOC (cfr., in materia comunale, RtiD II-2019 n. 4 consid. 1.2; sul tema cfr. anche Eros Ratti, La Parrocchia, Pregassona 2000, pag. 265 seg.) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 LCcatt e, in quanto destinatario della decisione impugnata, anche dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;

che il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); ricevibile in ordine, esso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto della lite è - e può soltanto essere - il quesito di sapere se l'approvazione del consuntivo da parte dell'Assemblea della Parrocchia di CO 1 vìoli il diritto; esula, per contro, dall'odierna procedura la questione relativa all'imposta di culto; ogni relativa censura, pertanto, è improponibile;

che il ricorrente sembra invocare una lesione del diritto di essere sentito in relazione all'intimazione della duplica;

che, tuttavia, disponendo il Tribunale del medesimo potere cognitivo dell'istanza precedente, se mai violazione v'è stata è da ritenersi sanata in questa sede;  

che, nel merito, RI 1 contesta anche davanti al Tribunale la possibilità di far capo al patrimonio per finanziare l'esercizio; egli, tuttavia, non si confronta con quanto spiegato dalla CIR-OP, limitandosi sollevare una serie di quesiti legati piuttosto all'opportunità che alla legalità di questa scelta, ciò che, però, in assenza di una norma specifica che lo abiliti in tal senso, sfugge all'esame del Tribunale (art. 69 cpv. 2 LPAmm);

che, in ogni caso, la decisione merita conferma anche nel merito, per i seguenti motivi;

che il compito di approvare i conti consuntivi è affidato all'Assemblea parrocchiale, che vi provvede in seduta pubblica (art. 15 lett. b LCcatt);

che secondo l'art. 22 lett. k del regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004 (RLCcatt; RL 181.110) per quanto concerne i principi della gestione finanziaria e della contabilità si applica la LOC, in particolare l'art. 151, per analogia;

che ritenuta la prassi di questa Corte di applicare il diritto in vigore al momento della prima decisione resa su ricorso (RDAT II-1994. n. 22 consid. 3), determinante è dunque l'art. 151 LOC nella versione in vigore fino al 1° luglio 2019 (BU 1987, 173);

che secondo questa norma, la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte (cpv. 1); che la contabilità, prosegue il disposto (cpv. 2) deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Comune;

che, alla luce di quanto appena spiegato, la contabilità in esame resiste alle generiche critiche formulate dall'insorgente nell'impugnativa; in particolare risulta corretto riportare il disavanzo di esercizio a bilancio;

che non è in sede di preventivi che si può mettere in discussione la questione sotto il profilo materiale delle scelte fatte;

che in definitiva il ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo di 400.-, versato in eccesso.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

52.2019.143 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2019 52.2019.143 — Swissrulings