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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.10.2020 52.2018.517

October 12, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,122 words·~11 min·5

Summary

Mancata assegnazione di ripetibili nell'ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia divenuto privo d'oggetto

Full text

Incarto n. 52.2018.517  

Lugano 12 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di

 RI 1    RI 2    RI 3    RI 4   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4443) del Consiglio di Stato con cui è stato stralciato il gravame per denegata/ritardata giustizia inoltrato dagli insorgenti nei confronti dell'operato dell'Ufficio della migrazione (limitatamente al punto n. 2, seconda frase, del dispositivo concernente la mancata attribuzione di un'indennità per ripetibili);

ritenuto,                          in fatto

A.   Il cittadino italiano RI 1 (1966) è entrato in Svizzera il 1° giugno 2007 venendo dapprima posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS ed in seguito, dal 15 giugno 2012, di un permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo al 31 maggio 2017. Il 24 marzo 2009 egli è stato raggiunto nel nostro Paese dalla moglie RI 4 (1975) e dalle figlie RI 2 (2007) e RI 3 (2009), pure loro cittadine italiane, le quali hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare e, per quanto attiene al coniuge, per l'esercizio di un'attività lucrativa. A partire dal 2012 alle bambine è pure stato rilasciato il permesso di domicilio.

B.   a. L'11 febbraio 2015 il matrimonio tra RI 1 e RI 4 è stato sciolto per divorzio dal Pretore di __________. Dopo un periodo trascorso all'estero con le figlie e dopo essersi riconciliata con l'ex marito, il 13 luglio 2016 RI 4 ha chiesto all'Ufficio della migrazione il rilascio di un nuovo permesso di dimora UE/AELS per sé e successivamente, il 25 luglio 2016, il ripristino dei permessi di domicilio UE/AELS di cui erano titolari le figlie RI 2 e RI 3. Dal canto suo il 10 maggio 2017 RI 1 ha quindi chiesto il rinnovo del suo permesso di domicilio UE/AELS.

b. A fronte della mancata evasione di queste domande e dopo numerosi solleciti, il 14 giugno 2018 RI 1 e RI 4 hanno inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato un ricorso per ritardata/denegata giustizia, chiedendo in via provvisionale che fosse fatto ordine all'Ufficio della migrazione di rilasciare al primo una dichiarazione attestante la pendenza di una sua domanda di rinnovo del permesso di domicilio e nel merito l'accertamento di una situazione di denegata giustizia nell'evasione delle loro domande di rinnovo e rilascio dei rispettivi permessi nonché di quelli per le figlie, con conseguente ordine all'autorità dipartimentale di evadere le loro istanze nel termine di cinque giorni. In sede di risposta al gravame, l'Ufficio della migrazione ha comunicato che con decisioni del 14 giugno 2018 tali domande erano state evase con il conseguente rilascio agli interessati dei vari permessi richiesti, motivo per il quale il loro gravame era divenuto privo d'oggetto. Conclusione, questa, che è stata osteggiata in replica da RI 1 e da RI 4, che hanno chiesto la rifusione di un importo pari a fr. 5'400.- a titolo di ripetibili, per le prestazioni del loro patrocinatore.

C.   Con giudizio del 26 settembre 2018 il Governo cantonale ha stralciato dai ruoli il suddetto ricorso, ritenendo che lo stesso fosse privo d'oggetto sin dall'inizio, visto che il medesimo giorno in cui era stato inoltrato l'autorità di prime cure aveva evaso tutte le pratiche che concernevano gli insorgenti. Esso ha quindi considerato che, viste le circostanze, l'agire dell'Ufficio della migrazione non era dipeso, né era stato forzato, dalla presentazione del ricorso in questione, il quale non aveva pertanto avuto alcuna utilità concreta. Ne ha quindi concluso che, in simili circostanze, nessuna indennità per ripetibili dovesse essere assegnata ai ricorrenti.

D.   Avverso questo giudizio governativo, RI 1 e RI 4, agendo anche a nome e per conto delle figlie, insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che il punto n. 2, seconda frase, del suo dispositivo sia annullato e che di conseguenza gli atti siano retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione sulle ripetibili previa facoltà di formulare delle osservazioni all'allegato di duplica del 13 settembre 2018 dell'Ufficio della migrazione che era stato loro notificato posteriormente; in via subordinata postulano che questo Tribunale assegni loro un'indennità a titolo di ripetibili per la precedente sede, così come da note professionali allegate. Innanzitutto rimproverano al Consiglio di Stato di non avere dato loro modo di prendere posizione in merito all'allegato di duplica presentato dall'Ufficio della migrazione prima di adottare la qui parzialmente contestata decisione di stralcio. Per il resto, dopo avere evidenziato il lungo tempo durante il quale hanno dovuto attendere i loro permessi, i grossi disagi personali, economici e burocratici che hanno dovuto subire a causa di questa situazione e il cospicuo numero di solleciti che hanno dovuto inoltrare all'autorità di prime cure, rilevano come il Governo abbia completamente omesso di formulare un qualsiasi pronostico sul presumibile esito della loro impugnativa ai fini di statuire su spese e ripetibili, limitandosi a considerare, a torto, come la stessa non avesse sortito alcun effetto dal momento che era stata inoltrata il giorno stesso in cui l'autorità dipartimentale si era pronunciata sui loro permessi.

E.   All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che l'Ufficio della migrazione, senza formulare osservazioni.

Dal canto loro i ricorrenti hanno dichiarato di non voler replicare.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice limitandosi con tale atto a constatare la fine del processo. Una simile pronuncia può essere impugnata in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite.

1.2. Nella misura in cui i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento da parte del Consiglio di Stato di un'indennità per ripetibili, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia.

Le parti possono presentare una nota delle loro spese. Secondo costante giurisprudenza, soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (STA 52.2013.79 del 12 febbraio 2014 consid. 5.1, RDAT II-1996 n. 65; 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31). L'indennità per ripetibili deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12).

2.2. In caso di stralcio in una procedura ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve statuire sulle spese processuali e ripetibili, pronunciandosi, almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale: in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia ed ha quindi diritto - se rappresentata da un avvocato o da un mandatario professionale - ad un'indennità per ripetibili in base all'art. 49 LPAmm (Borghi/Corti, op. cit., n. 7 ad art. 45 e giurisprudenza ivi menzionata).

3.    3.1. Come esposto in narrativa, nel caso di specie il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame per denegata/ritardata giustizia che i ricorrenti avevano presentato al fine di censurare i ritardi accumulati dall'Ufficio della migrazione nell'evadere le loro domande di rilascio rispettivamente di rinnovo dei permessi di soggiorno da essi richiesti. Nel suo giudizio il Governo cantonale ha negato agli insorgenti, già patrocinati in quella sede da un avvocato, la concessione di un'indennità per ripetibili, considerando che nella misura in cui tale gravame era stato inoltrato il giorno stesso in cui l'autorità di prime cure aveva rilasciato loro dette autorizzazioni, il medesimo era in sostanza privo d'oggetto ab initio. Ragione per la quale, vista la sostanziale inutilità del rimedio esperito, i ricorrenti non potevano avanzare alcuna pretesa di indennizzo dei costi di patrocinio che avevano dovuto nell'occasione sostenere.

3.2. Tale argomentazione non può essere condivisa. Innanzitutto si deve rilevare che è sicuramente vero che il 14 giugno 2018, giorno in cui è stato inoltrato al Consiglio di Stato il ricorso per denegata/ritardata giustizia in parola, l'Ufficio della migrazione ha a sua volta evaso le varie istanze a suo tempo presentate da RI 1 e RI 4 a nome anche delle loro figlie. Tali decisioni, spedite per posta, sono pervenute tuttavia ai ricorrenti al più presto il giorno successivo, se non addirittura soltanto il 18 giugno 2018, come da essi sostenuto in questa sede. Sia come sia, si deve in ogni caso senz'altro escludere che al momento di adire il Consiglio di Stato quest'ultimi potessero essere al corrente che quello stesso giorno l'autorità dipartimentale aveva deciso di rilasciargli i permessi di soggiorno più volte sollecitati. Nella misura in cui, secondo costante giurisprudenza, una decisione esiste giuridicamente solo con la sua notifica ufficiale alle parti e quindi esplica effetto unicamente dal momento in cui viene loro recapitata (cfr. pro multis: DTF 122 I 97 consid. 3), non si può affatto ritenere che allorquando il 14 giugno 2018 gli insorgenti hanno adito il Consiglio di Stato con il loro ricorso, lo stesso fosse già privo d'oggetto. Semmai lo è divenuto successivamente, allorquando essi hanno ricevuto i permessi che da tempo attendevano. Così stando le cose, il Governo era dunque tenuto a stralciare dai ruoli il gravame; esso non poteva però esimersi, come invece ha fatto, dal pronunciarsi, almeno sommariamente, sul verosimile esito dell'impugnativa nel caso in cui si fosse reso necessario evaderla nel merito, valutando se il ritardo accumulato dall'Ufficio della migrazione nell'evasione delle pratiche relative ai ricorrenti fosse costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale, onde poi statuire sulla loro richiesta di concessione di un'indennità per ripetibili. Il solo fatto che l'agire dell'Ufficio della migrazione non sia dipeso nell'occasione dall'inoltro del ricorso in questione costituisce, alla luce di quanto precede, un aspetto del tutto irrilevante, che non permetteva all'Esecutivo cantonale di sottrarsi al suddetto esame prima facie del merito della vertenza.

4.    4.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata limitatamente al punto n. 2, seconda frase, del suo dispositivo. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sulla domanda di ripetibili formulata dai ricorrenti nel loro gravame del 14 giugno 2018, previo esame sommario della fondatezza o meno del medesimo.

Non è necessario che il Governo dia facoltà agli insorgenti di preventivamente prendere posizione sulla duplica del 13 settembre 2018 dell'Ufficio della migrazione. Tale allegato si limitava infatti a ribadire e sviluppare gli argomenti già addotti con la risposta dall'autorità dipartimentale, senza sostanzialmente aggiungere alcunché di nuovo. Si deve inoltre considerare che i ricorrenti si sono espressi in questa sede su quanto era stato addotto dall'autorità di prime cure in quell'occasione (cfr. in particolare pto. 8 del gravame) per cui, nella misura in cui tali allegazioni sono agli atti e non potranno essere ignorate dal Consiglio di Stato, i loro diritti di parte appaiono tutto sommato adeguatamente tutelati.

4.2. Visto l'esito non si prelevano né tasse, né spese. Lo Stato dovrà versare ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4443) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto n. 2, seconda frase, del suo dispositivo; per il resto è confermata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione sulle ripetibili.          

2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Ai ricorrenti deve essere restituito l'importo di fr. 600.- versato a titolo d'anticipo.

3.   Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti complessivi fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per questa sede.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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