Incarto n. 52.2018.55
Lugano 14 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del Consiglio di Stato che le ha attribuito la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e l'ha iscritta nella classe 6 dell'organico con 22 aumenti a decorrere dal 1° gennaio 2018;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è attiva alle dipendenze dello Stato dal 1973, quando è stata nominata stenodattilografa presso la Cancelleria dello Stato, Servizio documentazione del Gran Consiglio. La sua carriera è via via evoluta sino a raggiungere, nel 2003, la posizione di funzionaria di direzione presso la Cancelleria dello Stato, attribuita alla Segreteria del Gran Consiglio, a cui corrispondevano le classi di stipendio 21-25(27) del sistema salariale allora in vigore (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). In quell'occasione la medesima è stata iscritta nella classe 25 con 10 aumenti.
b. Con decisione del 21 settembre 2015, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (Ufficio presidenziale), ritenuto che la nuova legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) prevedeva la figura del responsabile della gestione amministrativa, ha assegnato a RI 1 tale nuova funzione (classificata 26-28) e l'ha iscritta nella classe 28 dell'organico con 11 aumenti dal 1° ottobre 2015.
B. a. Con lettera del 13 ottobre 2014, l'Ufficio presidenziale ha chiesto al Consiglio di Stato di essere coinvolto al più presto nei lavori riguardanti la futura classificazione dei dipendenti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della prospettata nuova scala salariale. Ciò in considerazione delle proprie competenze in materia di direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e di vigilanza sull'amministrazione finanziaria dei suoi servizi. La richiesta è stata rinnovata il 4 maggio 2015.
b. Il Consiglio di Stato ha risposto a tale ultimo scritto con lettera dell'11 settembre 2015 inviando all'Ufficio presidenziale una tabella con le proposte di classificazione dei funzionari dei servizi del Gran Consiglio. Tra queste figurava il collaboratore di direzione posizionato in classe 6 della nuova scala salariale. Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di collaboratore di direzione con quella di responsabile della gestione amministrativa, conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC. Per questa funzione l'Ufficio presidenziale ha quindi informato di aver deciso l'attribuzione della classe 7.
c. Malgrado un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro, il Consiglio di Stato e l'Ufficio presidenziale non sono giunti a un accordo circa la classificazione del responsabile della gestione amministrativa. Il Governo ha quindi proceduto alla pubblicazione ufficiale del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) dove ha collocato la predetta posizione in classe 6.
C. Raccolte le osservazioni di RI 1 in merito, con scritto del 29 novembre 2017 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha comunicato al medesimo che il Consiglio di Stato, con risoluzione del 22 novembre 2017, le aveva attribuito la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e l'aveva iscritta nella classe 6 dell'organico con 22 aumenti a contare dal 1° gennaio 2018.
D. Contro la predetta risoluzione RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata. La ricorrente ha innanzitutto sostenuto che la decisione impugnata si fonderebbe su una classificazione, stabilita dal RClass, lesiva dell'art. 2 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), norma che prescrive che l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione dei dipendenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d'intesa con le autorità di nomina competenti. Non avendo le due autorità raggiunto un'intesa in relazione alla posizione salariale del responsabile della gestione amministrativa, la classificazione non sarebbe stata validamente adottata e di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe da ritenere inficiata da nullità assoluta. La risoluzione governativa sarebbe inoltre carente di motivazione in quanto priva di ogni indicazione riguardo alla valutazione della funzione ai fini della classificazione.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato che ha innanzitutto difeso la bontà della classificazione del responsabile della gestione amministrativa in classe 6. Posizionamento adeguato per rapporto alla classificazione precedente, considerato che questa è stata recentemente rivista verso l'alto in occasione dell'entrata in vigore della LGC. Esso ha quindi contestato che la mancata intesa con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio in merito alla posizione salariale del responsabile della gestione amministrativa possa condurre a conseguenze di sorta, siccome la competenza di stabilire la classificazione delle diverse funzioni dei dipendenti dello Stato spetta al Governo.
F. Con la replica la ricorrente, oltre a ribadire le proprie tesi, ha sollevato un ulteriore motivo di nullità della decisione impugnata, eccependo l'incompetenza del Consiglio di Stato a decidere sul suo passaggio alla nuova scala stipendi, spettante all'autorità di nomina.
G. Con la duplica, il Consiglio di Stato ha succintamente confermato la propria risposta.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
2. L'emanazione di una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I: Allgemeiner Teil, VI ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione materiæ o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. La nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1 e rinvii).
3. La ricorrente ha innanzitutto eccepito la nullità della decisione impugnata poiché sarebbe fondata su una disposizione adottata in modo lesivo del diritto.
3.1. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente del 1954. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema salariale è regolato dall'art. 41 LStip, norma transitoria che prevede - tra l'altro - la garanzia dello stipendio percepito prima dell'entrata in vigore della legge. L'art. 2 cpv. 1 LStip prevede che l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LORD per quanto attiene al loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.
3.2. Il responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran Consiglio è nominato dall'Ufficio presidenziale (art. 2 cpv. 1 lett. e LORD, 153 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; LGC; RL 171.100), a cui competono le decisioni riguardanti il suo rapporto di impiego (art. 153 cpv. 3 LGC).
3.3. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha deciso in merito al passaggio della ricorrente al nuovo sistema retributivo, assegnandole la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e la classe 6 prevista dal RClass per la sua funzione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il semplice fatto che nell'adozione del regolamento il Governo non ha raggiunto un'intesa con l'autorità di nomina in relazione alla classificazione del responsabile della gestione amministrativa non costituisce un grave difetto atto a comportare la nullità della decisione impugnata. Questa si fonda infatti comunque su una base legale sufficiente e validamente adottata dall'organo competente. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LStip, la facoltà di stabilire per regolamento la classificazione dei dipendenti cantonali spetta infatti al Governo. La precisazione secondo cui ciò avviene d'intesa con le autorità di nomina competenti non modifica la competenza di adottare la normativa, che rimane esclusiva prerogativa del Consiglio di Stato. Da questa formulazione non si può d'altra parte dedurre che il disaccordo dell'autorità di nomina in merito alla classificazione di uno o più dipendenti ad essa subordinati possa condurre a bloccare il processo normativo e a creare situazioni di stallo atte a pregiudicare l'entrata in vigore di norme indispensabili alla gestione del rapporto di impiego dei dipendenti dal profilo salariale. La censura va quindi disattesa.
4. L'insorgente ha inoltre eccepito l'incompetenza del Governo a emanare la risoluzione impugnata.
4.1. La competenza di attribuire ai dipendenti in carica la funzione e lo stipendio secondo il nuovo modello salariale spetta all'autorità di nomina. Lo si deduce dall'art. 9 LStip, secondo cui lo stipendio iniziale dei dipendenti cantonali è fissato dall'autorità di nomina, nonché, più in generale, dall'art. 40 cpv. 1 LStip che conferisce a questa autorità la facoltà di decidere sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali.
4.2. Come sopra ricordato, le decisioni riguardanti il rapporto di impiego del responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran Consiglio competono all'Ufficio presidenziale, che è l'autorità di nomina. A quest'ultimo soltanto spettava quindi decidere sul passaggio della ricorrente al nuovo sistema retributivo. Nessuna competenza in questo ambito è per contro attribuita al Governo, che d'altra parte in questa sede non ha apportato alcun elemento a difesa della propria facoltà di emanare la decisione impugnata. La risoluzione del Consiglio di Stato va pertanto dichiarata nulla per difetto di competenza, atteso che ciò non compromette seriamente la sicurezza del diritto.
5. Visto quanto precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata dichiarata nulla. La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del Consiglio di Stato, nella misura in cui ha attribuito alla ricorrente la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e l'ha iscritta nella classe 6 dell'organico con 22 aumenti a decorrere dal 1° gennaio 2018, è nulla.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente sarà restituito l'anticipo versato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera