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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.11.2019 52.2018.535

November 19, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,080 words·~20 min·5

Summary

Moltiplicatore d'imposta comunale fissato dal Consiglio comunale a seguito di un emendamento

Full text

Incarto n. 52.2018.535  

Lugano 19 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 10 ottobre 2018 del Consiglio di Stato (n. 4722), che ha respinto il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 18 dicembre 2017 con cui, nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune, il Consiglio comunale di CO 2 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018;

ritenuto,                      in fatto

A.    Il 28 ottobre 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 9811 con cui chiedeva al Consiglio comunale di approvare il preventivo 2018 e di fissare all'80% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno in questione. La proposta municipale è stata demandata per esame alla Commissione della gestione, la quale con un unico rapporto dell'11 dicembre 2017 l'ha preavvisata favorevolmente.

                            B.  Il 13 dicembre seguente il consigliere comunale __________, agente a nome del gruppo PPD/GG, ha trasmesso al presidente del Consiglio comunale una proposta di emendamento al suddetto messaggio, con cui invitava il Legislativo a fissare al 78%, anziché all'80%, il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018 onde tenere conto del fatto che con l'introduzione della nuova tassa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, già messa a preventivo, i costi per questo servizio non sarebbero più stati coperti attraverso il gettito d'imposta, come in passato. Tale proposta era stata precedentemente trasmessa con e-mail del 7 dicembre 2017 dallo stesso __________ a tutti i membri della Commissione della gestione, i quali in occasione della loro riunione dell'11 dicembre successivo l'avevano discussa e respinta.

                            C.  Riunitosi in seduta il 18 dicembre 2017, il Consiglio comunale di CO 2 ha proceduto, in base all'ordine del giorno, ad esaminare il messaggio municipale n. 9811 relativo all'approvazione del preventivo 2018 e alla fissazione del moltiplicatore di imposta comunale per quel medesimo anno. Preso atto dell'emendamento del 13 dicembre 2017 presentato dal gruppo PPD/GG e dopo ampio dibattito, il Legislativo si è innanzitutto espresso separatamente, secondo il sistema delle votazioni eventuali, sulle due varianti di moltiplicatore con il seguente esito:

proposta del Municipio e della Commissione della gestione (80%)                             10 voti favorevoli

proposta del gruppo PPD/GG (78%)                                   29 voti favorevoli

La proposta del gruppo PPD/GG, che aveva raccolto il maggior numero di preferenze, è quindi stata integrata al punto 3 del dispositivo di risoluzione del messaggio municipale n. 9811, il quale è poi stato messo ai voti nella sua integralità. Pertanto, alla

presenza di 52 consiglieri su 60, il Legislativo di CO 2, con 40 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti, ha risolto quanto segue:

1. Sono approvati i conti preventivi del Comune per l'anno 2018. 2. Il fabbisogno di preventivo 2018 si fissa in fr. 248'432'601.52. 3. Il moltiplicatore di imposta per l'anno 2018 è fissato al 78%.   Tale risoluzione, al pari di tutte le altre adottate nel corso della seduta, è stata pubblicata all'albo comunale a far tempo dal 21 dicembre 2017.

                            D.  Con decisione del 10 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1, cittadino attivo di __________, ha chiesto l'annullamento della risoluzione consigliare appena descritta, limitatamente al punto n. 3 del suo dispositivo che fissa al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale 2018. Riassunte le norme concretamente applicabili, il Governo ha in sostanza escluso che nel caso concreto la procedura seguita dal Consiglio comunale per fissare il moltiplicatore d'imposta fosse lesiva dell'allora art. 162 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) - corrispondente all'attuale art. 177 cpv. 3 -, giusta il quale le modifiche a tal proposito presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto. Esso ha quindi anche escluso che fosse stata disattesa la procedura di voto per eventuali ed ha respinto le censure di merito sollevate nei confronti del moltiplicatore stabilito nell'occasione dal Legislativo.

                            E.  Mediante ricorso del 28 settembre 2017, assistito da una replica, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento del predetto giudizio governativo e postulando, in via principale, che il moltiplicatore d'imposta comunale 2018 sia fissato all'80% e, in via subordinata, che gli atti siano retrocessi al Consiglio comunale per nuova decisione. Riprendendo e sviluppando una parte degli argomenti già sollevati dinnanzi alla precedente istanza, censura nuovamente la violazione delle disposizioni procedurali previste dall'allora vigente art. 162 cpv. 3 LOC (ora art. 177 cpv. 3 LOC) e nel merito critica la scelta del Legislativo __________ di ridurre al 78% il moltiplicatore, sostenendo che i motivi posti alla base del provvedimento sarebbero inconsistenti.

                             F.  All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e la presidente del Consiglio comunale, con argomenti che saranno discussi, ove necessario, in appresso. Dal canto suo il Municipio di CO 1 si rimette al giudizio di questo Tribunale.

                            G.  In sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle loro precedenti domande di giudizio.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC. Il ricorrente, cittadino attivo di __________, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                             2.  2.1. L'art. 162 LOC in vigore sino al 30 giugno 2019 - corrispondente all'attuale art. 177 LOC - prevedeva che il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera (cpv. 1). L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio (cpv. 2). Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto (cpv. 3).

2.2. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il cpv. 3 della suddetta disposizione è sostanzialmente frutto di una proposta di emendamento puntuale presentata dal gruppo PLRT in Parlamento. Nel corso del dibattito plenario avvenuto in Gran Consiglio il 14 febbraio 2012, l'allora deputato __________ si era fatto portavoce del proprio gruppo politico adducendo che nella prima parte dell'art. 162 cpv. 3 LOC, nella versione prevista dal messaggio governativo n. 6527 del 7 settembre 2011, era indicato che la Commissione della gestione poteva decidere una modifica della proposta municipale solo se essa era contenuta in un rapporto e adeguatamente valutata dal profilo degli interessi finanziari del Comune, fatto che non accadeva invece per eventuali modifiche presentate durante la seduta di Consiglio comunale. Secondo il parlamentare, una simile differenza non si giustificava e rappresentava un paradosso poco sensato: se infatti è giusto che una modifica sia valutata dalla Commissione della gestione nel caso in cui essa decida altrimenti rispetto al Municipio, è anche giusto che questa medesima Commissione, preposta per legge a esaminare tutti gli aspetti finanziari ed economici relativi all'andamento di un Comune, possa chinarsi preventivamente sulle proposte dei singoli consiglieri comunali per dare il proprio preavviso basato su valutazioni concrete e puntuali. Sempre secondo l'opinione del granconsigliere __________ "questa procedura va a beneficio del plenum stesso che potrà decidere con sufficienti dati e con piena consapevolezza, conscio della propria responsabilità in particolare in materia finanziaria. Altrimenti intravvediamo il concreto rischio di

adottare decisioni arbitrarie, dettate dall'umore del momento o suffragate da discussioni meramente politiche o di comodo senza alcuna reale valutazione dei parametri tecnici e finanziari di un Comune. In alcuni casi non si tratta di provvedimenti senza alcun influsso sulla gestione corrente di un Comune: per esempio a __________ una differenza di moltiplicatore del 5% potrebbe rappresentare un importo fra i tredici e i quindici milioni di franchi; si tratta di somme rilevanti che potrebbero essere decise in un solo minuto, con una richiesta improvvisa e una decisione immediata, senza approfondimento. Questa proposta non intacca minimamente il principio concesso a ogni consigliere comunale di poter formulare emendamenti durante una seduta, poiché tale diritto rimane inalterato e integro. A tutela di una migliore informazione dei consiglieri comunali e per fornire loro dati e mezzi più adeguati per deliberare si chiede unicamente che le proposte di emendamento siano comunicate dieci giorni prima alla Commissione della gestione. In sostanza si tratta di un invito a opporsi alla superficialità e a praticare un adagio assai noto: conoscere prima di deliberare" (RVGC Anno 2011/2012 - Seduta XXXIX: martedì 14 febbraio 2012 - pomeridiana, pag. 3582 seg.). Messo ai voti, questo emendamento è stato accolto con 60 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astensioni (RVGC Anno 2011/2012 - Seduta XXXIX: martedì 14 febbraio 2012 - pomeridiana, pag. 3583).

2.3. Chiarito il quadro giuridico di riferimento, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nel caso di specie la procedura testé illustrata non è stata rispettata. Innanzitutto si deve considerare che, come emerge dal relativo verbale agli atti, nel corso della seduta 6 dicembre 2017 della Commissione della gestione, il consigliere comunale __________ si è limitato ad annunciare ai colleghi commissari l'intenzione da parte del gruppo PPD/GG di presentare un emendamento inteso a fissare il moltiplicatore d'imposta al 78%, spiegandone i motivi. Nessuna discussione attorno a questo tema ha però avuto luogo in quell'occasione. La proposta di emendamento è quindi stata inviata il giorno seguente dallo stesso consigliere comunale tramite messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i membri della Commissione della gestione. Ora, è vero che, sebbene la legge non lo indichi espressamente, di regola le proposte di emendamento formulate dai singoli consiglieri comunali devono essere indirizzate per scritto al presidente del Legislativo. Nel caso concreto la proposta formulata dal gruppo PPD/GG è stata dapprima presentata dinnanzi alla Commissione della gestione mediante e-mail e soltanto in seguito è stata inviata al presidente del Consiglio comunale in forma scritta cartacea. Sebbene non del tutto ineccepibile dal profilo formale, questo modo d'agire non si tradurrebbe ancora in un vizio procedurale tale da giustificare, da solo, la ripetizione di tutto l'iter decisionale, ritenuto come in sostanza la Commissione della gestione sia comunque stata investita, attraverso uno scritto di posta elettronica inviato il 7 dicembre 2017 indirizzato a tutti i suoi membri, della proposta in questione nei termini previsti dall'allora vigente art. 162 cpv. 3 LOC (ora: art. 177 cpv. 3 LOC). Quest'ultimo organismo si è dunque immediatamente chinato sulla questione di un'eventuale riduzione di 2 punti percentuali del moltiplicatore d'imposta nel corso della successiva sua riunione che si è tenuta pochi giorni dopo, e più precisamente l'11 dicembre 2017. In quell'occasione gli 11 commissari presenti, dopo avere discusso la proposta del gruppo PPD/GG, si sono espressi singolarmente sulla medesima: secondo quanto emerge dal verbale di questa seduta, 6 di loro hanno votato a favore della proposta formulata dal Municipio di fissare il moltiplicatore all'80%, 3 commissari hanno votato a favore dell'emendamento presentato dal gruppo PPD/GG, mentre che due di essi si sono astenuti. Alla luce di ciò la Commissione della gestione ha quindi risolto di approvare il proprio progetto di rapporto relativo al tema in questione, limitandosi ad apportare una leggera modifica alla versione iniziale intesa a porre unicamente in evidenza che la proposta del Municipio di mantenere anche per il 2018 il moltiplicatore comunale all'80% era stata sì condivisa, ma non all'unanimità da parte di tutti i commissari. Null'altro è stato aggiunto in merito a questo aspetto. Sennonché, così facendo, la Commissione ha però completamente omesso di esprimersi in modo esplicito sulla proposta di emendamento in questione, allestendo uno specifico rapporto a tale riguardo, secondo quanto prescritto dalla legge. In particolare essa ha del tutto tralasciato di esporre il contenuto della proposta presentata dal gruppo PPD/GG, di illustrare quelle che sarebbero state le conseguenze sul piano finanziario di un'eventuale riduzione al 78% del moltiplicatore (si veda ora in questo senso l'art. 30 del regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni del 22 maggio 2019; RGFCC; RL 184.150), come pure di indicare gli argomenti, sia a favore che contrari, che erano stati addotti durante i lavori commissionali dai vari membri e, soprattutto, non si è minimamente preoccupata di esprimere in maniera esplicita la propria posizione in proposito, limitandosi, come detto, a preavvisare in maniera favorevole unicamente la soluzione avanzata dall'Esecutivo comunale, senza nulla dire, per contro, riguardo all'eventuale riduzione del 2% del moltiplicatore. In questo modo essa è venuta meno al suo obbligo di informare il Consiglio comunale, che il Legislatore cantonale ha volutamente istituito attraverso l'introduzione nella LOC dell'attuale art. 177 cpv. 3 LOC (ex art. 162 cpv. 3 LOC), proprio con il preciso intento di evitare l'adozione di decisioni affrettate e non adeguatamente ponderate su di un tema tanto delicato per le finanze comunali, quale è quello inerente la determinazione del moltiplicatore di imposta. Ciò detto, occorre rammentare che le decisioni del Consiglio comunale sono annullabili non solo quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Evenienza, questa, che si è verificata nel caso concreto in ragione del fatto che i consiglieri comunali di __________ si sono ritrovati riuniti in seduta plenaria il 18 dicembre 2017 a dover dibattere sul tema del moltiplicatore d'imposta 2018, senza che la Commissione della gestione avesse preventivamente fornito loro tutte le informazioni necessarie per poi poter deliberare sul medesimo con la cognizione di causa pretesa dalla legge per questo genere di questioni. A questo proposito, il semplice fatto che il Legislativo comunale abbia poi deciso di accogliere la proposta d'emendamento del gruppo PPD/GG al termine di un lungo dibattito in sala, non consente certo di sanare l'importante vizio appena evidenziato. Ammettere il contrario, come sembra voler fare il Governo cantonale, significherebbe svuotare di ogni senso le accresciute esigenze procedurali allora imposte dall'art. 162 cpv. 3 LOC (e ora dall'art. 177 cpv. 3 LOC), norma che costituisce una sorta di lex specialis. Su questo punto il gravame risulta dunque fondato e pertanto merita di essere accolto.

                             3.  3.1. Il ricorrente sostiene inoltre che, a prescindere dagli aspetti procedurali testé illustrati, la querelata risoluzione consigliare debba essere annullata anche per questioni di merito. In particolare rileva che, fissando al 78% il moltiplicatore d'imposta, il Legislativo comunale non ha rispettato i principi sanciti dalla legge in materia di gestione finanziaria del Comune. Rileva come la diminuzione del moltiplicatore decisa dal Consiglio comunale sia stata votata per tenere conto dei maggiori introiti generati dalla nuova tassa sui rifiuti che però era a quel tempo ben lungi dal poter essere prelevato, visto che il relativo regolamento comunale non era ancora stato istituito. Il Legislativo non avrebbe poi tenuto sufficientemente conto dell'ingente indebitamento del Comune e del tasso di autofinanziamento che è tutt'ora basso.

3.2. L'art. 151 cpv. 1 LOC prevede che la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate. Nella fissazione del moltiplicatore - soggiunge l'attuale art. 178 LOC (che riprende l'art. 162a LOC vigente al momento dei fatti qui in discussione) - l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC e dell'ammontare del capitale proprio. In presenza di un disavanzo di bilancio - soggiunge il cpv. 2 - il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dall'art. 29 RGFCC, il quale, riprendendo quanto disposto dall'art. 14a del vecchio regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 20 giugno 1987 (vRgF; BU 1987, 215) prevede che in questi casi, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d'esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato. L'anno successivo l'ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito. Per tutti questi calcoli fa stato l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato, ritenuto che il moltiplicatore è arrotondato al punto intero. Se il comune non dà seguito a quanto precede il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore (art. 178 cpv. 3 LOC il cui tenore coincide con quello dell'art. 162a cpv. 3 LOC in vigore sino al 30 giugno 2019).

3.3. Nel caso di specie si deve dare atto al ricorrente che al momento in cui è stato votato il preventivo 2018 di __________, la base legale per il prelievo della tassa base sui rifiuti in esso contemplata per un importo stimato in 5 milioni di franchi non esisteva ancora. In effetti il Municipio ha licenziato il messaggio per l'adozione della medesima soltanto in seguito e più precisamente l'11 gennaio 2018 e il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti soltanto il 13 maggio 2019. Emerge comunque dai verbali della seduta del Legislativo agli atti, che tra i consiglieri comunali presenti la questione era perfettamente nota, al punto che in più di un intervento è stato sollevato il quesito di sapere se il suddetto importo sarebbe stato effettivamente incassato nel corso del 2018 o se, a fronte di questa incertezza, non sarebbe stato meglio stralciare il medesimo dal preventivo. Ne discende dunque che il Consiglio comunale ha deciso l'abbassamento del moltiplicatore al 78% pur sapendo che non vi erano certezze riguardo all'introduzione nel corso del 2018 della nuova tassa base sui rifiuti. Certo, questo aspetto avrebbe necessitato un maggior approfondimento e una chiara presa di posizione da parte della Commissione della gestione in sede di rapporto, che però, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), non ha avuto luogo. Ciò non permette comunque di affermare che nell'occasione il Consiglio comunale, pur non avendo potuto preventivamente fruire di tutte le informazioni che la legge prevede che gli vengano date quando si tratta di adottare simili decisioni, abbia risolto di abbassare il moltiplicatore, sicuro del fatto che nel corso del 2018 la Città avrebbe senz'altro incassato a titolo di tasse causali per l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quanto previsto nel preventivo. Chiarito questo aspetto occorre poi convenire con la precedente istanza di giudizio sul fatto che quanto deciso nell'occasione dal Legislativo CO 2 rientra senz'altro nel margine di manovra che la legge riserva a quest'ultimo organo comunale e non appare ancora lesivo dei principi allora sanciti dall'art. 162a cpv. 1 LOC e 14a vRfG (ora art. 178 cpv. 1 LOC). Nel caso di specie occorre infatti considerare che in base all'ultimo consuntivo noto al momento del voto sul preventivo 2018 - che era quello relativo al 2016 - il Comune aveva conseguito un avanzo di gestione corrente di 8.9 milioni di franchi (cfr. messaggio municipale n. 9647 relativo al consuntivo 2016 della Città di __________, consultabile sul sito: __________). In simile circostanze il Consiglio comunale non aveva alcun obbligo di fissare già in sede di preventivo 2018 un moltiplicatore d'imposta che potesse garantire almeno un risultato di pareggio, come previsto dall'allora vigente art. 14a vRfG. Inoltre si deve considerare che il Comune di __________ disponeva al 31 dicembre 2016 di un capitale proprio di oltre 100 milioni e aveva raggiunto un grado di autofinanziamento del 76.67%, per cui nulla permette ancora di concludere che, discostandosi di 2 punti verso il basso dal moltiplicatore proposto dall'Esecutivo, il Legislativo di CO 2 sia venuto meno nell'occasione agli obblighi previsti dalla legge in materia di gestione finanziaria del Comune. Il ricorrente aggiunge ancora che il Consiglio comunale avrebbe pure dovuto tenere conto dei futuri importanti investimenti che la Città dovrà fare, come pure del fatto che essa è attualmente gravata da un importante debito pubblico il quale andrebbe progressivamente abbattuto. Sennonché, quelle appena esposte sono delle argomentazioni volte per lo più a rimettere in discussione l'opportunità politica della scelta operata dal Consiglio comunale di CO 2 di ridurre al 78% il moltiplicatore d'imposta. A tal proposito occorre però rammentare che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è, di principio, proponibile unicamente contro violazioni di diritto. Le predette critiche non sono dunque proponibili in questa sede, in quanto, ove non sia fatta valere una violazione del diritto, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale. Il controllo dell'apprezzamento da parte di questa Corte non è dunque illimitato, bensì circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio ai principi generali del diritto. Questo Tribunale, quale organo giudiziario chiamato a verificare la corretta applicazione del diritto, non si si può quindi pronunciare su nessuna delle contestazioni extra giuridiche sollevate dall'insorgente e deve altresì astenersi dal prendere posizione sulle svariate questioni di opportunità sottopostegli nell'impugnativa (STA 52.2014.334 del 22 maggio 2015 consid. 3.1; 52.2008.323 del 14 novembre 2012 consid. 2; 52.2007.31 del 4 luglio 2007; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d segg. ad art. 61; Bernhard Ehrenzeller, Politische Fragen vor Verwaltungsgerichten, in: ZBl 117/2016, pag. 7 segg.; Thierry Tanquerel, Le contrôle de l'opportunité, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel, Le contentieux administratif, Zurigo 2013, pag. 225 segg.).

                             4.  4.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto nel senso che il giudizio impugnato è annullato unitamente al punto n. 3 della decisione 18 dicembre 2017 da essa tutelata con cui il Consiglio comunale di CO 2, nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2018 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta per il 2018. Gli atti sono rinviati al Comune di __________ per nuova decisione.

4.2. Visto l'esito non si prelevano né tasse né spese, essendo il Comune intervenuto in casusa per ragioni dipendenti dalla propria funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo dovrà però rifondere al ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Consiglio di Stato, durante la quale era patrocinato da un avvocato (art. 49 LPAmm). A questo proposito RI 1 chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 3'000.-. Ora, a prescindere dal fatto che alla domanda non è stata allegata alcuna nota d'onorario, si deve comunque considerare che tale importo appare eccessivo per rapporto all'impegno richiesto per la trattazione della causa dinnanzi all'autorità ricorsuale di primo grado. La vertenza, benché nuova nel suo genere, non presentava delle difficoltà particolari. Tenuto conto del fatto vi è stato un doppio scambio di allegati, nonché della natura della lite in oggetto, si ritiene quindi equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per la precedente sede di giudizio.

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 10 ottobre 2018 del Consiglio di Stato (n. 4722) e la risoluzione del 18 dicembre 2017 con cui, nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune, il Consiglio comunale di CO 2 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018 sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati al Comune di __________ per nuova decisione.

2.  Non si prelevano né tasse, né spese. Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per la procedura dinnanzi al Consiglio di Stato.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

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